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Si invia con cortese preghiera di pubblicazione, il seguente comunicato stampa sull’ incontro pubblico presso San Lucido per discutere sul baratto amministrativo.

 

“Comunichiamo ai mezzi di comunicazione e soprattutto ai cittadini che Venerdì 11 Settembre alle ore 19.00, presso la Sala Polifunzionale Comunale di San Lucido, si terrà l'incontro - dibattito pubblico sul Baratto Amministrativo, da noi richiesto e gentilmente accolto da Sindaco e Consiglio comunale.

Si tratta per noi dell'opportunità di presentare ai nostri concittadini un'idea della San Lucido che vorremmo e che si costruisce sulle basi della Cittadinanza Attiva, del concetto di Amministrazione condivisa e che individua nel Baratto Amministrativo uno strumento utile ed efficace, se ben applicato. 
Sarà l'occasione per presentarvi i primi risultati di un lavoro che insieme agli attivisti di Fuscaldo in MoVimento, Paola in MoVimento e di Francesca Menichino, consigliere M5S di Amantea, stiamo portando avanti, sui tanti temi comuni che unendo le forze possiamo affrontare meglio.
Per questo abbiamo creato SharingLab 5, un laboratorio di idee e di proposte, fatto da cittadini e al servizio dei cittadini.

Un' idea diversa e alternativa a quella portata avanti, da sempre, dalla politica fatta di slogan e spot elettorali. Un modo nuovo di affrontare le difficoltà del momento con la forza delle idee e con la partecipazione dei cittadini.

GRUPPO SHARINGLAB 5

GRUPPO CITTADINANZA ATTIVA SAN LUCIDO 5 STELLE 

Consigliere Comunale M5s Amantea Francesca Menichino”

(1)NdR.Il baratto amministrativo consentirebbe ai cittadini in difficoltà di commutare le tasse in servizi da rendere al comune, come ad esempio la pulizia delle aree verdi o piccoli lavori di manutenzione dei beni pubblici. In questo momento di    crisi economica il baratto potrebbe essere la risposta alla fortissima evasione tributaria. La politica deve emanare solo un apposito regolamento. Vedi ns vecchio articolo.

Pubblicato in Basso Tirreno

Si svolgeranno domani 27 agosto, alle ore 18.00, in Aiello Calabro,  i funerali di Ada Cuglietta, l'insegnante di Lettere di 62 anni deceduta nel tragico incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 15.30sulla SS18 nel comune di San Lucido , in corrispondenza del bivio per contrada Deuda.

Ada Cuglietta era originaria di Aiello Calabro, ma viveva da tempo ad Amantea.

Ada Cuglietta lascia il marito Franco e due figli: Aurelio e la giovane di 25 anni rimasta ferita nell'impatto fra le due auto, che si trova ricoverata all'ospedale dell'Annunziata con prognosi di 30 giorni.

Ieri i carabinieri della Compagnia di Paola e la Polizia stradale di Paola hanno effettuato i rilievi dell’incidente al fine di individuare la dinamica del sinistro.

L'impatto, al bivio nord di San Lucido, fra il fuoristrada Land Rover a bordo del quale erano due giovani sanlucidane, zia e nipote, che sono rimaste ferite

La Land Rover che viaggiava in direzione nord e veniva in violento contatto con una Citroen C3 nera nella quale viaggiavano, invece, madre e figlia di Amantea.

La Strada Statale è rimasta chiusa per alcune ore, per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi. Dopo le formalità di rito, la salma è stata ricomposta nel cimitero di Aiello Calabro

Pubblicato in Primo Piano

L'Italia è una Repubblica (anti)democratica, fondata su autovelox e photored.

La sovranità appartiene ai sindaci, che la esercitano nelle forme più consone ai bisogni dei propri bilanci.

Due i principali strumenti “salva comuni” ( e quindi sindaci) gli autovelox ed i photored.

Ovviamente, gli impianti vanno installati sulle strade statali che attraversano i comuni; mai sulle strade interne alle piccole o medie o grandi città; se ad essere sanzionati fossero gli elettori gli amministratori sarebbero inseguiti per le strade del paese.

