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Basta con l’approssimazione comportamentale che porta ad abusi nella emissione delle bollette dell’acqua

Basta ai consumi presunti.

Lo ha deciso una sentenza del giudice di Pace di Catanzaro che ha annullato su ricorso del Codacons una cartella giunta a un consumatore con la quale si intimava il pagamento del servizio sulla base di un consumo presunto.

Sono i Comuni a dover dimostrare i consumi effettivi dell’acqua e non i cittadini.

Questa in sintesi la decisione del giudice di Pace di Catanzaro che ha accolto il ricorso di un consumatore del capoluogo annullando una cartella del Comune con cui si chiedeva il pagamento del canone dell’acqua.

A darne notizia il Codacons che ha supportato l’azione legale del catanzarese ottenendo l’annullamento della cartella. «Alzi la mano – spiega Francesco Di Lieto, vicepresidente dell’associazione di consumatori – chi non ha ricevuto bollette dell’acqua (ma il discorso vale, ovviamente, per tutti i rapporti di utenza) con importi di gran lunga superiori rispetto agli effettivi consumi. Il problema è dovuto al fatto che le somme vengono calcolate sulla base di consumi ipotetici e non di quelli reali».

«Tanto avviene nonostante ci sia un preciso obbligo di effettuare la lettura dei contatori almeno una volta l’anno ma, evidentemente – prosegue il vicepresidente nazionale del Codacons – è più comodo addebitare consumi presunti e maggiori, rispetto a quelli reali».

Così partendo da questa premessa il Codacons a proposito della vicenda del consumatore di Catanzaro, ricostruisce Di Lieto «ha chiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria».

«Con la sentenza depositata il 3 maggio il Giudice di Pace di Catanzaro ha accolto le tesi difensive di un consumatore e ha dichiarato “la nullità della pretesa pecuniaria reclamata dal Comune di Catanzaro a titolo di canone acqua a mezzo ingiunzione di pagamento emessa da Soget SpA”.

Il giudice, inoltre, ha condannato il Comune di Catanzaro e la Soget SpA anche al pagamento delle spese del giudizio».

Secondo Di Lieto, «in buona sostanza il ragionamento svolto dal Giudice è il seguente: La bolletta dell’acqua è un atto emesso da chi pretende il pagamento e, pertanto, non dimostra assolutamente nulla».

«Sicché, in caso di contestazione – continua l’esponente del Codacons – è onere del Comune “dimostrare la correttezza della misurazione secondo gli effettivi consumi d’acqua da parte dell’utente”. Aver determinato i consumi in base a “criteri presuntivi”, senza aver accertato i consumi reali mediante la lettura periodica del contatore, rende inesigibile la pretesa relativa ai canoni acqua«.

«Finalmente – commenta Di Lieto – uno stop alla pratica odiosa di sovrastimare i consumi che non solo provoca bollette più alte, ma permette di gonfiare i bilanci comunali, evidenziando somme non dovute dai cittadini».

«Il Codacons – conclude la nota – invita tutti gli utenti a verificare l’effettività dei consumi riportati nelle bollette e protestare in caso di differenze con quelli effettivi.

Intanto l’associazione ha diffidato le amministrazioni locali ad effettuare le letture periodiche per scongiurare ulteriori abusi nell’addebito dei consumi»

Peraltro in questo modo i comuni DOVRANNO effettuare una attenta lotta alla evasione fiscale portata avanti da chi non ha allacci od ha allacci abusivi.

Pubblicato in Calabria
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