BANNER-ALTO2
A+ A A-

CASTROVILLARI (COSENZA) – La Procura della Repubblica di Salerno, competente per le inchieste in cui sono indagati magistrati del Distretto di Catanzaro, ha chiesto il rinvio a giudizio delle persone coinvolte nell’indagine su presunti illeciti attribuiti alla Procura della Repubblica di Castrovillari.

Gli indagati sono il Procuratore Eugenio Facciolla; l’agente della Polizia stradale di Cosenza Vito Tignanelli, amministratore di fatto della Stm srl, che fornisce apparecchiature per intercettazioni; Carmine Greco, comandante della forestale di Cava di Melis (Cosenza); Alessandro Nota, carabiniere in servizio anche lui a Cava di Melis, e Marisa Aquino, moglie di Tignanelli e titolare della Stm. L’udienza preliminare é stata fissata dal gup di Salerno Giandomenico D’Agostino per il prossimo 27 novembre.

I reati per i quali sono indagate le persone coinvolte nell’inchiesta sono corruzione e falso e riguardano presunti illeciti nell’affidamento alla Stm del noleggio di apparecchiature per intercettazione.

L’inchiesta che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per il procuratore Facciolla e gli altri indagati è stata condotta dal procuratore vicario di Salerno, Vincenzo Senatore, e dal sostituto Luca Masini. Secondo i Pm, il procuratore Facciolla avrebbe «affidato il noleggio di apparecchiature nell’ambito di attività di intercettazione alla Stm srl, formalmente intestata a Marisa Aquino e di fatto amministrata da Vito Tignanelli, con il quale il magistrato intratteneva relazioni personali risalenti a circa venti anni addietro» e che «a riprova del rapporto fiduciario, era risultato, nell’ottobre 2018, depositario presso la propria abitazione di copiosa documentazione affidatagli in custodia dallo stesso dottor Facciolla».

Questi affidamenti, sempre secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbero procurato un «ingiusto vantaggio patrimoniale» alla Stm srl «in violazione dell’obbligo di imparzialità gravante su ogni pubblico ufficiale».

Il procuratore Facciolla, secondo l’accusa, avrebbe ricevuto per sé delle «utilità”: l’uso di un’utenza telefonica intestata a Marisa Aquino «da epoca anteriore e prossima al 23 dicembre 2015 e fino a tutto il 17 ottobre 2016, avendone assunto la titolarità solo il 17 ottobre 2016». Inoltre nella primavera del 2017, su espressa indicazione di Marisa Aquino, sarebbero state installate dalla Stm due video camere nel parcheggio antistante l’ingresso dell’abitazione del magistrato a Cosenza.

Due sono, inoltre le ipotesi di falso. Un capo di imputazione riguarda Facciolla e il maresciallo Greco. Dopo l’arresto di Antonio Spadafora il 9 gennaio 2018, nell’ambito dell’operazione della Dda di Catanzaro denominata «Stige», Facciolla e Greco avrebbero concordato la redazione di un’annotazione nella quale fossero descritte le attività informative che lo stesso Greco, imputato nello stesso procedimento «Stige» per concorso esterno in associazione mafiosa, aveva acquisito «mesi prima nel corso di interlocuzioni con Antonio Spadafora», imputato anche lui nel processo «Stige». Tale documento, però, per l’accusa, sarebbe “risultato materialmente falso» poiché reca la data del 31 dicembre 2017, giorno in cui Greco non risultava in servizio.

Sulla base di accertamenti eseguiti sul computer di Greco, inoltre, «il file risultava generato il 15 dicembre 2018 e modificato l’ultima volta il 19 febbraio 2018». Risulterebbero false, inoltre, determinate attività compiute da Greco: un incontro in data 20 ottobre 2017 nella stazione di Cava di Melis con Antonio e Rosario Spadafora, quest’ultimo anche lui imputato nel processo «Stige», «laddove in quella data l’ufficiale di polizia giudiziaria era risultato permanere per l’intera giornata nell’area urbana di Cosenza e intorno alle ore 20, nel comune di Rende».

Falsa sarebbe anche l’informazione telefonica «ricevuta il 3 novembre 2017 da Antonio Spadafora circa un controllo eseguito dai carabinieri in località Russi, laddove la telefonata risultava essere stata fatta in realtà da Rosario Spadafora».

