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Il concorso per la stabilizzazione dei 7 vigili urbani nella opinione sociale è passato come una ecatombe, da intendere in senso figurato come una decimazione , una falcidia, considerato che 6 candidati sono stati giudicati inidonei dopo un servizio durato anche più di 10 anni e qualificato da positive pre valutazione concorsuali.

Una valutazione sociale troppo facile, figlia, al più, di impressioni che sembravano essere attinenti più che al personale a talune infelici scelte politiche delle amministrazioni comunali succedutesi negli anni.

Ed oggi sembra che questo concorso possa diventare non già un problema solo per i vigili non stabilizzati quanto, semmai, per tanti( se non tutti gli) altri.

Sono passati 6 mesi circa e la vicenda dei vigili non stabilizzati non si riduce. Affatto!

Pochi giorni fa i vigili si sono rivolti alla “politica” al momento distratta dalle consultazioni elettorali.

Ma non si è distratto il M5s che nella persona di Francesca Menichino del M5s ha preparato e presentato la seguente interpellanza.

“Al Sindaco

Al Consigliere Delegato al Personale

Al Responsabile Ufficio personale

Alla Segretaria Generale

Comune di Amantea – Sede –

Oggetto: Interpellanza ai sensi art. 23 Regolamento Consiglio comunale.

Concorso per titoli ed esami per la copertura di n.7 posti di agente di polizia municipale part-time.

La sottoscritta Francesca Menichino, nell’esercizio delle funzioni di Consigliere nel consiglio comunale di Amantea, premesso che

  • Con deliberazione di Giunta comunale n.37 del 2014 è stato indetto concorso per la stabilizzazione del personale precario;
  • Per diversi mesi il Comune di Amantea è rimasto in una condizione di assoluta inerzia;
  • Che il TAR Calabria è intervenuto nella materia in seguito al ricorso proposto da cinque dei 7 partecipanti alla procedura concorsuale;
  • In data 23 giugno 2015 con delibera di Giunta n 124, veniva nominata la Commissione giudicante il concorso e che in data 23 e 24 novembre e 30 dicembre del 2015 si svolgevano rispettivamente le prove scritte e la prova orale della procedura concorsuale in oggetto.

Considerato che in seguito ad accesso ad atti si sono evidenziate numerose irregolarità che qui di seguito si rilevano, per come già rappresentato verbalmente alla segretaria generale dott.ssa Mercuri in data 26 maggio scorso:

  1. Errore materiale nella prima delle tre griglie di valutazione adottate e riportate nel verbale n. 3 degli atti di concorso: in particolare all’indicatore A si misura in 3 la valutazione massima che viene poi corretta in 2 nell’ambito della correzione dei compiti;
  2. Errore sostanziale della prima delle griglie di valutazione: i punteggi in essa contenuti non sono idonei ad esprimere la votazione finale in trentesimi, come è facile evincere dai punteggi assegnati agli elaborati (2,5; 3, 4,5 ecc…); in particolare mentre la valutazione corrispondente ai punteggi massimi per ogni indicatore consente a ciascun commissario di attribuire un terzo del massimo punteggio ( 4+4+2=10), nel punteggio minimo (più che sufficiente/discreto) la somma delle valutazioni disponibili è 2+2+1=5 che moltiplicato per i tre commissari raggiunge il punteggio di 15 e non il punteggio minimo di 21, inficiando in partenza la correttezza della valutazione, e potendo realizzare la circostanza che anche di fronte a valutazione positiva non sia possibile raggiungere per un errore nella griglia il punteggio necessario al superamento dell’esame;
  3. Correzioni effettuate in sede di valutazione riportate in due compiti su sette, in uno dei quali determinando la variazione dell’esito dell’esame;
  4. In tre elaborati su sette in particolare i numeri 3,4,7, si evidenziano la presenza di valutazioni non presenti nella griglia nonostante nel relativo verbale n. 7, si precisa che il giudizio doveva farsi “attenendosi alle griglie di valutazione”.

