BANNER-ALTO2
A+ A A-

Dopo la vittoria davvero al fotofinish per soli 7 voti e la rielezione del sindaco uscente Mannarino, il secondo eletto Nicola Bruno aveva presentato ricorso al TAR per l'annullamento delle elezioni.
Di seguito la nota dell’avv Donatella Attanasio di replica Avv. Nicola Bruno.

 

“Si inasprisce la polemica post elettorale a Longobardi.

In seguito alle consultazioni dello scorso 25 maggio, che avevano visto trionfare, per soli 7 voti, il sindaco uscente Mannarino, il secondo eletto, Nicola Bruno, aveva presentato ricorso al Tar per l’annullamento delle elezioni.

Lo scorso 25 luglio, presso il Tar Calabria, si è tenuta la prima udienza, nel corso della quale, però, sono state rilevate alcune irregolarità, che hanno portato al rinvio della stessa al prossimo 17 ottobre.

In particolare, il Tar ha disposto “la rinnovazione della notificazione nei confronti dei controinteressati Aldo Garritano e Donatella Attanasio” perché “non risultava perfezionata”.

Ed è proprio su questo che attacca Nicola Bruno: “malgrado il ricorso sia stato inviato al comune ed a tutti gli eletti, non si sa che fine abbia fatto la raccomandata indirizzata al consigliere di maggioranza Aldo Garritano, mentre la raccomandata indirizzata alla collega Donatella Attanasio è in giacenza presso l’ufficio postale di San Lucido.

Stupisce che il ricorso non sia stato ritirato dal consigliere di minoranza Attanasio nonostante sia stato indirizzato al suo studio legale.

E’ un comportamento che non trova spiegazioni soprattutto sul piano politico, visto che l’interesse comune ad entrambi dovrebbe essere quello di vedere annullate le elezioni comunali”.

Pronta la replica di Donatella Attanasio: “Il mio comportamento, come dice lo stesso collega Bruno, non trova spiegazioni sul piano politico, perché le mie motivazioni nulla hanno a che fare con beghe politiche di sorta.

Dovrebbe ben sapere, l’avvocato Bruno, qual è il modo corretto di effettuare una notifica.

La stessa, infatti, è stata inviata non presso la mia residenza, a Longobardi, ma presso il mio studio legale, sito in San Lucido.

Poiché non si tratta di atti che riguardano in alcun modo l’esercizio della professione, ma di atti personali, relativi alla carica di consigliere comunale, devono essere notificati presso l’indirizzo di residenza.

No voglio dilungarmi in questa sede a fare una lezione di diritto, ma mi stupisce che l’avvocato Bruno sia incappato in tale errore, che non a caso è stato rilevato dal TAR Calabria , il quale ha disposta la rinnovazione della notifica”.

Pubblicato in Longobardi

E’ il parere dell’avvocato Nicola Bruno.

Ecco la sua nota :

Lo scorso 25 luglio, presso il Tar Calabria, è stato discusso il ricorso elettorale proposto dai consiglieri di minoranza Nicola Bruno e Francesco Cicerelli, difesi dallo stesso Bruno, contro il comune di Longobardi, difeso dal professore avvocato Fabio Saitta, e nei confronti degli eletti alle ultime elezioni comunali dello scorso 25 maggio, non costituitisi.

<<Sussistono i presupposti -secondo l’avvocato Bruno- per far annullare le passate elezioni comunali >>.

Con ordinanza collegiale n° 01201/2014, il Tar ha disposto “la rinnovazione della notificazione nei confronti dei controinteressati Aldo Garritano e Donatella Attanasio” perché “non risultava perfezionata”.

<<L’amministrazione –commenta il capogruppo Bruno- probabilmente sperava che il processo si chiudesse alla prima udienza.

In realtà, l’unico effetto ottenuto è il rinvio al prossimo 17 ottobre. Infatti, malgrado il ricorso sia stato inviato al comune ed a tutti gli eletti, non si sa che fine abbia fatto la raccomandata indirizzata al consigliere di maggioranza Aldo Garritano, mentre la raccomandata indirizzata alla collega Donatella Attanasio è in giacenza presso l’ufficio postale di San Lucido.

Stupisce che il ricorso non sia stato ritirato dal consigliere di minoranza Attanasio nonostante sia stato indirizzato al suo studio legale.

E’ un comportamento che non trova spiegazioni soprattutto sul piano politico, visto che l’interesse comune ad entrambi dovrebbe essere quello di vedere annullate le elezioni comunali>>.

Ed ecco la sentenza integrale:

N. 01201/2014 REG.PROV.COLL. N. 01006/2014 REG.RIC.          

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2014, proposto da:

Nicola Bruno, Francesco Cicerelli, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Bruno, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;

contro

Comune di Longobardi, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Saitta, con domicilio eletto presso Demetrio Verbaro in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 48;

nei confronti di

Giacinto Mannarino, rappresentato e difeso dall'avv. Nazareno Pergolizzi, con domicilio eletto presso Nazareno Pergolizzi in Messina, via F. Bisazza, 14; Aurelio Garritano, Aldo Garritano, Antonio Costabile, Francesco Saliceti, Salimbeni Stancato, Carmela Patitucci, Marisa Gaudio, Donatella Attanasio;

per l'annullamento

del verbale delle operazioni elettorali dell'ufficio centrale relativo alla elezione del sindaco e del consiglio comunale del comune di Longobardi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Longobardi e di Giacinto Mannarino;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 25 luglio 2014 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che non risulta perfezionata la notificazione del ricorso introduttivo nei confronti dei controinteressati Garritano Aldo e Attanasio Donatella;

Rilevato, pertanto, che il contraddittorio non è integro;

Ritenuta la necessità di disporre la rinnovazione della notificazione nei confronti degli indicati soggetti, assegnando ai ricorrenti, per l’effettuazione dell’incombente, il termine perentorio del 20 settembre 2014, fornendone prova mediante deposito in Segreteria entro lo stesso termine;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso ai soggetti di cui in motivazione, nei termini nella stessa indicati.

Si comunichi alle parti.

Rinvia per il prosieguo alla pubblica udienza del 17 ottobre 2014.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 25 luglio 2014 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Guido Salemi, Presidente

Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/07/2014

Pubblicato in Longobardi

La vicenda nasce nel comune di San Nicola Arcella ed è relativa al consigliere di opposizione Filiberto Forestieri che chiede alcuni atti all’amministrazione in carica.

