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Non ci stanno a restare inerti le camporesi del Comitato pro Campora ed allora siccome ormai è passato un tempo più che congruo perché uffici ed enti competenti adempissero a quanto disposto dalla sentenza 661/2013 del Tar Calabria, si sono rivolti al loro legale per intimare tutti ad eseguire la sentenza. Ecco il testo della lettera e gli indirizzi degli uffici ed enti interessati.

 COMITATO “PRO CAMPORA” VIA LIPARI, 9/BIS

CAMPORA SAN GIOVANNI87032 AMANTEA (CS)

                                                                                                     Sig. Sindaco

                                                                                                     Corso Umberto I, 7

                                                                                                     87032 Amantea

                                                                                                     Sig. Dirigente DD A.Manzoni

                                                                                                     Via Garibaldi, 2

                                                                                                     87032 Amantea

                                                                                                    Spett.le Ufficio Scolastico Prov.

                                                                                                     Corso Telesio, 17

                                                                                                    87100 Cosenza

                                                                                                     Spett.le Ufficio Scolastico Reg.

                                                                                                      Via Lungomare, 259

                                                                                                     88063 Catanzaro Lido

                                                                                                      Sig. Presidente

                                                                                                     Giunta provinciale Cosenza

                                                                                                    Piazza 15 Marzo, 5

                                                                                                     87100 Cosenza

                                                                                                      Sig. Presidente

                                                                                                     Giunta regionale Calabria

                                                                                                      Via Sensales, 20

                                                                                                     88100-Catanzaro

                                                                                                    Egr. Assessore Pubb. Istruzione

                                                                                                     Via Enrico Molé, Fabbricato A

                                                                                                    88100-Catanzaro

                                                                                             e pc Egr. Consiglieri provinciali

                                                                                                    Piazza 15 Marzo, 5

                                                                                                     87100 Cosenza

                                                                                               e pc Egr. Consiglieri Regionali

                                                                                                       Via Card. G. Portanova

                                                                                                       89123 Reggio Calabria

Oggetto: Attuazione della sentenza del TAR Calabria, sez. di Catanzaro, n. 661/ 2013.

            La sottoscritta Elia Filice, nella qualità di presidente p.t. del comitato in intestazione, richiama l'attenzione delle SV sul contenuto della sentenza in oggetto estremata con la quale i Giudici amministrativi hanno intimato la esecuzione del relativo dispositivo all'Autorità amministrativa; come noto, la predetta sentenza ha annullato sia le deliberazioni consiliari del Comune di Amantea n. 240 del 21/10/2011 e quella di modifica n. 12 del 24/1/2012, sia la delibera dell’Ente Provincia di Cosenza n. 31 del 2 dicembre 2011, sia la delibera della Giunta regionale n. 47 del 10 febbraio 2012 (integrata dalla successiva delibera n. 64 del 16 febbraio 2012), sia tutti gli altri atti annessi, emessi e disposti dalle istituzioni scolastiche locali, provinciali e regionali.

            Tra gli stessi atti va ricompresa l’appropriazione degli uffici amministrativi e degli stessi mobili dell’IC A. Longo da parte della DD A. Manzoni.

            Quand’anche era certa la buona fede al momento dell’appropriazione e conseguente trasferimento di materiale e personale nei nuovi uffici del capoluogo di Amantea, tale buona fede non può essere certamente invocata al momento, dopo la pronuncia del TAR Calabria.

            Si impone, e ,pertanto, si CHIEDE:

a) la ridotazione degli uffici dell’IC A. Longo (che ne è legittimo proprietario) a mezzo di spostamento delle dotazioni dall’attuale sede alla sede di provenienza;

b) la immediata riassegnazione del personale in servizio e di dotazione dell’IC A. Longo alla data di adozione delle riferite delibere di dimensionamento scolastico, anche al fine di attendere alle ordinarie competenze scolastiche, comprese la ricezione delle domande di iscrizione;

c) la presa d’atto della sentenza del TAR n. 661/2013 e della contestuale conferma della nullità della delibera/atto adottati da codesto Ente/Ufficio.

            La presente nota è rimessa dal Comitato che ha operato il ricorso al TAR Calabria nell’interesse dei propri figli, ed oggi della giustizia.

            Ai sensi della L. 241/90 ed agli effetti dell'art. 328 C.P., si chiede, inoltre, di conoscere con immediatezza le generalità del funzionario/dirigente responsabile del procedimento.

            Distinti saluti.

            Amantea -Campora San Giovanni- 18/07/2013.

                                                                                         COMITATO “PRO CAMPORA”

                                                                                                 IL PRESIDENTE

                                                                                                    ELIA FILICE

Non c’è pace nelle amministrazioni comunali. In specie quando il risultato delle consultazioni elettorali non vede una preponderante vittoria di una rispetto all’altra od alle altre liste.

Quando la vittoria è sorretta da poche preferenze allora la voglia di andare in tribunale è spesso forte, anzi fortissima.

Deve essere successo questo a San Lucido dove Antonio Staffa, candidato a sindaco della lista “Leali per San Lucido”, insieme ai candidati Antonella Gioia e Carmine Petrungaro, ha deciso di ricorrere al TAR.

Da qui il mandato all’avvocato Oreste Morcavallo del foro di Cosenza.

Un mandato a ricorrere contro il sindaco Roberto Pizzuti, eletto con la lista Viviamo San Lucido, e contro i consiglieri di maggioranza Fabio Albanese, Severino Bruno, Lusy Cutri , Amalia Gnisci, Fabio Frangella, Adelina Nesci, Mercurio Pate ed i consiglieri di minoranza Francesco Nunziata per la lista“Partecipazione democratica” ed Orazio Bruno per la lista “Insieme”.

Sembra che nella sezione n 3 ci siano 3 schede recanti preferenze per Sgroi e Gioia nello spazio della lista n.2., 3 voti illegittimamente non assegnati. Secondo la difesa di Staffa “se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto le preferenze per candidati tutti compresi nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti”.

Non solo ma l’avvocato Oreste Morcavallo chiede anche di verificare i verbali ed i certificati medici relativi al voto assistito di tutte le sei sezioni.

La speranza è che l’accertamento da parte dei giudici amministrativi possa sovvertire il risultato finale atteso che lo scarto in termini di voti tra le due liste è molto contenuto: solo 33 voti!

Pubblicato in Basso Tirreno

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota:

“Riguardo all’intervento del Sig. Andrea Ianni Palarchio e ai quesiti in esso contenuti è doveroso fare delle repliche.

Premesso che ho apprezzando i toni pacati del suo intervento, desidero prima di tutto risponderle quando dice: “non è vero che Campora non vuole avere nulla a che fare con Amantea ” e quando sostiene che è esattamente il contrario.

Evidentemente non è bene informato e forse non ha bambini che frequentano la scuola.

