Aveva vinto per un solo voto 190 a 189 Giovanna Caruso.
E quindi in ricorso prodotto da Antonio Cuglietta e consiglieri di maggioranza Cappelli Gaetano, Posteraro Gianluca, Stella Ferdinando, Longo Piero, Aloe Filippo, Iachetta Eleonora, Vellone Domenico, Roppo Valente Flavio, Camastra Raffaele e Perri Margherita, difesi da Oreste Morcavallo.
Dall’altra parte Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso, Walter Pirillo, Guerino Mendicino, Vanessa Berardone, Saverio Rizzo, Raffaele Falsetto, Maria Innocenti In Suriano Campagna rappresentati e difesi dall'avvocato Gregorio Barba,
Ed il TAR aveva fatto intervenire la Prefettura per accertare la legittimità di due voti contestati dai ricorrenti.
Il gruppo di lavoro era costituito dalla Dott.ssa Francesca Pezone, Vice prefetto delegato dal Prefetto di Cosenza a svolgere la verificazione, insieme al Funzionario Amministrativo Dott. Gianfranco Porco e all’Operatore Amministrativo Vincenzina Zanfino.
Abbiamo cercato di avere una dichiarazione del neo eletto sindco Antonio Cuglietta ma lo stesso è fuori sede.
Ci riproveremo appena possibile.
Intanto ecco,integrale, la sentenza pubblicata il 20/12/2018
N. 02168/2018 REG.PROV.COLL. N. 00880/2018 REG.RIC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 880 del 2018, proposto da Antonio Cuglietta, Gaetano Cappelli, Gianluca Posteraro, Ferdinando Stella, Piero Longo, Filippo Aloe, Eleonora Iachetta, Domenico Vellone, Flavio Roppo Valente, Raffaele Camastra, Margherita Perri, rappresentati e difesi dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
contro Comune di Serra D'Aiello non costituito in giudizio;
nei confronti Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso, Walter Pirillo, Guerino Mendicino, Vanessa Berardone, Saverio Rizzo, Raffaele Falsetto, Maria Innocenti In Suriano Campagna rappresentati e difesi dall'avvocato Gregorio Barba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, viale F. e G. Falcone n. 45;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Ricorso ex art. 130 C.P.A. avverso: a) il Verbale di proclamazione degli eletti dell'11.6.2018 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale nella elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Serra D'Aiello (Cs); b) il Verbale della Sezione n. 1; onde ottenerne in via principale il parziale annullamento con la correzione del risultato della "Lista Civica La Svolta 1.2" in n. 188 voti effettivamente conseguiti in luogo dei n. 190 voti erroneamente assegnati, con la conseguente proclamazione alla carica di Sindaco di Antonio Cuglietta ed alla carica di Consigliere comunale di Piero Longo, Gaetano Cappelli, Margherita Perri, Posteraro Gianluca, Filippo Aloe, Fulvio Roppo Valente, Raffaele Camastra, per la maggioranza e Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso e Walter Pirillo, per la minoranza; in via subordinata per l'annullamento integrale delle operazioni elettorali e del Verbale di proclamazione degli eletti dell'11.6.2018 e con la ripetizione delle elezioni comunali. Con vittoria di spese e compensi.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso, Walter Pirillo, Guerino Mendicino, Vanessa Berardone, Saverio Rizzo, Raffaele Falsetto ed Innocenti Maria il 26\7\2018 :
a) del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale della Sezione n. 1 del 10 giugno 2018;
b) del Verbale di proclamazione degli eletti dell'11.6.2018 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale nella elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Serra d'Aiello (CS) al fine di ottenerne il parziale annullamento sotto altro profilo con la correzione del risultato della Lista “Sosteniamo Serra Antonio Cuglietta Sindaco” in n. 188 voti di lista validi effettivamente conseguiti in luogo dei n. 189 voti erroneamente assegnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giovanna Caruso e di Vincenzo Paradiso e di Walter Pirillo e di Guerino Mendicino e di Vanessa Berardone e di Saverio Rizzo e di Raffaele Falsetto;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di proposto dal ricorrente incidentale Maria Innocenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, candidato sindaco e consiglieri comunali della “Lista civica la svolta 1.2.”, impugnano ai sensi dell’art. 130 c.p.a. l’atto di proclamazione degli eletti delle elezioni del Comune di Serra di Aiello.
