La Corte Costituzionale con sentenza n 18 del depositata il 14/02/2013 e pubblicata sulla G. U. del 20/02/2013, ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002. Il giudizio di legittimità costituzionale relativo agli articoli 10, 14, 15, 16, comma 3, 17, 26, 32, 43, 44, 50, 52, comma 4, e 55, comma 1, ha viso soccombente la regione Calabria. Non sussistono le condizioni giuridiche affinché la Regione Calabria possa liquidare agli Enti utilizzatori le risorse finanziarie. Stop, quindi, all’impegno di risorse per gli stipendi dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. Il Dipartimento n. 10 della Regione Calabria “Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato”, ha annunciato che, a seguito delle disposizione della Consulta, «il Dipartimento Bilancio, Settore Ragioneria Generale, ha restituito, non impegnata, la proposta di decreto di impegno fondi per sussidi e integrazioni Lsu/Lpu annualità 2013 per effetto della predetta sentenza». Comunque la regione fa sapere che si sta redigendo una norma transitoria da sottoporre al Consiglio regionale del prossimo 25 marzo per legittimare la continuazione dei rapporti di utilizzazione, eventualmente anche sotto altro titolo normativo, e il relativo utilizzo delle risorse già stanziate nel bilancio 2013 per gli Lsu/Lpu.
Per approfondimenti ecco la sentenza http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do