BANNER-ALTO2
A+ A A-

L’inchiesta Calabria Verde giunge all’epilogo.

Il 4 maggio, scorso come si ricorda, gli uomini del Corpo forestale hanno effettuato una serie di perquisizioni a carico di dirigenti e consulenti dell'azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria, e titolari di ditte boschive.

 

Tra gli altri anche negli uffici del capo di Gabinetto di Mario Oliverio, Gaetano Pignanelli e del dirigente del dipartimento Agricoltura Mario Caligiuri.

Gli Indagati furono Marino De Luca, Aurelio Pio Del Giudice, Ivo Filippelli, Antonietta Caruso, Leandro Savio, Gennarino Magnone e Paolo Furgiuele, ex dg di Calabria Verde, Gaetano Pignanelli e Mario Caligiuri.

Le accuse a carico degli indagati, secondo quanto riportato dal decreto di perquisizione, furono di truffa in concorso.

 

Ora la DDA ha disposto le seguenti misure cautelari:

-Carcere per Paolo Furgiuele (ex direttore generale) e Alfredo Allevato (dirigente terzo settore). --Arresti domiciliari per Marco Mellace, dirigente dell'economato.

-Interdizione dai pubblici uffici per l'ex dirigente Antonio Errigo.

-Obbligo di dimora per l'agrotecnico Gennarino Magnone.

Al direttore Paolo Furgiuele è stato contestato il conferimento all’agrotecnico Gennarino Magnone dell’incarico di “dottore agronomo” , senza quindi che ne avesse i titoli per ricoprirlo.

Peraltro all’interno dell’ente vi erano almeno diciotto dipendenti con la qualifica e i titoli per poter svolgere il medesimo incarico.

La vicenda della nomina di Magnone è finita prima al TAR Calabria ed è ora pendente presso il Consiglio di Stato che si pronuncerà il 20 ottobre prossimo.

Ma la DDA non ha atteso la pronuncia amministrativa e stamani ha fatto eseguire i provvedimenti penali di cui in precedenza.

Pubblicato in Belmonte Calabro

Il dr Mario Aloe, responsabile degli Affari legali ha adottato la determina n 204 del 2 settembre avente ad oggetto: “ Sentenze Tar Calabria n 57 del 12.1.2016

 

e n 642 del 9.4.2015 di liquidazione delle spese legali”.

Il Tar Calabria con sentenze n 57 del 12.1.2016 n 642 del 9.4.2015 hanno condannato il comune di Amantea al pagamento delle spese legali di giudizio per i due procedimenti svoltisi dinanzi al tribunale e relativi alla mancata stabilizzazione dei vigili urbani.

 

Si tratta per la prima sentenza di 2000 euro di onorario , oltre 1.268,24 euro per cassa avvocati, IVA, altre spese esenti, e per la seconda sentenza di euro 600 di onorario , oltre 625, 47 euro per cassa avvocati, IVA, altre spese esenti.

 

Non sono stati liquidati né gli interessi né la rivalutazione monetaria.

Non è dato sapere se le spese testé liquidate possano o debbano essere addebitate all’ente, considerato lo svolgimento delle due cause.

Il Ministero del l’Economia e del le Finanze ha proposto ricorso avverso la deli bera n 18 del 16.10.2015 adottata dal con siglio comunale di Mariano del Friuli e recante l’approvazione delle tariffe del la tassa sui ri fiuti ( TARI) per l’anno 2015.

 

Ha sostenuto il ministero la violazione dell’art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006 e dell’art.1, comma 683, della legge 147 del 2013, che la delibera sarebbe stata adottata oltre il termine fissato per l’anno 2015 per la deliberazione del bilancio di previsione.

Il comune di Mariano del Friuli ha eccepito che la carenza di interesse al ricorso in quanto le modifiche sono tutte favorevoli al contribuente, introducendo esenzioni e diminuzioni del carico fiscale rispetto all’anno precedente.

L’unico interesse del ministero è un generico ripristino della legalità violata e quindi si tratterebbe di un ricorso inammissibile.