Le posso assicurare che nonostante numerosi tentativi e tanta buona volontà non è stato possibile instaurare nessun rapporto con il Comitato Pro-Campora, né creare una sinergia tra genitori, che sarebbe stato l’unico modo di evolvere e di affrontare le problematiche scolastiche di volta in volta sorte. Faccio salve alcune importanti eccezioni di proficua collaborazione e mi guardo ovviamente dal fare di tutta l’erba un fascio, ma, senza tema di smentite, posso affermare che ancora, purtroppo, qualcuno a Campora afferma: “se tra Amantea e Campora ci sono 9 KM ci sarà un perché , voi guardatevi i figli vostri che noi ci guardiamo i nostri” (trattasi di espressione virgolettata in quanto pronunciata da persone, delle quali sarei felice di indicare i nomi, che ricoprono incarichi importanti nella realtà camporese).

Ma andiamo a discutere di quanto da lei scritto in modo palesemente parziale.

Innanzitutto lei parlando di un'istituzione scolastica quale è l’I.C. Longo , forse inconsciamente, utilizza una terminologia piuttosto strana: l’istituto - nel suo dire - è “perso” o “restituito” o deve “ per le scelte dell’Amministrazione diventare più forte e più grande”. Una scuola - mi pare - non è una proprietà mia o sua, di Campora o di Amantea, ma è un’Istituzione dello Stato a servizio dei bambini che lei dice “appartenere” a questa o quella scuola!!!!

Già questo la dice lunga sul modo, in tal caso davvero “ fuorviante”, di intendere la questione!

Come se le rivendicazioni sostenute, anche giuste, riguardassero la tutela non di diritti (dei minori) ma la salvaguardia di spazi di potere.

Se questo è il modo di intendere le cose allora non ci incontreremo mai, nemmeno percorrendo i famosi 9 km. Perché vede la questione non è se accorpare Campora ad Amantea o Amantea a Campora, come lei vorrebbe per “rendere più forte l’I.C. Longo”. La questione è più complessa, e la sentenza del Tar (la legga è molto interessante) è chiara al proposito: è l’accorpamento che è nullo perché nulla è la delibera comunale che lo prevedeva, tant’è vero che oggi le scuole sono due, sottodimensionate, aspetto centrale di cui nessuno ancora ha dato ufficialmente conto (mi pare che solo noi ne stiamo parlando).

Ecco per adesso le conseguenze della Sentenza del Tar ed ecco perchè penalizzano maggiormente Campora (non si ricorre ad alcuna “fantasia “, come lei dice, ma si parla con dati alla mano, i dati di quest’anno scolastico vissuto, con impegno, da vicino).

Eh si, perché è vero che le battaglie di diritto vanno fatte a prescindere, ma vanno fatte con chiarezza di intenti e con lucidità di analisi, e allora bisogna ammettere che paradossalmente questo accorpamento così osteggiato ha portato alla scuola di Campora numerosi vantaggi:

 

  • innanzitutto una dirigenza titolare che Campora aveva perso in quanto già in reggenza ai tempi    dell'accorpamento;
  • l’ incremento del monte ore scolastico settimanale (27 ore circa);
  • l’ istituzione del tempo prolungato per le prime classi della primaria;
  • la formazione della quinta sezione di scuola dell’infanzia;
  • la fruizione di numerosissimi progetti e dei relativi finanziamenti, tutti riscontrabili attraverso la documentazione relativa al Programma Annuale che se gradisce sarà messa a sua disposizione.

Potrei continuare, ma ritengo sia meglio fermarmi.

Ciò ovviamente non significa che l’accorpamento è stato fatto bene. Ma solo che non è stata quella tragedia che aveva costretto le mamme di Campora a diventare delle amazzoni.

E non è nostra intenzione difendere l’operato dell’Amministrazione Comunale molto più vicina a lei che a chi scrive (anzi la invito a documentarsi anche al riguardo).

Questa vuole essere solo un’analisi obiettiva dell’anno trascorso e della situazione attuale, nella quale a nostro avviso entrambe le Istituzioni Scolastiche risultano per il momento perdenti, con un futuro incerto, data la non particolare solerzia della nostra Amministrazione nel risolvere i problemi della Comunità.

Per quanto riguarda gli scenari descritti per il futuro mi pare che non ci siamo proprio intesi, perché vede la questione, almeno per noi, non è di chi viene accorpato a chi, se Campora ad Amantea o Amantea a Campora, il problema è che questo accorpamento tra queste due scuole non ha ragione di esistere perché, come già abbiamo scritto, non tiene conto della normativa di riferimento e dell’interesse dei nostri figli, molto al di là dei requisiti numerici e della motivazioni che hanno consentito al Tar di darvi ragione.

Quando il Comune deliberò il 21 ottobre 2011 si trovò di fronte a tre istituzioni scolastiche:

  • la Direzione Didattica Manzoni (scuola dell’infanzia e scuola primaria);
  • l’I.C. Mameli (infanzia ,primaria e media);
  • l’I.C. Longo (infanzia, primaria e media) in stato di reggenza all' I.C. Mameli.

Di fronte alla normativa citata in delibera e alla necessità individuata dalla stessa Amministrazione che parla di “obbligatorietà di verticalizzazione attraverso l’aggregazione in Istituto Comprensivo della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado”, ci saremmo aspettati che ad Amantea si creasse un unico I.C., con i diversi gradi di scuola e con le dovute garanzie di continuità per i nostri figli.

Continuità è la parola magica un percorso lineare che accompagni i bambini dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole medie , con tutti i vantaggi che ne conseguono nell’avere un’unica dirigenza per tutto il percorso formativo , questo è quello che ci manca e che non avremmo se dovessimo essere accorpati con l’I.C. Longo , problema che invece voi non avete ….. L’I.C. Longo questo problema non l’aveva e non lo avrà, con chiunque sarà accorpata , la direzione didattica sarà comunque continuativa per tutto il percorso formativo dalla scuola dell’infanzia fino alle medie .

Ecco perché la prospettiva deve essere quella di accorpare la Direzione Didattica all’ I.C. Mameli, o comunque di creare sul territorio di Amantea un'unica istituzione scolastica.

A differenza vostra, noi non riteniamo che debba la nostra scuola necessariamente conservare l’autonomia o “diventare più forte e più grande”, vogliamo solo che siano tutelati i nostri figli!!!!!!

Ben venga anche un I.C. autonomo a Campora, ma deve trovare i numeri, per il momento fino a nuova determinazione della Regione, almeno 600. Auguri!!!!!!!

 

Amantea 09/07/2013

Comitato Genitori Manzoni-Pascoli

Il presidente Tiziano Grillo

Pubblicato in Primo Piano

Riceviamo e comunichiamo il seguente ( e per noi incredibile comunicato) del Comitato genitori Manzoni - Longo , Ormai Comitato Genitori Manzoni – Pascoli, sulla sentenza del TAR Calabria relativa al ricorso del comitato Pro Campora!!. Ecco il testo integrale:

“Nei giorni scorsi il TAR ha annullato le delibere dei Comuni di Amantea e Lago che avevano decretato, tra gli altri, l'accorpamento dell' l'Istituto Comprensivo di Campora alla Direzione Didattica di Amantea, dando vita all’Istituto Comprensivo Manzoni-Longo.