Dopo il lungo braccio di ferro con il vicesindaco Eugenio Madeo, il consigliere Forestieri adisce il TAR di Catanzaro il quale "Ordina all'amministrazione resistente di esibire gli atti richiesti nel termine di trenta giorni".

Al termine della vicenda giudiziaria la riflessione del consigliere di opposizione Filiberto Forestieri il quale dice che si tratta di : «Atti che il vicesindaco Madeo, nella sua doppia funzione di politico e di responsabile dell'ufficio tributi, ha ostinatamente tenuto segreti all'opposizione. Si è dovuto attendere infine il pronunciamento del Tar perché il gruppo di opposizione si vedesse riconosciuto il fondamentale diritto sancito dai più elementari principi della democrazia di svolgere compiutamente il proprio mandato elettorale. L'aspetto più paradossale della vicenda è che con questa condotta non solo il vicesindaco ha tenuto in eclissi la democrazia per molti mesi, ma addirittura ha consentito che a sostenere i costi legali della temeraria operazione sia stato il Comune stesso e quindi i contribuenti di San Nicola Arcella. Si tratta di una vittoria accompagnata da un senso amarezza. Essa mette in evidenza la scorrettezza di un avversario politico con cui, sotto il profilo personale, intrattengo rapporti di cordialità”

Poi si chiede “ Quali possono essere questi segreti cosi gelosamente custoditi?».

Ora il consigliere potrà saperlo.

Ma ecco la sentenza:

“ Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria(Sezione Seconda)ha pronunciato la presente per l'annullamento del diniego di accesso agli atti n. 5673 del 14 agosto 2013;

sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2013, proposto da: Filiberto Forestieri, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Longo, con domicilio eletto presso Tar Catanzaro –segreteria-, via De Gasperi, 76/B;

Comune di San Nicola Arcella, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Maria Cosentino, con domicilio eletto presso Tar Catanzaro cancelleria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Nicola Arcella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è consigliere comunale di opposizione al Comune di San Nicola Arcella e ricopre tale carica dal maggio 2011. In data 27/11/2012 e 22/01/2013, il ricorrente, ex art. 43 D. Lgs. n. 267/2000, in occasione della convocazione del Consiglio Comunale, inoltrava al responsabile del servizio tributi dell'ente, istanze finalizzate ad ottenere il "dettaglio degli sgravi operati nell'anno 2012; se prontamente disponibile, dettaglio analitico dei residui attivi relativi agli anni 2002 e 2006 di cui alla risorsa 1.01.00.10; se prontamente disponibile, dettaglio analitico dei residui attivi relativi agli anni 1998, 2002, 2004, 2005 e 2006 di cui alla risorsa 1.02.00.70."; nonché la "lista di carico (con dettaglio minimo di: soggetto passivo, indirizzo del luogo della fornitura e importo) servizio idrico integrato anno 2009; lista di carico (con dettaglio minimo del soggetto passivo, indirizzo del luogo della fornitura e importo) servizio idrico integrato Anno 2010; dettaglio analitico dei residui attivi relativi agli anni dal 2007 al 2011 compresi, all'anno 2012 se disponibile”.Su entrambe le richieste si formava il silenzio diniego non impugnato dal ricorrente. In data 16/07/2013 il ricorrente, ex art. 43 D. Lgs. 267/2000, inoltrava al responsabile dell'ufficio tributi istanza finalizzata ad ottenere una pluralità di informazioni articolata negli otto punti di seguito riportati:1. lista degli sgravi, annullamenti e note di credito riferite al S.I.I., operati nell'anno 2012 e nel I semestre 2013. Il dettaglio dovrà riportare l'indicazione minima del soggetto passivo, il motivo del provvedimento (errata imposizione, imposta già pagata, ecc.) e l'importo; 2. lista degli accertamenti (ICI, IMU, TARSU, SII, TOSAP) effettuati nell'anno 2012 e nel primo semestre 2013. Il dettaglio dovrà riportare l'indicazione minima del soggetto accertato, la natura delle motivazioni su cui fonda l'accertamento e l'importo accertato;3. dettaglio analitico dei residui attivi degli anni 2002 e 2006 di cui alla risorsa 1.01.00.10 del bilancio;4. dettaglio analitico dei residui attivi relativi agli anni 1998, 2002, 2004, e dal 2005 al 2011 di cui alla risorsa 1.02.00.70 del bilancio;5. lista di carico del servizio idrico integrato riferita agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012;6. minuta di ruolo TARSU riferita agli anni 2010, 2011 e 2012;7. elenco dei ricorsi alla C.T., delle richieste di annullamento, sgravi e correzioni, reclamo o istanza inerente materia di tributi, pervenuti a codesto ufficio nell'anno 2012 e nel primo semestre 2013. 8.l'accesso al programma di gestione dei tributi e l'accesso alla nuova banca dati mediante la creazione di un nuovo utente proietto da password e con diritti di sola lettura. In data 14/08/2013, con protocollo n. 5673, veniva emesso provvedimento di diniego con riferimento ai punti dal n. 1 al n. 7 perché "... è operazione alquanto impegnativa"; in merito al punto 8 e limitatamente alla nuova banca dati perché, con richiamo all'art. 26 comma 3 del regolamento comunale, essa è assimilabile ad un documento futuro e come tale non ostensibile "la banca dati è in fase di elaborazione. Quando sarà formalmente approvata sarà messa a sua disposizione".Avverso tale provvedimento insorgeva il ricorrente chiedendone l’annullamento.Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.Il ricorso è parzialmente fondato. L’istanza di accesso proposta in data 16 luglio 2013 dal ricorrente, nella parte in cui ha ad oggetto i medesimi atti e documenti oggetto delle due precedenti istanze (rispettivamente presentate in data 27/11/2012 e 22/01/2013), costituisce il tentativo di reiterare le medesime precedenti istanze di accesso al solo fine di riaprire il termine di impugnazione del silenzio previsto dall’art. 25 L. n.241/1990 che, per giurisprudenza pacifica, è un termine decadenziale. Non è consentito, infatti, superare il regime decadenziale previsto dall'art. 25, L. n. 241 del 1990 e dall’art. 116 c.p.a., reiterando l'istanza di accesso a fronte della mancata impugnazione del silenzio serbato dall'Amministrazione sulla prima istanza di accesso, in specie allorché la nuova domanda non sia giustificata da circostanze nuove (TAR Lazio Roma, sez. I, 4 gennaio 2012 n.63; Consiglio Stato, sez. VI, 30 luglio 2009 , n. 4810). Dalla natura impugnatoria del processo in materia di accesso ai documenti amministrativi, nonostante la qualificazione dell'accesso come diritto, deriva l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del diniego o del silenzio nel termine di trenta giorni (art. 116 c.p.a.) e l'impossibilità di reiterare la medesima istanza se non è stata contestata giudizialmente la precedente risposta negativa; sicché una nuova istanza di accesso può ritenersi ammissibile solo per fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza, ciò che non ricorre nel caso di specie. Conseguentemente, il ricorso limitatamente ai documenti e atti già in precedenza richiesti, (sub.1 fino al 2012; sub 3), sub 4) fini al 2006; sub 5) fino al 2010), deve essere dichiarato inammissibile.Per i documenti e atti richiesti per la prima volta con l’istanza datata 16 luglio 2013, invece, il ricorso è fondato. L’art. 43 d.lgs 267/2000, nella sua chiarezza espositiva, è ispirato alla ratio di garantire ai rappresentanti del corpo elettorale l’accesso ai documenti e alle informazioni utili all’espletamento del loro mandato (munus publicum) anche al fine di permettere e di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, onde promuovere, anche nell’ambito del consiglio stesso, le iniziative (interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, deliberazioni) che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale: si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività. I documenti e le informazioni possono essere frutto di un’attività istruttoria degli uffici al fine di relazionare su una determinata “materia o affare”, con la conseguenza che tale diritto può anche consistere nella pretesa che gli uffici dell’Amministrazione, interpellati al riguardo, eseguano elaborazioni dei dati e delle informazioni in loro possesso (Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471) in evidente contrapposizione al divieto di elaborazione previsto dalla L. n. 241/1990. Va osservato, inoltre, che il limite di natura organizzativa non può essere eccepito dall’Amministrazione a ragione del diniego dell’accesso, proprio perché la “difficoltà organizzativa” rientra tra quelli adempimenti a carico di ogni Amministrazione pubblica e quindi ogni singola struttura dovrà dotarsi di tutti i mezzi necessari all’assolvimento dei loro compiti (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 2716/2004).Il ricorso, pertanto, nei limiti precisati, deve essere accolto e per l’effetto deve essere annullato il diniego impugnato.L’amministrazione resistente dovrà pertanto consentire al ricorrente di estrarre copia dei documenti richiesti entro il termine di trenta giorni. L’accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione. Ordina all’amministrazione resistente di esibire gli atti richiesti entro il termine di trenta giorni. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013”

