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E 'utempo volana cosa bizzarra osservare vecchie foto. È come guardare attraverso una finestra nella memoria del passato. Ricordando come mi vestivo, chi erano i miei amici, le ragazze che mi piacevano, come mi sentivo e ciò che era importante per me in quel momento. Ho evitato guardare indietro per un bel po’ perché ero convinto che ciò mi avrebbe messo in uno strano stato d'animo e talvolta mi avrebbe reso un po' triste per ciò che avevo perso. Io in realtà mi divertivo un bel po’, ridevo poco, ma mi sentivo sereno nel cuore. È strano come, tanti ricordi e le emozioni di una foto possono turbare lo scorrere del tempo di una persona.

Guardando delle foto - soprattutto quelle scattate durante la mia adolescenza mi riempie sempre con un mix di gioia e di tristezza per quello che sapevo che stesse arrivando e che cosa stavo attraversando in quei momenti. L’adolescenza è stata piuttosto dura con me, quindi sapevo cosa sarebbe successo e che non sarebbe stato solo cioccolato e farfalle. Ero cosciente di essere un ragazzo forte. E alla fine, ne sarei uscito irrobustito.

Da giovane quasi adulto, rimasi completamente devastato quando mia nonna materna morì. Lei, per me, era immortale. Non avrei mai pensato di perderla, ma l'ho persa. Questo mi ha straziato il cuore in tale modo che semplicemente non riuscirei mai a descriverlo senza imbrattare 20 pagine o più. Ma, riguardando nello specchietto retrovisore, riesco ancora a vedere, anche se in modo sfocato, il breve tempo trascorso insieme a Lei quando ancora non c'era nessun altro a interferire.

Quindi, sì può essere nostalgici del passato, solo se i nostri ricordi pendono nella giusta direzione. Quando è stata l'ultima volta che ho annusato una rosa? Quando è stata l'ultima volta che mi son seduto in un parco, o su una spiaggia, e ammirare ciò che mi circondava? Non saprei rispondere sinceramente.

A un certo punto ho deciso di collocare la mia città natale nello specchio di uno scompartimento di seconda classe di un treno che correva verso nord. La gente pensava che ero fuori di testa quando ho detto loro che stavo preparando la valigia per mettermi in cammino verso il Canada occidentale, casa del Grande Blake e delle Giubbe Rosse. I miei amici non potevano crederci e in alcuni momenti, neanche io riuscivo a farlo. Ma, mettendo in un angolo della mia mente la paura, con la mia valigia, un rasoio elettrico, per quando la barba sarebbe cresciuta, sono partito.

Gigino A Pellegrini & G el Tarik

Pubblicato in Italia

E’ stata pubblicata, oggi 19, gennaio la decisione della prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria adottata nella riunione del 17 gennaio e relativa alla causa promossa dal dr Sergio Tempo già assessore del comune di Amantea.

Il dr Tempo aveva impugnato il DPGR della Regione Calabria n.141 del 22.12.2017 avente ad oggetto ”Revoca del DPRG n. 25 del 2 marzo 2017” con cui gli era stato assegnato l'incarico di Revisore Unico del CO.R.A.P., Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive.

Sergio Tempo era rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Federico Confalonieri 5( il dr Andrea Reggio D'Aci è stato il difensore del comune di Amantea nella causa relativa allo scioglimento per mafia del nostro comune).

Dall’altro lato contro la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, viale Europa, loc. Germaneto e Rocco Nicita, rappresentato e difeso dall'avvocato Leo Stilo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bianco, C.Da Scoglio, 4

Rocco Nicita è colui che ha sostituito Sergio tempo nelle funzioni di revisore.

Non si sono costituiti in giudizio né il Co.R.A.P. - Consorzio Regionale Per Lo Sviluppo delle Attività Produttive, né l’Autorita' Nazionale Anticorruzione.

Il TAR con una sentenza complessa ( vedi sotto), che vi invitiamo a leggere, ha accolto l’istanza cautelare del dr Tempo e per l'effetto ha sospeso l’efficacia del DPGR n. 171 del 22 dicembre 2017. Sempre il TAR ha disposto ,come misura attuativa, l’immediata reintegrazione del ricorrente nelle funzioni di revisore dei conti, come da incarico assegnato con DPGR n. 25 del 2 marzo 2017.