Premettendo di avere ottenuto 189 voti a fronte dei 190 ottenuti dalla lista “Sosteniamo Serra Antonio Cuglietta Sindaco” hanno dedotto quattro motivi di ricorso sostenendo:
1) la nullità di 2 schede attribuite alla lista avversaria per la sussistenza di segni di riconoscimento in violazione dell’art. 64 n. 2 d.p.R. 570/1960;
2) l’illegittimità della scelta del Presidente di seggio di risolvere le contestazioni alle schede non nel corso dello spaglio ma al termine dello stesso e senza acquisire il parere degli scrutatori in spregio al combinato disposti degli artt. 63 e 54 d.p.R. 570/19603);
3)la contraddittorietà del verbale laddove riporta la sostituzione di una scheda, non menzionata nell’apposito par. 19 lett. D;
4) l’illegittimità per violazione degli art. 41 d.p.R. 570/1960 e 19 l. n. 104/1992 della decisione in cui non è stata ammessa al voto assistito l’elettrice Mafalda Fabrizio.
L’ente locale cui il ricorso è stato ritualmente notificato non si è costituito.
Costituitisi gli eletti hanno chiesto il rigetto del ricorso e proposto a loro volta ricorso incidentale.
Hanno in particolare affermato l’infondatezza del ricorso per: 1) inammissibilità del primo motivo in quanto non contestate espressamente nel verbale; 2) la non risultanza nel verbale della risoluzione delle contestazioni alla fine dello spoglio e comunque il difetto di contestazione da parte degli scrutatori da intendere quale assenso 3) l’essere la sostituzione della scheda strappata avvenuta il giorno antecedente la votazione e come tale da non riportare nella sezione relativa alle schede relative nel corso della votazione, 4) la legittimità della non ammissione al voto della elettrice Fabrizio per difetto nel certificato medico di validazione della Asl.
In via incidentale hanno a loro volta richiesto l’annullamento dell’attribuzione di 2 voti agli avversari perché riportanti segni di riconoscibilità dell’elettore.
In via istruttoria il Collegio ha disposto verificazione sulle schede contestate e sulla non ammissione al voto della elettrice Mafalda Fabrizio.
All’udienza del 19.12.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’elezione contestata si caratterizza per vedere un solo voto di differenza tra lista vincitrice e lista soccombente.
In via preliminare deve disaminarsi l’eccezione con la quale i controinteressati ostacolano i motivi di ricorso per inammissibilità per difetto di immediata contestazione dai rappresentanti di lista.
L’eccezione risulta superabile alla luce dell’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 32/2014 la quale, rammentando l’attenuazione dell’onere della prova nel giudizio elettorale ha ammesso la rilevanza delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai rappresentanti di lista a seguito delle operazioni elettorali quando prodotte per contestare le decisioni assunte dal seggio elettorale anche se gli stessi soggetti non abbiano svolto contestazioni in sede di spoglio delle schede, potendo essi non percepire nell'immediatezza la rilevanza determinante dell'errore, che può invece manifestarsi solo alla conclusione delle operazioni.
Ciò in quanto non vi è norma impositiva di un onere con effetto decadenziale ed alla luce della facoltatività sia della presenza del rappresentante di lista (art. 32, comma 9, n, 4, d.P.R. n. 570 del 1960), sia della contestazione immediata di eventuali rilievi o dissensi (artt. 54 e 68 del medesimo d.P.R.).
2.Essendo stati anzitutto proposto l’annullamento della decisione di attribuzione di due schede per parte, devono in primo luogo disaminarsi i motivi del ricorso principale aventi ad oggetto non le schede, ma il procedimento.
Il terzo motivo di ricorso è, anzitutto, infondato.
La sostituzione della scheda strappata per come desumibile dalla pag. 11 del verbale è avvenuto nel giorno antecedente le votazione nel corso delle operazioni preparatorie e non nel corso delle votazioni, sicchè tale scheda non doveva essere riportata tra quelle riscontrate come deteriorate nel corso della votazione a pag. 29 del verbale.
4. Va ancora disaminata la contestazione di mancata ammissione al voto dell’elettrice Mafalda Fabrizio.
A mente dell'art. 41 d.P.R. n. 570 del 1960 come noto, i certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; pertanto, ai fini del voto assistito, l'attitudine dell'infermità fisica ad impedire l'autonoma manifestazione del voto da parte dell'elettore può essere apprezzata unicamente dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale che dell'attestazione dell'esistenza dell'impedimento si assume la piena responsabilità giuridica (v. Consiglio di Stato, sez. V, 14/11/2006, n. 6685 )
Nella specie il certificato esibito al seggio elettorale ed acquisito dal verificatore è carente della sottoscrizione del medico, sicchè non appare censurabile la determinazione di non ammissione dell’elettrice alla votazione.
