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E’ incredibile ormai la situazione della giustizia in Italia!

Non basta averla, occorre che sia riconosciuta ed a botte di avvocati!

E gli avvocati costano.

Una vicenda kafiana quella che è successa alla Lista Una città nel Cuore di Tommaso Signorelli.

In parole povere il sistema elettorale sbaglia la assegnazione dei voti e nomina vincitore uno che non lo è, e perdente uno che non lo è.

Si, proprio così!

E quest’ultimo, il vincitore ma supposto perdente, deve andare dall’avvocato e ricorrere al TAR.

Non basta, cioè, denunciare agli organi ed uffici elettorali la situazione, no!

Anche se denunci l’errore il sistema non si auto corregge.

Ma la Prefettura alla quale vengono inviati in copia i verbali dei seggi elettorali perché non rimedia all’errore?.

Dice che non può! Ma allora a che serve? Solo a conservare i verbali? Troppo poco!

Eccovi comunque la vicenda.

Una sezione redige due diversi verbali.

Quello corretto va in Prefettura, quello sbagliato al comune.

Al comune i dati vengono registrati con tutto l’errore.

In tal modo i voti assegnati non sono quelli esatti.

Ne discende che viene definito un ordine di voti ottenuti diverso da quello reale.

Viene così dichiarata eletta una candidata diversa da quella che ha realmente vinto.

I dati vengono inviati alla Prefettura e dalla stessa ritenuti corretti.

Inutili i tentativi di evidenziare l’errore.

Nemmeno in fase di proclamazione ci si accorge dell’errore.

Ora la reale eletta deve promuovere una causa presso il competente TAR pagando le spese del legale.

Ma è corretto che un cittadino incolpevole per avere giustizia deve ricorrere al TAR?.

Ed è corretto che il cittadino incolpevole deve anche pagare per avere giustizia?.

Ed il TAR farà davvero tutta la giustizia necessaria individuando i responsabili e chiamandoli a concorrere alle spese affinchè il cittadino si veda riconosciuto il rimborso delle spese sostenute?

Vi faremo sapere.

Pubblicato in Politica

Ed ora cosa succederà? Se ne parlerà in consiglio comunale domani 30 novembre?

Come sito ne abbiamo già trattato nell’articolo del 19 giugno 2015 http://www.trn-news.it/portale/index.php/politica/item/6393-tari-2015-nuova-tegola-per-l-amministrazione-sabatino

Ne ha anche parlato Francesca Menichino nell’articolo http://www.trn-news.it/portale/index.php/politica/item/6396-un-altro-disastro-sulla-tari-tutte-le-bollette-2015-sono-nulle

Ne ha parlato Sergio Ruggiero nell’articolo http://www.trn-news.it/portale/index.php/economia/item/6403-annullamento-delle-bollette-tari-da-parte-del-tar

Ed infine ne ha parlato Concetta Veltri nell’articolo http://www.trn-news.it/portale/index.php/primopiano/item/6409-la-consigliera-veltri-e-le100-tostissime-domande-sulla-vicenda-tari

In sostanza il TAR Calabria ha dichiarato la nullità della delibera n 37 del 12 agosto 2015 con la quale il consiglio comunale di Amantea ha determinato le tariffe Tari per l'anno 2015.

L’art 1 comma 169 della legge 147/2013, infatti, ha statuito che il termine fissato nel 30 luglio per le deliberazioni delle modificazioni di tariffe e tributi ha carattere perentorio.

E derivato da quanto sopra che la tariffa TARI applicabile per il 2015 è quella del 2014.

In sostanza gli atti della TARI del 2015 notificati dal comune sono nulli e nel caso i cittadini abbiano pagato la tariffa hanno diritto alla restituzione delle somme corrisposte.