Rileva il Tribunale friulano che il ministero non avrebbe sufficientemente esplicitato l’interesse al ricorso se non richiamando il potere di coordinamento in materia di finanza pubblica ed in particolare l’art 52 comma 4 del dlgs 446 del 1997 che si seguito richiamiamo:

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

E poi conclude il tribunale: “Non si vede quale utilità potrebbe ottenere il Ministero ricorrente dall’annullamento delle citate delibere, se non un mero ripristino della legalità, questione questa che non può di per sé fondare l’interesse al ricorso amministrativo sulla base dei principi del codice”

Ed ancora “ L’esame delle censure di merito conforta tale tesi, perché in esse si contesta il mancato rispetto del termine per l’approvazione delle delibere nonchè la violazione dello statuto del contribuente, tutte questioni che non incidono sulle prerogative del Ministero né sugli interessi istituzionali di cui risulta portatore”

Per quanto nel merito il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia ( sezione prima) ( vedi foto) dichiara inammissibile il ricorso presentato dal MEF e condanna lo stesso al pagamento a favore del comune delle spese e degli onorari.

Ed allora la domanda.

Se il comune si fosse difeso come ha fatto quello di Mariano del Friuli forse il TAR di Catanzaro avrebbe pronunciato una diversa sentenza.

Ed ancora.

È possibile adire il Consiglio di Stato in presenza di un siffatto orientamento del tribunale amministrativo friulano?

Ed ora cosa farà il comune di Amantea?

Pubblicato in Primo Piano

martellettoPer fortuna l'ufficio comunale non ha sottoscritto il nuovo contratto con l' Adiss Multiservice cooperativa sociale per la gestione del PAC Anziani dopo la sentenza n 96/2016 della sezione due del Tar di Catanzaro.

 

Sarebbe stato un pasticcio!.

La vicenda riguarda il progetto del PAC anziani affidata alla gestione consorzio cooperative sociale SCS onlus ma impugnato davanti al Tar di Catanzaro alla Adiss Multiservice cooperativa sociale ed alla quale il tribunale amministrativo calabrese ha dato ragione.

 

Ma il consorzio cooperative sociali Nestore SCS onlus ha impugnato la sentenza davanti alla terza sezione del Consiglio di Stato chiedendo in via urgenza la sospensione degli effetti della senteza appellata.

Ed il presidente visto che l'appellante ha stipulato il contratto con il comune di Amantea dando avvio al servizio ed assumendo 27 dipendenti e che è prossima la stipulazione del contratto con la Adiss Multiservice, rilevato che è necessario garantire l'ordinato svolgimento del servizio in questione in quanto trattasi di asistenza domiciliare a persone anziane non autosufficenti, e considerato che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente la tutela dell'esigenza di mantenere inalterata la situazione di fatto e di diritto fino alla trattazione collegiale dell'istanza ha sospeso gli effetti della sentenza appellata fissando nel contempo la decisione collegiale nella udienza 25 febbraio 2016.

In sostanza e fino a tale data il servizio continuerà ad essere svolto dalla Nestore.

Poi la gestione spetterà a chi deciderà il Consiglio di Stato.

Pubblicato in Politica

Il Tar di Catanzaro con propria sentenza ha affermato «la responsabilità del Comune di Lamezia Terme per i danni cagionati alla Icom srl».

La sentenza ha esposto l`ente lametino al rischio di un maxi risarcimento.

Gli avvocati della società, infatti - Guido Alpa, presidente del Consiglio nazionale forense, e Alfredo Gualtieri, noto amministrativista del Foro di Catanzaro - lo avevano quantificato in ben 53 milioni di euro.

In pratica i cittadini lametini, su cui ricadranno le spese che il comune dovrà sostenere per ripagare i danni alla Icom, saranno costretti a sborsare indirettamente a favore del già facoltoso imprenditore catanzarese, una somma pari a 746,47 euro a testa che per una famiglia di quattro unità corrisponderebbe a 2985,91 euro.

Ma ora il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del TAR e “salva” il comune di Lamezia Terme. Ecco la sentenza :

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul   ricorso   numero   di   registro   generale   5097   del   2014,   proposto   da:

Comune di Lamezia Terme, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Anastasio Pugliese, Aristide Police, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti 11;

contro

Icom Srl, in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dagli avv. Luisa Torchia, Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi 47;

per la riforma della   sentenza   del   T.A.R.   CALABRIA CATANZARO   :SEZIONE   I   n. 01177/2013, resa tra le parti, concernente condanna al risarcimento danni per illegittimo diniego del permesso di costruire per la realizzazione di un retail entertainment center regionale denominato "Borgo antico".

