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La Cassazione nella udienza di mercoledì 11 giugno 2014 ha confermato totalmente tutte le pene comminate dalla corte di Appello di Catanzaro nella sentenza emessa il 24 novembre 2010.

Eccole in estrema sintesi:

Tommaso Gentile condannato a 10 anni e 8 mesi in luogo dei 20 anni richiesti dal PM

Guido Africano 6 anni e 6 mesi in luogo dei 15 anni richiesti dal PM

Massimo Africano 7 ani ed 8 mesi in luogo dei 15 anni richiesti dal PM

Giacomino Guido 6 anni e 6 mesi in luogo dei 15 anni richiesti dal PM

Pasqualino Besaldo 9 anni in luogo dei 18 anni richiesti dal PM

Luca Azzinnaro 4 anni in luogo dei 9 anni ed 8 mesi richiesti dal PM

Alessandro Marigliano 6 anni e 10 mesi in luogo dei 10 anni richiesti dal PM

Pier Mannarino 4 anni in luogo dei 10 anni e 10 mesi richiesti dal PM

Amedeo Mandarino 2 anni e 2 mesi in luogo dei 2 anni richiesti dal PM

Carlo Samà 3 anni pari ai 3 anni richiesti dal PM

Pietro Giannetti 1 anno pari ad 1 anno richiesto dal PM

Confermate anche le assoluzioni di Saverio Cambareri, Domenico Santoro, Domenico De Luca, Salvatore di Mauro, Gennaro di Mauro, Franco Muto.

Giunge così a definitiva conclusione il processo a carico degli imputati che scelsero il rito abbreviato.

Ancora in corso l’altra parte del processo.

Pubblicato in Primo Piano

9 anni e 3 mesi la condanna per Padre Fedele Bisceglie

6 anni e 3 mesi la sentenza per il suo segretario Antonio Gaudio

Queste le sentenze pronunciate Corte di Appello di Catanzaro a fine 2013.

Il processo d'appello era iniziato con la denuncia della « scarsa attendibilità della denunciante che l'ha vista coinvolta, nelle more di questo processo, in ben altri tre episodi di violenza sessuale ad opera di ignoti».

Ma il sostituto procuratore generale Raffaella Sforza ha chiesto la conferma della sentenza emessa in primo grado perchè la ricostruzione della suora «è priva di contraddizioni e salti logici ed espone con coerenza, logicità e lucidità tutti gli episodi cristallizzati nei diversi capi di imputazione».

A nulla sono valse le preghiere di padre fedele che rosario in mano ha costantemente dichiarato la propria innocenza

E così è andata. In tutto questo tempo padre Fedele – che ha partecipato a ogni udienza dei due processi con il Rosario in mano – si è sempre dichiarato innocente, definendosi vittima di un complotto

Da qui il ricorso in Cassazione

La data della decisione era gi stabilita per dicembre 2013 , data poi rinviata per «impedimento di un consigliere».

Oggi 1 aprile la sentenza.

Pubblicato in Cosenza

Giunge a conclusione il processo per la morte di Federica Monteleone

Federica è morta il 26 gennaio 2007 a seguito di un black out elettrico in sala operatoria all’ospedale di Vibo Valentia mentre subiva un semplice intervento di appendicectomia.

Aveva solo 16 anni

Confermate le condanne per:

Francesco Talarico, ex direttore generale dell’Asp di Vibo ( 2 anni e 4 mesi);

Roberto De Vincentis, ex direttore dei servizi tecnici dell’Asp (2 anni);

Antonino Stuppia, titolare dell’impresa che ha realizzato l’impianto elettrico nella sala operatoria (2 anni);

Francesco Costa, anestesista (1 anno e 6 mesi);

Pietro Schirripa, ex direttore sanitario dell’ospedale di Vibo (1 anno e 4 mesi);

Antonino Bruni, ex consulente tecnico dell’Asp, incaricato di seguire i lavori nella sala operatoria (1 anno e 4 mesi);

Nicola Gradia, responsabile dell’area tecnica dell’Asp (1 anno e 4 mesi).

La Cassazione inoltre ha annullato con rinvio per un nuovo processo in Corte d’Appello, la condanna per Alfonso Luciano, ex direttore sanitario dell’Asp di Vibo che in secondo grado era stato condannato ad 1 anno e 4 mesi.

Pubblicato in Vibo Valentia

La storia è quella dell'inchiesta sulla gestione Arpac, l'Agenzia regionale per l'Ambiente

Il GUP di Napoli aveva escluso l'accusa di associazione a delinquere contestata a Clemente Mastella .