NdR.Una riflessione la facciamo anche noi:

Visto che soltanto la piena e totale conoscenza dei dati dell’ente permette alla opposizione di esercitare il proprio diritto dovere di svolgere compiutamente il proprio mandato elettorale, possibile che siano così fortemente lesi i più elementari principi della democrazia senza che il responsabile paghi almeno di tasca propria i costi della giustizia?

Pubblicato in Alto Tirreno

Fermo restando che per chi abbia vivo interesse è possibile la lettura( a piè dell’articolo) del testo integrale della sentenza dal Tar Calabria n 110/2014, ecco in primis la vicenda
Elezioni del 26 e 27 maggio 2013.

Vince la lista di Roberto Pizzuti con 922 voti; arriva seconda la lista di Antonio Staffa con 889; una differenza di 33 soli voti.

Ma Antonio Staffa, Antonella Gioia, Carmine Petrungaro, non ci stanno e rappresentati e difesi dall'avv. Oreste Morcavallo propongono ricorso, assunto al n 848 del 2013, contro il comune di San Lucido, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Gualtieri, nei confronti di Roberto Pizzuti, Bruno Leverino e Adelina Nesci, rappresentati e difesi dall'avv. Demetrio Verbaro, oltre che Amalia Gnisci, Fabio Albanese, Lucy Cutri', Mercurio Pate, Fabio Frangella, Francesco Nunziata, Orazio Bruno.

Lamentavano i ricorrenti che le operazioni elettorali erano state connotate da gravi irregolarità relative all’ammissione di n. 33 elettori al voto assistito.

Il Tar disponeva l’opportunità di disporre – ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104– una verificazione in contraddittorio tra le parti, a cura del Prefetto di Cosenza, al fine di esattamente, tra l’altro, di verificare la compilazione dei verbali relativi all’espressione del votoassistito in tutte le Sezioni, accertando se l’ammissione al voto sia statacorredata da certificazione medica.

Il Verificatore, in data 6.12.2013, ha provveduto al deposito della relazione con i relativi allegati ed il collegio ha inviato il processo per la decisione alla Pubblica Udienza del 17 gennaio 2014.

Relatore il giudice Falferi

Ed il collegio preliminarmente, rilevata la rinuncia dei contro interessati al ricorso incidentale lo ha dichiarato improcedibile.

Quanto invece al ricorso principale il collegio viste le risultanze della verificazione ha opinato per il suo rigetto “ per infondatezza” condannando i ricorrenti al pagamento delle spese per 2500 euro ij favore del comune ricorrente e per 854,42 euro per spese di verificazione.

In estrema sintesi il TAR ha dichiarato che «L’accertamento sull’attitudine dell’infermità fisica da cui è affetto l’elettore ad impedire l’autonoma manifestazione del voto, può essere apprezzata unicamente dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale, che dell'attestazione dell'esistenza dell'impedimento si assume piena responsabilità giuridica; il presidente di seggio, pertanto, non è più tenuto a valutare, attraverso la c.d. prova empirica, se l’infermità di cui si tratta rientri tra quelle ostative».

Non è dato sapere se sarà proposto eventuale ricorso al CdS

Ed ecco la sentenza:

N. 00110/2014 REG.PROV.COLL. N. 00848/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 848 del 2013, proposto da: Antonio Staffa, Antonella Gioia, Carmine Petrungaro, rappresentati e difesi dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR, in Catanzaro, via De Gasperi n. 76/B;

contro

Comune di San Lucido, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso il medesimo, in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 48;

nei confronti di

Roberto Pizzuti, Bruno Leverino e Adelina Nesci, rappresentati e difesi dall'avv. Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso il medesimo, in Catanzaro, via Vittorio Veneto N. 48;

Amalia Gnisci, Fabio Albanese, Lucy Cutri', Mercurio Pate, Fabio Frangella, Francesco Nunziata, Orazio Bruno;

N. 00848/2013 REG.RIC. 17/01/14 20:32

per l'annullamento delle operazioni elettorali del Comune di San Lucido del 26 e 27 maggio

2013, del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale del 28.5.2013, dei verbali delle sezioni elettorali nn, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dell’ammissione al voto assistito nelle suindicate sezioni, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi i certificati di ammissione al voto assistito; con la previa rettifica, ove occorra, del risultato elettorale complessivo dalla lista n. 5 da n. 889 a n. 892 voti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Lucido e di Roberto Pizzuti e di Bruno Leverino e di Adelina Nesci;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 17 gennaio 2014 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Gli odierni ricorrenti, dopo aver premesso che il 26 e 27 maggio si erano tenute le elezioni nel Comune di San Lucido, esponevano che all’esito dello scrutinio era stato eletto Sindaco Pizzuti Roberto, della lista 1 “Viviamo San Lucido”, con n. 922 voti; la lista 5 “Leali per San Lucido”, con candidato Sindaco Staffa Antonio –quivi ricorrente – conseguiva n. 889 voti, con uno scarto di appena 33 voti dalla lista vincente.