L’ultimo autovelox “salva comune” è stato installato a San Lucido, ovviamente su una strada statale.

L installazione è stata deliberata il 14 maggio 2015 con provvedimento di giunta n 439:”Atto di indirizzo per l'attivazione del servizio Autovelox sul territorio di questo Comune in via sperimentale per sei mesi”.

Ovviamente la delibera è inaccessibile e quindi non sapremo( noi profani) mai quali intenti si vogliano raggiungere ( hai visto mai, la sicurezza?), chi esegua i controlli et similia.

Ma la cosa più imbarazzante è la speri mentalità: che cosa significa?

Imbarazzante anche la fotografia scattata dalla Corte dei Conti sullo stato di salute della finanza comunale, nel quale si denuncia un aumento della tassazione locale fino quasi al limite della loro "capacità fiscale", dimenticando la”tassazione indiretta e differita rappresentata da autovelox e photored”

Imbarazzante infine il silenzio della politica che potrebbe por fine a queste vergogne con una leggina “ Tutti le sanzioni al CdS da chiunque comminate su strade statali devono essere pagate allo stato”

Pubblicato in Basso Tirreno

Ci eravamo chiesti come mai i tonnetti alletterati  dalla spina bifida venissero pescati solo a Fiumefreddo Bruzio ed a Campora San Giovanni e forse in nessuna altra parte del globo terrestre.

Certamente non in alti posti del tirreno Cosentino.

Facevamo semplicemente eco a certe, forse, e non sappiamo quanto interessate interpretazioni politico-scientifiche che  tentavano di correlare i tonnetti dalla spina bifida con il Fiume Oliva.

Già, l’Oliva , l’infer

Ma oggi leggiamo che anche a San Lucido, o meglio tra San Lucido e Paola, sarebbero stati pescati alcuni tonnetti dalla spina bifida che sarebbero all’esame della Università della Calabria!no in terra, il genitore del male universale , la zona da cui partoriscono i tumori e le morti.

Non sappiamo se anche nelle lische di questi ultimi tonnetti saranno trovate tracce di policlorobifenili che sono composti organici altamente nocivi per la salute dell’uomo.

Né sappiamo se siano figli degli altri tonnetti dalla spina bifida

Ne’, ed infine , se siano nati nella zona dell’Oliva e poi siano spostati verso nord magari in gita scolastica o per cercare da mangiare perchè magari ad Amantea non c’è’ più niente.

Ne’ sappiamo se ci sia correlazione tra quanto denunciato giorni fa dal consigliere regionale  Bevacqua circa la presenza di una altissima percentuale di tumori tra i giovani ( quadrupla rispetto alla media italiana!!!)e la presenza dei tonnetti dalla spina bifida

Una cosa sembra certa e cioè che il problema ora dovrà essere esaminato seriamente!

La polizia lo ha trovato in un albergo. Parliamo, Rinaldo Mannarino calabrese di 50 anni, residente a San Lucido (Cosenza).

 

Era ricercato dalla Procura di Lucca.

Deve scontare un anno e quattro mesi di reclusione per reati contro il patrimonio

L'uomo è stato rintracciato in un albergo nei pressi della stazione di Pisa.

La questura pisana riferisce che l’arresto è stato effettuato «grazie a una segnalazione del sistema informatico degli alloggiati collegato alla Polizia di Stato»

Mannarino è stato trasferito presso il carcere Don Bosco per l'espiazione della pena.

L’ordine di carcerazione era stato emesso dalla Procura di Lucca.

Pubblicato in Basso Tirreno

Il porto di San Lucido manca di collaudo e l’area non è stata messa in sicurezza. Non solo ma manca il titolo concessorio.

 

Ed allora dura lex, sed lex

Ed il porto di San Lucido segue la condizione del porto di Amantea.