Ritenuto che è dovere rientrante nel compito di sindacato ispettivo del consigliere comunale rilevare le rintracciate irregolarità e sottoporle all’attenzione delle SSLL,

Si chiede di sapere:

  • Per quali ragioni si sia proceduto con ingiustificato ritardo all’espletamento della procedura in esame comportando la conseguenza dell’intervento del TAR Calabria che ha ritenuto dovuto l’espletamento del concorso condannando il Comune di Amantea, nella persona del suo Sindaco in carica, alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese liquidate in euro 2000,00 oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nonché IVA e CPA;
  • Per quali ragioni non siano state valutate le irregolarità formali e sostanziali degli atti sopra evidenziate da parte del Responsabile del procedimento che a norma dell’art. 29 del Regolamento dei Concorsi ha precisi obblighi di verifica della regolarità degli atti finalizzata all’ approvazione della procedura concorsuale;
  • Perché non siano stati osservati i principi di trasparenza in sede di correzione degli elaborati avvenuta il 4 dicembre del 2015 alle ore 15:30 presso la Prefettura di Cosenza dove nessun testimone ha assistito alla apertura dei plichi e delle buste che deve garantire una correzione impersonale degli elaborati, nè in sede di prova orale dove si è ritenuto di potere aggirare l’art. 27 del Regolamento dei Concorsi motivando con la presenza di una unica concorrente da esaminare;
  • Se in considerazione di tutte le irregolarità evidenziate, non sia necessario un annullamento in autotutela della procedura in esame, anche in considerazione delle conseguenze in ordine alle responsabilità amministrative e contabili per l’eventuale nullità della procedura medesima;
  • Se siano configurabili responsabilità contabili verso il Comune o verso terzi a norma degli articoli 76 e 77 dello Statuto Comunale da rilevare anche di fronte alla Procura Generale della Corte dei Conti. Si rammentano a tal proposito i precisi obblighi di denuncia a carico del Sindaco e/o del Segretario Generale.

Si rimane in attesa di un celere riscontro.

Distinti saluti.

Amantea 06 giugno 2016                                                                

Francesca Menichino

                                                                  Consigliere Comunale M5s

Pubblicato in Primo Piano

La dotazione di Polizia Municipale nei comuni è fissata dalla legislazione regionale.

Tutte le regioni hanno stabilito una dotazione pari ad 1 vigile ogni 1000 abitanti.

Ovviamente si deve tenere conto anche del fatto che durante l’estate aumenta non solo la popolazione ma anche le esigenze stante il maggior numero di eventi disposti od assentiti dall’amministrazione comunale.

Amantea, pertanto, dovrebbe avere almeno 14 unità a tempo pieno, d’inverno, e , d’estate, diversi in più.

In realtà sono anni che il sito http://comuneamantea.gov.it/ alla voce polizia-municipale reca la dizione “Questa sezione sarà disponibile a breve”.

Comunque sia la Polizia municipale sembra sia composta dal Comandante, dai vigili a tempo pieno, Aloe, Bazzarelli, Policicchio e Provenzano, e dai vigili part time Andreas Amendola, Francesco Rizzo, Anna Montemagno, Rosario Mendicino, Maria Cinzia Di Rende , Morelli Ersilia, …….

Parliamo in sostanza di 8 unità e mezzo ,visto che 1 vigile è distaccato in procura( Osso), uno all’ufficio tributi( Morelli), uno in comando presso altro ente, uno trasferito presso altro ente.

Anche se tutti prestassero servizio per Amantea ed in Amantea arriveremmo, comunque, ad 11 e cioè mancherebbero almeno 3 unità.

Ma sarebbe necessario il ritorno al comando di tutte le unità al momento utilizzate altrove.

In realtà parliamo della mancanza di 5,5 unità. Non sono poche!