Qualcuno ha festeggiato , ma dopo i festeggiamenti arriva la doccia fredda. L’ufficio Scolastico Regionale della Calabria, dando applicazione alla sentenza del TAR, ed individuando il criterio numerico delle 600 unità ha inserito separatamente i due istituti nell'elenco delle scuole che hanno perso l'autonomia,in quanto sottodimensionate. Di fatto, dunque, si è avuta la scissione dell'Istituto Manzoni-Longo e la reviviscenza dei due istituti per come erano in origine e non è stata assegnata la dirigenza all'istituto Longo come qualcuno forse credeva.

La fregatura dove sta? Sta nel fatto che al momento nessuno dei due istituti ha i requisiti numerici per avere l’autonomia, quindi le conseguenze di questa sentenza al momento sono disastrose: perdita della dirigenza (gli istituti "rebus sic stantibus" non avranno un dirigente titolare e passeranno in regime di reggenza), perdita di unità lavorative (personale docente e personale ATA), perdita di classi (Campora probabilmente non avrà l’istituzione della nuova sezione di scuola dell'infanzia già prevista per il prossimo anno).

La cosa paradossale è che Campora, pur avendo vinto la causa , subirà da questa sentenza i maggiori disagi. O meglio perderà quei vantaggi che aveva ottenuto in virtù dell'accorpamento, ad esempio la fruizione del tempo prolungato per la scuola primaria, l' accesso a numerosissimi progetti PON e POR realizzati quest'anno in maniera copiosa, per come unanimamente riconosciuto dagli stessi operatori ed utenti dell'Istituto Longo.

La beffa maggiore, probabilmente la scopriremo il prossimo anno quando dopo l'anno di reggenza gli istituti dovranno necessariamente essere accorpati per il raggiungimento del numero di alunni necessari ad ottenere l’autonomia.

Lo scenario appare già molto chiaro: la Direzione Didattica Manzoni di Amantea potrebbe essere accorpata con l’I.C. Mameli (scelta che riteniamo dovesse essere perpetrata ab origine dall'amministrazione comunale nel rispetto della normativa di riferimento e nell'interesse dei nostri figli) mentre l’istituto Longo di Campora potrebbe essere accorpato probabilmente all'I.C. di Aiello che si presuppone rivendichi e verosimilmente ottenga la dirigenza.

Qualcuno potrebbe dire:"l'importante era (ed è) non avere nulla a che fare con Amantea!"

Resta una domanda : cosa c’è da festeggiare?

Ci saremmo aspettati prima e dopo la sentenza del TAR una strategia, una lotta ,una combattività finalizzata al miglioramento delle condizioni scolastiche e per il benessere dei bambini che frequentano la scuola e non semplicemente o esclusivamente una contrapposizione tra Campora ed Amantea. Una contrapposizione che esiste solo in chi, invece di guardare avanti spreca il suo tempo guardando indietro ad un passato ormai lontano, covando ed alimentando rancori che non hanno mai avuto ragione di esistere.  

E' stato spiegato a chi ha sposato questa battaglia,

-che la vittoria è un BLUF?  

-che tutti i vantaggi avuti quest’anno - e ce ne sono stati - sono ormai persi?

-che il prossimo anno sarà qualitativamente inferiore a quello trascorso?

Allo stato attuale, in questa ridicola e tragica battaglia non ci sono vincitori, ma solo sconfitti, tutti e tutta la comunità!

Ci auguriamo che perlomeno possa servire da lezione per le generazioni che verranno, che possa insegnare a tutti che le lotte "giuste" non sono le lotte di divisione e quelle fondate su sterile campanilismo, ma che la scelta più sensata sarebbe la condivisione e la convergenza verso obiettivi comuni, che altri non possono essere se non la tutela preminente degli interessi collettivi,in questo caso dei minori.”

Comitato genitori Manzoni – Longo, Ormai Comitato Genitori Manzoni – Pascoli : Il Presidente Tiziano Grillo

Campora San Giovanni ( nella foto il Corso) “perde” un assessore( Luciano Cappelli), forse, ma “gira pagina” e muove decisamente verso l’autogoverno: prova ne sia la recente istituzione del Consiglio di frazione.

Ma la vera “chiave di lettura” della voglia di cambiamento della frazione è certamente l’azione di un gruppo di “Amazzoni” e qualche “cavaliere” che hanno portato il comune dinanzi al TAR Calabria per chiedere la conferma dell’autonomia scolastica della frazione e la conferma dell’ IC Longo.

Ed alla fine il TAR dà loro ragione. Ecco la sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Antonio Cuglietta, Elia Filice, Daniela Muoio, Maurizio Baldini, Celestino Paradiso, rappresentati e difesi dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio presso segreteria TAR Catanzaro;

contro Comune di Amantea, rappresentato e difeso dall'avv. Gregorio Barba, con domicilio presso segreteria TAR Catanzaro; Comune di Lago, Regione Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza; Provincia di Cosenza, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Pignanelli, con domicilio eletto presso Mariagemma Talerico in Catanzaro, via Schipani, 110; Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento della deliberazione del Comune di Amantea n. 240 del 21/10/2011, avente ad oggetto: "Dimensionamento scolastico - proposta di Riorganizzazione Scolastica per gli Istituti Scolastici di Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado", con la quale è stato approvato il piano di dimensionamento che prevede n. 1 Istituto Comprensivo "G. Mameli" e n. 1 Istituto Comprensivo "A. Manzoni"; della deliberazione del Comune di Lago n. 82 del 18/11/2011, recante "Dimensionamento scolastico - conferma accorpamento"; della delibera n.31/2011 del Consiglio Provinciale nonchè della deliberazione della Giunta Regionale n.47/2012;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Amantea e di Provincia di Cosenza e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2013 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti impugnavano rispettivamente la deliberazione di G.C. del Comune di Amantea n.240 del 21.10.2011 e la deliberazione di G.C. del Comune di Lago n.82 del 18.11.2011 con cui i due enti approvavano il piano di dimensionamento prevedendo due soli istituti comprensivi:

1) l’Istituto Comprensivo “Gi.Mameli” che aggrega gli istituti scolastici ricadenti nel Comune di Montano di Lago, con un totale di 781 alunni:

2) l’Istituto Comprensivo “ A Manzoni” derivante dall’accorpamento alla direzione didattica “A.Manzoni “ di Amantea con 522 alunni del preesistente Istituto Comprensivo della Frazione di Campora San Giovanni di Lago.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti chiedendo il rigetto del ricorso.

Con motivi aggiunti ritualmente notificati e depositatati, i ricorrenti impugnavano rispettivamente la delibera n.31/2011 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto il “Piano di dimensionamento: programmazione territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa a.s. 2012/2013”; la deliberazione della Giunta Regionale n.47/2012 avente ad oggetto “Piano di Riorganizzazione e Razionalizzazione della rete scolastica e della Programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria a.s. 2012-2013”.

All’udienza pubblica del 10 maggio 2013 la difesa di parti ricorrenti, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 147/2012, hanno depositato note con cui hanno chiesto con priorità l’esame dell'illegittimità costituzionale sopravvenuta della normativa in base alla quale sono stati adottati i provvedimenti impugnati, chiedendo per questa ragione l'annullamento del piano di ridimensionamento scolastico nella parte attinente gli istituti comprensivi di Amantea e Montano di Lago.