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Icom Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2015 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Aristide Police, Luisa Torchia e Alfredo Gualtieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe il giudice di primo grado ha reso una sentenza parziale, avendo accolto il ricorso proposto da parte appellata con la seguente formulazione riportata nel dispositivo: “non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la responsabilità del Comune di Lamezia Terme per i danni prodotti alla Icom S.r.l. in conseguenza dei fatti di cui in motivazione e dispone, ai fini della quantificazione degli stessi,gli incombenti istruttori di cui alla motivazione stessa”.

Dalla motivazione della sentenza si ricava che la sussistenza della responsabilità del Comune è connessa alla lesione dell’interesse legittimo pretensivo, avendo l’Ente adottato un illegittimo diniego di permesso di costruire, segnatamente con nota del 20 ottobre 2005, annullata, invero, con sentenza dello stesso primo giudice n.122 del 6 febbraio 2006, successivamente confermata da questo Consesso con sentenza n.2436 del 2009.

A causa di ciò, si sostiene, parte appellante non ha potuto realizzare l’intervento in variante denominato “Borgo antico”, consistente in un insediamento produttivo di vaste dimensioni.

Ha quindi ritenuto il giudice di primo grado che l’Amministrazione aveva agito con colpa, determinando un danno ingiusto alla parte appellata, senza inoltre che nel suo comportamento potessero emergere le condizioni per riconoscere l’errore scusabile.

A monte di tale conclusione la sentenza in esame ha escluso che nei riguardi di parte appellata potessero essere individuati, a mente del comma 3° dell’art.30, gli estremi del comportamento colposo, con la precisazione che, quand’anche così dovesse ritenersi, gli effetti si determinerebbero non sull’an debeatur, ma soltanto sul quantum del risarcimento dovuto.

Della riferita decisione parziale, il Comune appellante chiede la riforma con articolato   gravame,   essenzialmente   imperniato,   anche   con   il   supporto   di un’analitica esposizione dei fatti di causa, sulla dimostrazione del comportamento colposo tenuto da parte appellata nella vicenda in vertenza.

Resiste   al   gravame   la   stessa   parte   appellata,   chiedendone   il   rigetto   con argomentazioni del tutto in linea con quelle esposte nella sentenza appellata.

Entrambe le parti hanno presentato memorie con le quali hanno ulteriormente illustrato le rispettive ragioni.

All’udienza di discussione la causa è passata in decisione, essendo stata respinta la richiesta di rinvio presentata da parte appellata con la memoria datata 5 novembre, motivata con l’opportunità di attendere il deposito della consulenza tecnica disposta dalprimo giudice per la quantificazione del danno da porre a carico del Comune di Lamezia Terme.

L’appello è fondato.

Il primo giudice, dopo aver qualificato l’interesse leso dal Comune come interesse legittimo pretensivo, ha escluso che parte appellata avesse posto in essere un comportamento colposo inquadrabile nell’art. 30 punto 3 seconda parte c.p.a., integrante   ipotesi   di   esclusione   del   risarcimento   del   danno   a   carico dell’Amministrazione i cui atti siano stati annullati.

A tal riguardo giova ribadire che l’interesse pretensivo è quell’interesse che viene soddisfatto dal provvedimento favorevole che l’amministrazione adotta su istanza dell’interessato.

Per effetto di tale provvedimento la parte ottiene la possibilità di conseguire il bene della   vita   correlato all’interesse riconosciuto legittimo dal provvedimento favorevole.

Nella fattispecie, è pacificamente prescritta l’azione risarcitoria conseguente al primo provvedimento di diniego illegittimo (annullato con sentenza del T.a.r. della Calabria n. 2671/2003), mentre il secondo provvedimento negativo, di cui alla deliberazione n. 240 del 2004, è antecedente all’indispensabile variante ex art.14 della legge regionale n. 19/2002.