Lamentavano, però, i ricorrenti che le operazioni elettorali erano state connotate da gravi irregolarità relative all’ammissione di n. 33 elettori al voto assistito.

In particolare, i ricorrenti, denunciando la violazione del T.U. 570/60 – artt. 41 e 57, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e per erroneità e falsità dei presupposti, la violazione dell’art. 29 della legge n. 104/1992, nonché la violazione del principio della personalità del voto, affermavano che per n. 16 elettori ammessi al voto assistito non era stato indicato (o era stato indicato in modo progressivo e, quindi, erroneo) il numero di iscrizione nella lista elettorale di Sezione, con conseguente illegittimità delle operazioni elettorali; i ricorrenti affermavano, altresì, che non risultavano allegati tutti i certificati medici, che quelli allegati erano privi di data, che le patologie erano indicate in modo del tutto generico, che in due casi (Bellomo Francesco e Lenti Giuseppina) non risultava indicata alcuna patologia, che in altri casi erano utilizzate espressioni generiche quali “ictus” ovvero “AVD” prive dell’idoneità legalmente richiesta e che, infine, nella Sezione n. 3 erano state illegittimamente annullate n. 3 schede recanti preferenze a Gioia ed a Sgroi, entrambi candidati nella lista n. 5, nello spazio della Lista n. 2 “una nuova alba per San Lucido” .

Resisteva in giudizio il Comune di San Lucido, il quale, puntualmente contestate le avversarie argomentazioni, concludeva per il rigetto del ricorso.

Si costituivano in giudizio, altresì, i controinteressati Roberto Pizzuti, Bruno Leverino e Adelina Nesci, che svolgevano anche ricorso incidentale con il quale rilevavano essersi verificata analoga ipotesi di voti espressi a favore di alcuni candidati lungo lo spazio di altra lista, in particolare con riferimento a n. 4 voti a scapito della Lista n. 1 “ViviAmo San Lucido”, nella Sezione 1, Sezione 4, Sezione 5 e Sezione 6; evidenziavano, altresì, la mancata attribuzione di due voti alla Lista 1, nella Sezione 1, per contrassegno apposto anche sullo spazio della Lista

Il Collegio ravvisava l’opportunità di disporre – ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104– una verificazione in contraddittorio tra le parti, a cura del Prefetto di Cosenza, al fine di esattamente:

-verificare la compilazione dei verbali relativi all’espressione del voto assistito in tutte le Sezioni, accertando se l’ammissione al voto sia stata corredata da certificazione medica;

-verificare l’esistenza di n. 3 schede nulle, nella Sezione n. 3, recanti preferenze ai candidati Sgroi e Gioia, espresse nello spazio della Lista n.

-verificare la mancata assegnazione di un voto, nella Sezione 1, alla candidata Amalia Gnisci (Lista 1) per preferenza espressa nello spazio della Lista 5; la mancata assegnazione di un voto, nella Sezione 4, al candidato Bruno Liverino (Lista 1) per preferenza espressa nello spazio della Lista 2; la mancata assegnazione di un voto, nella Sezione 5, al candidato Bruno Liverino (Lista 1), per preferenza espressa nello spazio della Lista 2; la mancata assegnazione di un voto, nella Sezione 6, al candidato Fabio Cesario (Lista 1), per preferenza espressa nello spazio della Lista 4;

-verificare la mancata assegnazione, nella Sezione 1, di due voti alla Lista 1 per presunta non corretta apposizione del contrassegno (invadente lo spazio della Lista 2).

In data 6.12.2013, il Verificatore ha provveduto al deposito della relazione con i relativi allegati.

Con memoria depositata in data 16.12.2013, i controinteressati Roberto Pizzuti, Bruno Leverino e Adelina Nesci, alla luce degli esiti della disposta verificazione, hanno rinunciato al ricorso incidentale.

Alla Pubblica Udienza del 17 gennaio 2014, il ricorso è passato in decisione.

Preliminarmente, si rileva che, considerata la rinuncia dei contro interessati al ricorso incidentale, questo va dichiarato improcedibile.

Quanto al ricorso principale, si osserva che i ricorrenti, in buona sostanza, denunciano plurime illegittimità con riferimento all’espressione del voto assistito di n. 33 elettori.

Dalla disposta verificazione è risultato quanto segue:

-quanto alla sezione 1, dal verbale risulta che n. 10 elettori hanno votato con accompagnatore; inoltre, è riportato il nominativo di un elettore non deambulante della sezione n. 5 che ha votato nella sezione n. 1; dal verbale risulta, altresì, in riferimento all’Ufficio distaccato della sezione 1 relativo al voto domiciliare, che n. 3 elettori sono stati ammessi al voto con accompagnatore. Il Verificatore ha, inoltre, accertato che nei rispettivi verbali sono stati rinvenuti n. 6 certificati medici, mentre gli altri 8 elettori risultano essere stati ammessi al voto con accompagnatore mediante indicazione del codice “AVD”;

-quanto alla sezione 2, dal verbale emerge che un elettore è stato ammesso al voto con accompagnatore mediante indicazione del codice “AVD”;

-quanto alla sezione 3, dal verbale risulta che n. 5 elettori hanno votato con accompagnatore; di questi tre risultano essere stati ammessi al voto con accompagnatore mediante indicazione del codice “AVD” e due con certificato medico;

-quanto alla sezione 4, dal verbale risulta che n. 3 elettori hanno votato con accompagnatore; non risultano certificati medici, ma unicamente il nome del medico che avrebbe rilasciato la certificazione di ammissione al voto con accompagnatore;

-quanto alla sezione 5, risulta dal relativo verbale che n. 5 elettori hanno votato con accompagnatore; non risultano certificati medici, ma unicamente il nome del medico che avrebbe rilasciato la certificazione di ammissione al voto con accompagnatore;

-quanto, infine, alla sezione 6, dal relativo verbale emerge che hanno votato n. 9 elettori con accompagnatore; risultano, altresì, n. 7 certificati medici; per altro elettore risulta riportato il nome del medico che avrebbe rilasciato la certificazione e per l’ultimo elettore manca la certificazione.