5. Ricorso principale e ricorso incidentale contestano entrambi la decisione di attribuzione alla avversaria di 2 schede riportanti segni di riconoscimento e decisivi, stante l’unico voto di differenza per determinare il vincitore.
Venendo al merito della speculare contestazione bisogna rammentare che la nullità del voto elettorale si verifica solo quando dall'esame obiettivo della scheda emerge chiaramente l'intento dell'elettore di farsi riconoscere, per cui i segni superflui, quelli eccedenti il modo normale d'indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche, nonché l'imprecisa collocazione dell'espressione del voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono elementi sintomatici idonei a determinare la nullità del voto stesso solo qualora non sia evidente che l'irregolare compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore nonché qualora si tratti di segni riconducibili a difficoltà di movimento o di vista dell'elettore.(v. tra le altre Cons. st. sez. V, 25/01/2016, n. 245; sez. V, 7 luglio 2015, n. 3368; sez. V, 15 giugno 2015, n. 2934; Id., sez. V, 29 novembre 2013, n. 5720).
In particolare, l'art. 64, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nello stabilire la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere "in modo inoppugnabile" la volontà dell'elettore di farsi riconoscere, deve essere inteso in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso; in effetti l'espressione «in modo inoppugnabile» non può essere intesa in senso letterale, come se fosse volta a esigere un'effettiva certezza della volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché una simile inoppugnabilità si avrebbe solo nel caso che l'elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome; di conseguenza l'elemento della riconoscibilità deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato (così Consiglio di Stato sez. V, 18/01/2016, n.142).
Il principio di diritto va applicato alle 4 schede in contestazione.
Dalla disposta verificazione risulta in primo luogo che la scheda all’allegato n. 1 della relazione di verificazione attribuita alla lista “La svolta 1.2” risulta che accanto al simbolo sbarrato di tale lista compare una scritta non decifrabile e neppure attribuibile per numero delle lettere (4 o 5 nella prima riga e 4 nella seconda), per come auspicato dai controinteressati nelle operazioni del verificatore, al nome del candidato Saverio Rizzo. Il segno, dunque, non ha giustificazione alcuna con l’espressione del consenso e va, pertanto, ritenuto nulla diversamente da quanto ritenuto dal seggio elettorale.
L’attività istruttoria ha, in secondo luogo, fatto emergere che la scheda all’allegato n. 3 della relazione di verificazione attribuita alla lista “la svolta 1.2” risulta che oltre al simbolo sbarrato di tale lista nel riquadro della lista in competizione vi è una scritta non decifrabile che per posizione non trova giustificazione alcuna nella espressione del voto con conseguente nullità della scheda.
Venendo alle schede contestate con il ricorso incidentale dagli accertamenti istruttori emerge che all’allegato n. 4 della relazione di verificazione attribuita alla lista “Sosteniamo Serra – Antonio Cuglietta Sindaco” vi è sbarramento dell’intero riquadro ed indicazione di uno dei candidati della medesima lista, Filippo Aloe. Ritiene il Tribunale che l’apposizione del crocesegno sull’intero riquadro della lista sia ordinaria modalità di espressione della preferenza e non presenti irregolarità che ne inficino la validità.
In ultimo è stata acquisita all’allegato n. 5 della relazione di verificazione attribuita alla lista “Sosteniamo Serra – Antonio Cuglietta Sindaco” in cui vi è sbarramento del simbolo della lista ed in corsivo il nome “Longo Costantino” a fronte della presenza trai candidati di soggetto diverso Longo Piero.
Nel ricorso incidentale si sostiene che nella specie non vi sarebbe preferenza per il candidato con nome errato, bensì firma autografa del padre del candidato con volontà di riconoscimento ed a sostegno della doglianza la parte controinteressata ha richiesto ctu calligrafica.
È noto in proposito che la giurisprudenza afferma che l'erronea indicazione del prenome del candidato, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, non implica di per sé alcuna incertezza in ordine alla volontà dell'elettore né configura un mezzo di riconoscimento, tale errore ben potendo essere un mero difetto mnemonico, non improbabile poiché il voto di preferenza non necessariamente riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (v. Consiglio di Stato sez. V, 29/11/2013, n. 5720; sez. V, 30/01/1997, n.112).
Ritiene il Tar che nella specie tale principio sia applicabile e che l’invocato accertamento calligrafico trovi ostacolo in duplice ragione.