A quest’ultimo riguardo è necessario, in vero, distinguere nella vicenda in causa tra l’interesse pretensivo alla variante, espressione di ampia discrezionalità , che è stato soddisfatto dalla sua formale approvazione, e l’interesse pretensivo al successivo rilascio del permesso di costruire di cui si dirà.

Quest’ultima posizione soggettiva è stata lesa e la si deve assumere a condizione per l’esercizio dell’ azione risarcitoria, condizione individuabile nel diniego del permesso di costruire di cui alla nota del 20 ottobre 2005, adottato nonostante che la variante urbanistica fosse stata indiscutibilmente approvata con la procedura semplificata ex art.14 della legge regionale n.19/2002.

Tale ultimo diniego è stato rimosso dal T.a.r della Calabria con la sentenza semplificata n.122 del 6 febbraio 2006, il cui effetto sostanziale è stato quello di imporre al Comune di Lamezia Terme il rilascio del permesso di costruire alla società appellata, la cui adozione, considerata l’intervenuta variante urbanistica, doveva avvenire in forza della natura, non discrezionale ma vincolata dell’atto..

Tenendo presente quanto sopra, addentrandosi ora nell’esame delle condizioni per l’azione risarcitoria collegata alla lesione dell’interesse pretensivo in vertenza, non si può sfuggire al rilievo per cui un danno risarcibile è ipotizzabile solo allorché ilrilascio del permesso di costruire viene frustrato da fatti sopravvenuti imputabili all’Amministrazione comunale, la cui incidenza sia tale da rendere definitivamente inutilizzabile (es; costruzione sulla stessa area fatta eseguire dal Comune) o giuridicamente impossibile (es; nuova variante di zonizzazione) tale suo successivo rilascio.

L’assunto appare coerente con l’art. 30 punto 3, dove, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure (pag 20 della sentenza), viene escluso il risarcimento dei danni “che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”.

Occorre, allora, considerare, a tal proposito, che, successivamente all’accennata sentenza n.122 del 6 febbraio 2006,non è intervenuto alcun fatto sopravvenuto imputabile all’Amministrazione che, determinando l’inutilizzabilità o l’impossibilità di rilasciare il permesso di costruire, potesse giustificare l’inerzia della società appellata per ottenere una tutela in forma specifica.

Quest’ultima società, invero, a fronte della ricordata natura di atto vincolato, ben avrebbe potuto esperire gli “strumenti di tutela previsti” dall’ordinamento per ottenere il permesso di costruire, rivolgendosi a tal fine all’Amministrazione, sia con un atto di diffida, sia, soprattutto, se del caso, giudizialmente, cioè con la proposizione di un ricorso per l’ottemperanza, che la legge n. 205 del 2000 (art.10) già aveva previsto per l’esecuzione delle sentenze di primo grado non sospese dal Consiglio di Stato.

Viceversa la Società appellata non ha promosso nessuna di tali iniziative per evitare il danno lamentato in questa sede, ponendosi di conseguenza nella condizione prevista   dalla   richiamata   disposizione   del   codice   di   rito,   con   conseguente esclusione del riconoscimento del preteso risarcimento.

Tanto vale almeno fino al 2009, quando tra l’Amministrazione appellante e la società appellata sono intervenute trattative, documentate in atti, basate sulla possibilità che quest’ultima realizzassel’insediamento produttivo di che trattasi in altra sede, secondo una richiesta da essa stessa avanzata, circostanza dedotta da parte appellante e non contestata, tale per cui sarebbe stato consentito al Comune di realizzare un impianto sportivo lì dove lavariante aveva previsto la realizzazione dell’insediamento produttivo “Borgo antico”.

Correttamente il primo giudice ha evidenziato che nessuna rinuncia all’intervento era ipotizzabile da parte della società appellata per le trattative concordemente intraprese; e tuttavia occorre ricordare che ancor oggi non si discute dell’obbligo dell’Amministrazione di rilasciare il permesso di costruire, bensì della colpa di quest’ultima per non aver consentito la realizzazione dell’intervento oggetto di tale titolo edilizio, con una condotta che la esporrebbe, in ipotesi, ad un’azione risarcitoria meritevole d’accoglimento.