Sempre secondo l’accusa, «il procuratore Facciolla suggeriva a Carmine Greco la redazione dell’atto e la sua retrodatazione e, a seguito della consegna avvenuta da parte dell’ufficiale di polizia giudiziaria nelle mani della segretaria in servizio nella Procura di Castrovillari, in epoca successiva e prossima al 19 febbraio 2018, non essendo stato apposto sul documento alcun timbro di avvenuta ricezione, ne approvava il contenuto dopo l’avvenuta lettura, provvedendo al suo inserimento all’interno del fascicolo di cui era contitolare, con provvedimento ‘visto agli atti d’ufficiò che recava la data del 28 giugno 2018».

Infine il carabiniere Nota, su istigazione del comandante Carmine Greco, nel protocollare la nota, datata 31 novembre 2017 firmata da Greco e indirizzata al procuratore Facciolla, avrebbe attestato falsamente al protocollo dell’ufficio di avere ricevuto l’atto nella data 31 novembre 2017 «quando in realtà l’atto risultava essere stato ultimato dall’effettivo estensore in data 19 febbraio 2018, avendo commesso il fatto al fine di garantire all’autore della nota contraffatta nella data l’impunità dal reato di falso ideologico».

Ilquotidiano

Pubblicato in Cosenza

Il Tar della Calabria ha annullato la gara per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per la raccolta differenziata del Comune di Cariati, che era stata affidata in maniera irregolare e illegittima alla società Ecology Green.

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso presentato dalla società E.Log Srl e lo ha motivato con il dispositivo di sentenza che è stato depositato oggi e che pubblichiamo con ampi stralci. Si tratta della concreta dimostrazione del metodo di gestione truffaldino del Comune di Cariati portato avanti dalla sindaca Filomena Greco, che anche per questa vicenda è stata sanzionata due settimane fa con il divieto di dimora a Cariati e Corigliano-Rossano e la sospensione dalla carica di sindaco da parte del prefetto.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 945 del 2018, proposto da E.Log S.r.l., contro Comune di Cariati, in persona del legale rappresentante p.t. e Responsabile Area Tecnica del Comune di Cariati non costituiti in giudizio;

nei confronti Ecology Green S.r.l., per l’annullamento previa sospensiva della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cariati n. 316 del 4/6/2018, comunicata in data 5/6/2018, con la quale è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata e altro nel territorio del Comune di Cariati, ed è stata disposta l’aggiudicazione della gara stessa in favore della seconda classificata ECOLOGY GREEN srl;

– nonché di ogni altro atto presupposto, propedeutico, connesso e conseguente.

FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso tempestivamente notificato e depositato la società ricorrente, nella qualità di partecipante alla procedura ad evidenza pubblica bandita dal Comune di Cariati per l’affidamento del sevizio di raccolta e trasporto rsu e rd, ha impugnato la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 316 del 4/6/2018 con la quale è stata disposta la sua esclusione dalla gara, aggiudicata in favore della seconda classificata ECOLOGY GREEN srl.

1.2 A sostegno del gravame la ricorrente ha formulato le censure appresso sintetizzate.

“- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, PER ILLOGICITÀ E PER TRAVISAMENTO DEGLI ESITI DELL’ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 95 E 97 D.LVO N. 50/2016”.

La Determinazione in epigrafe indicata, nella parte in cui ha disposto l’esclusione della società istante dalla gara, sarebbe illegittima in quanto corredata da una motivazione deficitaria, nella misura in cui non sarebbero state esplicitate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione:

a disattendere la proposta di aggiudicazione del servizio formulata in favore della ricorrente dalla Commissione di gara, giusto verbale n. 4 del 5/3/2018; b) a disattendere le giustificazioni e deduzioni formulate dalla ricorrente – con relazione del 5.4.2018 – con riferimento all’indicazione del costo della manodopera, oggetto di contraddittorio sulla sospetta anomalia dell’offerta; c) a sanzionare la ricorrente con l’esclusione dalla gara senza alcuna motivazione ed in assenza delle ipotesi di legge che renderebbero obbligatoria detta esclusione.