Il Collegio preliminarmente deve esaminare l’eccezione sollevata dal Comune resistente di irricevibilità della impugnazione della Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Cosenza n° 31 del 2/12/2011 in ragione della sua pubblicazione all’Albo Pretorio in data 12/12/2011,laddove invece il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato solo in data 11/4/2012, ossia abbondantemente oltre il prescritto termine perentorio di giorni 60 dalla scadenza dei 15 giorni dalla citata pubblicazione con effetto di conoscenza legale e conseguentemente l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti anche in riferimento all’impugnazione della Deliberazione della Giunta Regionale n° 47 del 10/2/2012 per mancanza di interesse a ricorrere.

L’eccezione è infondata.

La deliberazione del Consiglio Provinciale è oggettivamente un atto infraprocedimentale in quanto si inserisce in un procedimento a formazione progressiva che prende impulso dalle delibere dei Comuni e si conclude con la delibera della Regione.

Gli atti infraprocedimentali sono assoggettati all’immediata impugnazione sono qualora provochino un arresto procedimentale. Di arresto procedimentale può parlarsi ove ci si trovi dinanzi a fattispecie endoprocedimentali sostanzialmente provvedimentali, ossia preclusive delle aspirazioni dell'istante o comunque di uno sviluppo diverso e per esso maggiormente favorevole: è il caso, ad es., delle clausole escludenti, o delle statuizioni terminative di fasi del procedimento destinato a concludersi con provvedimenti favorevoli a terzi (cfr. Cons. di Stato, Ad. plen., 10 luglio 1986, n. 8; da ultimo Ad.Plen. 28 gennaio 2012, n. 1). Esse onerano il destinatario del tempestivo esperimento dell'azione di annullamento, pena la decadenza (in tale senso Cons. Stato, sez. IV, 09 maggio 2013, n. 2511).

Non vi è dubbio che la delibera provinciale non è preclusiva di ulteriori sviluppi favorevoli ai ricorrenti in quanto la L.R. Calabria n.34/2002 all’art.139 prevede che la Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani provinciali, può esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi formulati dalla Regione o con le risorse disponibili e assegnate; le Province possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi definitivi della Regione.

L’eccezione, pertanto, deve essere rigettata.

Il Comune di Amantea eccepisce, altresì, il difetto di legittimazione attiva di tutti gli odierni ricorrenti (docenti degli istituti e genitori di alunni) i quali non avrebberodimostrato nè i rispettivi status soggettivi asseritamente legittimanti alla proposizione del gravame, nè la sussistenza di un loro interesse giuridico concretamente ed effettivamente pregiudicato.

L’eccezione è infondata.

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 11 gennaio 2013, n. 110, che questo Collegio condivide, ha avuto modo di precisare che “Gli atti di fusione, scissione o soppressione degli istituti scolastici sono espressioni della potestà autoorganizzatoria dell’Amministrazione, capaci pertanto di esplicare sul piano fattuale effetti sia sugli alunni, quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e non docente) che opera nell’ambito della scuola; sussiste pertanto la legittimazione di detti soggetti ad impugnare i predetti atti ogni qualvolta se ne prospetti l’incidenza sulla qualità del servizio in relazione ai requisiti di dimensione ottimale dell’istituto in base a prestabiliti parametri normativi fatti propri dagli atti di indirizzo a livello locale (alla stregua del principio, in riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, è stata riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti, nello loro qualità di genitori di alunni frequentanti le scuole oggetto di accorpamento, di impugnare gli atti di dimensionamento scolastico)”.

Nel merito, il gravame è fondato e va accolto sulla scorta degli effetti che la sentenza n.147/2012 della Corte Costituzionale ha prodotto dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 (a norma del quale "Per garantire un processo di continuita' didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche").

Dall’attenta disamina degli atti di programmazione e, nella specie, degli allegati alle deliberazioni consiliari del Comune di Amantea n° 240 del 21/10/2011 e quella di modifica n° 12 del 24/1/2012 nonché delle difese del medesimo Comune si rileva che, l’unica ragione da sola sufficiente a determinare il contenuto dei provvedimenti impugnati, e che risulta essere il criterio di merito osservato dal pianificatore per disporre l’accorpamento dei vari istituti scolastici, è proprio il riferimento ai parametri contenuti nell’art. 19, comma 4, oggetto della pronuncia di incostituzionalità.

In conseguenza, la pronuncia di incostituzionalità ha fatto venire meno l’unico ed esclusivo referente normativo che sostiene i provvedimenti delle Amministrazioni resistenti.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 110 del 11.01.2013 in un caso identico ha precisato che "ai sensi del combinato disposto dell'art. 136 della Costituzione e dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti, in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti anche rilevante, stante l'effetto retroattivo dell'annullamento escluso solo per i c.d. rapporti esauriti (tra le più recenti, C.d.S., sez. III, 14 marzo 2012, n. 1429; Casso Civ., 6 maggio 2010, n. 10958). La ricordata declaratoria di illegittimità costituzionale del citato comma 4, dell'art. 19 del d.l. 6 luglio 2011, n. 111, travolge tutti gli atti impugnati, privandoli del loro fondamento normativo".

Da quanto sopra discende che il ricorso è fondato e come tale va accolto, con l’annullamento degli atti impugnati nella parte d’interesse.

La circostanza che l’accoglimento del ricorso dipende dalla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, intervenuta in corso di giudizio, costituisce giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente, Concetta Anastasi, Consigliere, Emiliano Raganella, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/06/2013

 

Pubblicato in Campora San Giovanni

Sempre più difficile per un cittadino “qualsiasi” capire la “Giustizia” italiana. Si, è vero, può sembrare un luogo comune. Ma se ne cercate davvero la conferma leggete la seguente sentenza.

La vicenda:

  1. 1)Il Presidente della Giunta Regionale nella qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro, con decreto n. 106 del 20.10.2011 avente ad oggetto “Riordino rete ospedaliera ex dPGR n. 18/2010. Determinazione dei posti letto per acuzie e post acuzie pubblici e privati. Obiettivi: G.01 S.01 – G.01 S.02”, dispone la riconversione dell’Ospedale di San Giovanni in Fiore, privandolo di tutti i posti letto per i reparti della Chirurgia generale, dell’Ostetricia e Ginecologia e della Pediatria;
  2. 2)Un gruppo di cittadini ne chiede l’annullamento previa sospensione e si rivolge al Tar calabria;
  3. 3)Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, la quale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, atteso che i provvedimenti impugnati –trattandosi di atti generali di organizzazione - non ledono, in maniera diretta, attuate e concreta la posizione soggettiva dei ricorrenti, alcuni dei quali nemmeno risultano residenti nel Comune di San Giovanni in Fiore; sempre in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione di provvedimenti presupposti; nel merito ha rilevato l’infondatezza del ricorso;
  4. 4)Si sono costituiti in giudizio anche il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro, il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha eccepito, preliminarmente, l’irricevibilità per tardività del ricorso con riferimento al DPGR n. 18/2010, al DGR n. 908/2009, al Piano di rientro approvato con DGR n. 845/2009, ai DD GR n. 490/2010 e n. 492/2010, alla deliberazione di nomina del Commissario ad acta del 30.7.2010; ha, altresì, eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del DPGR n. 26/2010, con riferimento al quale gli atti impugnati sono meramente esecutivi; sempre in via preliminare, la difesa erariale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  5. 5)Ha anche eccepito il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse a ricorrere in capo ai ricorrenti, considerato che i provvedimenti impugnati non ledono direttamente e concretamente alcuna posizione soggettiva degli stessi

Ed infatti il TAR ha dichiarato che “Nel caso in esame, pertanto, alla generica qualificazione dei ricorrenti quali “cittadini”, non si accompagna alcun elemento diretto a far supporre che in capo ad essi posso sussistere un interesse dotato dei necessari requisiti di attualità e di concretezza, che soli possono legittimare l’azione in giudizio”.