Il TAR inoltre ha condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori come per legge ed ha fissato la udienza di merito per il 24 ottobre 201.

Il giudice amministrativo ha ritenuto verosimilmente fondata anche la doglianza sulle violazioni procedimentali, con riguardo al principio del contrarius actus cui devono conformarsi gli atti di “ritiro”.

Non solo.

Ma ha ritenuto che il pregiudizio grave ed irreparabile è integrato dal rilievo organizzativo e dal prestigio dell’incarico in controversia, a fronte del quale non è ravvisabile ad avviso del Collegio alcun prevalente interesse pubblico, non essendo stata neanche contestata dall’amministrazione l’imparzialità e la professionalità con cui il ricorrente ha poi effettivamente esercitato le funzioni di revisore dei conti per undici mesi.

Ma quel che è più grave è che il giudice amministrativo

Ritenuto che “la obliterazione di ogni riferimento alle concrete ragioni di pubblico interesse, al decorso del tempo e all’interesse del privato destinatario, quali presupposti normativi cui deve conformarsi il potere di autotutela decisoria (cfr. da ultimo Cons. St., Ad.Plen. 17 ottobre 2017, n. 8, che ha sottolineato la valenza generale di tale onere motivazionale) è di per sé sufficiente ad integrare la incongruità della motivazione ed appare, nel caso di specie, ancora più rilevante, per la delicatezza delle funzioni di controllo svolte dal Revisore dei conti (cfr. Cons. St. sez. V, 15 febbraio 2017, n. 677) e la peculiarità del caso concreto, in ragione dei plurimi atti già adottati dal ricorrente nell’esercizio delle sue funzioni (alcuni dei quali confluiti in esposti/denuncia presso le competenti autorità giudiziarie; cfr. pag. 9-15 del ricorso)”

Non è dato sapere( al momento) quali siano i “plurimi atti già adottati dal ricorrente nell’esercizio delle sue funzioni”

E tantomeno è dato sapere quali di questi atti siano” confluiti in esposti/denuncia presso le competenti autorità giudiziarie”

Ancor meno è dato sapere quali siano le autorità adite e quali siano i fatti denunciati.

Un cosa sembra certa ed è quella che il revisore non rinuncerà a difendere la sua professionalità e la sua dignità

Una cosa invece resta incerta

Il fatto che i giudici del TAR abbiano ricordato le pagine 9-15 del ricorso, pagine che riportano gli atti del sig Tempo confluiti in esposti/denuncia presso le competenti autorità giudiziari anticipano l’interessamento di nuovi giudici?

Se sarà così ne vedremo delle belle!

N. 00023/2018 REG.PROV.CAU.               N. 00004/2018 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2018, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Federico Confalonieri 5; contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, viale Europa, loc. Germaneto (Citta; nei confronti di

Rocco Nicita, rappresentato e difeso dall'avvocato Leo Stilo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bianco, C.Da Scoglio, 4;
Co.R.A.P. - Consorzio Regionale Per Lo Sviluppo delle Attività Produttive, Autorita' Nazionale Anticorruzione non costituiti in giudizio; per l'annullamento

del DPGR della Regione Calabria n.141 del 22.12.2017 avente ad oggetto ”la revoca del DPRG n. 25 del 2 marzo 2017” con cui è stato assegnato al ricorrente l'incarico di Revisore Unico del CO.R.A.P., Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive,