Ecco la nota della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia

“Sono appena terminate le operazioni di sequestro del porto turistico di San Lucido eseguite dai Militari della Guardia Costiera Vibo, mediante l’affissione perimetrale per tutte le banchine di nastro bicolore e cartelli monitori “Area sottoposta a Sequestro Preventivo”. Tre le pattuglie impiegate dal Servizio Operativo con dodici guardacoste che hanno proceduto a dare esecuzione al provvedimento della misura cautelare reale emesso dal Procuratore Capo della Repubblica di Paola Dott. Bruno Giordano, in virtù del Decreto di Sequestro Preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Paola Dott. Pierpaolo BORTONE.

L’attività d’indagine eseguita dagli esperti investigatori della Sezione di Polizia Marittima e Difesa Costiera della Guardia Costiera di Vibo, ha avuto inizio, su specifica delega d’indagine, nell’ottobre del 2013 per concludersi con una dettagliata Informativa di Reato depositata alla Procura della Repubblica di Paola nel mese di marzo u.s..

I reati contestati agli indagati e per i quali si procede, risultano essere gli artt. 54 ed 1161 del Codice della Navigazione, per aver mantenuto su suolo demaniale marittimo la struttura portuale sita in località Marina del Comune di San Lucido, in assenza di titolo concessorio. Inoltre ai due soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria è stato contestato di non aver provveduto al collaudo generale della struttura portuale, all’accatastamento e alla messa in sicurezza dell’intera area portuale, ove non risultano a norma nè l’impianto antincendio, nè le luci di ingresso portuali.

53(cinquantatre) le Unità presenti al momento del sequestro, di cui 5(cinque) da pesca e 48 da diporto nel porticciolo turistico di San Lucido, che dovranno essere rimosse dai rispettivi proprietari entro 15 giorni da oggi.

La Procura della Repubblica di Paola, ha, infatti, dato quest’ultimo termine per rimuovere tutte le unità, mediante il Comune di San Lucido. Alla scadenza di tale periodo, si procederà alla chiusura definitiva del porticciolo turistico e si provvederà coattivamente alla rimozione delle unità che saranno ancora ormeggiate nello stesso.

L’intera attività di polizia nasce dall’aggiornamento del Documento Programmatico parte litorale/porti, le cui attività di monitoraggio vengono coordinate a livello Regionale dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria.-

Pubblicato in Paola

2tarPerviene e pubblichiamo

L’esemplare è stato rinvenuto nelle acque costiere di San Lucido.

Nella giornata di ieri un diportista ha rinvenuto, nelle acque lungo la costa tirrenica nei pressi di San Lucido, un esemplare di Tartaruga Marina, della specie Caretta Caretta, ferita in modo grave e con evidenti difficoltà natatorie. Dopo aver ricevuto la segnalazione dalla Capitaneria di Porto di Cetraro, la Sala Operativa della Polizia Provinciale di Cosenza ha immediatamente allertato il Centro Recupero Animali Selvatici di Rende e i veterinari dell’ASP di Cosenza, inviando sul posto del ritrovamento una propria pattuglia.I poliziotti, insieme ai medici veterinari, hanno partecipato alle delicate operazioni di recupero dell’animale il quale, con ogni probabilità, è stato ferito dalle reti da pesca in cui è rimasto impigliato. Dopo aver coadiuvato i medici nella somministrazione del primo soccorso, la Polizia Provinciale si è occupata del tempestivo trasporto della tartaruga presso il Centro della Riserva Marina di Isola di Capo Rizzuto, dove è stata affidata alle cure di alcuni biologi marini e riceverà specifici trattamenti cosicchè, a seguito di un periodo di ricovero, potrà essere rimessa in libertà.La Caretta Caretta è la più piccola tra le tartarughe presenti nel Mar Mediterraneo, può raggiungere al massimo i 110 centimetri di lunghezza ed un peso di 180 chilogrammi. Sono piuttosto frequenti i ritrovamenti, lungo le coste italiane, di esemplari feriti dalle reti da pesca in cui impattano accidentalmente o dagli ami che ingeriscono. La Polizia Provinciale di Cosenza, diretta dal Comandante, dott. Giuseppe Colaiacovo, ha fatto, del recupero della fauna in difficoltà, la propria mission, raggiungendo ottimi traguardi nel corso degli anni. Soltanto nel 2014 gli agenti hanno salvato da morte certa, ben 170 esemplari di animali selvatici feriti.Il servizio di pronto intervento e il repentino trasporto presso centri medici specializzati, hanno fatto si che molti di essi potessero essere rimessi in libertà.Grazie alla collaborazione e alla comunicazione tra istituzioni e alla sempre maggiore sensibilità da parte dei cittadini in tema naturalistico/ambientale, le percentuali di successo di tali operazioni sono in crescita ed i risultati possono ritenersi sempre più positivi.