Cittadini senza diritti, cittadini senza difesa dinanzi allo strapotere dello Stato e dei suoi Commissari.

Per chi vuole ecco la sentenza integrale

N. 00565/2013 REG.PROV.COLL. N. 00566/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria(Sezione Prima) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 566 del 2012, proposto da:
Giovambattista Nicoletti, Giovanni Bitonti, Giovanni Alessio, Francesco Scarcelli, Pietro Mazza, Alfonso Lorenzano, Francesco Antonio Loria, Francesco Antonio Talerico, Giuseppe Oliverio, Giuseppe Mancina, Giusi Gallo, Caterina Basile, Giuseppe Oliverio, Biagio Biafora, rappresentati e difesi dagli avv. Luisa Lopez, Franca Migliarese Caputi e Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso lo studio di quets’ultimo in Cosenza, corso Luigi Fera, 23;

contro

Regione Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. Franceschina Talarico, dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto in Catanzaro, Viale Cassiodoro 50 (Palazzo Europa);
Presidente Giunta Regionale - in Qualita' di Commissario Ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministero della Salute, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare,

-del decreto n. 106 del 20.10.2011 del Presidente della Giunta Regionale nella qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro, avente ad oggetto “Riordino rete ospedaliera ex dPGR n. 18/2010. Determinazione dei posti letto per acuzie e post acuzie pubblici e privati. Obiettivi: G.01 S.01 – G.01 S.02”, nella parte in cui dispone la riconversione dell’Ospedale di San Giovanni in Fiore, privandolo di tutti i posti letto per i reparti della Chirurgia generale, dell’Ostetricia e Ginecologia e della Pediatria;

di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente e, specificamente, del citato decreto n. 18/2010 del Presidente della Giunta Regionale nella qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro, della deliberazione n. 908/2009 avente ad oggetto “accordo per piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1 comma 180 L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della Regione Calabria il 17 dicembre 2009 – Approvazione”, successivamente integrata dalla DGR n. 97/2010, per quanto di interesse del Piano di rientro, approvato con deliberazione n., 845/2009, delle deliberazioni della Giunta Regionale nn. 490 e 492 del 2.7.2010, della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30.7.2010, con la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Presidente Giunta Regionale - in Qualita' di Commissario Ad Acta Per L'Attuazione del Piano di Rientro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2013 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso straordinario ex art. 8 d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., gli odierni ricorrenti impugnavano, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto n. 106 del 20.10.2011 adottato dal Presidente della Giunta Regionale nella qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro ed avente ad oggetto “Riordino rete ospedaliera ex DPGR n. 18/2010 - Determinazione dei posti letto per acuzie e post acuzie pubblici e privati. Obiettivi: G.01 S.01 – G.01 S.02”, nella parte relativa alla riconversione dell’Ospedale di San Giovanni in Fiore, unitamente agli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati.

A seguito dell’opposizione della Regione Calabria, con atto di costituzione in giudizio ex art. 10, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971, i ricorrenti hanno riproposto, avanti a questo Tribunale, le proprie ragioni di ricorso ed hanno rinnovato la richiesta di annullamento degli atti impugnati, sempre previa sospensione cautelare.

Premesse le vicende che hanno condotto all’adozione del Piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario ed al commissariamento della Regione Calabria, i ricorrenti hanno evidenziato che, con il decreto n. 106/2011, l’Ospedale di San Giovanni in Fiore è stato riconvertito da ospedale generale ad ospedale di montagna, con conseguente riduzione dei posti letto in medicina generale, chiusura dei reparti di Chirurgia generale, di Ostetricia, di Ginecologia e di Pediatria, riconversione di detti due ultimi reparti in Day-surgery e trasformazione delle strutture complesse in strutture semplici.

In punto di legittimazione, i ricorrenti hanno precisato di essere cittadini, direttamente destinatari delle misure restrittive adottate, aderenti ad un Comitato pro ospedale “Pubblicamente”, alcuni di essi dipendenti dell’Ospedale stesso, che direttamente avvertono le conseguenze delle disposte chiusure dei reparti; pertanto, hanno interesse ad agire al fine di tutelare il mantenimento di un’assistenza ospedaliera congrua rispetto alle proporzioni ed esigenze del territorio in cui vivono, interesse direttamente riconducibile all’art. 32 della Costituzione.

Quanto ai motivi di ricorso, in sintesi, i ricorrenti hanno denunciato l’incompetenza del Commissario ad acta ad assumere gli atti impugnati per violazione della legge n. 191/2009, l’illegittimità, con riferimento al D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, della nomina del Commissario ad acta e l’illegittimità della mancata cessazione dall’incarico una volta approvato il Piano di rientro, nonché la violazione, a seguito dell’adozione del provvedimento contestato, delle indicazioni generali contenute nel Piano stesso e conseguente mancato rispetto dei livelli essenziali di assistenza; sotto altro profilo, è stato denunciato il mancato coinvolgimento dei Comuni, quali soggetti interessati, che direttamente beneficiavano delle prestazioni dell’Ospedale; ancora, è stato evidenziato che la riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al decreto 106 ha determinato una evidente riduzione dell’offerta sanitaria su una vastissima area della provincia di Cosenza, disagiata dalla collocazione geografica e che, al fine di evitare una evidente disparità di trattamento, si doveva procedere alla riorganizzazione anche delle strutture ospedaliere private; si è, altresì, denunciato che la riorganizzazione è avvenuta senza una adeguata istruttoria, con evidenti distorsione nei “tagli” operati tra le tre aree (Nord, Centro e Sud) della Regione, senza adeguatamente valutare l’inappropriatezza delle prestazioni e la mobilità attiva e passiva; infine, è stato rilevato che a fronte della soppressione dei reparti e della riduzione dei posti letto, è mancata ogni misura di compensazione idonea a permettere alle popolazioni residenti di esercitare il diritto fondamentale alla salute, né è stata verificata la possibilità di utilizzare strutture limitrofe, con conseguente compromissione dei livelli minimi di assistenza.

Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, la quale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, atteso che i provvedimenti impugnati –trattandosi di atti generali di organizzazione - non ledono, in maniera diretta, attuate e concreta la posizione soggettiva dei ricorrenti, alcuni dei quali nemmeno risultano residenti nel Comune di San Giovanni in Fiore; sempre in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione di provvedimenti presupposti; nel merito ha rilevato l’infondatezza del ricorso.