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche implicito e non conosciuto, ivi compresi gli atti richiamati nel suddetto DPGR 141/2017 e in particolare: a) la (non conosciuta) nota Dipartimentale prot. SIAR n.189831 del 7.6.2017 con la quale, a seguito della (pure non conosciuta) contestazione di cui alla PEC del 2.5.2017 del Dr. Nicita, sarebbe stato individuato ad hoc uno “speciale” Responsabile Unico del procedimento di revoca dell'incarico già affidato al ricorrente (poi individuato nella persona del Dirigente del Dipartimento X Dr Iracà), diverso da quello naturalmente preposto a trattare gli affari del CORAP (Dirigente del Dipartimento XI); b)la (non conosciuta) relazione n prot. 245574/SIAR del 25.7.2017 che lo stesso “speciale” responsabile unico del procedimento all'uopo nominato avrebbe reso; c) della nota (non conosciuta) n. prot. 311430/SIAR del 5.10.2017 con la quale sarebbe stato richiesto al Dr. Nicita la dichiarazione di accettazione formale dell'incarico; d)ove ritenuto e/o interpretato come lesivo, l'Avviso pubblico di cui al DDG del 15556 del 7.12.2016 per la selezione pubblica del Revisore Unico del CORAP ai sensi della L.R. 24/2013 e dell'art.14 co. 1 let. e) del D.L. 138/11, convertito con L. 148/2011.

= per la declaratoria di inefficacia del rapporto contrattuale eventualmente medio tempore stipulato con il controinteressato Dr. Nicita, e, per l'effetto, di accoglimento della domanda di conseguire il subentro nello svolgimento dell'incarico, salvo il risarcimento dei danni;

- per il risarcimento del danno in forma specifica, o, in subordine, per equivalente;

- nonché, nel caso di risarcimento in forma specifica mediante subentro parziale nell'incarico, per la determinazione e liquidazione dell'indennizzo comunque dovuto ai sensi dell'art.21-quater della L. 241/90;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e di Rocco Nicita;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, per gli atti endoprocedimentali impugnati dal ricorrente e specificatamente riportati nell’oggetto del ricorso (lett. a-d pag. 2), emerge la questione di inammissibilità per carenza di interesse;

Osservato, quanto al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 171 del 22 dicembre 2017, oggetto principale del gravame, che:

- come indicato anche nel controricorso e contrariamente all’autoqualificazione contenuta nello stesso provvedimento, esso sia qualificabile come atto di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/90;

- in particolare, l’amministrazione in sede di “riesame” e su sollecitazione di un terzo partecipante alla selezione, ha ravvisato un vizio di illegittimità del precedente atto di conferimento dell’incarico (DPGR n. 25 del 2 marzo 2017) costituito dalla mancanza di uno requisiti richiesti per la partecipazione alla “selezione” e al “sorteggio” per la nomina a Revisore unico dei conti e Revisore supplente del CO.R.A.P., di cui all’avviso pubblicato sul BURC n. 121 del 19 dicembre 2016;

Ritenuto che, alla luce della natura discrezionale del potere di “ritiro” in autotutela e della complessa fattispecie normativa di cui all’art. 21 nonies citato, appaiono verosimilmente fondate le censure di difetto di motivazione articolate dal ricorrente;

Ritenuto che la obliterazione di ogni riferimento alle concrete ragioni di pubblico interesse, al decorso del tempo e all’interesse del privato destinatario, quali presupposti normativi cui deve conformarsi il potere di autotutela decisoria (cfr. da ultimo Cons. St., Ad.Plen. 17 ottobre 2017, n. 8, che ha sottolineato la valenza generale di tale onere motivazionale) è di per sé sufficiente ad integrare la incongruità della motivazione ed appare, nel caso di specie, ancora più rilevante, per la delicatezza delle funzioni di controllo svolte dal Revisore dei conti (cfr. Cons. St. sez. V, 15 febbraio 2017, n. 677) e la peculiarità del caso concreto, in ragione dei plurimi atti già adottati dal ricorrente nell’esercizio delle sue funzioni (alcuni dei quali confluiti in esposti/denuncia presso le competenti autorità giudiziarie; cfr. pag. 9-15 del ricorso);

Ritenuto che appare verosimilmente fondata anche la doglianza sulle violazioni procedimentali, con riguardo al principio del contrarius actus cui devono conformarsi gli atti di “ritiro”;

Ritenuto che il pregiudizio grave ed irreparabile è integrato dal rilievo organizzativo e dal prestigio dell’incarico in controversia, a fronte del quale non è ravvisabile ad avviso del Collegio alcun prevalente interesse pubblico, non essendo stata neanche contestata dall’amministrazione l’imparzialità e la professionalità con cui il ricorrente ha poi effettivamente esercitato le funzioni di revisore dei conti per undici mesi;