Pubblicato in Calabria

Dalila Nesci parlamentari del Movimento 5 stelle a oggi alle 19:00 presso Piazza Commercio Amantea

Incontro con la cittadinanza in un confronto aperto sui problemi della nostra terra per iniziare a costruire insieme i progetti necessari a riappropriarci della nostra regione.

 

Partendo dalle esperienze dei Meetup locali intraprese dai tanti gruppi attivi sul territorio e con il contributo della portavoce alla Camera dei Deputati Dalila Nesci, vogliamo avviare con gli attivisti e i cittadini presenti, un confronto costruttivo finalizzato alla costruzione di un progetto per la Calabria.

 

PROGRAMMA

Ore 19.00 Amantea, Piazza Commercio.

La questione Porto di Amantea e le sue ripercussioni sull’ambiente e sulla già precaria situazione occupazionale.

 

Ore 21.00 San Lucido, Piazza Monumento

SOS Ambiente ed Erosione Coste:

Strumenti ed azioni da avviare a tutti i livelli per favorire uno sviluppo turistico della Calabria

L’esperienza ed i progetti del Meetup di San Lucido su Acqua e Rifiuti.

 

Partiamo dalle esperienze locali per costruire insieme il Bene della Calabria.

Idee e proposte per la nostra terra: La parola ai cittadini calabresi.

Pubblicato in Alto Tirreno

Un 67enne è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Paola mentre era in atteggiamento intimo con una minore romena a cui aveva appena regalato degli orecchini d'oro.

E' stato arrestato e posto ai domiciliari il 67enne di San Lucido, C.F., pescatore, sorpreso dagli agenti del commissariato di Paola durante uno dei tanti controlli del territorio predisposti dal commissario, Raffaella Pugliese, in atteggiamento intimo con una minorenne rumena.

I due erano all'interno della moto Ape dell'uomo, con loro anche un neonato.

Quando i poliziotti hanno chiesto spiegazioni, l'uomo è sembrato in evidente imbarazzo.

Dalle indagini è emerso che i due si sentivano telefonicamente da qualche tempo dopo essersi conosciuto per caso nella cittadina tirrenica e dopo che l'uomo le aveva offerto la colazione al bar.

Dalle telefonate all'incontro.

Per l'occasione l'uomo aveva regalato alla minore un paio di orecchini d'oro, ha provato a disfarsi della scatola durante il controllo, ma gli agenti sono stati più veloci e l'hanno recuperata.

I gioielli erano stati acquistati qualche ora prima e la ragazza li aveva appena indossati.

Il 67enne deve rispondere di pedofilia, la giovane è stata affidata alla famiglia.

Proseguono le indagini per accertare se vi siano stati altri incontri e se la minore abbia subito abusi sessuali. 01/03/2014 Da GazzettadelSud

Pubblicato in Paola

Fermo restando che per chi abbia vivo interesse è possibile la lettura( a piè dell’articolo) del testo integrale della sentenza dal Tar Calabria n 110/2014, ecco in primis la vicenda
Elezioni del 26 e 27 maggio 2013.

Vince la lista di Roberto Pizzuti con 922 voti; arriva seconda la lista di Antonio Staffa con 889; una differenza di 33 soli voti.