Si sono costituiti in giudizio anche il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro, il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha eccepito, preliminarmente, l’irricevibilità per tardività del ricorso con riferimento al DPGR n. 18/2010, al DGR n. 908/2009, al Piano di rientro approvato con DGR n. 845/2009, ai DD GR n. 490/2010 e n. 492/2010, alla deliberazione di nomina del Commissario ad acta del 30.7.2010; ha, altresì, eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del DPGR n. 26/2010, con riferimento al quale gli atti impugnati sono meramente esecutivi; sempre in via preliminare, la difesa erariale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse a ricorrere in capo ai ricorrenti, considerato che i provvedimenti impugnati non ledono direttamente e concretamente alcuna posizione soggettiva degli stessi. Nel merito, si è evidenziata l’infondatezza del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 5 luglio 2012, è stata chiesta la riunione dell’istanza cautelare al merito.

Alla Pubblica Udienza del 22 marzo 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente, è necessario scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e difetto di legittimazione, formulata sia dalla Regione Calabria che dalla difesa erariale.

L’eccezione è fondata.

E’ opportuno ricordare che, in punto di legittimazione, i ricorrente hanno precisato di agire quali cittadini “direttamente destinatari delle misure restrittive adottate”, tutti aderenti “ad un Comitato pro ospedale “pubblicamente”; hanno, altresì, aggiunto, che alcuni di essi sono dipendenti dell’Ospedale e, quindi, “direttamente avvertono le conseguenze delle disposte chiusure dei reparti indicati ad ogni livello”.

Ebbene, il Collegio rileva che la mera qualità di “cittadino” non è sufficiente a legittimare il ricorso avverso specifici atti di portata generale assunti dalla Pubblica Amministrazione.

Invero, è stato autorevolmente osservato che “la legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento e postula l'esistenza di un interesse attuale e concreto all'annullamento dell'atto; altrimenti l'impugnativa verrebbe degradata al rango di azione popolare a tutela dell'oggettiva legittimità dell'azione amministrativa, con conseguente ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la normativa legislativa e quella costituzionale hanno attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa" (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 agosto 2001, n. 4544; in tal senso anche Consiglio di Stato, sez. IV, 13 dicembre 2012, n. 6411).

Nel caso in esame, pertanto, alla generica qualificazione dei ricorrenti quali “cittadini”, non si accompagna alcun elemento diretto a far supporre che in capo ad essi posso sussistere un interesse dotato dei necessari requisiti di attualità e di concretezza, che soli possono legittimare l’azione in giudizio.

In tale prospettiva, i ricorrenti sono portatori di un mero interesse diffuso, non assumendo la titolarità di alcuna posizione giuridica differenziata rispetto alla collettività, con riferimento all’impugnazione di atti di portata generale, concernenti la gestione di servizi; è’ appena il caso di aggiungere, infatti, che la mera sussistenza della residenza o domicilio nell’ambito del Comune nel quale insiste il presidio ospedaliero di cui si tratta, non è circostanza tale da integrare la dimostrazione di una lesione attuale e concreta della posizione giuridica dai medesimi vantata (TAR Liguria, sez. II, 15 febbraio 2012, n. 290).

Quanto al riferimento, operato in ricorso, al Comitato pro ospedale “Pubblicamente”, si osserva che, per giurisprudenza consolidata, ai fini del riconoscimento giurisdizionale della legittimazione ad impugnare atti amministrativi, occorre che il comitato spontaneo di cittadini sia munito di un adeguato grado di rappresentatività, di un collegamento stabile con il territorio di riferimento, e di un’azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati. Inoltre, occorre che l’attività del comitato si sia protratta nel tempo e che, quindi, il comitato non nasca in funzione dell’impugnativa di singoli atti e provvedimenti (in tal seno, T.A.R. Toscana,  sez. II, 25 agosto 2010, n. 4892). Del resto, anche con riferimento alle associazioni che si fanno portatrici di interessi diffusi, la giurisprudenza ne ammette la legittimazione ad agire dinanzi al giudice amministrativo per l’impugnazione di atti ritenuti lesivi dei predetti interessi a condizione che esse posseggano i seguenti requisiti: a) perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di protezione degli interessi dedotti nel giudizio; b) abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità; c) abbiano un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. Ciò in quanto lo scopo associativo non è di per sé sufficiente a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota facente capo ad un parte più o meno ampia della popolazione. (in tal senso, Consiglio di Stato sez. V, 14 giugno 2007 n. 3192; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 9 luglio 2012, n. 1914).

Nel caso in esame, i ricorrenti si sono limitati ad affermare, in modo del tutto generico, di aderire “ad un Comitato pro ospedale “Pubblicamente” , senza allegare alcun altro elemento utile a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per fondare la legittimazione ad agire.

Quanto, infine, alla circostanza che alcuni dei ricorrenti –peraltro nemmeno nominativamente indicati - affermano di essere dipendenti dell’ospedale oggetto dell’intervento di riconversione, si rileva, a prescindere da ogni altra considerazione, che i medesimi si limitano a sostenere che a seguito dell’atto impugnato avvertirebbero direttamente “le conseguenze delle disposte chiusure dei reparti indicati ad ogni livello”, senza minimamente dedurre quale lesione effettiva, concreta, attuale e diretta subirebbero della contestata riconversione, senza minimamente addurre, pertanto, una specifica doglianza in relazione alla compromissione del proprio interesse, nemmeno rappresentato, con conseguente inammissibilità dell’azione.

In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso è inammissibile, restando assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti.

In considerazione della particolarità della questione affrontata, sussistono giustificate ragioni per compensare tra tutte le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente FF

Anna Corrado, Primo Referendario

Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore

 

Pubblicato in Catanzaro

La storia è sempre la stessa. Il comune viene condannato dal Giudice di pace per i Photored , la sentenza diventa esecutiva, il comune non paga quanto dovuto( euro 120,00, di cui 55,00, per onorario ed euro 65,00 per diritti, oltre spese generali in ragione del 12,5%, sull’importo degli onorari e dei diritti, IVA, spese e CAP, come per legge, a titolo di spese del giudizio, da distrarsi ex art 93 c.p.c.), il legale ricorre al tar per il giudizio di ottemperanza e soccombe.

Inevitabilmente

E così in luogo della somma di euro 120,00, di cui 55,00, per onorario ed euro 65,00 per diritti, oltre spese generali in ragione del 12,5%, sull’importo degli onorari e dei diritti, IVA, spese e CAP, come per legge, a titolo di spese del giudizio, da distrarsi ex art 93 c.p.c. il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di causa fissate in euro 500.

Ora il comune ha 30 giorni per pagare ed in caso di ulteriore inadempienza interverrà la nomina da parte del Prefetto di un commissario ad acta con spese a carico dell’Amministrazione Comunale, che vengono complessivamente e forfettariamente fin d’ora determinate in euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre le spese documentate.

Ecco la sentenza: N. 00560/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01422/2012 REG.RIC.