Il pronunciamento del Gup venne impugnato in Cassazione dal Procuratore di Napoli.

La Suprema Corte, sesta sezione penale, ha accolto il ricorso ravvisando illogicità e carenze nella sentenza del Gup solo nella parte relativa al reato di associazione a delinquere.

La cassazione ha ritenuto «palesemente infondate le preliminari osservazioni del Gup» secondo cui l'accusa «non sarebbe in simmetria con lo schema tipico del reato di cui all'art 416 c.p.». Non solo ma ha ribadito che «Contrariamente a quanto affermato dal Gup, risultano contestati una serie di reati specifici, sia in questo che in altri procedimenti, alla cui commissione la contestata associazione sarebbe stata diretta»

Infine secondo i giudici della suprema Corte è «del tutto assertiva la constatazione del Gup in base alla quale da una lettura complessiva delle conversazioni telefoniche intercettare sarebbero emersi in capo agli imputati unicamente rapporti di amicizia e di interesse, collegamenti derivanti dalla comune appartenenza politica, ma non risulterebbe l'esistenza di un vincolo associativo diretto alla commissione di illeciti».

Per questo la Cassazione ha rinviati gli atti al riesame del Gup.

Pubblicato in Italia

Iniziamo la pubblicazione di una serie di informazioni per chi volesse governare BENE la nostra Amantea.

Il presupposto è che gli incarichi delle opere pubbliche non sono dati a seguito di concorso, tantomeno pubblico, e cioè in relazione alla qualità progettuale , ma per una mera spartizione politica.

Ed ovviamente alla scelta può non corrispondere la qualità del soggetto, così che talvolta( molto talvolta) possono esistere errori di progettazione.

Inoltre ( e spesso ad aggravare la situazione) possono verificarsi anche errori nella Direzione dei lavori.

Ma il legislatore ha posto un limite a questa possibile infinita e grave catena di errori, statuendo il collaudo delle opere.

In sostanza l’appaltante che deve pagare i lavori deve verificarne non tanto la rispondenza al progetto quanto la idoneità alle funzioni alle quali l’opera è destinata così verificando anche la qualità della esecuzione ed il rispetto delle regole dell’arte.

Stante questa responsabilità l’appaltatore che si accorge degli errori progettuali o direzionali se non vuole responsabilità dirette DEVE esprimere il suo preventivo dissenso.

Si tratta di regole usuali speso richiamate da sentenze varie

Per ultimo quella della Corte di Cassazione che con sentenza n.15711 del 21.06.2013 ha stabilito che l'appaltatore è tenuto ad eseguire sempre un lavoro a regola d'arte ed è responsabile anche per i vizi derivanti da errori di progettazione e Direzione Lavori se, una volta accortosi del vizio, non abbia provveduto tempestivamente ad informare il committente esprimendo il suo dissenso.

Insomma la responsabilità dell'appaltatore non è solo oggettiva, ma si estende anche ad errori progettuali se egli non mette in atto tutti gli accorgimenti necessari a rendere l'opera appaltata in grado di soddisfare pienamente la funzione per cui quest'ultima è stata richiesta, usando tutte le sue conoscenze specifiche richieste nel settore.

La stessa Corte ha ribadito anche quanto previsto in materia di appalto dall'art. 1665 del Codice Civile, che prevede come presupposto dell'accettazione del progetto da parte del committente la consegna dell'opera finita e la presa in consegna di quest'ultimo senza riserve, anche se non ha provveduto alla verifica.

E’ ovvio che se il committente viene a conoscenza tardiva della inidoneità delle opere anche prese in carico può comunque citare per danni i responsabili.

In questa individuazione molto possono fare i cittadini con un alto senso di voluto rispetto della legge. E questo anche quando in comune si sia disattenti.

 

No! Non si tratta di una guerra di confini, come qualcuno potrebbe istintivamente essere portato a supporre, trattandosi di comuni!.

Si tratta di soldi. Cioè del costo di un dipendente transitato dai ruoli del comune di San Pietro in quelli del comune di Amantea.

Il dipendente S.C. già dipendente del comune di San Pietro in Amantea era transitato per mobilità nell’organico del comune di Amantea.

Si trattava di un dipendente della legge 285.

Il comune di Amantea pretendeva i fondi per il suo pagamento come erogati dal ministero dell’interno.