Ma Antonio Staffa, Antonella Gioia, Carmine Petrungaro, non ci stanno e rappresentati e difesi dall'avv. Oreste Morcavallo propongono ricorso, assunto al n 848 del 2013, contro il comune di San Lucido, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Gualtieri, nei confronti di Roberto Pizzuti, Bruno Leverino e Adelina Nesci, rappresentati e difesi dall'avv. Demetrio Verbaro, oltre che Amalia Gnisci, Fabio Albanese, Lucy Cutri', Mercurio Pate, Fabio Frangella, Francesco Nunziata, Orazio Bruno.

Lamentavano i ricorrenti che le operazioni elettorali erano state connotate da gravi irregolarità relative all’ammissione di n. 33 elettori al voto assistito.

Il Tar disponeva l’opportunità di disporre – ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104– una verificazione in contraddittorio tra le parti, a cura del Prefetto di Cosenza, al fine di esattamente, tra l’altro, di verificare la compilazione dei verbali relativi all’espressione del votoassistito in tutte le Sezioni, accertando se l’ammissione al voto sia statacorredata da certificazione medica.

Il Verificatore, in data 6.12.2013, ha provveduto al deposito della relazione con i relativi allegati ed il collegio ha inviato il processo per la decisione alla Pubblica Udienza del 17 gennaio 2014.

Relatore il giudice Falferi

Ed il collegio preliminarmente, rilevata la rinuncia dei contro interessati al ricorso incidentale lo ha dichiarato improcedibile.

Quanto invece al ricorso principale il collegio viste le risultanze della verificazione ha opinato per il suo rigetto “ per infondatezza” condannando i ricorrenti al pagamento delle spese per 2500 euro ij favore del comune ricorrente e per 854,42 euro per spese di verificazione.

In estrema sintesi il TAR ha dichiarato che «L’accertamento sull’attitudine dell’infermità fisica da cui è affetto l’elettore ad impedire l’autonoma manifestazione del voto, può essere apprezzata unicamente dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale, che dell'attestazione dell'esistenza dell'impedimento si assume piena responsabilità giuridica; il presidente di seggio, pertanto, non è più tenuto a valutare, attraverso la c.d. prova empirica, se l’infermità di cui si tratta rientri tra quelle ostative».

Non è dato sapere se sarà proposto eventuale ricorso al CdS

Ed ecco la sentenza:

N. 00110/2014 REG.PROV.COLL. N. 00848/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 848 del 2013, proposto da: Antonio Staffa, Antonella Gioia, Carmine Petrungaro, rappresentati e difesi dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR, in Catanzaro, via De Gasperi n. 76/B;

contro

Comune di San Lucido, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso il medesimo, in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 48;

nei confronti di

Roberto Pizzuti, Bruno Leverino e Adelina Nesci, rappresentati e difesi dall'avv. Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso il medesimo, in Catanzaro, via Vittorio Veneto N. 48;

Amalia Gnisci, Fabio Albanese, Lucy Cutri', Mercurio Pate, Fabio Frangella, Francesco Nunziata, Orazio Bruno;

N. 00848/2013 REG.RIC. 17/01/14 20:32

per l'annullamento delle operazioni elettorali del Comune di San Lucido del 26 e 27 maggio

2013, del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale del 28.5.2013, dei verbali delle sezioni elettorali nn, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dell’ammissione al voto assistito nelle suindicate sezioni, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi i certificati di ammissione al voto assistito; con la previa rettifica, ove occorra, del risultato elettorale complessivo dalla lista n. 5 da n. 889 a n. 892 voti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Lucido e di Roberto Pizzuti e di Bruno Leverino e di Adelina Nesci;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 17 gennaio 2014 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Gli odierni ricorrenti, dopo aver premesso che il 26 e 27 maggio si erano tenute le elezioni nel Comune di San Lucido, esponevano che all’esito dello scrutinio era stato eletto Sindaco Pizzuti Roberto, della lista 1 “Viviamo San Lucido”, con n. 922 voti; la lista 5 “Leali per San Lucido”, con candidato Sindaco Staffa Antonio –quivi ricorrente – conseguiva n. 889 voti, con uno scarto di appena 33 voti dalla lista vincente.

Lamentavano, però, i ricorrenti che le operazioni elettorali erano state connotate da gravi irregolarità relative all’ammissione di n. 33 elettori al voto assistito.