Si impone allora per garantire il corretto controllo del vasto territorio amanteano che si provveda ad assumere con immediatezza almeno 6 unità a tempo pieno o 12 a tempo parziale.

Tanto più che deve essere garantito il controllo della frazione di Campora san Giovanni che da sola ( se fosse un comune) avrebbe diritto ad almeno 4 vigili a tempo pieno od 8 a tempo parziale!

In sostanza la dotazione attuale è fortemente insufficiente ed allora si impone un nuovo concorso possibile anche perché i vigili precari non stabilizzati sembra che non abbiano fatto ricorso.

In queste condizioni di dotazione insufficiente è facile che sia carente il controllo del territorio.

Bandito adesso si fa in tempo per questa estate.

Diversamente ………………

La incresciosa ed incredibile vicenda della stabilizzazione dei Vigili di Amantea vive un altro passaggio giudiziario.

Come si ricorda Ornella Africano, Teresa Bossio, Antonella Guido Rizzo, Marilena Valeriano, Francesco Vilardo, rappresentati e difesi dall'avv. Crescenzio Santuori, avevano adito il TAR Calabria per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato sulla istanza di conclusione del concorso indetto ed avviato con deliberazione di Giunta comunale del 7 marzo 2014, n. 37, mediante adozione di un provvedimento espresso.

I ricorrenti hanno chiesto anche la dichiarazione di illegittimità dell’inerzia sin qui maturata.

Le parti hanno osservato che “Non è dato comprendere quale sia il motivo per il quale il comune di Amantea- pur in presenza di un supporto giuridico autorevole, quale il parere Anci sul punto espressamente sollecitato-non voglia procedere con il concorso; quale sia il fine realmente perseguito dall’amministrazione locale, sviando palesemente il potere pubblicistico”.

La stampa ha ricordato che il concorso dei Vigili è “gravato” da un’attività d’indagine portata avanti dalla Polizia di Stato.

Ed è per questo che il comune invece di avvalersi dei funzionari comunale buoni per ogni altro concorso intende servirsi di una commissione giudicatrice speciale composta da “una funzionaria della Prefettura di Cosenza, un maresciallo dei Carabinieri in pensione, e un alto graduato della Polizia Provinciale di Cosenza, anch’egli in pensione”, o chissà cos’altro!

Insomma una cautela forse eccessiva come se solo la nobiltà di una commissione speciale dia legittimità ad un concorso che diversamente sarebbe stato normale.

Comunque sia, siamo in un bel pasticciaccio che rischia di diventare sempre più greve man mano che il tempo passa salvo che alla fine non trovi soluzione con la prossima pronuncia della magistratura amministrativa e la eventuale nomina di un commissario ad acta.

Ed invece il TAR di Catanzaro con provvedimento n 901 dell’8 ottobre 2015 ha deciso “solo” di intimare al comune di Amantea di “depositare dettagliata e documentata relazione sull’attività amministrativa posta in essere con riferimento alla procedura concorsuale in oggetto, evidenziando le ragioni per le quali essa non è stata ancora portata a conclusione”

Ed ha assegnato il termine massimo del 2 novembre

Nessun riferimento alla celebrazione dei defunti, ovviamente; si tratta solo di una coincidenza

Contestualmente il TAR ha fissato al 12 novembre 2015 la data di trattazione del ricorso alla camera di consiglio.

Un altro mese di attesa. Poi forse la condanna del comune e la nomina di un commissario ad acta

Pubblicato in Cronaca

Amantea. Un terzo motivo di ricorso è relativo alla violazione dell’articolo 10 del bando di concorso approvato con delibera della GM n 289/2011.

Il bando dispone che la Prova Orale è costituita da un “Colloquio individuale sulle materie previste per la prova scritta” .

Il ricorrente richiama a tal punto le materie oggetto della prova scritta che elenca , tra le altre, una unica dizione relativa alla legislazione commerciale: “ Disciplina del Commercio dei pubblici esercizi”.

