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In sostanza il Consiglio di Stato- sezione 5 nella riunione del 26 marzo ha dichiarato che “allo stato, e nei limiti della delibazione sommaria, propria della fase cautelare, quanto affermato dal primo giudice a sostegno della propria decisione non appare superabile”.

Insomma quella di Perrotta sembra una vittoria di Pirro

In sostanza anziché inseguirsi nei vari tribunali sembra che l’amministrazione attuale abbia intenzione di revocare la precedente delibera e di adottarne un’altra che non sia attaccabile dal punto di vista formale.

Ma eccovi, integrale, la pronuncia del Consiglio di Sato;

N. 01152/2013 REG.PROV.CAU. N. 01204/2013 REG.RIC.          

REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso in appello numero di registro generale 1204 del 2013, proposto da:

Comune di Paola in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Morcavallo e Giovanni Spataro, con domicilio eletto presso lo Studio Morcavallo in Roma, via Arno n. 6; contro

Roberto Perrotta, Francesco Caruso, Gerardo Selvaggi, Giovanni Redavid, Franca Mannarino, Ivan Ollio, Giuseppe D'Andrea, Carlo Cassano, Carmelo Trotta, Giuseppe Melchionda, Francesco De Cesare, Roberto Cataldo, Carlo Vanzillotta, Antonella Bruno, Angelo Siciliano, Carlo Gravina, Pasquale Di Blasi, Patrizio Lombardo, Natale Cinelli, Franco Perrotta, Giovanni Politano, Raffaele Condino, Gianfranco De Luca, Giovanni Allegretto, Raffaele Grassia, Ettore Ferrigno rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pitaro, con domicilio eletto presso Maurizio De Filippo in Roma, via Filippo Corridoni n. 25;

Ministero dell'interno in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma dell' ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, n. 00062/2013, resa tra le parti, concernente dichiarazione dello stato di dissesto finanziario – mcp.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm; Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati; Visti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roberto Perrotta e di Francesco Caruso e di Gerardo Selvaggi e di Giovanni Redavid e di Franca Mannarino e di Ivan Ollio e di Giuseppe D'Andrea e di Carlo Cassano e di Carmelo Trotta e di Giuseppe Melchionda e di Francesco De Cesare e di Roberto Cataldo e di Carlo Vanzillotta e di Antonella Bruno e di Angelo Siciliano e di Carlo Gravina e di Pasquale Di Blasi e di Patrizio Lombardo e di Natale Cinelli e di Franco Perrotta e di Ministero dell'interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Morcavallo, Spataro e Pitaro;

Ritenuto che, allo stato, e nei limiti della delibazione sommaria, propria della fase cautelare, quanto affermato dal primo giudice a sostegno della propria decisione non appare superabile;

che la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione nel merito della causa di fronte al Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro escluda la sussistenza del paventato danno, anche alla luce della evidente confusione che comporterebbe per l’attività amministrativa la possibile successione di provvedimenti giurisdizionali di contenuto opposto;

Ritenuto che, nelle more, possa essere presa in esame la questione relativa all’applicazione dell’art. 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, in conclusione, di dover respingere l’appello cautelare;

Ritenuto che le spese della presente fase debbano essere integralmente compensate P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 1204/2013).

Compensa integralmente spese ed onorari della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente, Francesco Caringella, Consigliere, Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore, Antonio Bianchi, Consigliere, Fabio Franconiero, Consigliere

Pubblicato in Paola
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