In primo luogo la dimostrazione che il voto sarebbe attribuibile al padre del candidato è in astratto irragionevole in quanto contrasterebbe con l’interesse dell’elettore ad inficiare la preferenza al figlio senza che vi sia ragione per dar prova all’esterno di aver per questi votato ed in secondo luogo tale accertamento violerebbe il principio della segretezza del voto.
6. La fondatezza “nel merito” della censure sulla riconoscibilità delle schede del ricorso principale esime il Collegio dal riscontro del motivo ad esso subordinato di mancata risoluzione delle contestazioni delle schede nel corso delle operazioni.
7. Consegue da quanto esposto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nei termini illustrati.
Ai sensi dell’art. 130 c.p.a. vanno, conseguentemente, corretti i risultati elettorali con l’annullamento delle due preferenze accordate alla lista “La svolta 1.2” con il diverso esito della elezione con attribuzione di 188 preferenza a tale lista e di 189 voti alla lista “Sosteniamo Serra Antonio Cuglietta Sindaco” che, pertanto, risulta vincitrice in luogo di quella controinteressata.
Va, pertanto, proclamato eletto alla carica di Sindaco Antonio Cuglietta ed alla carica di Consigliere comunale Piero Longo, Gaetano Cappelli, Margherita Perri, Posteraro Gianluca, Filippo Aloe, Fulvio Roppo Valente, Raffaele Camastra, per la maggioranza e Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso e Walter Pirillo, per la minoranza.
La presente sentenza, ex art 130 co. 8 c.p.a., deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria di questo Tribunale amministrativo regionale, al Sindaco del Comune di Serra d’Aiello ed alla Prefettura di Cosenza.
8. Le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Quelle di verificazione, liquidate ex art. 64 c.p.a. con separato decreto vanno poste a carico del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso principale:
-) annulla gli atti impugnati nelle parti in cui:
- sono stati attribuiti e di 190 preferenze alla lista “La svolta 1.2” e corregge il risultato elettorale attribuendole n. 188 preferenze;
- sono stati proclamai Sindaco del Comune di Serra D’Aiello la sig.ra Giovanna Caruso, consiglieri di maggioranza Paradiso Vincenzo, Pirillo Walter, Innocenti In Suriano Campagna Maria, Mendicino Guerino, Berardone Vanessa, Rizzo Saverio, Falsetto Raffaele e corregge il risultato proclamando eletto Sindaco Antonio Cuglietta ed alla carica di Consigliere comunale Piero Longo, Gaetano Cappelli, Margherita Perri, Posteraro Gianluca, Filippo Aloe, Fulvio Roppo Valente, Raffaele Camastra, per la maggioranza e Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso e Walter Pirillo, per la minoranza;
2) Rigetta il ricorso principale per la restante parte;
3) Rigetta il ricorso incidentale;
4) Compensa tra le parti le spese;
5) Pone a carico del Comune resistente le spese di verificazione liquidate con separato decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Francesco Tallaro, Primo Referendario
Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore
Ci risiamo amici, sempre la solito storia e sempre alla vigilia del Santo Natale.
Il presepe si deve o non si deve fare nelle scuole, nelle chiese, nelle case, nelle piazze?
E come dovrebbe essere il presepe quest’anno?
E il Bambinello dovrà nascere in una grotta, in una stalla, su un gommone, su una zattera in mezzo al mare, nel deserto tra fili spinati?
Se fosse ancora vivo il Serafico San Francesco d’Assisi che ideò il pri
mo presepe della storia chissà cosa direbbe, lui che aveva immaginato la natività in una grotta. Per l’allestimento del primo presepe Lui diede precise indicazioni:- Una grotta dove farai costruire una mangiatoia ed ivi condurrai un bove e un asino, e cercherai di riprodurre, per quanto è possibile la grotta di Betlemme-.
E cosi c’è scritto nel Vangelo di Luca:- Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia-.
Ora, invece, il Bambinello lo fanno nascere dappertutto, in mezzo al mare, nel deserto, sui barconi, al confine con fili spinati, su un grande gommone e dalle onde del mare in burrasca spuntano le mani nere dei migranti che affondano nel mare perché respinti e perché non c’è posto per loro nelle case, negli alberghi della nostra Italia, come non c’era posto due mila anni fa per Maria e Giuseppe. Ma Maria e Giuseppe non erano profughi.
Si trovarono in quel posto perché c’era il censimento e Giuseppe della famiglia di Davide doveva essere censito nel suo paese di nascita.
Non c’era posto negli alberghi perché erano tutti occupati.
Non furono allontanati perché migranti.