                       

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2012, proposto da:
Fabio Virgilio, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Iaconetti, con domicilio eletto presso il medesimo in Cosenza, via Cattaneo N 40;

contro

Comune di Amantea;

per

l'ottemperanza formatasi sulla sentenza n 395/09 emessa dal Giudice di Pace di Amantea

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente espone che il Giudice di Pace di Amantea, con sentenza n. 395/2009, ha condannato il Comune di Amantea al pagamento della somma di euro 120,00, di cui 55,00, per onorario ed euro 65,00 per diritti, oltre spese generali in ragione del 12,5%, sull’importo degli onorari e dei diritti, IVA, spese e CAP, come per legge, a titolo di spese del giudizio, da distrarsi ex art 93 c.p.c..

La detta sentenza è stata notificata il 18.4.2011.

Il ricorrente precisa che alla data del 21.9.2012 è stato accertato dalla Cancelleria Civile del Tribunale il passaggio in giudicato della sentenza.

Considerato che a tutt’oggi il Comune intimato non ha provveduto al pagamento del dovuto, il ricorrente agisce in questa sede al fine di ottenere l’integrale esecuzione della sentenza citata non oltre il termine di 60 giorni, chiedendo che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore perdurante inottemperanza.

Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.

Alla Camera di Consiglio dell’11 aprile 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è possibile attivare il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

Nel caso in esame, dagli atti di causa emerge che l’Amministrazione comunale intimata non ha ancora provveduto all’adempimento dell’obbligo di assicurare effettività alla pretesa creditoria azionata dalla parte ricorrente, quale risulta definita dalla pronuncia giudiziale sopra ricordata, con riferimento alla quale è stato attestato, in data 21.9.2012, il passaggio in giudicato.

Va, pertanto, affermata la persistenza dell’obbligo del Comune intimato ad ottemperare al giudicato nascente dalla decisione giurisdizionale di cui in epigrafe.

Nella specie, pertanto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo in capo al Comune di Amantea, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare integrale esecuzione al giudicato di cui trattasi, corrispondendo alla ricorrente gli importi come liquidati nella citata sentenza, gli interessi dovuti, con la decorrenza indicata in sentenza, fino alla data in cui ha avuto luogo l’effettivo pagamento.

Appare opportuno, al riguardo, assegnare per l’adempimento de quo all’Amministrazione comunale intimata il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di notifica o comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina fin d’ora, quale “Commissario ad acta” il Prefetto di Cosenza o un Dirigente della medesima Prefettura dallo stesso delegato, affinché provveda, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, entro l’ulteriore termine di giorni 30 (trenta), con spese a carico dell’Amministrazione Comunale, che vengono complessivamente e forfettariamente fin d’ora determinate in euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre le spese documentate.

Il Commissario ad acta dovrà provvedere, sotto la sua responsabilità, ad adottare ogni provvedimento ritenuto utile per l’espletamento dell’incarico conferito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto,

- dichiara l’obbligo del Comune di Amantea di provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione a cura del ricorrente o comunicazione della presente sentenza, a dare integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe;

- nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza o altro funzionario da questi delegato, affinché provveda, in ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione comunale, a quanto previsto nel successivo termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione intimata.

Condanna il Comune di Amantea al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore

     
     
     
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/05/2013

 

La storia è nota e riguarda il procedimento di concorso per la nomina del nuovo comandante della PM di Amantea e la sua presunta illegittimità , tra l’altro, per il mancato possesso della laurea da parte del presidente della commissione, oltre che per altre ragioni esposte nel ricorso integrale.

La ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia della determinazione del responsabile del settore personale del Comune di Amantea n. reg. 1181 del 19 settembre 2012 avente ad oggetto “Approvazione atti commissione di concorso per la copertura del posto di Comandante della Polizia municipale cat. D3 approvazione graduatoria di merito”.

Su questa domanda incidentale di sospensione la sezione 2 del TAR Calabria si è pronunciata il 7 febbraio con la medesima motivazione della prima pronuncia del 20 dicembre scorso, evidenziata dall’assunto che “ Rilevato che sul motivo di censura, riproposto con motivi aggiunti, si è già espressa questa sezione con ordinanza di rigetto n.639/2012 che si riporta integralmente “Considerato il ricorso appare prima facie infondato, avuto riguardo alla memoria di costituzione dell’Amministrazione laddove si rappresenta che, in ordine alla censura di illegittima composizione della Commissione di concorso sollevata dalla ricorrente – censura che qualora accolta inficerebbe tutta la procedura -, il Comune osserva che il Presidente è stato nominato in applicazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 in quanto in quiescenza dall’Arma dei Carabinieri presso la quale ha da ultimo rivestito la qualifica di Comandante del Reparto Comando della Regione Calabria – Catanzaro”.

Nessuna sorpresa, quindi. L’orientamento della seconda sezione del TAR continua a ritenere applicabile il Dpr 487/1994 e non la legislazione speciale del testo Unico degli enti locali che invece il CdS reclama come applicabile obbligatoriamente: vedasi in merito CDS sezione V,16 settembre 2004 n 6029 la quale dispone che “l’ordinamento degli enti locali impone ai dirigenti di presiedere le commissioni di gara e do concorso assumendo la responsabilità delle relative procedure ex art 107 terzo comma lettere a e b( Testo Unico degli Enti locali commentato di Riccardo Carpino pagina 229)

In sostanza, sotto il profilo meramente giuridico la questione si derime solo osservando che contrariamente a quanto recato dall’art. 9 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 (Commissioni esaminatrici), il cui comma 2 lettera a) dispone che “Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale”, l’art 51, commi 2 e 3, della legge n. 142\1990, nel testo riformato dalla legge n. 127\1997, dispone la competenza esclusiva dei dirigenti per la “ presidenza delle commissioni di gara e di concorso”, come peraltro cognibile nella sentenza del Cds n 1408 del 4.3.2011 sezione V, ed ancor più, per l’aperto contrasto con quanto disposto dall’ Art. 107 ( Funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 ( TUEL) il quale dispone, nel suo comma 3 lettera a) , e senza eccezioni, che “ 3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso.

Il TAR sarà probabilmente chiamato a giudicare del contrasto tra le norme se non della eventuale illegittimità di un regolamento comunale che muova al di fuori di tale disposizione.