Ma come abbiamo scritto nel nostro articolo http://www.trn-news.it/portale/index.php/cronaca/item/6638-il-comune-per-la-tari-del-2105-ricorre-al-consiglio-di-stato il comune non ha accettato la decisione del TAR (dove non si à nemmeno costituito) ed ha fatto ricorso al Consiglio di Stato servendosi nientemeno che degli avvocati dagli avv.ti Luigi Manzi e Andrea Reggio d’Aci , cioè di quelli che hanno vinto la causa con la quale è stata riconosciuta la sostanziale indennità agli amministratori comunale di Amantea.

Ed il Consiglio di Stato ha sentenziato, il 6 ottobre 2016, che “l’appello non appare assistito da adeguato fumus “, potendo osservarsi, anche alla luce della pregressa giurisprudenza in materia:

a) che la legittimazione straordinaria attribuita al Ministero odierno appellato dall’art. 52, comma 4, del d.lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446, prescinde dalla prova di uno specifico e attuale pregiudizio all’interesse pubblico, trattandosi di legittimazione ex lege (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2014, nr. 4409; id., 17 luglio 2014, nr. 3817);

b) che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, l’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147, attribuisce espressamente al Consiglio Comunale l’approvazione delle “tariffe della TARI” (oltre che delle “aliquote della TASI”), in chiara deroga alla generale competenza giuntale ex art. 42, comma 2, lettera f), del d.lgs. nr. 267/2000;

c) che, in ragione della suindicata disposizione, la non operatività delle tariffe tardivamente approvate e la proroga di quella antevigenti si configurano come effetto automatico del mancato rispetto del termine di legge, elidendo ogni valutazione sul merito delle determinazioni comunali;

d) che, in ogni caso, la delibera consiliare impugnata in prime cure non poteva considerarsi meramente confermativa di precedente delibera della Giunta, occorrendo ai fini di tale qualificazione che il nuovo atto sia posto in essere dal medesimo organo autore dell’atto precedente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 1993, nr. 461);

Ovviamente dal comune nessuna notizia.

Sicuramente domani 30 novembre, volenti o nolenti, nel Consiglio comunale si dovrà parlare di questa situazione.

Sicuramente lo chiederanno Francesca Menichino, Concetta Veltri e Sergio Ruggiero

Ecco la sentenza dal CdS

“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso in appello nr. 6724 del 2016, proposto dal Comune di Amantea, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Manzi e Andrea Reggio d’Aci, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5,

contro

il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della Calabria nr. 1285 del 17 giugno 2016, non notificata, con la quale è stato accolto il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per l’effetto, annullata la delibera del Consiglio Comunale di Amantea nr. 37 del 12 agosto 2015 recante l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2015 e del relativo piano finanziario 2015.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l’avv. Reggio d’Aci per il Comune appellante e l’Avv. dello Stato Pio Marrone per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che l’appello non appare assistito da adeguato fumus, potendo osservarsi, anche alla luce della pregressa giurisprudenza in materia:

a) che la legittimazione straordinaria attribuita al Ministero odierno appellato dall’art. 52, comma 4, del d.lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446, prescinde dalla prova di uno specifico e attuale pregiudizio all’interesse pubblico, trattandosi di legittimazione ex lege (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2014, nr. 4409; id., 17 luglio 2014, nr. 3817);

b) che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, l’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147, attribuisce espressamente al Consiglio Comunale l’approvazione delle “tariffe della TARI” (oltre che delle “aliquote della TASI”), in chiara deroga alla generale competenza giuntale ex art. 42, comma 2, lettera f), del d.lgs. nr. 267/2000;

c) che, in ragione della suindicata disposizione, la non operatività delle tariffe tardivamente approvate e la proroga di quella antevigenti si configurano come effetto automatico del mancato rispetto del termine di legge, elidendo ogni valutazione sul merito delle determinazioni comunali;

d) che, in ogni caso, la delibera consiliare impugnata in prime cure non poteva considerarsi meramente confermativa di precedente delibera della Giunta, occorrendo ai fini di tale qualificazione che il nuovo atto sia posto in essere dal medesimo organo autore dell’atto precedente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 1993, nr. 461);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 6724/2016).