Ma una domanda si impone: perchè mai il comune di san Pietro in Amantea avrebbe dovuto provarsi di un dipendente che non gli costava nulla? Ed a favore di un comune che acquisiva un dipendente qualificato senza pagarlo nulla? Salvo che il trasferimento per mobilità fosse un diritto del dipendente!

Amantea portava in giudizio San Pietro dinanzi al Tribunale di Paola che riteneva la competenza appartenente al tribunale amministrativo.

Ma il Tar Calabria sollevava il conflitto di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione, dinanzi alla quale si costituiva il Ministero dell’Interno chiedendo che la competenza fosse afferita al Tribunale ordinario

E la Cassazione ,infatti, ha riconosciuto la competenza del Tribunale ordinario e non di quello amministrativa.

Per questo il comune di Amantea ha riassunto presso il Tribunale di Paola la causa contro il comune di san Pietro ed il Ministero dell’Interno. A difendere il comune il noto avvocato Giacomo Carbone del foro di Catanzaro

Forse si avvia a soluzione la lunga vertenza tra i due comuni. Sembra ben corretto il tentativo del comune di Amantea di recuperare le somme che a giudizio dello stesso ente sarebbero dovute. Se il TO desse ragione al comune di Amantea quello di san Pietro si troverebbe nei guai e non solo economici. Se al contrario il TO desse torto al comune ei Amantea sarebbe questo ente a trovarsi nei guai e non solo economici.

Il problema del riposo impedito dall'eccesso di rumore notturno è una cosa seria. Eccovi una interessante sentenza della cassazione relativa ad un Vigile che pur richiesto di far ottemperare l'ordinanza sindacale sul rumore non interviene e viene assolto.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 maggio – 26 giugno 2013, n. 27905
Presidente Di Virginio – Relatore Di Stefano

Motivi della decisione

La Corte di Appello di Ancona confermava in punto di responsabilità, riducendo la pena, la condanna di G.P. , agente di polizia municipale di (omissis) , perché, in servizio la notte tra il (omissis) in occasione di una serata di pubblico intrattenimento presso "villa (…)", pur a conoscenza dell'ordinanza sindacale che imponeva per tale evento la progressiva riduzione delle emissioni sonore sino alla cessazione dei rumori dalle 23:00 in poi, nonostante l'evidente superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni sonore e pur se i residenti della zona gliene facevano richiesta, ometteva di intervenire per la cessazione della commissione del reato di cui all'articolo 659 cod. pen.

Contro tale sentenza G. ha proposto ricorso personalmente.

Con il primo motivo deduce l'insussistenza del reato, la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
Rileva che la ricostruzione dei giudici di merito non corrisponde al contenuto delle prove raccolte, ma che queste ultime sono state travisate. Deduce inoltre che il collegio non ha valutato compiutamente gli elementi di prova né ha dato risposta adeguata alle sue deduzioni in sede di appello, sviluppando una motivazione complessivamente illogica. Trascrive stralci delle dichiarazioni raccolte nel corso della istruttoria dibattimentale a sostegno del proprio assunto.
Esclude la possibilità, nella sua semplice qualità di agente di polizia municipale, di svolgere la attività che avrebbe omesso in quanto soltanto il questore ha il potere di sospensione di una licenza per motivi di ordine pubblico.

In ogni caso non è stata provata la consapevolezza della doverosità del comportamento non avendo il ricorrente avuto conoscenza dell'esito degli accertamenti tecnici.

Con secondo motivo deduce la violazione di legge in ordine alle statuizioni civilistiche per mancanza di prova del se e del quanto dei danni, rilevando che la sua condotta non aveva provocato alcun danno alle parti.

Con terzo motivo deduce il vizio di motivazione e la violazione legge in relazione al reato di cui all'articolo 659 cod. pen.. Svolge quindi argomenti in merito sulle modalità di misurazione dei rumori.
Con quarto motivo contesta la ordinanza del giudice di primo grado, già impugnata in sede di appello, che riduceva il numero di testimoni a difesa.