In quest’ambito l’esame degli atti porta ad escludere la “rimproverabilità” della condotta tenuta dall’Amministrazione, dovendosi considerare che le trattative non sono giunte a conclusione per esclusiva colpa della società appellata, la quale, rispetto ad un accordo di massima già raggiunto, ha poi preteso d’introdurre modifiche di carattere sostanziale, come emerge dalla lettera dalla stessa inviata al sindaco in data 15 febbraio 2008 (v. pag. 32 del controappello), dove si pretendeva d’imporre maggiori oneri, in termini di cessioni di aree, non sostenibili dall’Amministrazione comunale.

Rimproverabile è, come emerge da quanto sopra osservato, la condotta di parte appellata, la quale, ove si fosse diligentemente attivata, avrebbe evitato il danno a quel bene della vita oggetto dell’interesse pretensivo, danno di cui si lamenta il verificarsi.

Insomma, il pregiudizio di cui parte appellata si duole era evitabile, posto che la complessiva condotta dovuta, secondo una valutazione di buona fede, ed in concreto omessa dalla medesima parte avrebbe prevenuto l’evolversi degli eventi erroneamente addebitati all’amministrazione.

Se il danno era evitabile, esso, come tale, va escluso, nella specie, dall’area della risarcibilità ai sensi del punto 3° seconda parte dell’articolo 30 c.p.a.; norma che, come noto, replica nella sostanza la previsione dell’art. 1227, 2° comma, del c.c. (cfr. anche Ad.Plen. n.3/2010).

Non sussistendo, per le ragioni esposte, l’an debeaturnon occorre procedere alla determinazione   delquantumdel   preteso   danno   risarcibile   richiesto,   con   i conseguenti effetti sul giudizio di primo grado tuttora pendente ai fini di tale determinazione.

L’appello in conclusione va accolto, con annullamento della sentenza impugnata, anche per gli effetti sull’ordine di ulteriore istruttoria in essa contenuto, e reiezione del ricorso di prime cure

La particolarità della fattispecie esaminata fa ritenere che le spese del giudizio possano essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la sentenza impugnata, con gli effetti   precisati   in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 con

l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Pubblicato in Lamezia Terme

L’art 1, comma 1°, della L.R. Calabria 3.6.2005 n.12 (“Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria”), il quale prevede una sorta di “spoils system” regionale, “alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale” è incostituzionale. Un principio che mette a rischio tutte le nomine, comprese quelle dei responsabili dei distretti sanitari. La vicenda è semplice.

 

Con delibera n. 12 del 25.02.2014 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale veniva indetta selezione pubblica, per soli titoli, per la nomina di cinque membri, fra cui quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra spa”. Partecipava Luca Mannarino che con Deliberazione n. 39 del 28.5.2014, valutava negativamente la predetta istanza e, successivamente, all’esito di istanza di riesame, la accoglieva e, con Decreto n. 77 del 24.7.2014, lo nominava Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra spa”, per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo.

Invece, in data 26.01.2015, cioè dopo che erano trascorsi 47 giorni dalla proclamazione degli eletti per il rinnovo degli organi politici della Regione Calabria, gli veniva notificata la comunicazione di avvio del procedimento per la presa d'atto della decadenza dalla carica ricoperta, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 2005 n. 12. Da qui il ricorso.

Con Deliberazione del 24 febbraio 2015 e relativi allegati dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, pubblicata sul Burc in data 10 marzo 2015, veniva avviata la selezione pubblica volta alla ricostituzione delle nomine degli organi decaduti di competenza della Presidenza della Regione Calabria, limitatamente alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra spa”.

Illegittimamente secondo la decisione del Tar, la Pubblica amministrazione avrebbe omesso di concludere il procedimento avviato con la comunicazione del 26.01.2015, ed avrebbe provveduto a pubblicare il bando per la selezione di un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Fincalabra spa”.

Non solo ma il TAR Calabria (Sezione Seconda) con decisione pubblicata il 21 maggio ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in materia di nomine e di personale alla Regione Calabria”, per contrasto con gli artt.. 3, 97 e 98 della Costituzione, ordinando l'immediata trasmissione degli atti della controversia alla Corte Costituzionale.