Tenuto conto della complessità delle questioni evocate, compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio d’appello.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Pubblicato in Cronaca

L’ex sindaco di Tropea Pino Rodolico e gli ex assessori Rosalia Rotolo e Romana Lorenzo impugnano davanti al TAR lo scioglimento del consiglio comunale

 

Secondo i ricorrenti «Lo scioglimento del consiglio comunale di Tropea per mafia è stato decretato senza che ci fossero i necessari presupposti».

Nel documento gli ex amministratori contestano molti rilievi contenuti nella relazione inviata al ministero dal prefetto Carmelo Casabona.

Nella relazione del ministro Alfano al presidente della Repubblica viene evidenziata la “sussistenza di concreti elementi su collegamenti diretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata”

“L’analisi svolta evidenzia la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

A Rodolico venne danneggiata da un ordigno esplosivo l’autovettura parcheggiata in pieno centro storico.

In particolare, l’attività di accesso agli atti ha evidenziato la “sussistenza di forti legami di parentela e di frequentazione di alcuni amministratori e dipendenti comunali, molti dei quali con gravi precedenti di natura penale, con esponenti di ambienti controindicati. Tali rapporti, consolidatisi nel tempo, hanno prodotto uno sviamento dell’attività amministrativa dell’ente in funzione degli illeciti interessi e delle regole della criminalità organizzata”.

Elementi di rilievo, nelle motivazioni, sarebbero poi “gli accordi pre-elettorali” che, secondo la commissione di accesso agli atti, sono “maturati alla presenza di soggetti presumibilmente vicini alle cosche mafiose Mancuso e La Rosa”. In particolare, emerge che nel mese di aprile 2014 “veniva organizzato un incontro in un albergo nelle vicinanze di Tropea al quale erano presenti, oltre al futuro sindaco, soggetti riconducibili ad ambienti criminali. Durante la riunione veniva decisa parte del futuro assetto della Giunta comunale con l’assicurazione, ad uno dei candidati sindaco che, se avesse ritirato la propria candidatura e avesse sostenuto la lista del primo cittadino, avrebbe ottenuto in cambio un incarico da assessore”. Circostanza che poi si è effettivamente verificata.

Ad aggravare ulteriormente il quadro: la coincidenza temporale dell’atto intimidatorio ai danni del sindaco (ancora ad oggi a opera di ignoti), con la revoca della delega di assessore ad Antonio Bretti, provvedimento di revoca avvenuto solo “in conseguenza dell’interessamento delle forze di polizia” alla famigerata vicenda del “tuffo di Capodanno” e non già alla “presa di coscienza della gravità dell’evento”.

In quella circostanza, come si ricorderà, “uno dei principali promotori della manifestazione fu un noto pregiudicato del luogo, all’epoca sottoposto a sorveglianza speciale”, che venne poi addirittura intervistato, “alla presenza dello stesso assessore e di altri esponenti del consiglio comunale”, nel corso di un servizio televisivo “formalmente richiesto alla Rai” proprio da Bretti. Iniziativa alla quale “diede il proprio benestare anche il sindaco”.

Nella relazione del ministro Alfano quell’evento viene rubricato alla stregua di “un chiaro messaggio mediatico per dimostrare il dominio della locale cosca agli occhi del pubblico”. Si elencano poi il ricorso ad “affidamenti diretti” per lavori di “somma urgenza” a “ditte verosimilmente vicine al contesto criminale locale”; le violazioni, anche di natura penale (turbativa d’incanti, falsità ideologica), “emerse in relazione alla realizzazione di un’aiuola alla Marina dell’isola con la scelta di procedere ad una spesa di circa 8mila euro pur essendovi la possibilità di eseguire tali lavori gratuitamente”; le irregolarità nella gestione dell’impianto di depurazione al fine di “favorire la prosecuzione del servizio alla ditta in carica”; le carenze “nelle procedure di rilascio delle concessioni delle aree demaniali nonché attività di vigilanza e controllo del settore”; le “ingerenze del sindaco e di parte della Giunta nella scelta delle ditte affidatarie attraverso il ricorso ad affidamenti in somma urgenza”.