Ebbene, le risultanze della disposta verificazione non possono che condurre al rigetto del ricorso principale per infondatezza.

Si osserva che, per giurisprudenza consolidata, ai sensi dell’art. 41 comma 8, T.U. 16 maggio 1960 n. 570, dopo la modifica apportata dall’art. 9, legge 11 agosto 1991, n. 271, l’accertamento sull’attitudine dell’infermità fisica da cui è affetto l’elettore ad impedire l’autonoma manifestazione del voto, può essere apprezzata unicamente dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'unità sanitaria ocale, che dell'attestazione dell'esistenza dell'impedimento si assume la piena responsabilità giuridica (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 9 gennaio 2013, n. 297; id. 6 luglio 2012, n. 3960; id. 16 settembre 2011, n. 5169; id. 29 marzo 2011, n. 1929; id.12 giugno 2009, n. 3683; quest stesso Tribunale, sez. II, 2 luglio 2010, n. 1427; id. 1 luglio 2010, n. 1412; id. 5 novembre 2009, n. 1190; TAR Campania, Salerno, sez. I, 25 novembre 2011, n. 1904; TAR Toscana, sez. II, 5 febbraio 2010, n. 191; TAR Molise, sez. I, 20 ottobre 2010, n. 1342; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 28 novembre 2009, n. 573); il presidente di seggio, pertanto, non è più tenuto a valutare, attraverso la c.d. prova empirica, se l’infermità di cui si tratta rientri tra quelle ostative indicate dal citato art. 41, in quanto siffatta valutazione è stata affidata dalla norma in questione ad un altro organo pubblico, direttamente individuato e provvisto di adeguate competenze tecniche.

Giova aggiungere che l’ultimo comma del citato art. 41 precisa che "L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni".

La disposizione, ai fini di cui trattasi, va letta congiuntamente a quanto stabilito al comma 6 in cui l’esibizione del certificato sanitario è testualmente definita come "eventuale".

Ne discende che, in presenza dell’annotazione apposta sulla tessera elettorale, l’elettore non è obbligato ad esibire la documentazione sanitaria da cui essa risulta, né il presidente del seggio ha il potere di contestare l'infermità fisica che autorizza il voto assistito.

Dalla disposta verificazione, è emerso che, con riferimento alla sezione n. 1, dei complessivi 14 elettori che hanno votato con l’accompagnatore, 6 hanno presentato certificato medico e i restanti risultano aver votato ai sensi dell’ultimo comma del citato articolo 41, in quanto il diritto al voto assistito risultava annotato sulla tessera elettorale. Difatti, la sigla "AVD", riportata dai relativi verbali nella indicazione del "motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore", costituisce proprio il "simbolo o codice" attestante il diritto al voto assistito riportato sulla tessera elettorale.

Altrettanto è a dirsi per quanto riguarda la sezione n. 2 (1 elettore con accompagnatore con la sigla “AVD”) e la sezione n. 3 (5 elettori con accompagnatore, di cui 3 ammessi al voto mediante indicazione dellasigla “AVD” e 2 con certificato medico).

Con riferimento alla sezione n. 6, sono risultati 9 elettori con accompagnatore e 7 certificati medici allegati (per i restanti due elettori non è stato allegato il certificato medico).

Quanto alle restanti sezioni n. 4 e 5, risultano complessivamente 8 elettori con accompagnatore, con riferimento ai quali è stato indicatonome del medico che avrebbe rilasciato il certificato non allegato.

Dunque, emerge in modo evidente che le espressioni di voto assistito di cui alle sezioni n.1, 2 e 3 risultano del tutto conformi alla disciplina di settore, invocata dai ricorrenti; parimenti è a dirsi con riferimento a – quanto meno – sette (dei nove totali) elettori con accompagnatore che hanno espresso il voto nella sezione n. 6, e con riferimento ai quali è stato allegato il relativo certificato medico.

Ebbene, considerato che lo scarto tra la lista dichiarata vincitrice e quella dei ricorrenti è stato di 33 voti, risulta del tutto superfluo occuparsi delle residue ipotesi di voto assistito, dal momento che, in ogni caso, non sarebbe superata la c.d. prova di resistenza.

Sempre sotto questo profilo, con riferimento alla denunciata mancata indicazione del numero di iscrizione nella lista elettorale, si rileva che, a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla effettiva e sostanziale rilevanza della irregolarità in questione, dal verbale della sezione n. 1, nella quale hanno votato dieci elettori con accompagnatore, prodotto in allegato alla verificazione, emerge la corretta compilazione della colonna relativa al numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione: anche in tal caso, pertanto, eventuali irregolarità nelle altre sezioni, ove accertate e rilevanti, non potrebbero condurre a vincere la prova di resistenza.

Quanto, infine, agli esiti della verificazione relativamente al secondo quesito indicato da questo Tribunale nell’ordinanza n. 923/2013, si rileva che, nella sezione n. 3, non sono state rinvenute schede nulle recanti preferenze ai candidati Sgroi e Gioia espresse nello spazio della Lista n. 2 come asserito in ricorso; è stata, invece, rinvenuta una scheda nulla riportante nel riquadro della Lista n. 4 i suddetti nominativi. Anche in talcaso, però, le censure formulate in ricorso non sarebbero idonee a superare la prova di resistenza e, conseguentemente, non risultano sorrette, in concreto, da un effettivo, sottostante interesse di parte.

In definitiva, il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.

Le spese per l’attività svolta dal Verificatore, determinate in complessivi euro 854,42 (ottocentocinquantaquattro/42), come da nota del 26.11.2013 della Prefettura di Cosenza, sono poste a carico di parte ricorrente.