Precisato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 co. 1 lett.e) e 59 c.p.a., in esecuzione della presente ordinanza, l’amministrazione è tenuta a reintegrare il ricorrente nell’incarico conferitogli con il DPGR 25 del 2 marzo 2017;

Ritenuto che la regolamentazione delle spese debba seguire il principio di soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo; P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:

sospende l’efficacia del DPGR n. 171 del 22 dicembre 2017;

dispone, come misura attuativa, l’immediata reintegrazione del ricorrente nelle funzioni di revisore dei conti, come da incarico assegnato con DPGR n. 25 del 2 marzo 2017;

fissa l’udienza pubblica per la trattazione del merito per il 24 ottobre 2018;

condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori come per legge

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Referendario

Germana Lo Sapio, Referendario, Estensore

Pubblicato in Politica

grotta 02AMANTEA (Cs) – La Grotta dei desideri ha sempre cercato di declinare il concetto di responsabilità sociale d’impresa, nella convinzione che il territorio debba essere destinatario di attenzioni particolari.

Partendo da questo presupposto gli organizzatori dell’evento hanno voluto farsi carico dei costi di realizzazione della tabella recante la toponomastica del Parco della Grotta, luogo in cui l’iniziativa ha sempre avuto luogo.

«I lavori di manutenzione avviati nei giorni scorsi dall’ente comunale – spiega il direttore artistico Ernesto Pastore – non sono di certo passati inosservati. Da qui a breve il Parco della Grotta sarà riaperto al pubblico, tornando così all’antico splendore. In questo frangente non abbiamo potuto non notare lo stato di degrado della vecchia tabella con l’indicazione del luogo e così abbiamo chiesto al sindaco Monica Sabatino, al vice Giovanni Battista Morelli ed al delegato alla comunicazione Giusi Osso se potevamo realizzare a nostre spese un nuovo cartellone. Il primo cittadino ha sposato l’iniziativa senza esitazione alcuna e in poco tempo, grazie al lavoro svolto dal grafico Laura Viola, abbiamo creato una nuova tabella che rievoca il passato dei luoghi. La componente più importante della nuova cartellonistica, che misura centimetri 120x90, è rappresentata dalla stilizzazione del mare, a ricordare come un tempo erano le onde ad infrangersi sulle rocce che sorreggevano il centro storico. Nel nostro piccolo continuiamo dunque a servire il territorio al nostro meglio: lo scorso anno abbiamo contribuito all’iscrizione della locale compagine calcistica al campionato di calcio, quest’anno invece è come se avessimo comprato un tappetino con su scritto “welcome” da posizionare davanti a quella che idealmente consideriamo la casa di tutti gli amanteani».

«Quanto prima – conclude la delegata alla comunicazione Giusi Osso – i cancelli del Parco della Grotta verranno finalmente riaperti. In pochissimi mesi, grazie al prezioso lavoro svolto dall’assessore ai lavori pubblici Sergio Tempo, abbiamo posto rimedio ad una situazione inattesa ed inaspettata, per la gioia dei bambini che potranno giocare felici e spensierati».

«Non possiamo che essere contenti – evidenziano all’unisono il sindaco Monica Sabatino e l’assessore al turismo Giovanni Battista Morelli – per l’amore mostrato dagli organizzatori della Grotta dei desideri nei confronti della città. Un sentimento che in questi anni non è mai venuto meno. Questa azione ha dimostrato che compiendo piccoli ma significativi gesti è possibile cambiare il volto della città, rendendola migliore di quello che è. Basta veicolare l’energia positiva che è insita in ognuno di noi, abbandonando la strada delle recriminazioni e delle polemiche. Il cammino della Grotta dei desideri è illuminato dalle stelle. Quella del prossimo mese di agosto sarà la dodicesima edizione e ancora una volta Amantea mostrerà il suo lato più bello».

