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Il Tribunale del Riesame di Cosenza dà ragione al procuratore Bruni e alla Guardia di finanza

Era stata denominata “Zona grigia” l'operazione della Guardia di finanza condotta sul Tirreno cosentino e conclusa il 22 novembre scorso.

Una prosecuzione, così era stata definita della precedente operazione denominata “Matassa”.

 

 

La zona grigia, cinque commercialisti, secondo gli investigatori, avrebbero aiutato il gruppo dell'operazione Matassa a nascondere al fisco milioni di euro.

Al termine dell'attività, su decisione del Gip del tribunale di Paola, Maria Grazia Elia,è stata applicata la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività professionale per la durata di 12 mesi.

Oltre al divieto temporaneo di esercizio della professione erano stati effettuati sequestri preventivi per equivalente per oltre 3.450.000 euro nei confronti dei cinque commercialisti.

Un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, anche per equivalente, dei beni nella disponibilità degli indagati e, in particolare, di denaro contante, conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, azioni, depositi titoli, fondi di investimento, buoni postali, libretti di risparmio, polizze assicurative, nonché, altri strumenti finanziari, ed ancora beni immobili e beni mobili registrati intestati a cinque, questi ultimi con affidamento in custodia agli indagati senza facoltà d'uso, senza duplicazione.

Il tribunale ordinario di Cosenza, sezione del Riesame, Salvatore Carpino presidente, Giovanni Garofalo e Claudia Pingitore a latere, hanno deciso sul riesame proposto dagli indagati avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Paola in data 20 novembre di rigettare il riesame confermando, per l'effetto, il provvedimento impugnato con la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del procedimento.

Secondo il tribunale, il riesame è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

“Il sequestro impugnato”, secondo il collegio, è “stato disposto nella sussistenza di tutti i presupposti che legittimavano l’applicazione della misura cautelare reale.

Quanto al profilo del fumus deve osservarsi che in sede di riesame di misure cautelari reali, pur essendo preclusa al Tribunale ogni valutazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravità degli stessi ed ogni accertamento del merito dell’azione penale, il giudice deve comunque valutare la base fattuale del singolo caso concreto, tenendo conto delle risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, al fine di valutarne la conferenza nel senso della sussistenza del reato ipotizzato”.

Secondo il collegio: “la sussistenza del fumus commissi delicti emerge, in maniera inconfutabile, dalle complesse indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Cosenza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria”.

Pubblicato in Paola
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