In particolare, i ricorrenti, denunciando la violazione del T.U. 570/60 – artt. 41 e 57, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e per erroneità e falsità dei presupposti, la violazione dell’art. 29 della legge n. 104/1992, nonché la violazione del principio della personalità del voto, affermavano che per n. 16 elettori ammessi al voto assistito non era stato indicato (o era stato indicato in modo progressivo e, quindi, erroneo) il numero di iscrizione nella lista elettorale di Sezione, con conseguente illegittimità delle operazioni elettorali; i ricorrenti affermavano, altresì, che non risultavano allegati tutti i certificati medici, che quelli allegati erano privi di data, che le patologie erano indicate in modo del tutto generico, che in due casi (Bellomo Francesco e Lenti Giuseppina) non risultava indicata alcuna patologia, che in altri casi erano utilizzate espressioni generiche quali “ictus” ovvero “AVD” prive dell’idoneità legalmente richiesta e che, infine, nella Sezione n. 3 erano state illegittimamente annullate n. 3 schede recanti preferenze a Gioia ed a Sgroi, entrambi candidati nella lista n. 5, nello spazio della Lista n. 2 “una nuova alba per San Lucido” .

Resisteva in giudizio il Comune di San Lucido, il quale, puntualmente contestate le avversarie argomentazioni, concludeva per il rigetto del ricorso.

Si costituivano in giudizio, altresì, i controinteressati Roberto Pizzuti, Bruno Leverino e Adelina Nesci, che svolgevano anche ricorso incidentale con il quale rilevavano essersi verificata analoga ipotesi di voti espressi a favore di alcuni candidati lungo lo spazio di altra lista, in particolare con riferimento a n. 4 voti a scapito della Lista n. 1 “ViviAmo San Lucido”, nella Sezione 1, Sezione 4, Sezione 5 e Sezione 6; evidenziavano, altresì, la mancata attribuzione di due voti alla Lista 1, nella Sezione 1, per contrassegno apposto anche sullo spazio della Lista

Il Collegio ravvisava l’opportunità di disporre – ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104– una verificazione in contraddittorio tra le parti, a cura del Prefetto di Cosenza, al fine di esattamente:

-verificare la compilazione dei verbali relativi all’espressione del voto assistito in tutte le Sezioni, accertando se l’ammissione al voto sia stata corredata da certificazione medica;

-verificare l’esistenza di n. 3 schede nulle, nella Sezione n. 3, recanti preferenze ai candidati Sgroi e Gioia, espresse nello spazio della Lista n.

-verificare la mancata assegnazione di un voto, nella Sezione 1, alla candidata Amalia Gnisci (Lista 1) per preferenza espressa nello spazio della Lista 5; la mancata assegnazione di un voto, nella Sezione 4, al candidato Bruno Liverino (Lista 1) per preferenza espressa nello spazio della Lista 2; la mancata assegnazione di un voto, nella Sezione 5, al candidato Bruno Liverino (Lista 1), per preferenza espressa nello spazio della Lista 2; la mancata assegnazione di un voto, nella Sezione 6, al candidato Fabio Cesario (Lista 1), per preferenza espressa nello spazio della Lista 4;

-verificare la mancata assegnazione, nella Sezione 1, di due voti alla Lista 1 per presunta non corretta apposizione del contrassegno (invadente lo spazio della Lista 2).

In data 6.12.2013, il Verificatore ha provveduto al deposito della relazione con i relativi allegati.

Con memoria depositata in data 16.12.2013, i controinteressati Roberto Pizzuti, Bruno Leverino e Adelina Nesci, alla luce degli esiti della disposta verificazione, hanno rinunciato al ricorso incidentale.

Alla Pubblica Udienza del 17 gennaio 2014, il ricorso è passato in decisione.

Preliminarmente, si rileva che, considerata la rinuncia dei contro interessati al ricorso incidentale, questo va dichiarato improcedibile.

Quanto al ricorso principale, si osserva che i ricorrenti, in buona sostanza, denunciano plurime illegittimità con riferimento all’espressione del voto assistito di n. 33 elettori.