Pubblicato in Vibo Valentia

Scrive Sergio Ruggiero del “La nuova Prima vera”

Nel Consiglio del l’agosto 2015, lamentammo il ritardo con cui l’amministrazione di Amantea portava in Consiglio il Bilancio di previsione e le tariffe comunali tra cui la Tari.

 

Il ritardo ha di fatto determinato l’annullamento della Delibera n. 37 da parte del Tribunale Amministrativo Regionale, e conseguentemente di quanto in essa contenuto e discendente.

 

Come dire, un gran pasticcio nato da un grandissimo pasticcio, figlio dall’approssimazione nella politica tributaria dell’Amministrazione comunale.

In quella circostanza, infatti, avevamo segnalato l’inadeguatezza della struttura contabile ed amministrativa del Comune di Amantea e avevamo chiesto le dimissioni dell’Assessore Tempo, al quale avevamo attribuito la colpa politica, a nostro parere, di non disporsi a porvi rimedio (o a non potersi disporre) con la dovuta determinazione.

L’annullamento della Delibera n. 37 da parte del TAR, adesso, condurrebbe alla non validità delle bollette TARI determinate sulla base della medesima delibera.

 

Possibile, ci chiediamo, che al momento dell’approvazione nessuno si sia accorto che si stava approvando un atto illegittimo?

Non se n’era accorto l’ufficio che ha firmato per garantirne la regolarità tecnica?

Non se n’era accorta la Segretaria allora anche ragioniere che ha firmato per la regolarità contabile e ne ha garantito la legittimità?

Non se n’era accorto l’assessore Tempo che ha proposto e relazionato l’atto in Consiglio?

Non se n’era accorto l’intero corpo della Maggioranza che l’ha approvato nonostante le Nostre argomentazioni?

Ed ora come se ne esce?

Saranno restituite le somme versate ai cittadini?

Non saranno restituite?

Sarà lasciato tutto così in vista di un conguaglio di regolarizzazione?

E chi pagherà per le raccomandate di invio delle bollette ed ora per le eventuali comunicazioni di annullamento?

E le circa ventimila Euro spese per l’elaborazione dei ruoli adesso nulli?

E per le complicazioni a carico del pur valente Ufficio dei Tributi?

 

Eppure il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel 2015 aveva impugnato la delibera con ricorso n. 1839 aprendo di fatto il procedimento di fronte al Tar Calabria.

Nonostante questo l’Amministrazione, alla quale il ricorso era stato regolarmente notificato, ha fatto elaborare il ruolo e nel 2016 ha inviato le bollette ai cittadini, ovviamente con lettera raccomandata.

Nella illusoria speranza che si trovi una soluzione che non danneggi ancora una volta solo e soltanto i cittadini, direttamente o indirettamente, ci sentiamo di invitare ulteriormente la Maggioranza a riflettere sulla propria adeguatezza a governare la città e il territorio, cosa difficile, certo, ma riteniamo impossibile a quanti credono politicamente di poter gestire tutto ergendo steccati a protezione di orticelli e conventicole.

 

Amantea 21.06.2015 Sergio Ruggiero Consigliere comunale gruppo “La nuova Primavera”

Con una tempestività assoluta il mancato consigliere comunale Andrea Ianni Palarchio (Lista Insieme per la Città), stamattina, ha pubblicato una nota nella quale segnala la decisione assunta dal TAR di Catanzaro che ha annullato della delibera 37 del 12 agosto 2015 con la quale il consiglio comunale di Amantea ha determinato le tariffe Tari per l'anno 2015.

 

Nessuna nota di risposta da parte della amministrazione che ora , comunque, potrà ricorrere al Consiglio di Stato per ottenere una decisione contraria.

E stamani ne ha parlato un quotidiano locale.

