E’ noto che il TAR di Catanzaro con una sentenza pubblicata il 20/12/2018 (N. 02168/2018 REG.PROV.COLL. N. 00880/2018 REG.RIC) ha ribaltato il risultato elettorale che aveva eletto sindaco di Serra d’Aiello la d.ssa Giovanna Caruso, al suo posto proclamando eletto Sindaco Antonio Cuglietta
ed alla carica di Consigliere comunale Piero Longo, Gaetano Cappelli, Margherita Perri, Posteraro Gianluca, Filippo Aloe, Fulvio Roppo Valente, Raffaele Camastra, per la maggioranza e Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso e Walter Pirillo, per la minoranza.
In conseguenza il sindaco attuale di Serra d’Aiello è il dr Antonio Cuglietta.
Senonchè l’ex sindaco Giovanna Caruso ha proposto ricorso al Consiglio di Stato chiedendo anche la sospensione della sentenza del TAR Calabria.
Il sindaco Antonio Cuglietta è ancora un volta difeso dall’avvocato Oreste Morcavallo (nella foto).
La udienza si è svolta ieri ed il CdS ha fissato la valutazione nel merito alla udienza del 14 marzo 2019.
Discende da quanto precede, e senza dubbio alcuno, che il CdS abbia rigettato la richiesta di sospensione della sentenza del TAR Calabria e che quindi il comune di Serra d’Aiello continuerà ad essere governato dalla maggioranza composta dal Sindaco Antonio Cuglietta e dai Consiglieri comunali Piero Longo, Gaetano Cappelli, Margherita Perri, Posteraro Gianluca, Filippo Aloe, Fulvio Roppo Valente, Raffaele Camastra.
Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso e Walter Pirillo, restano invece consigliere di minoranza.
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Basso Tirreno
La Guardia di Finanza di Cosenza, su disposizione della Procura guidata dal procuratore capo Mario Spagnuolo, ha effettuato il sequestro preventivo di beni patrimoniali, per un valore di circa 210 mila euro nei confronti del responsabile dello studio legale Morcavallo, l’avvocato Oreste (che è anche presidente dell’Ordine degli avvocati di Cosenza) per un’evasione fiscale milionaria.
Le indagini, coordinate dal procuratore Spagnuolo, dall’aggiunto Marisa Manzini e dai sostituti Donatella Donato, Giuseppe Visconti, Giuseppe Cava, evidenziavano la presenza di gravi indizi di evasione fiscale penalmente rilevanti e inducevano la Procura a richiedere il sequestro preventivo di beni a tutela dell’Erario.
Il gip del Tribunale di Cosenza Giusy Ferrucci, valutati i presupposti di legge, ha disposto il sequestro di beni per un valore complessivo pari a 210.000 euro.
Si procedeva pertanto all’esecuzione del provvedimento con il sequestro di tre immobili (appartamenti) siti nel comune di Cosenza e un appartamento nel Comune di Spezzano della Sila, tutti nella disponibilità della famiglia Morcavallo.
L’attività trae origine da una verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti del legale, a seguito della quale venivano segnalate all’autorità giudiziaria violazioni fiscali penalmente rilevanti.
Si parlava all’epoca (circa un anno fa) di un importo complessivo molto alto. Poi il pm Donato si era preso altri sei mesi di tempo.
L’attività di verifica effettuata consentiva di far emergere un’evasione fiscale milionaria attuata attraverso la tenuta di una “contabilità parallela in nero”.
Attraverso l’incrocio di dati ottenuti da interrogazioni alle banche dati e l’effettuazione di controlli incrociati presso i clienti e indagini finanziarie veniva ricostruita l’effettiva attività dello studio e la conseguente evasione fiscale milionaria.
Le indagini finanziarie confermavano ulteriormente l’evasione fiscale con l’individuazione di pagamenti eseguiti da clienti senza emissione di fatture o con emissione di semplici preavvisi di parcella o proforma privi di valore fiscale.
Sempre grazie alle indagini finanziarie veniva individuato l’utilizzo di un conto corrente intestato ad altro soggetto, destinato ad accogliere gli incassi di molte delle operazioni non contabilizzate.
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Cosenza
Stabilisce l’art 27 della Costituzione che “La responsabilità penale è personale”.
In armonia con il citato principio della colpevolezza di cui all'art. 27 Costituzione, perché si configuri una responsabilità penale è indispensabile la sussistenza del suitas cioè dell'indispensabile nesso psichico (reale o potenziale) che deve intercorrere tra l'agente e la condotta illecita.
Mutuando tale concetto la difesa di Oliverio da parte degli avvocati Alfredo Gualtieri ed Oreste Morcavallo nel ricorso al TAR Calabria sostiene che Oliverio non fosse, né sia, condannabile, proprio “una sanzione deve essere comminata solo in ipotesi di concreta ‘colpa'”.
E nel caso di Oliverio tale colpa secondo i due legali non sussisterebbe visto che “ha agito previo approfondito accertamento della situazione e dopo la formale conferma da parte del proprio apparato burocratico in ordine alla piena legittimità dell’incarico.
Risulta assente, pertanto, l’indefettibile presupposto della ‘colpa’, senza il quale non risulta applicabile alcuna sanzione”.
Contestato ancora il ritardo dell’intervento compiuto a istanza di oltre 5 mesi
E viepiù la mancanza di qualsivoglia preventiva ‘contestazione’ o ‘segnalazione’.
In sostanza, quindi, il provvedimento di Cantone rappresenta un “palese strappo istituzionale contra legem” poiché il provvedimento di sanzione è stato deciso prima del contraddittorio.
Secondo i legali di Oliverio si è in presenza di un “pregiudizio grave ed irreparabile, da eliminare subito” con una pronuncia in via d’urgenza da parte del presidente del Tar da confermare, poi, in sede collegiale nella prossima camera di consiglio.
I due legali, infatti, hanno chiesto che l’interdittiva nell’attesa della decisione.
Il Tar invece ha deciso per una udienza molto vicina nel tempo, il 15 ottobre, nella quale si deciderà su tutto.
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