Dalla disposta verificazione è risultato quanto segue:

-quanto alla sezione 1, dal verbale risulta che n. 10 elettori hanno votato con accompagnatore; inoltre, è riportato il nominativo di un elettore non deambulante della sezione n. 5 che ha votato nella sezione n. 1; dal verbale risulta, altresì, in riferimento all’Ufficio distaccato della sezione 1 relativo al voto domiciliare, che n. 3 elettori sono stati ammessi al voto con accompagnatore. Il Verificatore ha, inoltre, accertato che nei rispettivi verbali sono stati rinvenuti n. 6 certificati medici, mentre gli altri 8 elettori risultano essere stati ammessi al voto con accompagnatore mediante indicazione del codice “AVD”;

-quanto alla sezione 2, dal verbale emerge che un elettore è stato ammesso al voto con accompagnatore mediante indicazione del codice “AVD”;

-quanto alla sezione 3, dal verbale risulta che n. 5 elettori hanno votato con accompagnatore; di questi tre risultano essere stati ammessi al voto con accompagnatore mediante indicazione del codice “AVD” e due con certificato medico;

-quanto alla sezione 4, dal verbale risulta che n. 3 elettori hanno votato con accompagnatore; non risultano certificati medici, ma unicamente il nome del medico che avrebbe rilasciato la certificazione di ammissione al voto con accompagnatore;

-quanto alla sezione 5, risulta dal relativo verbale che n. 5 elettori hanno votato con accompagnatore; non risultano certificati medici, ma unicamente il nome del medico che avrebbe rilasciato la certificazione di ammissione al voto con accompagnatore;

-quanto, infine, alla sezione 6, dal relativo verbale emerge che hanno votato n. 9 elettori con accompagnatore; risultano, altresì, n. 7 certificati medici; per altro elettore risulta riportato il nome del medico che avrebbe rilasciato la certificazione e per l’ultimo elettore manca la certificazione.

Ebbene, le risultanze della disposta verificazione non possono che condurre al rigetto del ricorso principale per infondatezza.

Si osserva che, per giurisprudenza consolidata, ai sensi dell’art. 41 comma 8, T.U. 16 maggio 1960 n. 570, dopo la modifica apportata dall’art. 9, legge 11 agosto 1991, n. 271, l’accertamento sull’attitudine dell’infermità fisica da cui è affetto l’elettore ad impedire l’autonoma manifestazione del voto, può essere apprezzata unicamente dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'unità sanitaria ocale, che dell'attestazione dell'esistenza dell'impedimento si assume la piena responsabilità giuridica (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 9 gennaio 2013, n. 297; id. 6 luglio 2012, n. 3960; id. 16 settembre 2011, n. 5169; id. 29 marzo 2011, n. 1929; id.12 giugno 2009, n. 3683; quest stesso Tribunale, sez. II, 2 luglio 2010, n. 1427; id. 1 luglio 2010, n. 1412; id. 5 novembre 2009, n. 1190; TAR Campania, Salerno, sez. I, 25 novembre 2011, n. 1904; TAR Toscana, sez. II, 5 febbraio 2010, n. 191; TAR Molise, sez. I, 20 ottobre 2010, n. 1342; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 28 novembre 2009, n. 573); il presidente di seggio, pertanto, non è più tenuto a valutare, attraverso la c.d. prova empirica, se l’infermità di cui si tratta rientri tra quelle ostative indicate dal citato art. 41, in quanto siffatta valutazione è stata affidata dalla norma in questione ad un altro organo pubblico, direttamente individuato e provvisto di adeguate competenze tecniche.

Giova aggiungere che l’ultimo comma del citato art. 41 precisa che "L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni".

La disposizione, ai fini di cui trattasi, va letta congiuntamente a quanto stabilito al comma 6 in cui l’esibizione del certificato sanitario è testualmente definita come "eventuale".

Ne discende che, in presenza dell’annotazione apposta sulla tessera elettorale, l’elettore non è obbligato ad esibire la documentazione sanitaria da cui essa risulta, né il presidente del seggio ha il potere di contestare l'infermità fisica che autorizza il voto assistito.