Al ricorrente, Luca Mannarino, difeso dagli avv.ti Claudia Parise e Giancarlo Pompilio- sostiene il Tribunale amministrativo - all’esito di una procedura selettiva, non potrebbe applicarsi la decadenza automatica, perché ciò impedirebbe la continuità dell'azione amministrativa nonché la valutazione dei risultati conseguiti, in violazione dei principi sanciti, in modo particolare, con la sentenza della Corte Costituzione del 2010.

Pubblicato in Paola

Il 20 febbraio il comune ha adottato la delibera n 32 avente ad oggetto: “ TAR Calabria-Catanzaro. Ricorso Africano Ornella + 4. Nomina legale” .

Ma cominciamo dalla solita chicca-refuso.

A pagina 5 secondo capoverso leggiamo: “ Attribuire al responsabile del settore dott Mario Aloe la somma di euro 3.000,00 sull’intervento cap 333 del redigendo bilancio 2015”.

Lo stesso importo lo rileviamo a pagina 3, ne valutato ultimo capoverso.

Al contrario a pagina 2 della delibera invece leggiamo che la somma stanziata è di 2000 euro.

Alla segretaria e ragioniera chiediamo come si possono assegnare 3000 euro quando se ne hanno 2000?

Ma andiamo avanti.

Leggiamo che “in data 30 gennaio 2015 al protocollo 1660 è stato acquisito il ricorso al TAR Calabria presentato da Ornella Africano , Teresa Bossio, Antonella Guido Rizzo, Marilena Valeriano, Vilardo Francesco, ricorso con il quale chiedono “ l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del comune a concludere la procedura concorsuale indetta con delibera di giunta n 37 del 7.3.2014 mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.

Non solo. I ricorrenti chiedono al TAR una “declaratoria della illegittimità della inerzia sin qui maturata” e la “ nomina di un commissario ad acta per la conclusione della procedura”.

Parliamo della famosa delibera nella quale viene riportato che “ con delibera 246/2013 veniva approvato il fabbisogno triennale che prevede l’assunzione di 1 istruttore direttivo part time per 36 ore( nel 2014), di n 4 istruttori agente di PM part time per 18 ore ( nel 2015) e di n 4 istruttori agente di PM part time per 18 ore ( nel 2016)”.

E non solo!

Sempre nella detta delibera viene riportato che nel mese di dicembre 2013 veniva chiesto apposito parere scritto al Dipartimento Funzione pubblica sulla corretta interpretazione del dl 101/2013 ma che il parere non veniva rimesso così che gli assessore Mazzei Sante e Tempo Sergio insieme al dott Mario Aloe si recavano a Roma e lì incontravano il dirigente di settore Barillà dalla quale avevano conferma della correttezza del procedimento.

Ma che razza di Ministero abbiamo i cui funzionari si rifiutano di dare un parere scritto e poi lo danno verbale?

Tanto richiamato viene ricordato ancora che il comune ha chiesto apposito parere all’ANCI che secondo i ricorrenti sarebbe stato acquisito e tenuto nei cassetti del comune.

Ed infine viene ricordato che con delibera n 19 del 30.1.2015 “ si è dato indirizzo all’ufficio di acquisire nominativi presso la Prefettura, la Questura ed il Tribunale di Paola in maniera da provvedere alla nomina della commissione ed all’espletamento del concorso”

E non basta! Viene anche detto che in data 18.1.2015 è stata inoltrata al Prefetto, al Questore ed al Tribunale di Paola la richiesta della segnalazione dei nominativi”

E continuiamo con le solite chicche-refusi.

Come è possibile inoltra la richiesta della segnalazione dei nominativi prima di averlo deciso e deliberato? Volevate dire 18.02 non 18.01, vero?

Dai! E rileggete quello che ci affidate da leggere!

Ma poi una domanda alla segretaria .

Come possibile costituire una commissione con espressioni degli organismi che poi potrebbero essere chiamati a controllare la legittimità degli atti della commissione stessa? Ma stiamo scherzando?

Ed infine l’ultima domanda ( per oggi, almeno)

Ma come è che le commissioni cambiano ogni giorno?

Da che cosa dipende?

Ma vi pare legittimo?

E perché nessuno della minoranza rileva e contesta?