Ma per i politically correct Maria e Giuseppe erano migranti e per questo furono cacciati dagli alberghi e dovettero rifugiarsi in una grotta, come del resto fanno ora i migranti provenienti dall’Africa che fatti sgomberare dai centri di accoglienza sono costretti a dormire sotto i ponti, nelle baracche, nelle fabbriche abbandonate e fatiscenti, in luoghi di fortuna al freddo e al gelo come il Bambinello.
Ecco perché qualcuno quest’anno per celebrare il Natale ha voluto costruire un presepe galleggiante realizzato su una zattera.
Su una zattera e non sulla terra ferma come simbolo della precarietà della vita non solo dei migranti. Il guaio è che anche quest’anno la costruzione del presepe viene usata per le battaglie politiche.
Danno sfogo alla loro immaginazione per violare e desacralizzare il simbolo più semplice della Natività di Gesù che è il presepe.
Ma per noi che abbiamo sempre costruito il presepe nelle nostre case dovrebbe essere come ai vecchi tempi:
Una capanna con Giuseppe, Maria, il bue e l’asinello e il Bambinello adagiato nella mangiatoia e gli zampognari che suonano la ninna a Gesù Bambino.
E poi le montagne coperte di neve fatta con la farina bianca, i tre Re Magi, i pastorelli che portano i doni al Bambinello che per arrivare alla grotta sono costretti a percorrere impervi sentieri, gli artigiani che rappresentano tutte le professioni e poi lui, il più simpatico dei pastorelli che collocato su una collinetta dorme tranquillo con la testa poggiata su una pietra e sogna attorniato dalle sue pecorelle: è Benino che nel mio paese chiamiamo “ ‘U ncantatu de stille”.
Guai a svegliarlo. Ora ognuno fa ciò che vuole e noi rispettiamo le idee degli altri, per carità. Ma il presepe che noi amiamo e che da sempre abbiamo costruito è quello che aveva immaginato San Francesco d’Assisi.
Può avere delle varianti regionali, per lo più per i diversi materiali utilizzati, come il sughero, la carta, il cartone, i tronchi d’albero, e per l’ambientazione urbana o di campagna, spesso ispirata al paesaggio locale.
Nessun barcone, nessuna zattera, nessun filo spinato, nessun migrante. Perché trasformandolo troppo si rischia di delegittimarlo a tal punto che ben presto perderà ogni senso di sacro.
E così uccidiamo la tradizione e il presepe verrebbe usato per le battaglie politiche.
E’ di ieri la notizia che in un presepe di Napoli a San Gregorio Armeno è spuntato un pastorello con le sembianze di Adolfo Hitler. Subito è stato fatto scomparire.
Saltano i nervi nel processo Calabria Verde, l’ente in house della Regione Calabria che si occupa di forestazione e difesa del suolo.
Tra gli accusati a vario titolo di abuso d’ufficio appaiono il governatore della Regione Calabria Mario Oliverio, Paolo Furgiuele e Franca Arlia ex manager ed ex dirigente Calabria Verde, l’ex assessore della giunta regionale di centrodestra Michele Trematerra e il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci (ex capo struttura).
Secondo le accuse mosse dal pm Alessandro Prontera avrebbero nominato a capo del distretto territoriale di Serra San Bruno Giuseppe Barilaro sindaco di Acquaro solo per ottenere un ritorno elettorale in quel circondario.
Ad infuocare gli animi l’esternazione di soddisfazione per la scelta del gup di scegliere un giorno prima delle festività espressa dal presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci.
Quest’ultimo è stato ieri invitato ad allontanarsi dal Tribunale di Catanzaro dal sostituto procuratore Alessandro Prontera dopo un battibecco avuto con un avvocato che ha scaturito una raffica di urla ed insulti prima in aula e poi nei corridoi.
L’udienza preliminare davanti al gup Ciriaco avrebbe dovuto sancire l’inizio di uno stralcio del processo in cui si ipotizza che Calabria Verde sia stata usata dagli imputati per barattare voti in cambio di posti di lavoro.
Il processo è stato rinviato al prossimo 20 dicembre dal gup di Catanzaro Paola Ciriaco dopo un’accesa discussione con gli avvocati difensori che lamentavano di non poter partecipare alle udienze a causa di impegni già calendarizzati.
Se l’udienza si terrà Iacucci intende essere ascoltato per chiarire la propria posizione, ma non è da escludere che l”astensionismo’ dei legali o altri cavilli possano far saltare nuovamente l’avvio del procedimento contro lo stipendificio di Calabria Verde.