Comunque ecco la sentenza:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria(Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1231 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Paola Vita Carino, rappresentato e difeso dall'avv. Fedele Scrivano, con domicilio eletto presso Raimondo Garcea in Catanzaro, via Burza, 41;

contro

Comune di Amantea, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Manzi, Andrea Reggio D'Aci, Giacomo Carbone, con domicilio eletto presso Giacomo Carbone in Catanzaro, via Milano, 15 Bis;

nei confronti di

Emilio Caruso, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Siniscalchi, Rosa Canino, con domicilio eletto presso Lorenzo Guarino in Catanzaro, viale Magna Grecia N.213;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione del responsabile del settore personale del Comune di Amantea n. reg. 1181 del 19 settembre 2012 avente ad oggetto “Approvazione atti commissione di concorso per la copertura del posto di Comandante della Polizia municipale cat. D3 approvazione graduatoria di merito”,

del provvedimento del 12 settembre 2012 prot. n. 14781 con cui il Presidente della Commissione esaminatrice ha trasmesso al settore personale del Comune di Amantea la documentazione del concorso con i relativi verbali,

del verbale n. 26 del 4 settembre 2012 di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico indetto dal Comune di Amantea, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di Comandante della polizia municipale cat. D3,

del verbale n. 20 del 2 agosto 2012 redatto dalla Commissione esaminatrice relativo alla votazione della seconda prova scritta e conseguente indicazione dei concorrenti ammessi a sostenere la prova orale,

del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso,

dei verbali n. 18 del 31 luglio 2012 e n. 19 del 1° agosto 2012 relativi alla votazione delle prove scritte,

della determina del responsabile Settore Personale del Comune di Amantea, n. reg. gen. 468 n. albo 213 del 13 aprile 2012 relativa alla nomina della Commissione esaminatrice,

della deliberazione del 5 aprile 2012 con cui la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole in ordine ai nominativi dei componenti della Commissione di concorso e della prodromica proposta di determina a cura del responsabile del personale, nonché di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Amantea e di Emilio Caruso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che sul motivo di censura, riproposto con motivi aggiunti, si è già espressa questa sezione con ordinanza di rigetto n.639/2012 che si riporta integralmenteConsiderato il ricorso appare prima facie infondato, avuto riguardo alla memoria di costituzione dell’Amministrazione laddove si rappresenta che, in ordine alla censura di illegittima composizione della Commissione di concorso sollevata dalla ricorrente – censura che qualora accolta inficerebbe tutta la procedura -, il Comune osserva che il Presidente è stato nominato in applicazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 in quanto in quiescenza dall’Arma dei Carabinieri presso la quale ha da ultimo rivestito la qualifica di Comandante del Reparto Comando della Regione Calabria – Catanzaro”

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) respinge la domanda incidentale di sospensione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente, Concetta Anastasi, Consigliere, Emiliano Raganella, Referendario, Estensore.

Pubblicato in Politica

E’ lungo- il sindaco dice- “interminabile”- l’elenco dei debiti che ha il comune di Paola.

E’ il senso dell’intervento del sindaco Basilio Ferrari nella conferenza stampa di oggi 9 febbraio

Il sindaco in relazione alla recente sentenza del TAR Calabria evidenziando senza ombra di dubbio che “Sappiamo che il comune di Paola è in dissesto”

Non solo, continua, affermando che “Nessuno ha contestato l’inesistenza dell’immensa massa debitoria che affligge il comune di Paola “. I debiti della città sono in sostanza una realtà purtroppo alla quale non si può sfuggire.

Poi entra nel merito della sentenza del TAR Calabria il quale ha basato la stessa sulla mancanza della relazione dei revisori dei Conti, una revisione- dice il sindaco- che è stata prodotta in numerose copie al Tar Calabria , un relazione della quale si è discusso anche in consiglio comunale”

Poi nel mentre afferma che il comune presenterà al Consiglio di Stato una richiesta di sospensiva della sentenza del Tar Calabria.

Poi anticipa la intenzione di esporre denuncia alla procura generale contro ignoti perché si accerti chi ha sottratto la relazione dal fascicolo depositato presso il Tar Calabria.

Poi è tutto uno sciorinare di problemi, di dati, di informazioni, alcuni delle quali di certo interesse anche della magistratura

Anzi invita la stampa a prendere copia degli atti ed a concorrere alla denuncia della grave situazione.

Non manca nulla, dalle colline che cadono a quelle che vengono assegnate.

Tra tutti però emerge la Smeco che si impegnava di sua volontà a sponsorizzare i principali eventi socio culturali che l’amministrazione organizzava tra i quali i festeggiamenti del patrono della città (nella foto) ma che inquinava tutto il mar tirreno e contro la quale il comune di Paola si costituirà parte civile.

Siamo all’inizio di una battaglia epocale.

http://youtu.be/Uv0fhMp_BPg

Pubblicato in Paola

La storia è sempre la stessa. I comuni non pagano l’acqua alla Sorical. La Sorical diffida i comuni ed intima la riduzione delle fornitura. I comuni emettono ordinanze diffidando la Sorical a non ridurre la portata

Come abbiamo detto una storia da “ fumetto economico-finanziario”

Dicevamo che sembra di essere nel Medio le ragioni delle parti si risolvevano con l’assedio della città avversaria che alla fine doveva arrendersi per fame e per sete!

La causa era pendente presso il TAR Calabria che ha affidato alla Università di Cosenza facoltà di Ingegneria la perizia sul calcolo “.” fabbisogno minimo delle strutture che erogano servizi pubblici essenziali ed il fabbisogno minimo della popolazione, tenendo conto delle variazioni di presenze sul territorio nei periodi di afflusso di turisti”

E la perizia dice che “nei mesi non turistici il volume idrico fornito di 14.336 mc è più che sufficiente a garantire qualsiasi tipo di servizio ed anzi è in eccedenza” e che, al contrario, nei mesi turistici, “il fabbisogno attuale di m. 14336 potrebbe essere sufficiente ma è impensabile ridurlo a mc. 3284”;

Ed allora ecco la sentenza:

N. 00068/2013 REG.PROV.CAU. N. 00618/2012 REG.RIC.          

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 618 del 2012, proposto da “So.Ri.Cal. spa - Societa' Risorse Idriche Calabresi”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ulisse Antonio Pedace, Francesca Prisco e Giovanni Cioffi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Pedace, in Catanzaro, via V. De Grazia, n. 17;

contro

Comune di Scalea, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sangiovanni, con domicilio eletto presso la segreteria della II° Sezione del Tar Calabria -Catanzaro, via A. De Gasperi, 76/B;

Sindaco del Comune di Scalea, non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza comunale n.22/2012 con la quale si ordina alla ricorrente società "di assicurare la fornitura idrica al comune di scalea...".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scalea;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione di CTU depositata in data 5.2.2013, da cui è emerso, in sostanza, che, “nei mesi non turistici il volume idrico fornito di 14.336 mc è più che sufficiente a garantire qualsiasi tipo di servizio ed anzi è in eccedenza” e che, al contrario, nei mesi turistici, “il fabbisogno attuale di m. 14336 potrebbe essere sufficiente ma è impensabile ridurlo a mc. 3284”;

Ritenuto di dover accogliere la domanda di sospensione dell’impugnato provvedimento, limitatamente alla parte in cui diffida la SORICAL spa a non ridurre il volume idrico fornito per il periodo invernale;

Ritenuto di dover liquidare in favore del CTU , prof. Ing. Paolo Veltri, la somma di €. 1534,13, a titolo di compenso, come da fattura dal medesimo depositata;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), accoglie e per l'effetto:

a) sospende l’impugnato provvedimento limitatamente alla parte in cui diffida la SORICAL spa a non ridurre il volume idrico fornito anche nel periodo invernale;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica che terrà la Sezione nell’anno 2014.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

Liquida in favore del CTU, prof. ing. Paolo Veltri la somma di €. 1534,13 a titolo di compenso, come da fattura dal medesimo depositata.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati: Massimo Luciano Calveri, Presidente, Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore, Salvatore Gatto Costantino, Consigliere.

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