Il deficit motivazionale sarebbe vieppiù evidente in considerazione del fatto che il Responsabile Unico del Procedimento avrebbe operato un mero richiamo al contenuto di tre pareri dallo stesso richiesti in merito alla congruità dei costi della manodopera indicati dalla ricorrente, senza tuttavia specificare a quale dei contrastanti responsi forniti dai consulenti avesse inteso aderire, con ciò rendendo del tutto oscure le ragioni della disposta esclusione.

In ogni caso, la ricorrente ha sostenuto che, contrariamente a quanto prospettato dal R.U.P. in sede di richiesta di giustificazioni, i costi della manodopera indicati in sede di presentazione della domanda di partecipazione, pari all’importo di € 595.863,32, sarebbero in linea con i minimi salariali retributivi di cui all’art. 97 comma 5, lettera d), in quanto riferiti non già all’intero triennio di espletamento del servizio a bensì ciascun singolo esercizio. L’offerta economica dalla stessa presentata, quindi, alla luce delle giustificazioni rese in sede di contraddittorio procedimentale, non avrebbe potuto essere considerata, quanto all’indicazione del costo della manodopera, anormalmente bassa sì da giustificarne l’esclusione.

1.2 La controinteressata si è costituita mediante il deposito di una memoria di mera forma. Il comune di Cariati non ha inteso resistere in giudizio.

1.3 All’udienza camerale dell’1 agosto 2018 la causa è stata trattenuta in decisione, ex art. 60 c.p.a.

2. Il ricorso è fondato nei limiti e con gli effetti appresso indicati.

2.1 Per come censurato in ricorso, la determinazione con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune del Comune di Cariati si è determinato ad escludere dalla gara la E.Log S.r.l., nel contempo aggiudicando il servizio alla controinteressata, risulta priva di motivazione.

Ed invero, a fronte delle perplessità nutrite circa l’anomalia dell’offerta economica formulata dalla ricorrente, in favore della quale la commissione di gara aveva proposto l’aggiudicazione in quanto prima graduata, il Responsabile unico si è determinato ad avviare il procedimento di verifica di cui all’art. 97 D.lgs. 50/2016.

In tale occasione l’interessata ha formulato le sue osservazioni, chiarendo come il costo della manodopera indicato in sede di partecipazione, pari ad € 595.863,32 si riferisse non già all’intero triennio di espletamento del servizio, bensì a ciascun singolo esercizio, così affermandone la conformità ai minimi salariali retributivi di cui all’art. 97 comma 5, lettera d) citato D.lgs.

A fronte di tali giustificazioni, il R.U.P., lungi dall’assumere una autonoma determinazione in merito all’ammissibilità e fondatezza delle stesse, ha preferito avvalersi della consulenza di tre professionisti i quali, tuttavia, hanno reso pareri del tutto discordanti.

Più precisamente, l’avv. Alfredo Gualtieri si è limitato ad affermare che il quesito posto alla sua attenzione afferiva a questioni tecniche, rientranti nella discrezionalità della stazione appaltante.

L’avv. Giulia Tedesco ha ritenuto che le precisazioni fornite dalla ricorrente in ordine all’imputazione dei costi della manodopera a ciascuno dei singoli esercizi di erogazione del servizio e non anche all’intero triennio, determinassero una inammissibile modificazione dell’offerta economica, tale da necessitarne l’esclusione. Ha altresì aggiunto che, tali costi, ove effettivamente riferiti al triennio, avrebbero comunque determinato una riduzione così drastica dei margini di profitto da rendere, nel complesso, l’offerta inaffidabile.

L’ing. Marco Saverio Ghionna ha ritenuto che il costo della manodopera indicato in sede di partecipazione alla gara si riferisse, in realtà, a ciascuna annualità e che il chiarimento postumo in tal senso reso dalla concorrente non determinasse una modificazione dell’offerta economica, la cui regolarità avrebbe, tuttavia, dovuto essere valutata dalla stazione appaltante.

2.2 Tenuto conto degli esiti discordanti delle consulenze in questione, il Rup, in sede di predisposizione del provvedimento finale, avrebbe dovuto chiarire, ex art. 3 l. n. 241/90, sulla scorta di quali ragioni ha ritenuto di escludere la ditta E-LOG SRL dalla procedura di gara, non essendo all’uopo sufficiente il mero e tralaticio rinvio ai “pareri tecnico-legali” acquisiti nel corso del procedimento.
2.3 Risulta, quindi, fondata la censura relativa al deficit motivazionale che evidentemente inficia l’esclusione della ricorrente e, in via derivata, la contestuale aggiudicazione della gara in favore della controinteressata.