Una dizione incomprensibile considerato che i pubblici esercizi sono quelli rientranti nell’alveo dell’art 86 del TULPS e cioè Bar, pizzerie, ristoranti e simili.

Cosa ben diversa dal commercio, ulteriormente distinguibile in commercio all’ingrosso, commercio al minuto, commercio su aree pubbliche.

Di Pietro avrebbe detto “Che ci azzeccano i pubblici esercizi con il commercio?”

Orbene, il ricorrente ascrive alla dizione “Disciplina del Commercio dei pubblici esercizi”, esclusivamente il concetto di “pubblici esercizi” come se, in sostanza, i pubblici esercizi fossero una parte del commercio e non, al contrario, esercizi pubblici, con una legislazione propria e diversa dagli esercizi commerciali o meglio dalle attività commerciali.

Da qui la richiesta di annullamento per eccesso di potere per travisamento, essendosi poi fatte domande non sugli esercizi pubblici ma sul commercio su aree pubbliche.

Paradossale sarebbe che un vigile urbano non conoscesse la normativa in materia di commercio in sede fissa e di commercio su aree pubbliche , possibilità emergente appunto dalla ipotesi che il termine commercio fosse identificativo di pubblico esercizio e non della distinta attività commerciale.

Qual’è la realtà?

Quella che ancora una volta nella dizione “Disciplina del Commercio dei pubblici esercizi”, c’è la conferma della “approssimazione o disattenzione” della pubblica amministrazione del comune di Amantea dove sembra che talvolta non si sappia cosa si scrive, che nessuno legga ciò che scrive, e soprattutto che nessuno controlli alcunché, condizioni tipiche di una amministrazione che non ha, come nel caso, quantomeno, un controllore come il segretario comunale .

Ed ancora la approssimazione si denota nella stessa commissione giudicatrice che non ha evidentemente percepito l’errore, o se voete la dimenticanza, la omissione di una congiunzione.

Se infatti si fosse avuto un minino di conoscenza od almeno di attenzione si sarebbe scritto “Disciplina del Commercio E dei pubblici esercizi”, cioè due materie distinte.

Mi chiedo, infatti, se sarebbe stato legittimo un concorso per vigile urbano non in grado, poi, di controllare le attività commerciali, più di quanto non sia legittimo chiedere l’annullamento di questo concorso perché non si è scritto bene il bando .

Certo che i giudici dovranno avere una intensa capacità di perdonare l’approssimazione e la superficialità di una pubblica amministrazione come quella di Amantea.

Amantea. Un secondo motivo di ricorso è relativo alla violazione dell’articolo 12 del solito regolamento comunale per i concorsi.

Tale articolo prescrive che nella seduta dell’insediamento, il presidente, ogni altro componente ed il segretario della commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, debbano dichiarare di non avere con i candidati stessi condizioni di incompatibilità ,quali sono per esempio i rapporti di parentela od affinità entro il 4° grado.

Ove, infatti, venisse riscontrata tale incompatibilità anche con uno soltanto dei candidati, questa incompatibilità deve essere rimossa e quasi sempre la rimozione avviene con la rinuncia all’incarico del componente incompatibile.

Sempre, l’art 12 stabilisce che solo dopo tale verifica e dichiarazione si può procedere alle operazioni successive, quali la verifica delle domande e dei documenti, dichiarando l’ammissione o la non ammissione dei candidati stessi.

Orbene, secondo il ricorrente, questa verifica della incompatibilità, peraltro obbligatoria, non è avvenuta e pur tuttavia la commissione è andata avanti ed ha proceduto alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove.

Ma non basta, continua il ricorso, neanche nella seconda seduta la commissione ha proceduto a dichiarare la inesistenza di incompatibilità ed ha iniziato la verifica delle domande e relativi documenti.

Però alla quarta seduta il segretario dr Luigi Piro ha dichiarato di rinunciare all’incarico e la seduta è stata sospesa.