Le spese di causa seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, cosi dispone:

-respinge il ricorso principale;

-dichiara improcedibile il ricorso incidentale;

-condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 2,500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA, CPA e accessori come per legge, in favore del Comune resistente e in complessivi euro 2,500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA, CPA e accessori come per legge, in favore dei contro interessati complessivamente considerati;

-pone a carico di parte ricorrente principale le spese della verificazione quantificate in euro 854,42 (ottocentocinquantaquattro/42).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore

Pubblicato in Basso Tirreno

Un eccezionale parterre di avvocati in camera di Consiglio della sezione seconda del Tar Calabria di Catanzaro di ieri 16 gennaio 2014.

In trattazione il giudizio promosso dalla vigilessa Perna Francesca Mafalda contro il comune di Amantea e relativo alla graduatoria di merito del concorso per la copertura di 6 posti di agente di polizia urbana

La dottoressa Perna Francesca Mafalda era difesa dagli avvocati Romano Antonio e Romano Giovanni.

Il comune di Amantea, invece, era difeso dall’avvocato Carbone Giacomo.

L’avvocato Barba Gregorio difendeva i vincitori del concorso Amendola Andreas, Rizzo Francesco, Morelli Francesco, Morelli Ersilia e Di Rende Maria Cinzia.

Gli avvocati Verbaro Demetrio e Gualtieri Alfredo difendevano i vincitori del concorso Donadio Marilena, Montemagno Anna, Mendicino Rosario, Casalinuovo Davide.

Alcuni vincitori del concorso ( Zaccuri Antonino ed Amantea Antonella) non si erano costituiti nel giudizio .

La causa è stata presieduta dal dr Salvatore Schillaci mentre giudice a latere è stato il dr Anastasi e giudice relatore è stato il dr Alessio Falferi.

I giudici della seconda sezione hanno respinto l’istanza di misure cautelari.

Ora resta la udienza ordinaria in data da fissarsi dal tribunale

Amantea 17.01.2014

Amantea. Un secondo motivo di ricorso è relativo alla violazione dell’articolo 12 del solito regolamento comunale per i concorsi.

Tale articolo prescrive che nella seduta dell’insediamento, il presidente, ogni altro componente ed il segretario della commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, debbano dichiarare di non avere con i candidati stessi condizioni di incompatibilità ,quali sono per esempio i rapporti di parentela od affinità entro il 4° grado.

Ove, infatti, venisse riscontrata tale incompatibilità anche con uno soltanto dei candidati, questa incompatibilità deve essere rimossa e quasi sempre la rimozione avviene con la rinuncia all’incarico del componente incompatibile.

Sempre, l’art 12 stabilisce che solo dopo tale verifica e dichiarazione si può procedere alle operazioni successive, quali la verifica delle domande e dei documenti, dichiarando l’ammissione o la non ammissione dei candidati stessi.

Orbene, secondo il ricorrente, questa verifica della incompatibilità, peraltro obbligatoria, non è avvenuta e pur tuttavia la commissione è andata avanti ed ha proceduto alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove.

Ma non basta, continua il ricorso, neanche nella seconda seduta la commissione ha proceduto a dichiarare la inesistenza di incompatibilità ed ha iniziato la verifica delle domande e relativi documenti.

Però alla quarta seduta il segretario dr Luigi Piro ha dichiarato di rinunciare all’incarico e la seduta è stata sospesa.

La dichiarazione di inesistenza di incompatibilità da parte di tutta la commissione è stata fatta solo nella quinta seduta, dopo la sostituzione del segretario Piro con il dr Gianmichele Bosco, e nella stessa seduta si è completata la verifica delle domande e dei documenti

Secondo il ricorrente il comportamento della commissione è palesemente viziato.

Avendo omesso la commissione un adempimento preliminare obbligatorio, la occasione della sostituzione del segretario avrebbe dovuto indurre la ripetizione delle operazioni concorsuali al fine di eliminare ogni dubbio sulla legittimità comportamentale della stessa.

Si segnala il fatto che il segretario poi dimessosi non ha mai proceduto alla necessaria dichiarazione di inesistenza di incompatibilità e che per tale mancanza il TAR non può non dichiarare la nullità degli atti compiuti fino alla quarta seduta successivamente alla quale venne sostituito il segretario

Se vero quanto dichiarato dal ricorrente, mancherebbe la dichiarazione di incompatibilità del segretario dimessosi e, pertanto, tutti gli atti dallo stesso compiuti sono nulli. Né la sostituzione con altra persona e la dichiarazione di quest’ultimo valendo essa solo per gli atti dallo stesso compiuti, possono sanare gli atti da altri posti in essere.

E questo indipendentemente dalla sussistenza o meno della incompatibilità.

Ora ad una osservazione a distanza sembra inverosimile tale comportamento , in particolare per persone che sono state scelte per la loro altissima qualificazione ed esperienza.

Quale sarebbe questa qualificazione ed esperienza se saranno ritenute ricadenti le condizioni esposte nel ricorso e dichiarato nullo il concorso?

E chi pagherà i danni ai vincitori che si potrebbero vedere senza più riconosciuto il sacrosanto diritto al posto qualora il TAR annullasse il concorso?

Un bel guazzabuglio. Un momento difficile che viene demandato al TAR Calabria.

Ma non finiscono certamente qui le ragioni del ricorso.

….continua domani…..

Pubblicato in Politica

Amantea. Oltre al ricorso per il concorso a Comandante dei Vigili Urbani, ancora da trattare dal TAR Calabria, dopo la prima pronuncia della sezione 2 del TAR stesso del 7 febbraio sulla domanda incidentale di sospensione, è stato presentato, anche, il ricorso per il concorso per la copertura di 6 agenti di Polizia urbana a tempo indeterminato e part-time.

Ora, il comune dovrà nominare, come ha fatto per il ricorso contro il Comandante, gli stessi qualificati legali avv. Luigi Manzi, Andrea Reggio D'Aci e Giacomo Carbone.

L’accoglimento del ricorso contro il concorso dei vigili trascinerebbe, infatti, inevitabilmente, sulla stessa via anche l’altro concorso di comandante.

Molte le ragioni del ricorso.

Un ricorso fondato su diversi elementi tra cui la “violazione del regolamento dei concorsi del comune di Amantea”, “l’eccesso di potere per carenza di motivazione”, “l’eccesso di potere per sviamento”, “la violazione di norme e principi in tema di correttezza e trasparenza egli atti della P.A.”

Il primo motivo di opposizione è la violazione dell’art 11 del regolamento comunale per i concorsi, approvato con delibera della GM n 224/2003 e smi, la violazione di norme e principi in tema di correttezza e trasparenza egli atti della P.A. e l’eccesso di potere per carenza di motivazione e per sviamento.