Pubblicato in Politica

Non ci stanno i consiglieri di opposizione Nicola Bruno e Francesco Cicerelli ad accettare passivamente la sentenza del Tar Calabria che non ha accolto il loro ricorso sulle vicende elettorali e li ha perfino condannato al pagamento delle spese.

 

Ed infatti ecco cosa dicono

“ Con la sentenza 23/01/2015 il TAR Calabria ha rigettato il ricorso elettorale proposto da Bruno Nicola e Cicerelli Francesco, rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Bruno contro il Comune di Longobardi rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Saitta “…in quanto- si legge nella sentenza- il distacco tra il sindaco ed il ricorrente è di 6 voti e, conseguentemente, l’invalidità dei tre voti espressi nel seggio volante…in forza del principio di resistenza, non consente di pronunciare l’annullamento dei voti in contestazione poiché l’illegittimità denunciata al riguardo non ha influito in concreto sui risultati elettorali…”.

Ma come sembra chiedersi l’avvocato bruno se tre dei voti fossero stati assegnati a noi il risultato sarebbe stato di parità e le elezioni da ripetere!

E poi relativamente alla sentenza l’avv. Nicola Bruno dice: “ Rispettiamo la pronuncia del TAR pur non condividendone affatto il contenuto”.

Infatti, in ordine ai voti assistiti, tra le righe, “ il TAR dice che avremmo dovuto impugnare i vari certificati medici con querela di falso”.

E con riferimento alla sezione n° 3, i magistrati affermano che “anche in questo caso –si legge nella sentenza- la verbalizzazione è approssimativa”.

Ed inoltre con riferimento al cd. seggio volante, istituito presso “Villa Adelchi”, il collegio giudicante osserva che “è evidente che la verbalizzazione delle operazioni di voto è gravemente deficitaria” e sul punto conclude dicendo che “I voti espressi dagli elettori nel seggio in questione, ad eccezione di uno, sono,quindi, invalidi”.

Infine, circa la discordanza tra le schede autenticate e non utilizzate ed il numero degli elettori non votanti, alla sezione n° 4, per il TAR sono “mere irregolarità , prive di portata invalidante”.

Insomma “pur in presenza –conclude l’avv. Bruno- di riscontrate irregolarità diffuse, per il Tar non è stata fornita la prova di resistenza, ai fini dell’annullamento delle elezioni.”

Ovvia la conclusione finale:

“Ci riserviamo quindi di ricorrere in appello”.

Pubblicato in Longobardi

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’avvocato Nicola Bruno per conto ed interesse della lista “Progetto Longobardi”, nota con la quale si esprime viva soddisfazione per la pronuncia del TAR di Catanzaro il quale nella seduta di ieri 17 ottobre ha disposto il riconteggio delle schede della sezione n. 4.

Ecco il testo integrale:

Longobardi – Si dovrà procedere al riconteggio delle schede della sezione n. 4.

E’ questa la decisione presa dal Tar della Calabria, con ordinanza n. 1662/ 2014 dello scorso 17 ottobre, relativa al ricorso elettorale presentato dai consiglieri Nicola Bruno e Francesco Cicerelli, per presunte irregolarità, in occasione delle ultime elezioni comunali.

I giudici del Tar vogliono vederci chiaro ed hanno disposto che il prefetto di Cosenza, “acquisiti i verbali delle operazioni elettorali della sezione n. 4 nonché tutte le schede autenticate e non utilizzate e quelle deteriorate, proceda ad una verificazione”.

L’operazione di riconteggio dovrà essere effettuata entro il prossimo 30 novembre, mentre la trattazione del ricorso è stata rinviata alla prossima udienza, fissata per il 23 gennaio.

Come si ricorderà, nelle elezioni comunali dello scorso 25 maggio, la lista “Progetto Longobardi”, guidata da Nicola Bruno, aveva avuto la peggio per soli 7 voti, nei confronti della lista “Longobardi oltre il 2000”, capeggiata dall’attuale sindaco Giacinto Mannarino.

Sulle quattro sezioni del comune di Longobardi, la lista di Bruno perdeva solamente nella quarta. Massima soddisfazione espressa dal consigliere nonché legale Nicola Bruno:  

<< Un’ordinanza particolarmente significativa –ha commentato l’avvocato Bruno- perché rivelatrice del dubbio sulle presunte irregolarità denunciate.