Ancora pochi giorni a disposizione degli stilisti per presentare la propria domanda di iscrizione al fashion contest. La scadenza è fissata per il prossimo 21 marzo. Al primo classificato andrà un assegno di 1.500 euro, mentre per chi raggiungerà la piazza d’onore la borsa di studio è di 700 euro. A queste somme si aggiungono altre due borse di studio da 300 euro cadauno messe a disposizione dalle aziende al solo scopo di valorizzare il talento. La commissione esaminatrice, delegata dalla direzione artistica, è presieduta dal maestro Graziano Amadori che diramerà l’elenco degli ammessi entro il prossimo 22 aprile. Per essere sempre informati basta collegarsi al blog ufficiale dell’evento http://lagrottadeidesideri.worpress.com o consultare la pagina Facebook ufficiale.

Direzione artistica Grotta dei Desideri – Ufficio stampa

dott. Ernesto Pastore

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Info: 3893425668

Le cariche politiche sono:

Il sindaco

La giunta

Il presidente del consiglio comunale

La giunta come per legge deve essere composta da 5 persone di cui 2 devono essere di uno stesso sesso ( donna o uomo è la stessa cosa) e 3 dell’altro.

In sostanza 2 donne e 3 uomini oppure 3 donne e 2 uomini.

Considerato che il sindaco è donna è difficile che la giunta non sia composta da 2 donne e 3 uomini, raggiungendosi in tal modo un sostanziale equilibrio di genere.

Ecco gli uomini della Giunta Sabatino

Amantea

Francesco Chilelli , 

Giovanni Battista Morelli , 

Antonio Rubino, 

Sergio Tempo

Campora SG

Alessandro Salvatore ,

Gianluca Cannata,

Ed ecco le donne

Amantea

Caterina Ciccia in Trotta , 

Ermelinda Morelli (Detta Linda) in Gagliardi , 

Emma Pati, 

Giusi Osso, 

Campora SG

Elena Arone, 

Al problema del genere si aggiunge il problema della rappresentatività territoriale

Almeno 2 gli assessori della frazione

In questa ottica distributiva per Campora appare utile incaricare un uomo ed una donna.

Gianluca Cannata?

Elena Arone?

E per Amantea?

Sergio Tempo e GB Morelli magari per il fatto di essersi esposti subito e per i migliori risultati individuali

E come donna la sorprendente Emma Pati ?

Potrebbe anche essere, ma….

Resterebbero fortemente delusi :

Alessandro Salvatore che ha avuto ben 305 preferenze cioè 54 più di Cannata. Allora in luogo di Cannata ci sarà Alessandro Salvatore? Non è impossibile anche perché di tal fatta il gruppo Ciccia Caterina/ Alessandro Salvatore sarebbe accontentato.

Antonio Rubino da tempo alla disperata ricerca di un posto di assessore allora resterà a bocca asciutta?

E che dire di Franco Chilelli che ha avuto anche lui una straordinaria performance

Ermelinda Morelli (Detta Linda) in Gagliardi che ha avuto un incredibile risultato personale con i suoi 461 voti. Allora Linda sarà considerata “camporese” e nominata al posto di Elena Arone? Beh, può darsi!

Ed ecco allora la giunta probabile:

Ermelinda Morelli (Detta Linda) in Gagliardi assessora ai servizi sociali, Pubblica istruzione.

Emma Pati assessora ai servizi manutentivi, personale,

Sergio Tempo assessore al bilancio

GB Morelli assessore all’urbanistica

Alessandro Salvatore assessore ai LLPP

A tal punto nel ruolo di presidente del consiglio, forte della sua esperienza, potrebbe andare Antonio Rubino.

Al sindaco invece è molto probabile resti lo spinoso affare del porto

Pubblicato in Politica

Lunga discussione quella relativa al bilancio 2013.

Una discussione preceduta dalla dichiarazione di astensione da parte di Pizzino e di Carratelli, che si sono differenziati da Marcello Socievole dando probabilmente luogo ad una spaccatura od almeno forte frizione del gruppo di centro destra in consiglio. Pizzino ha ribadito che “Il nostro sarà non un voto contro, ma un voto di attenzione; attenzione verso un gruppo di maggioranza che non resta rappresentato nella Giunta”. Pizzino si è riferito alla revoca della delega a Carratelli, ha osservato “lo sbilanciamento tra le diverse forze politiche “ in consiglio comunale, ha ribadito che nella vicenda Carratelli “ non si è utilizzata tutta la dovuta diplomazia politica necessaria” significando che “ Quando due parti litigano entrambi hanno torto”.