3. Tale lacuna non consente di apprezzare le reali ragioni sulla scorta delle quali l’offerta della ricorrente è stata disattesa.

Non è dato, infatti, comprendere, in considerazione delle discordanti consulenze versate agli atti del procedimento amministrativo, se la stazione appaltante abbia, alternativamente: a) ritenuto inammissibili le giustificazioni rese dall’istante ai sensi dell’art. 95 D.lgs. n. 50/2016, in quanto determinanti una modificazione dell’offerta economica; b) ritenuto che il costo della manodopera, sia pure riferito a ciascuno degli anni di espletamento del servizio, non rispetti i minimi salariarli retributivi; c) accertato il rispetto di tali minimi e, malgrado ciò, ritenuto l’offerta, per altre ragioni, non affidabile.

Siffatte incognite circa l’effettiva valenza del provvedimento di esclusione non consentono al Collegio, pena la violazione del divieto di cui all’art. 34 comma 2 c.p.a., lo scrutinio delle ulteriori censure formulate in ricorso, in quanto tendenti a contestare una valutazione di incongruità dei costi della manodopera che, tuttavia, non è certo sia stata, in concreto, effettuata dall’amministrazione. Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria, nei termini formulati dalla ricorrente.

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento, per le ragioni sopra indicate, della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cariati n. 316 del 4/6/2018 ed obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi. Respinta la domanda risarcitoria.

5. Le spese seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cariati n. 316 del 4/6/2018, ai sensi e per gli effetti di cui in parte motiva

Rigetta la domanda risarcitoria.

Condanna in solido il Comune di Cariati in persona del legale rappresentante p.t. e la Ecology Green S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 2.500,00, a titolo di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2018 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente

Francesca Goggiamani, Referendario

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

Pubblicato in Calabria

Ci ha provato prima l’allora pm della DDA di Catanzaro Pierpaolo Bruni ma il gip distrettuale di Catanzaro nel dicembre del 2016, aveva già negato l’arresto di Orlandino Greco ed Aldo Figliuzzi.

Poi ci ha provato Gratteri, ma il TDL di Catanzaro, il 26 ottobre scorso, ha deciso di rigettare l’arresto per il consigliere regionale.

Ora Gratteri non ci sta, e propone appello in Cassazione.

E Gratteri ritenta per la terza volta.

Non c’è due senza tre, allora.

Il consigliere regionale Orlandino Greco e l’ex vicesindaco di Castrolibero Aldo Figliuzzi sono accusati dalla DDA di Catanzaro di aver intrallazzato con diversi mafiosi che in cambio di denaro e posti di lavoro, si adoperavano per gli stessi procacciandogli voti sul territorio di Castrolibero.

I due sono accusati da diversi pentiti tra cui i Foggetti.

Ma perché viene da chiedersi i Foggetti sono credibili nel caso di Greco e Figliuzzi e non lo sono per altri politici chiamati in correità sempre dagli stessi pentiti

O Gratteri tenta di accreditare questi pentiti per Greco e Figliuzzi nella speranza che inizi il filone della loro credibilità anche per gli altri politici?

Gratteri ha altre carte da giocare o vuole vincere la partita con le stesse carte della prima mano?

Forse è arrivato il momento di svelare l’identità di Mister X?

Ha calcolato il rischi il procuratore della DDA che un giudizio negativo della Cassazione potrebbe significare la caduta di una pietra tombale su tutto il lavoro, fin qui svolto, dalla DDA di Catanzaro, sulla masso/mafia cosentina.

Al contrario se la Cassazione dovesse dargli ragione inizierebbe la stagione dei blitz contro la masso/mafia di Cosenza

Insomma tra pochi mesi( febbraio?) la sentenza della Cassazione per capire quale sarà il destino, non solo di Greco e Figliuzzi , ma, forse, dell’intero sistema Giustizia in Calabria.

Pubblicato in Cosenza

La relazione del ministro Minniti porta la data del 3 febbraio 2016, cioè soltanto 18 giorni dopo il decreto prefettizio del 17 gennaio.

Un tempo brevissimo .