Il ricorso è fondato

Secondo la motivazione dei giudici di merito la condotta rilevante del G. è stata che: egli nella sua qualità di Agente della Polizia Municipale di (OMISSIS) era presente, la notte della festa, nelle vicinanze di Villa (…) per ragioni di servizio e che fu richiesto, ripetutamente ed in modo pressante, dai residenti di intervenire per far cessare le musiche assordanti che da lì provenivano.
Il G. a fronte di tali insistenti richieste di intervento mantenne sempre un atteggiamento di silente inerzia rimanendo a braccia conserte e senza fornire alcuna spiegazione riguardo alla sua condotta omissiva".
Invero emergono dal testo delle dichiarazioni testimoniali, allegate al ricorso nel rispetto del principio di "autosufficienza", le ragioni che giustificavano l'apparente inerzia del G. , ragioni peraltro pur considerate dalle sentenze di merito che non ne hanno però tratto adeguate conseguenze.
Dalla ricostruzione in fatto risulta che per un ampio arco di tempo della serata in questione non vi fu alcun intervento, né del ricorrente né delle altre forze dell'ordine intervenute, perché i responsabili dell'evento "serata danzante" rispettassero gli obblighi in tema di emissioni sonore. Ed è proprio dalle dichiarazioni rese dai carabinieri che alla fine, ma solo dopo le tre di notte, decisero di intervenire imponendo la riduzione del rumore, che risulta chiara la ragione per la quale, alle date condizioni, non appariva possibile un intervento per il rispetto della citata ordinanza sindacale e, comunque, per ottenere la cessazione dei rumori prodotti:

il Brigadiere S. ha spiegato come, in ragione del gran numero di persone presenti all'interno di Villa (…), e nel particolare contesto della festa, risultasse chiara la difficoltà di gestire l'ordine pubblico in caso di intervento delle forze dell'ordine per ordinare la cessazione della festa o impedirne la prosecuzione in quelle modalità. Questa è la ragione per la quale, essendo pochissime le unità delle forze dell'ordine presenti, e tra questi il ricorrente, non vi fu il primo intervento richiesto dagli abitanti della zona.

Questa, quindi, appare la ragione per il mancato intervento del G. , ancor più condizionato dalla difficoltà di intervenire per essersi trovato da solo in parte dell'arco temporale nel quale si era realizzata la condotta dei gestori la serata danzante

Tali circostanze di fatto, quindi, fanno ritenere in termini di certezza, a fronte di un'acquisizione probatoria evidentemente completa, che il G. non intese deliberatamente rifiutare l'atto di ufficio ma rilevò, cosi come i carabinieri, l'impossibilità di un intervento immediato senza rischi per l'ordine pubblico.
Poco rileva, anche nel contesto della ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito, la condotta apparentemente suggestiva di restare "inerte" e non rispondere, stando "a braccia incrociate". Non è condotta che influisca sulla qualificazione del mancato intervento; peraltro, proprio dalla complessiva ricostruzione della vicenda da parte dei giudici di merito, risulta come le evidenti condizioni di rabbia dei residenti della zona che premevano sulle forze dell'ordine per un intervento repressivo possano ben avere indotto il ricorrente, al fine di evitare reazioni incontrollabili, a non riferire della sua pur ragionevole scelta discrezionale di non bloccare immediatamente la festa.
In conseguenza, non consentendo i fatti acquisiti di ricostruire una condotta di reato come contestata e, poi, meglio descritta dai giudici di merito ed attesa la completezza dell'acquisizione probatoria, non residuando la possibilità di una diversa ricostruzione dei fatti nel senso della fondatezza la tesi di accusa, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

 

Pubblicato in Italia

“Mi diede dei baci sul collo, io rimasi paralizzata e non riuscivo nemmeno a muovermi. Quell'uomo approfittò del mio stato di disorientamento psicologico e fisico e mi tolse la giacca da jeans e la maglietta, lasciandomi indosso solo il reggiseno. A questo punto mi alzai di scatto, per andare via, ma lui mi fermò, m'afferrò per un braccio e mi tirò a se, facendomi sedere sulle sue gambe. A quel punto mi chiese di togliermi i pantaloni. Io, reagii. Gli feci capire che non avevo nessuna intenzione di farlo. Lui, si alzò e mi riaccompagnò, di nuovo in Chiesa, raccomandandomi che di quello che era successo non ne dovevo fare parola con nessuno».

E’ da questa dichiarazione resa dalla ragazza. Ad iniziare le indagini il luogotenente dei Carabinieri Cosimo Saponangelo. Ed ora la sentenza della cassazione che ha condannato Roberto Sciammarella, bancario 48enne di Trenta, a due anni ed otto mesi.

Il fatto è avvenuto nell’ottobre del 2010 in Cosenza ma fu denunciato solo 5 mesi dopo nel marzo 2011.

L’inchiesta venne affidata al sostituto procuratore della Repubblica di Cosenza, Antonio Bruno Tridico che, chiese ed ottenne dal gip l'ok per l'arresto del bancario, poi i processi, le condanne e ieri la pronuncia definitiva della Cassazione.

Pubblicato in Cosenza
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