Oggi ne possiamo parlare anche noi!

Cominciamo segnalando una stranezza, quale è quella che il comune di Amantea non si è costituito presso il Tar.

Certo non si può dire che se lo avesse fatto avrebbe vinto la causa.

Ma la mancata costituzione resta un mistero.

 

Forse sapevano che avrebbero comunque perso la causa e, quindi, opportunamente hanno deciso di non avere spese legali.

Se vero, in tal caso in comune non dovrebbe nemmeno andare al Consiglio di Stato.

Ma andiamo con ordine.

 

Il TAR ha precisato che il Ministero dell’Interno con decreto del 13 maggio ha stabilito al 30 luglio il termine massimo per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2015.

Non solo, ma ai sensi dell’art 1 comma 169 della legge 147/2013 il termine fissato per le deliberazioni delle modificazioni di tariffe e tributi ha carattere perentorio.

Poiché la delibera è stata adottata 12 agosto 2015 essa è illegittima e quindi è nulla

Discende da quanto sopra che la tariffa TARI applicabile per il 2015 è quella del 2014.

Ora gli atti della TARI del 2015 notificati dal comune sono nulli e nel caso i cittadini abbiano pagato la tariffa hanno diritto alla restituzione delle somme corrisposte.

Dovranno, quindi, essere notificati i nuovi atti TARI calcolati con le tariffe del 2014.

Niente di particolare, quindi, salvo un maggior lavoro per l’ufficio o per la ditta incaricata

 

Intanto viene da chiedersi: come mai la TARI non sia stata adottata entro il surriferito termine massimo?

Una domanda destinata a restare senza risposta.

E poi un’altra domanda.

Quale è la tariffa legittima del 2014?

La prima o quella ricalcolata successivamente?

Andrea Ianni Palarchio ricorda che la prima Tari del 2014 venne calcolata su una popolazione non reale , da cui la necessità del suo ricalcolo.

Nessun problema invece può derivare alla giunta Sabatino dal fatto che nella TARI del 2015 esistono almeno 400 nuovi utenti sui quali spalmare i costi del servizio.

 

Il problema reale resta sempre quello di conoscere la tariffa legittimamente applicabile, il ricalcolo delle somme dovute dalle famiglie e dalle aziende, la stampa e la notifica.

Marginale è infine il problema dell’addebito al responsabile del costo della stampa e notifica della TARI del 2015, salvo che non sia ipotizzabile come qualcuno ha fatto la malafede dell’ente.

Noi non ci crediamo.

Siamo convinti di una semplice sottovalutazione del problema e della supposizione che il MEF MAI avrebbe portato il nostro comune in Tribunale.

Pubblicato in Politica

In data 26 aprile 2016 il sindaco Monica Sabatino ha firmato la ordinanza n 42 con la quale ha disposto l’annullamento della ordinanza sindacale n 33 del 4 aprile 2014 con cui se ne dispone va la chiusura.

 

Dopo più di due anni, quindi , Marmeria Guido Rizzo srl può riaprire.

Nella ordinanza si legge “Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria (quale , quello di Catanzaro o quello di Reggio Calabria?) depositata in Segretaria il19.04.2016, con la quale si accoglie il ricorso presentato dalla ditta Marmi Guido Rizzo srl per l’annullamento dell’ordinanza n 33 del 4 aprile 2014 con la quale si ordina(va) la chiusura delle attività della ditta Marmi Guido Rizzo srl in forza del parere sanitario sfavorevole dell’UOC Igiene Pubblica dell’Asp di Cosenza Dipartimento prevenzione del 28 03.2014 n 5926. E ritenuto necessario in forza della detta ordinanza disporre l’annullamento della ordinanza di cui sopra”.

 

Ordina

“con effetto immediato è disposto l’annullamento della ordinanza sindacale n 33 del 4 aprile 2014”

 

Ora, in sostanza, la Guido Rizzo srl può reiniziare la antica attività.