La dichiarazione di inesistenza di incompatibilità da parte di tutta la commissione è stata fatta solo nella quinta seduta, dopo la sostituzione del segretario Piro con il dr Gianmichele Bosco, e nella stessa seduta si è completata la verifica delle domande e dei documenti

Secondo il ricorrente il comportamento della commissione è palesemente viziato.

Avendo omesso la commissione un adempimento preliminare obbligatorio, la occasione della sostituzione del segretario avrebbe dovuto indurre la ripetizione delle operazioni concorsuali al fine di eliminare ogni dubbio sulla legittimità comportamentale della stessa.

Si segnala il fatto che il segretario poi dimessosi non ha mai proceduto alla necessaria dichiarazione di inesistenza di incompatibilità e che per tale mancanza il TAR non può non dichiarare la nullità degli atti compiuti fino alla quarta seduta successivamente alla quale venne sostituito il segretario

Se vero quanto dichiarato dal ricorrente, mancherebbe la dichiarazione di incompatibilità del segretario dimessosi e, pertanto, tutti gli atti dallo stesso compiuti sono nulli. Né la sostituzione con altra persona e la dichiarazione di quest’ultimo valendo essa solo per gli atti dallo stesso compiuti, possono sanare gli atti da altri posti in essere.

E questo indipendentemente dalla sussistenza o meno della incompatibilità.

Ora ad una osservazione a distanza sembra inverosimile tale comportamento , in particolare per persone che sono state scelte per la loro altissima qualificazione ed esperienza.

Quale sarebbe questa qualificazione ed esperienza se saranno ritenute ricadenti le condizioni esposte nel ricorso e dichiarato nullo il concorso?

E chi pagherà i danni ai vincitori che si potrebbero vedere senza più riconosciuto il sacrosanto diritto al posto qualora il TAR annullasse il concorso?

Un bel guazzabuglio. Un momento difficile che viene demandato al TAR Calabria.

Ma non finiscono certamente qui le ragioni del ricorso.

….continua domani…..

Pubblicato in Politica

Amantea. Oltre al ricorso per il concorso a Comandante dei Vigili Urbani, ancora da trattare dal TAR Calabria, dopo la prima pronuncia della sezione 2 del TAR stesso del 7 febbraio sulla domanda incidentale di sospensione, è stato presentato, anche, il ricorso per il concorso per la copertura di 6 agenti di Polizia urbana a tempo indeterminato e part-time.

Ora, il comune dovrà nominare, come ha fatto per il ricorso contro il Comandante, gli stessi qualificati legali avv. Luigi Manzi, Andrea Reggio D'Aci e Giacomo Carbone.

L’accoglimento del ricorso contro il concorso dei vigili trascinerebbe, infatti, inevitabilmente, sulla stessa via anche l’altro concorso di comandante.

Molte le ragioni del ricorso.

Un ricorso fondato su diversi elementi tra cui la “violazione del regolamento dei concorsi del comune di Amantea”, “l’eccesso di potere per carenza di motivazione”, “l’eccesso di potere per sviamento”, “la violazione di norme e principi in tema di correttezza e trasparenza egli atti della P.A.”

Il primo motivo di opposizione è la violazione dell’art 11 del regolamento comunale per i concorsi, approvato con delibera della GM n 224/2003 e smi, la violazione di norme e principi in tema di correttezza e trasparenza egli atti della P.A. e l’eccesso di potere per carenza di motivazione e per sviamento.

Sostiene la ricorrente, che l’art 11 del regolamento ( per ultimo modificato dalla GM con delibera 38/2012), prescrive che la commissione debba essere nominata dal responsabile dell’ufficio del personale , sentita la Giunta comunale.

In sostanza il responsabile dell’ufficio del personale ha proceduto alla nomina senza alcun atto di indirizzo da parte della Giunta.