Dalla disposta verificazione, è emerso che, con riferimento alla sezione n. 1, dei complessivi 14 elettori che hanno votato con l’accompagnatore, 6 hanno presentato certificato medico e i restanti risultano aver votato ai sensi dell’ultimo comma del citato articolo 41, in quanto il diritto al voto assistito risultava annotato sulla tessera elettorale. Difatti, la sigla "AVD", riportata dai relativi verbali nella indicazione del "motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore", costituisce proprio il "simbolo o codice" attestante il diritto al voto assistito riportato sulla tessera elettorale.

Altrettanto è a dirsi per quanto riguarda la sezione n. 2 (1 elettore con accompagnatore con la sigla “AVD”) e la sezione n. 3 (5 elettori con accompagnatore, di cui 3 ammessi al voto mediante indicazione dellasigla “AVD” e 2 con certificato medico).

Con riferimento alla sezione n. 6, sono risultati 9 elettori con accompagnatore e 7 certificati medici allegati (per i restanti due elettori non è stato allegato il certificato medico).

Quanto alle restanti sezioni n. 4 e 5, risultano complessivamente 8 elettori con accompagnatore, con riferimento ai quali è stato indicatonome del medico che avrebbe rilasciato il certificato non allegato.

Dunque, emerge in modo evidente che le espressioni di voto assistito di cui alle sezioni n.1, 2 e 3 risultano del tutto conformi alla disciplina di settore, invocata dai ricorrenti; parimenti è a dirsi con riferimento a – quanto meno – sette (dei nove totali) elettori con accompagnatore che hanno espresso il voto nella sezione n. 6, e con riferimento ai quali è stato allegato il relativo certificato medico.

Ebbene, considerato che lo scarto tra la lista dichiarata vincitrice e quella dei ricorrenti è stato di 33 voti, risulta del tutto superfluo occuparsi delle residue ipotesi di voto assistito, dal momento che, in ogni caso, non sarebbe superata la c.d. prova di resistenza.

Sempre sotto questo profilo, con riferimento alla denunciata mancata indicazione del numero di iscrizione nella lista elettorale, si rileva che, a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla effettiva e sostanziale rilevanza della irregolarità in questione, dal verbale della sezione n. 1, nella quale hanno votato dieci elettori con accompagnatore, prodotto in allegato alla verificazione, emerge la corretta compilazione della colonna relativa al numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione: anche in tal caso, pertanto, eventuali irregolarità nelle altre sezioni, ove accertate e rilevanti, non potrebbero condurre a vincere la prova di resistenza.

Quanto, infine, agli esiti della verificazione relativamente al secondo quesito indicato da questo Tribunale nell’ordinanza n. 923/2013, si rileva che, nella sezione n. 3, non sono state rinvenute schede nulle recanti preferenze ai candidati Sgroi e Gioia espresse nello spazio della Lista n. 2 come asserito in ricorso; è stata, invece, rinvenuta una scheda nulla riportante nel riquadro della Lista n. 4 i suddetti nominativi. Anche in talcaso, però, le censure formulate in ricorso non sarebbero idonee a superare la prova di resistenza e, conseguentemente, non risultano sorrette, in concreto, da un effettivo, sottostante interesse di parte.

In definitiva, il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.

Le spese per l’attività svolta dal Verificatore, determinate in complessivi euro 854,42 (ottocentocinquantaquattro/42), come da nota del 26.11.2013 della Prefettura di Cosenza, sono poste a carico di parte ricorrente.

Le spese di causa seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, cosi dispone:

-respinge il ricorso principale;

-dichiara improcedibile il ricorso incidentale;

-condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 2,500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA, CPA e accessori come per legge, in favore del Comune resistente e in complessivi euro 2,500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA, CPA e accessori come per legge, in favore dei contro interessati complessivamente considerati;

-pone a carico di parte ricorrente principale le spese della verificazione quantificate in euro 854,42 (ottocentocinquantaquattro/42).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore

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