Ci spiace molto per i cittadini che, a causa di questa situazione, dovranno proseguire nell’incertezza fino a gennaio.

Avremmo preferito una decisione presa oggi, in un senso o nell’altro.

Resta il fatto che se il ricorso non fosse fondato, oggi, il Tar lo avrebbe respinto>>.

Pubblicato in Longobardi

Nicola Bruno LongobardiContinua il Botta e risposta tra i membri di minoranza, "Qual'è il suo ruolo nella vicenda? Sta con la maggioranza o con i colleghi dell'opposizione?" questi i toni  dell'avvocato Nicola Bruno (capogruppo di minoranza) che replica al consigliere di minoranza Donatella Attanasio

 

 "Non è questa la sede - commenta l’avvocato Bruno- per sollevare questioni di diritto come vorrebbe la collega Donatella Attanasio, anche perché il Tar non ha rigettato il ricorso per inammissibilità, come speravano l’Amministrazione comunale e forse il consigliere di minoranza Attanasio del gruppo <Liberamente>.
Nel procedimento elettorale i termini sono perentori, un eventuale errore di notifica, come riferisce la collega Attanasio avrebbe comportato il rigetto  del ricorso per inammissibilità; poiché si tratta di atto non ritirato entro i 10 giorni, non vi era il termine di 15 giorni perché la stessa si costituisse in giudizio; se poi è residente a Longobardi, ma forse abita e lavora a San Lucido, è un problema, a questo punto, solo della polizia municipale. Qui, la questione, a cui continua a sfuggire il consigliere di minoranza è di natura squisitamente politica: qual è il suo ruolo in questa vicenda? Anche laddove avesse ragione, ma non è così, come mai non ha ritirato il ricorso elettorale? Sta con la maggioranza o con i colleghi dell’opposizione? Come mai non si preoccupa di bacchettare la maggioranza per gli innumerevoli disservizi in materia di rifiuti, rete fognaria, idrica ecc.? E’ un comportamento che, ripeto, non trova spiegazioni, soprattutto, sul piano politico, visto che l’interesse comune ad entrambi dovrebbe essere quello di vedere annullate le elezioni comunali".

Pubblicato in Longobardi
Pagina 2 di 5
BANNER-ALTO2
© 2010 - 2021 TirrenoNews.Info | Liberatoria: Questo sito è un servizio gratuito che fornisce ai navigatori della rete informazioni di carattere generale. Conseguentemente non può rappresentare una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità predefinita. Non può, pertanto, essere considerato un prodotto editoriale ai sensi della legge 62 del 7 marzo 2001. L'Autore del sito non è responsabile dei commenti inseriti nei post o dell’utilizzo illegale da parte degli utenti delle informazioni contenute e del software scaricato ne potrà assumere responsabilità alcuna in relazione ad eventuali danni a persone e/o attrezzature informatiche a seguito degli accessi e/o prelevamenti di pagine presenti nel sito. Eventuali commenti lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi all’autore del sito, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. Nei limiti del possibile, si cercherà, comunque, di sottoporli a moderazione. Gli articoli sono pubblicati sotto “Licenza Creative Commons”: dunque, è possibile riprodurli, distribuirli, rappresentarli o recitarli in pubblico ma a condizione che non venga alterato in alcun modo il loro contenuto, che venga sempre citata la fonte (ossia l’Autore). Alcune immagini pubblicate (foto, video) potrebbero essere tratte da Internet e da Tv pubbliche: qualora il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del sito che provvederà prontamente alla loro pronta. Qualunque elemento testuale, video, immagini ed altro ritenuto offensivo o coperto da diritti d'autore e copyright possono essere sollecitati inviando una e-mail all'indirizzo staff@trn-news.it. Entro 48 ore dalla ricezione della notifica, come prescritto dalla legge, lo staff di questo Blog provvederà a rimuovere il materiale in questione o rettificarne i contenuti ove esplicitamente espresso, il tutto in maniera assolutamente gratuita.

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy, a meno che non siano stati disattivati. È possibile modificare le impostazioni dei cookie nelle impostazioni del browser, ma parti del sito potrebbero non funzionare correttamente. Informazioni sulla Privacy