Non solo, ma sempre l’art 11 prescrive che la commissione giudicatrice debba essere composta da un dirigente responsabile del settore competente dello stesso comune o, in mancanza, dal direttore generale o dal segretario del comune medesimo ed inoltre da due esperti nelle discipline interessate, scelti, uno tra professori universitari o di scuola secondaria superiore, l’altro tra i dirigenti di un P.A. appartenenti a qualifiche funzionali pari o superiori a quella dei posti messi a concorso.

Orbene, sostiene la ricorrente, manca assolutamente tra i membri nominati uno di appartenenza del comune come previsto dal regolamento ( dirigente responsabile del settore competente dello stesso comune o, in mancanza, dal direttore generale o dal segretario del comune medesimo) e manca, altresì, giustificazione della diversa nomina.

Non solo, ma continua il ricorso, manca il membro che sia professore nel settore competente.

Ed, inoltre, manca un membro che appartenga alla P.A. di qualifica funzionale eguale o superiore a quella dei posti messi a concorso.

Infine il funzionario responsabile ha omesso di spiegare anche minimamente le ragioni per le quali nella nomina non si è attenuto alle prescrizioni del regolamento.

Gravissima, per ultimo, è la affermazione contenuta nel ricorso che segnala ai giudici del TAR Calabria “ il chiaro intento di sviare dalla ratio che è sottesa alle prescrizioni del regolamento sulla nomina dei componenti, atta ad evitare qualsiasi possibilità di nomina di componenti di “comodo”.

In sostanza la illegittima composizione della commissione esaminatrice del concorso de quo rende ovviamente nulli ed illegittimi in via derivata tutte le operazioni e gli atti compiuti dalla commissione medesima, compresa la graduatoria finale dalla stessa formulata e poi approvata con la determinazione del funzionario responsabile dell’area delle risorse umane dr Mario Aloe n 291 del 1 0ttobre 2013, anche questa nulla ed illegittima in via derivata.

Ma non finiscono certamente qui le ragioni del ricorso.

….continua domani…..

Pubblicato in Politica

Sono partiti in 566 partecipanti . Poi la prima e la seconda prova scritta alla quale parteciparono solo 143 concorrenti. Poi la falcidia della commissione così che ne restano soltanto 18.

Ecco chi resta

1.Amantea Antonella

2.Amendola Andreas

3.Casalinuovo Davide

4.Di Rende Maria Cinzia

5.Donadia Marilena

6.Lopreiato Nunzia

7.Mauro Iolanda

8.Mendicino Rosario

9.Montemagno Anna

10.Morelli Francesco

11 Morelli Erisilia

12.Perna Francesca Mafalda

13.Quattrone Cesare

14.Rizzo Francesco

15.Scalercio Adriano

16.Schettini Mariafortuna

17.Valeriano Marilena

18.Zaccuri Antonino

Sono stati annullati per violazione del principio di anonimato gli elaborati dei candidati sigg: Chieffa Anna, Chilelli Lucia, Lovecchio Daniela,Pellegrino Paolo, Vommaro Carmelinda

Tutti gli altri escono dal concorso perché non ammessi al prosieguo delle prove orali fissate per il 24 e 25 luglio prossimo secondo il seguente calendario

     -24 luglio ore 09.00: esaminandi i seguenti candidati sigg: Casalinuovo Davide, Di Rende Maria Cinzia, Donadia Marilena, Lopreiato Nunzia, Mauro Iolanda

  1. 24luglio ore 15.30: esaminandi i seguenti candidati sigg: Mendicino Rosario, Montemagno Anna, Morelli Francesco, Morelli Erisilia.
  2. 25luglio ore 09.00: esaminandi i seguenti candidati sigg: Perna Francesca Mafalda, Quattrone Cesare, Rizzo Francesco, Scalercio Adriano

-25 luglio ore 15.30: esaminandi i seguenti candidati sigg: Valeriano Marilena, Zaccuri Antonino, Amantea Antonella, Amendola Andreas

 In grassetto gli amanteani S&O

Pubblicato in Cronaca
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