Resta però incomprensibile l’ultimo capoverso nel quale si legge che:” Copia delle presente sarà inviata per debita conoscenza all’UOC Igiene Pubblica dell’ASP di Cosenza Dipartimento di Prevenzione del 28.03.2014”

 

Che diamine significa?

Forse che il Dipartimento di Prevenzione del 28.03.2014 è un ufficio a se stante rispetto al Dipartimento di Prevenzione di oggi o degli altri giorni?

Pubblicato in Primo Piano

La vicenda offre il segno delle difficoltà che si incontrano nell’affidamento dei servizi da parte dei comuni.

Nel caso da parte del comune di Amantea.

 

Parliamo del servizio di assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari.

Alla gara avevano partecipato il consorzio stabile cooperative sociali NESTORE, la ADISS multi service scs e la società cooperativa Don Bosco.

Si tratta di un contratto economicamente molto rilevante , pari, cioè, a 290.439,52 euro oltre IVA.

 

La Nestore ha ottenuto il punteggio di 77,15 ed ha offerto un ribasso dello 0,30% mentre la ADISS ha totalizzato 77,00 % ed ha offerto un ribasso dell’1 %.

 

La assegnazione era stata fatta provvisoriamente in favore della NESTORE di Falciano del Massico in provincia di Caserta che è un gigante nei servizi socio sanitari ai comuni e che da tempo sta allargandola base di influenza territoriale,ma comunque nelle more del riscontro del possesso dei requisiti di legge da parte del consorzio stabile cooperative sociali NESTORE e della cooperativa associata.

 

La Nestore, infatti, si è avvalsa della consorziata Cooperativa project di Briglio Nino, avente sede in Via Mauri n 10 di Campora San Giovanni.

Ma la ADISS ha promosso ricorso al TAR di Catanzaro avvalendosi dell’avvocatessa Longo Patrizia.

In data 27 ottobre è stato rigettato il richiesto decreto cautelare ma, nel contempo, la decisione è stata rinviata alla camera di consiglio fissata per il domani 12 novembre 2015.

 

Domani quindi presieduta dal dr Schillaci , relatore il dr Sidoti si terrà la camera di consiglio per l’annullamento della determina n 231 del 15 settembre 2015 del dr Mario Aloe.

Le ragioni del comune saranno difesa dall’avvocatessa Staccuneddu Fiorina.

I servizi di assistenza domiciliare socio assistenziale integrata con servizi sanitari ( PAC anziani) è relativa agli anziani n on autosufficienti dei comuni del distretto sanitario n 3 di Amantea, è cioè Amantea, Aiello Calabro, Cleto, Serra d’Aiello, San Pietro in Amantea, Lago, Longobardi, Belmonte Calabro, Fiumefreddo bruzio.

Pubblicato in Politica

Stabilisce l’art 27 della Costituzione che “La responsabilità penale è personale”.

In armonia con il citato principio della colpevolezza di cui all'art. 27 Costituzione, perché si configuri una responsabilità penale è indispensabile la sussistenza del suitas cioè dell'indispensabile nesso psichico (reale o potenziale) che deve intercorrere tra l'agente e la condotta illecita.

 

Mutuando tale concetto la difesa di Oliverio da parte degli avvocati Alfredo Gualtieri ed Oreste Morcavallo nel ricorso al TAR Calabria sostiene che Oliverio non fosse, né sia, condannabile, proprio “una sanzione deve essere comminata solo in ipotesi di concreta ‘colpa'”.

E nel caso di Oliverio tale colpa secondo i due legali non sussisterebbe visto che “ha agito previo approfondito accertamento della situazione e dopo la formale conferma da parte del proprio apparato burocratico in ordine alla piena legittimità dell’incarico.

Risulta assente, pertanto, l’indefettibile presupposto della ‘colpa’, senza il quale non risulta applicabile alcuna sanzione”.

Contestato ancora il ritardo dell’intervento compiuto a istanza di oltre 5 mesi

E viepiù la mancanza di qualsivoglia preventiva ‘contestazione’ o ‘segnalazione’.