Per esempio il consiglio comunale di Villa San Giovanni è stato sospeso dal prefetto il 23 dicembre 2016 ed il ministro Minniti ha emanato la sua proposta soltanto il 24 gennaio 2017,cioè un mese dopo.

Il Presidente della Repubblica ha infine emanato il suo Decreto di scioglimento del consiglio comunale Villa San Giovanni il 3 febbraio e la Gazzetta Ufficiale lo ha pubblicato oggi 17 febbraio, cioè 14 giorni dopo la emanazione.

Ad Amantea invece la proposta del Ministro è del 3 febbraio ed il decreto di Mattarella porta la data dell’8 febbraio, cioè solo 5 giorni dopo.

Ma ancora più strano è che a Villa San Giovanni il commissario prefettizio è stato il dr Gerlando Iorio praticamente la stessa persona proposta dal ministro al Presidente Mattarella e dallo stesso nominato.

Anche al comune di Brendola in provincia di Vicenza il prefetto ha nominato il dr Luigi Vitetti e il ministro lo ha conferma ed il presidente Mattarella altrettanto.

Anche al comune di Gavazzana in provincia di Alessandria viene nominata commissaria prefettizia e confermata commissaria straordinaria la dottoressa Enrica Montagna

Ed anche a Botricello in provincia di Catanzaro viene nominata commissaria prefettizia e confermata commissaria straordinaria la dottoressa Valeria Richichi.

Ma Amantea fa ancora eccezione

Il prefetto nomina la dottoressa Emanuela Greco, il ministro invece indica la dottoressa Anna Aurora Colosimo ed il presidente della repubblica la conferma.

Perché questa disparità?

Che cosa ha combinato la dottoressa Greco per non meritare la fiducia del ministro?

Ma quello che appare ancora più inusuale è che la dottoressa Colosimo ha preso servizio presso il comune di Amantea prima ancora che sia stato pubblicato il decreto del presidente Mattarella

Sapevamo che le leggi entrano in vigore con la pubblicazione ed altrettanto i DPR.

Ma in questo caso Amantea fa ancora una eccezione.

Troppi misteri.

Ma siamo certi che prima o dopo saranno chiariti

Forse se avremo possibilità di leggere la relazione della dottoressa Greco sulla situazione di Amantea.

Leggiamo sul comunicato stampa che “Nelle scorse ore è giunto in Prefettura il decreto del presidente della Repubblica con il quale, su proposta del Ministero dell’Interno, è stato disposto lo scioglimento del (consiglio comunale del ) comune di Amantea e la nomina del commissario straordinario nella persona del vice prefetto dottoressa Aurora Colosimo, attualmente in forza presso la Prefettura di Catanzaro.

La dottoressa Greco, nominata commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’ente fino allo scioglimento dello stesso, lascia pertanto l’incarico e torna ad esercitare a tempo pieno le funzioni di vice prefetto vicario della Prefettura e di commissario straordinario del comune di Spezzano Piccolo, che già la impegnavano prima di assumere la temporanea guida del comune di Amantea.”

Come è nostro dovere da cittadino volevamo capire le ragioni della “Epurazione” della Greco, di Dattis e di Ghionna e della loro sostituzione.

Per questo abbiamo atteso, in serata, la pubblicazione della GU del 14 febbraio, la n 37 anno 158.

Niente.

C’era il DPR del 24 gennaio 2017 di scioglimento del consiglio comunale di Casavatore.

E poi c’era il DPR del 24 gennaio di scioglimento del consiglio comunale di Crispano.

Niente su Amantea.

D’altro canto se il 14 febbraio sono stati pubblicati i decreti firmati venti giorni fa…..

Possibile che si dia esecuzione ad un provvedimento nemmeno pubblicato sulla GU e che pertanto non è ancora efficace?

Ma dove diavolo siamo?

Nella repubblica delle banane?

Cosa è che non capiamo?

E poi è normale che la nomina dei commissari da parte del Prefetto venga così palesemente disattesa dal Ministro dell’interno e dal Presidente della repubblica?

Ci sono funzionari prefettizi che ricevono la fiducia del ministro ed altri no?

I funzionari ministeriali sono diversi uno dall’altro?

Uno vale e l’altro vale meno o niente?