Come al solito la presentazione tecnico politica è avvenuta a cura dell’assessore Sergio Tempo che ha evidenziato i parametri di entrata ed uscita del bilancio , sostenendo, in buona sostanza, le qualità gestionali dell’ente comune che pur in un momento di forte contrazione delle rimesse statali è riuscito in buona sostanza a portare avanti l’ente garantendo i servizi generali necessari per la gestione del territorio comunale.

Per la minoranza, prende parola il consigliere Rubino Antonio il quale segnala in primis la enorme quantità di residui attivi ed il forte aumento delle tasse comunali.

In ordine ha richiamato che i residui attivi ammontano ad oltre 20 milioni di euro, così ripartiti:

2.351.271 per ici

393.496 per tassa occupazione suolo ed aree pubbliche

10.281.385 per tassa rifiuti solidi urbani

5.955.000 per proventi acquedotto

Contesta, quindi, il consigliere Rubino che nulla o molto poco si sia fatto per recuperare i crediti vantati anche al fine di alleggerire le tasse che gravano sui soliti noti, cioè su coloro che pagano le tasse ed i tributi, e come , pertanto, si imporrebbe e si impone una forte revisione delle uscite, in particolare delle spese non obbligatorie, al fine di ridurre la impossibile pressione fiscale gravante sugli amante ani.

A tal proposito ricorda che nel 2012 la Tarsu è stata aumentata del 37,72% ( da 2.198.000 a 3.027.792) per euro 829.000

E ricorda ancora che sempre nel 2012 il comune ha aumentato l’acqua del 45,28% ( da 1.513.000 ad euro 2.197.230) per euro 684.000.

Pronta e stizzita la risposta di Tempo il quale ha osservato che i costi della rete fognaria sono altissimi, gravati come sono delle fortissime spese di energia per sollevare le acque fognarie.

Poi la approvazione con la sola astensione della minoranza ( Rubino, Nesi, Chilelli) e di parte della maggioranza( Pizzino e Carratelli)

Lo si era letto su “Il Quotidiano” che stasera ci sarebbe stata la riunione decisiva alla ricerca di una mediazione tra le parti in causa, perfettamente descritte dalla penna di Paolo Orofino, ritornato in campo, dopo una lunga assenza sui fatti di Amantea , con la “bomba” della querelle relativa alla proroga di Sabatino e Zucco.

E che la questione abbia un interesse vitale lo denota proprio la presenza stasera in Corso Umberto primo, giusto sotto la casa comunale, del giornalista in questione.

In attesa di che cosa? Un attento giornalista come lui davvero pensa ad una crisi della giunta Tonnara ? Sarebbe ben strano. Una giunta fortemente coesa ed inattaccabile è ben difficile che non trovi una soluzione ad una vicenda che almeno finora sarebbe stata facilissima da risolvere. Né esiste alcuna opposizione in grado di scuoterla!

In fondo la posizione di Cappelli, Carratelli e Tempo è giustificabilissima; basta usare per Zucco lo stesso metro che si usa per Sabatino, così da dimostrare che non si usano due pesi e due misure.

Né ha alcuna logica la giustificazione di gemellare il nuovo ragioniere ed il vecchio per trasferire abilità e conoscenze: se davvero questa fosse stata la logica si sarebbe dovuto almeno bandire il concorso. E proprio il fatto che non sia stato bandito è la palese dimostrazione della illogicità dell’assunto che concorre a far ritenere il futuro vincitore del concorso un inidoneo che senza il bastone del vecchio non è capace di fare il suo lavoro!

Ma forse la presenza del professionista del giornalismo amanteano ha una giustificazione diversa; sembra che questo tallonare vicenda e protagonisti voglia giungere prima degli altri e meglio degli altri ad un evento che potrebbe anche essere foriero.

A domani allora , per comprare di buon mattino Il Quotidiano

 

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