 

In sostanza, quindi, il provvedimento di Cantone rappresenta un “palese strappo istituzionale contra legem” poiché il provvedimento di sanzione è stato deciso prima del contraddittorio.

Secondo i legali di Oliverio si è in presenza di un “pregiudizio grave ed irreparabile, da eliminare subito” con una pronuncia in via d’urgenza da parte del presidente del Tar da confermare, poi, in sede collegiale nella prossima camera di consiglio.

I due legali, infatti, hanno chiesto che l’interdittiva nell’attesa della decisione.

Il Tar invece ha deciso per una udienza molto vicina nel tempo, il 15 ottobre, nella quale si deciderà su tutto.

Pubblicato in Calabria

Con la delibera n 12 la Giunta comunale, presenti gli assessori Cennamo, Angilica, Avolio, Bianco e Quercia ed assenti solo Aieta ed Aita, si sono costituiti in giudizio presso il TAR Calabria per la impugnazione del Decreto di sospensione del Posto fisso di Polizia di Cetraro affidando il mandato ad litem agli avvocati Benedetta Saulo e Federico Iorio e chiedendo la sospensiva.

In Decreto è stato adottato il 24 dicembre 2014 dal capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, Alessandro Pansa.

Il posto fisso è stato già smantellato e gli agenti sono già nell'organico del commissariato paolano.

Contrario alla chiusura del posto di polizia anche il Consiglio comunale che si è pronunciato nella seduta del 23 gennaio 2015

Il consiglio si è determinato per la impugnativa del decreto, e per l'immediata sospensione: “la cui attuazione diversamente, esporrebbe il territorio di Cetraro, sicuramente, a rischio di possibili pericolose infiltrazioni mafiose, per come recenti operazioni della Dda di Catanzaro hanno, tra l’altro, già dimostrato”.

Insomma ben al di là delle ragioni minimali della chiusura del posto di Polizia quale la inidoneità della sede la politica cetrarese “ prendendo atto dei numerosi fenomeni criminali e delinquenziali presenti sul territorio, che condizionano e soffocano l'attività economica della cittadina cetrarese, rammentando il suo passato neppure troppo lontano che ha visto il territorio cetrarese come zona in cui operano noti e pericolosi clan della 'ndrangheta, ritiene opportuno impugnare il decreto di soppressione del posto fisso di Polizia per ovviare ai paventati pericoli”.

In sostanza l’amministrazione comunale di Cetraro ritiene che la presenza del posto di Polizia sia la unica garanzia per l’ordine pubblico

Non possiamo non essere d’accordo.

In particolare noi amanteani la cui sicurezza ed il cui controllo del territorio è affidato alla sola caserma dei Carabinieri la cui dotazione è numericamente ridotta ed insufficiente pur nella qualità dei suoi operatori.

Quello che sorprende è proprio la differenza di comportamento tra l’amministrazione comunale di Cetraro che non vuole perdere il posto di Polizia ed il comune di Amantea che non fa nulla per averlo

Pubblicato in Cetraro

“Ogni tanto una buona notizia” lo dice Giacinto Mannarino sindaco di Longobardi.
“Hanno rigettato il ricorso elettorale di Bruno e ( lo hanno) condannato alle spese”.

 

Si conclude così il messaggio del sindaco Mannarino di Longobardi, un messaggio che lascia trasparire una profonda amarezza per le vicende che lo hanno coinvolto, ma insieme la fiducia nella Magistratura e nella Giustizia.

 

Ma andiamo alla vicenda.

La minoranza del paese tirrenico patria di San Nicola facente capo all’avvocato Nicola Bruno aveva presentato ricorso al TAR contro le elezioni comunali scorse

Ed ora il TAR ha emanato in data 23 gennaio la sentenza n 00154/2015 dando torto al ricorrente

Ma ecco in estrema sintesi la sentenza emessa da giudici Emiliano Raganella, Presidente FF, Estensore, Germana Lo Sapio, Referendario,Raffaele Tuccillo, Referendario.