E poi un mese di lavoro di tre rappresentanti dello Stato che diventa inutile, una fase di attenzione ai momenti di democrazia partecipata che viene meno, incontri con associazioni, compresa quella antiracket , di cui si sterilizza la logica e gli effetti.

Tre persone che con impegno avevano cominciato a toccare con mani la città e la sua gente vengono mandati via e sostituiti da nuovi, sicuramente bravi funzionari, ma che devono cominciare tutto daccapo.

E nessuno si illuda che una relazione per quanto approfondita possa mettere i nuovi commissari in condizioni di operare con immediatezza per affrontare i seri problemi della nostra città.

Una scelta incomprensibile. Possibile che Amantea oggi e domani sia senza commissari perché i vecchi sono stati mandati via ed i nuovi non hanno ancora i poteri?

Gli amanteani che avevano cominciato a conoscere i precedenti commissari e ad averne la fiducia saranno capaci di capire il perché del loro allontanamento?

Facile, come abbiamo percepito oggi pomeriggio, che la comunità si chieda se Greco, Dattis e Ghionna abbiano toccato qualche nervo scoperto o qualche “contra” e se questo cambiamento possa essere la reazione automatica alla base della nuova scelta. E se si che cosa?

Od al contrario, se non è da ascrivere nulla al mese intercorso dalla caduta della giunta Sabatino al cambio degli uomini dello Stato, facile , come si pensa, che i nuovi rappresentanti dovranno prepararsi ad eventi del mese prossimo.

Ma forse stiamo andando oltre nella ricerca di ragioni della politica.

Del tipo # lapoliticaharagionichelaragionenoncomprende#.

Per ora dubbi, i nostri e quelli dei tanti Amici ed amanteani autorevoli che si sono chiesti come noi cosa sia successo, e perché non sia stato trovato nella prefettura di Cosenza un funzionario adatto eventualmente a sostituire la Greco, posto che avesse dimostrato( ma non certo così) la sua inidoneità, quando ,invece, riceveva consensi dalla città?

Lunedì 28 novembre con inizio alle ore 18.30 pubblico incontro sulle ragioni del NO

Intervengono:

Giorgio Cremaschi del Forum Diritti lavoro

Renato Greco Magistrato

Umberto Calabrone segretario generale CGIL Cosenza

L’incontro è organizzato dal Comitato per il No di Amantea

Pubblicato in Politica
BANNER-ALTO2
© 2010 - 2021 TirrenoNews.Info | Liberatoria: Questo sito è un servizio gratuito che fornisce ai navigatori della rete informazioni di carattere generale. Conseguentemente non può rappresentare una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità predefinita. Non può, pertanto, essere considerato un prodotto editoriale ai sensi della legge 62 del 7 marzo 2001. L'Autore del sito non è responsabile dei commenti inseriti nei post o dell’utilizzo illegale da parte degli utenti delle informazioni contenute e del software scaricato ne potrà assumere responsabilità alcuna in relazione ad eventuali danni a persone e/o attrezzature informatiche a seguito degli accessi e/o prelevamenti di pagine presenti nel sito. Eventuali commenti lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi all’autore del sito, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. Nei limiti del possibile, si cercherà, comunque, di sottoporli a moderazione. Gli articoli sono pubblicati sotto “Licenza Creative Commons”: dunque, è possibile riprodurli, distribuirli, rappresentarli o recitarli in pubblico ma a condizione che non venga alterato in alcun modo il loro contenuto, che venga sempre citata la fonte (ossia l’Autore). Alcune immagini pubblicate (foto, video) potrebbero essere tratte da Internet e da Tv pubbliche: qualora il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del sito che provvederà prontamente alla loro pronta. Qualunque elemento testuale, video, immagini ed altro ritenuto offensivo o coperto da diritti d'autore e copyright possono essere sollecitati inviando una e-mail all'indirizzo staff@trn-news.it. Entro 48 ore dalla ricezione della notifica, come prescritto dalla legge, lo staff di questo Blog provvederà a rimuovere il materiale in questione o rettificarne i contenuti ove esplicitamente espresso, il tutto in maniera assolutamente gratuita.

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy, a meno che non siano stati disattivati. È possibile modificare le impostazioni dei cookie nelle impostazioni del browser, ma parti del sito potrebbero non funzionare correttamente. Informazioni sulla Privacy