“ Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; NON E' AMMESSO IL RINNOVO; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. ”