1-Quanto al seggio n 4 “le doglianze dedotte dai ricorrenti risultano prive di pregio in quanto le eventuali lievi anomalie nella verbalizzazione e/o nell’operato del seggio n. 4 si riducono a mere irregolarità, del tutto prive di portata invalidante”

2- Quanto alla “mancata corrispondenza tra il numero delle schede autenticate, non utilizzate, ecc. ecc., e le relative indicazioni a verbale può comportare, in linea di principio, l’annullamento delle operazioni elettorali in quanto impedisce il riscontro preventivo dell’effettivo numero delle schede utilizzate e votate “è […] predicabile alla condizione che, in base al c.d. criterio della strumentalità delle forme, non risulti possibile, ricostruire, comunque, il dato mancante e quindi l’esatto svolgimento delle operazioni di voto. Consegue che la semplice deduzione dell’omessa verbalizzazione del numero delle schede autenticate e non utilizzate non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, allorchè non si deduca e si dimostri anche che il dato in questione e, quindi, la regolarità delle operazioni di voto è impossibile che possa essere accertato altrimenti ( Tar Catanzaro sez. II, 28 novembre 2012, n. 1163).

3-Quanto alla mancata attribuzione , nella sezione n 1, di 10 preferenze al sig. Antonio Runco,

candidato nella lista “Progetto Longobardi”, il motivo è inammissibile perchè “. Secondo l’orientamento univoco della giurisprudenza, nel giudizio elettorale il principio della specificità dei motivi di censura e del’onere della prova è da considerarsi attenuato. Si richiede, però, pur sempre, che siano indicati la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime e che i vizi siano dedotti non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete, onde evitare inammissibili azioni volte al mero riesame delle operazioni svolte, ovvero meramente esplorative (fra le tante, Cons. St., sez. V, 9 settembre 2013n. 4474). Nel caso di specie i ricorrenti, se anche indicano nome del candidato, sezione e numero di voti che si assumono non attribuiti, non forniscono alcun elemento atto ad appurare le ragioni della mancata attribuzione e, quindi, se essa sia stata dovuta, ad esempio, ad annullamento della scheda o a contestazione del voto per una qualche specifica ragione ovvero ancora alla presenza di segno di riconoscimento. Con ciò resta esclusa la possibilità di individuare le schede elettorali cui si riferiscono i ricorrenti e, quindi, di effettuare uno specifico accertamento che non si risolva in un nuovo scrutinio delle schede.

4-Del pari inammissibile, per manifesta genericità, il motivo relativo all’annullamento, nelle sezioni

1,2,3 e 4, di 19 schede. I ricorrenti si limitano a rilevare la circostanza, senza indicare l’esistenza di

uno specifico vizio per il quale le schede debbano ritenersi illegittimamente annullate.

5- Infine inammissibile, infine, anche il motivo relativo all’illegittima attribuzione al Sindaco Giacinto Mannarino di una preferenza con probabili segni di riconoscimento. I dati forniti dai ricorrenti (presenza di segni di cancellazione) non consentono la sicura individuazione della scheda cui gli stessi hanno inteso fare riferimento.

6- In conclusione, il ricorso deve essere respinto in quanto il distacco tra il ricorrente e il sindaco è

di 6 voti e, conseguentemente, l’invalidità dei tre voti espressi nel seggio volante, esaminata al

precedente punto 3.5., in forza del principio di resistenza, non consente di pronunciare l'annullamento dei voti in contestazione poiché l'illegittimità denunciata al riguardo non ha influito

in concreto sui risultati elettorali, sicché l'eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe

alcuna modifica dei risultati medesimi (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, 08/08/2014 ( ud.

15/05/2014 , dep.08/08/2014 n.4241).

A Nicola Bruno, Francesco Cicerelli la possibilità del ricorso al Consiglio di Stato.

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