Sostiene la ricorrente, che l’art 11 del regolamento ( per ultimo modificato dalla GM con delibera 38/2012), prescrive che la commissione debba essere nominata dal responsabile dell’ufficio del personale , sentita la Giunta comunale.

In sostanza il responsabile dell’ufficio del personale ha proceduto alla nomina senza alcun atto di indirizzo da parte della Giunta.

Non solo, ma sempre l’art 11 prescrive che la commissione giudicatrice debba essere composta da un dirigente responsabile del settore competente dello stesso comune o, in mancanza, dal direttore generale o dal segretario del comune medesimo ed inoltre da due esperti nelle discipline interessate, scelti, uno tra professori universitari o di scuola secondaria superiore, l’altro tra i dirigenti di un P.A. appartenenti a qualifiche funzionali pari o superiori a quella dei posti messi a concorso.

Orbene, sostiene la ricorrente, manca assolutamente tra i membri nominati uno di appartenenza del comune come previsto dal regolamento ( dirigente responsabile del settore competente dello stesso comune o, in mancanza, dal direttore generale o dal segretario del comune medesimo) e manca, altresì, giustificazione della diversa nomina.

Non solo, ma continua il ricorso, manca il membro che sia professore nel settore competente.

Ed, inoltre, manca un membro che appartenga alla P.A. di qualifica funzionale eguale o superiore a quella dei posti messi a concorso.

Infine il funzionario responsabile ha omesso di spiegare anche minimamente le ragioni per le quali nella nomina non si è attenuto alle prescrizioni del regolamento.

Gravissima, per ultimo, è la affermazione contenuta nel ricorso che segnala ai giudici del TAR Calabria “ il chiaro intento di sviare dalla ratio che è sottesa alle prescrizioni del regolamento sulla nomina dei componenti, atta ad evitare qualsiasi possibilità di nomina di componenti di “comodo”.

In sostanza la illegittima composizione della commissione esaminatrice del concorso de quo rende ovviamente nulli ed illegittimi in via derivata tutte le operazioni e gli atti compiuti dalla commissione medesima, compresa la graduatoria finale dalla stessa formulata e poi approvata con la determinazione del funzionario responsabile dell’area delle risorse umane dr Mario Aloe n 291 del 1 0ttobre 2013, anche questa nulla ed illegittima in via derivata.

Ma non finiscono certamente qui le ragioni del ricorso.

….continua domani…..

Pubblicato in Politica

Ricordate la vicenda che vide Lazzaroli( per conto della Regione) che contestava la incapacità del comune di Amantea( e dei suoi uffici) nell’attendere alle incombenze amministrative per utilizzare i contributi regionali per il servizio della Raccolta Porta a Porta e dall’altro il comune di Amantea.

La regione con Decreto n.7106/2013 revocò del contributo finanziario concesso al Comune di Amantea - Por Calabria 2007-2013 ed il comune ricorse al TAR Calabria avvalendosi dell’avvocato Giacomo Carbone di Catanzaro.

Bene ora il TAR ha deliberato in merito sospendendo l’efficacia del Decreto di revoca e rinviando la trattazione di merito del ricorso all'udienza pubblica di aprile 2014.

Ora che si avvii subito il servizio. E’ la migliore risposta possibile alla città, alla regione ed a Lazzaroli.

Eccovi la sentenza integrale:

N. 00462/2013 REG.PROV.CAU. N. 01012/2013 REG.RIC.          

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2013, proposto da:

Comune Di Amantea, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Carbone, con domicilio eletto presso Giacomo Carbone in Catanzaro, via Milano, 15 Bis;

contro Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Manna, con domicilio eletto presso Massimiliano Manna in Catanzaro, viale Cassiodoro, Pal. Europa;

nei confronti di Comune Di Mongiana, Comune Di Mesoraca;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto n.7106/2013 di revoca del contributo finanziario concesso al Comune di Amantea - Por Calabria 2007-2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, ad un esame sommario tipico della presenta fase del giudizio, sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare, anche in considerazione della comparazione degli interessi pubblici coinvolti;

considerato, altresì, che il Comune ricorrente provvedeva, prima della scadenza del termine fissato dall’Amministrazione Regionale, allo svolgimento delle attività prodromiche alla materiale raccolta differenziata e che, sempre prima della scadenza del detto termine, con nota del 29.4.2013, informava la Regione di avere espletato tutte le procedure per l’avvio del servizio e che la società affidataria aveva comunicato che la consegna delle attrezzature sarebbe stata effettuata in data 10.5.2013, con avvio dell’effettivo servizio il 13.5.2013

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

Accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:

a) sospende il provvedimento impugnato

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica di aprile 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Massimo Luciano Calveri, Presidente, Concetta Anastasi, Consigliere, Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore

 

Pubblicato in Primo Piano

La storia è apparentemente quella dell’acqua ( leggi “So.Ri.Cal spa”), mentre, in realtà, è sempre quella dei “soldi”

Insomma i comuni non pagano la “So.Ri.Cal spa”, questa minaccia la riduzione della fornitura,il comune emana ordinanza sindacale intimando, a sua volta, alla “So.Ri.Cal spa” di non ridurre la portata.

Da qui il ricorso della “So.Ri.Cal spa” al TAR , la prima pronuncia del TAR che dispone una verificazione tecnica del fabbisogno minimo.

Poi alla fine il comune che emana una ordinanza di revoca delle precedente e quindi chiede la

cessazione del contendere

Il Tar accoglie la richiesta ma condanna comunque il comune di Longobardi al pagamento sia dei tecnici sia delle spese legali

Insomma “mezzucci di dozzina” per prendere tempo e non pagare subito

Se siete proprio curiosi eccovi la sentenza:

N. 00910/2013 REG.PROV.COLL. N. 00795/2012 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 795 del 2012, proposto da “So.Ri.Cal spa” , rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Cioffi, Francesca Prisco e Gian Paolo Furriolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gian Paolo Furriolo, in Catanzaro, corso Mazzini, n. 269;

contro Comune di Longobardi, Sindaco del Comune di Longobardi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento dell’Ordinanza n 13/12 ex art. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000, con la quale il Comune di Longobardi ha ordinato alla ricorrente “di desistere dalla riduzione della fornitura idrica dovuta”, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale all’adozione dell’ordinanza de quo ivi inclusa – per quanto occorrer possa – della relazione del settore tecnico del Comune (genericamente richiamata nell’ordinanza medesima, senza data e senza protocollo);

Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 5 luglio 2013, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l’ordinanza n. 868 del 24 agosto 2012 con la quale il TAR Calabria ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., al fine di accertare, sulla base dei consumi medi registrati nell’ultimo anno, se la riduzione della fornitura idrica alla quantità indicata nella nota della Sorical sia o meno sufficiente a soddisfare il fabbisogno minimo delle strutture che erogano servizi pubblici essenziali ed il fabbisogno minimo della popolazione, onerando di tale incombente il Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria, con facoltà di delega a docente munito di adeguata competenza in materia;

Considerato che, in data 5.2.2013, risulta essere stata depositata la relazione di CTU;

Considerato che, in data 21.5.2013, il Comune di Longobardi ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, dopo aver depositato l’Ordinanza Sindacale n. 14 del 15.2.2013, dispositiva della revoca dell’epigrafata Ordinanza n. 13/2012;

Rilevato che, nel caso di specie, è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo di questo Giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la pretesa di parte ricorrente, con il sopravvenuto provvedimento di autotutela, risulta pienamente soddisfatta, ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a.;

Ritenuto di dover liquidare la parcella dei CTU Prof. Ing. Paolo Veltri e dott. Ing. Attilio Fiorini Morosini, nella somma di €. 771,37 (euro settecentosettantuno/37), da porre interamente a carico del Comune di Longobardi;

Ritenuto di poter liquidare le spese del presente giudizio nella somma complessiva di €. 1000 (euro mille), da porre interamente a carico del Comune di Longobardi; P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a..

Condanna il Comune dei Longobardi al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di €. 1000 (euro mille)

Liquida il compenso per i CTU Prof. Ing. Paolo Veltri e dot. Ing. Attilio Fiorini Morosini, nella somma di €. 771,37 (euro settecentosettantuno/37), da porre interamente a carico del Comune di Longobardi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati: Concetta Anastasi, Presidente FF, Estensore ;Alessio Falferi, Primo Referendario; Emiliano Raganella, Referendario

Catanzaro 12/09/2013

 

Pubblicato in Longobardi

Ecco la incredibile sentenza del Tar calabria Sezione prima per Guido Salemi, Presidente, Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore, Emiliano Raganella, Referendario.

La storia è semplice.

Riguarda una villa costruita sulla pendici della collina sulla cui sommità insiste l’ospedale di Paola.

Si constata la difformità rispetto al progetto e si dispone la demolizione.

Il dr Pasqualino Sarago', rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Perrone, Davide Perrotta, ricorre al TAR Calabria contro la demolizione e chiede la sospensione del provvedimento

Dall’altra parte il Comune Di Paola, l’ Azienda Sanitaria Provinciale Di Cosenza, la Regione Calabria, la Provincia Di Cosenza, il Comune Di Paola - Settore II - Ufficio Tecnico Urbanistica Ll.Pp Demanio; il Ministero Per I Beni E Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici E Paesaggistici Province Cosenza, Catanzaro E Crotone, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34.

Ed il TAR accoglie il ricorso perché “non risulta dimostrato che il ricorrente, che non è proprietario dell’immobile né delle aree circostanti, sia committente delle opere”. In sostanza avrebbero notificato la sentenza di demolizione ad una persona che non risulta essere il committente dei lavori! Chissà chi avranno sanzionato? Chissà chi ha inquisito la Procura paolana? Non ci credete? Allora eccovela.

N. 00397/2013 REG.PROV.CAU. N. 00998/2013 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 998 del 2013, proposto da: Pasqualino Sarago', rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Perrone, Davide Perrotta, con domicilio eletto presso Francesco Leone in Catanzaro, viale De Filippis, 214; contro

Comune Di Paola, Azienda Sanitaria Provinciale Di Cosenza, Regione Calabria, Provincia Di Cosenza, Comune Di Paola - Settore II - Ufficio Tecnico Urbanistica Ll.Pp Demanio; Ministero Per I Beni E Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici E Paesaggistici Province Cosenza, Catanzaro E Crotone, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ordinanza demolizione opere abusive

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per I Beni E Le Attivita' Culturali e di Soprintendenza Beni Architettonici E Paesaggistici Province Cosenza, Catanzaro E Crotone;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 agosto 2013 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che non risulta dimostrato che il ricorrente, che non è proprietario dell’immobile né delle aree circostanti, sia committente delle opere.

Considerato che sussistono giusti motivi per compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato.

Compensa le spese della fase cautelare.

Fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del mese di aprile 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Guido Salemi, Presidente

Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Referendario

     
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/08/2013

Pubblicato in Paola
Pagina 3 di 5
BANNER-ALTO2
© 2010 - 2021 TirrenoNews.Info | Liberatoria: Questo sito è un servizio gratuito che fornisce ai navigatori della rete informazioni di carattere generale. Conseguentemente non può rappresentare una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità predefinita. Non può, pertanto, essere considerato un prodotto editoriale ai sensi della legge 62 del 7 marzo 2001. L'Autore del sito non è responsabile dei commenti inseriti nei post o dell’utilizzo illegale da parte degli utenti delle informazioni contenute e del software scaricato ne potrà assumere responsabilità alcuna in relazione ad eventuali danni a persone e/o attrezzature informatiche a seguito degli accessi e/o prelevamenti di pagine presenti nel sito. Eventuali commenti lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi all’autore del sito, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. Nei limiti del possibile, si cercherà, comunque, di sottoporli a moderazione. Gli articoli sono pubblicati sotto “Licenza Creative Commons”: dunque, è possibile riprodurli, distribuirli, rappresentarli o recitarli in pubblico ma a condizione che non venga alterato in alcun modo il loro contenuto, che venga sempre citata la fonte (ossia l’Autore). Alcune immagini pubblicate (foto, video) potrebbero essere tratte da Internet e da Tv pubbliche: qualora il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del sito che provvederà prontamente alla loro pronta. Qualunque elemento testuale, video, immagini ed altro ritenuto offensivo o coperto da diritti d'autore e copyright possono essere sollecitati inviando una e-mail all'indirizzo staff@trn-news.it. Entro 48 ore dalla ricezione della notifica, come prescritto dalla legge, lo staff di questo Blog provvederà a rimuovere il materiale in questione o rettificarne i contenuti ove esplicitamente espresso, il tutto in maniera assolutamente gratuita.

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy, a meno che non siano stati disattivati. È possibile modificare le impostazioni dei cookie nelle impostazioni del browser, ma parti del sito potrebbero non funzionare correttamente. Informazioni sulla Privacy