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Ci permetterete di lasciare anonime le persone interessate alla vicenda che vi raccontiamo, vigili compresi.

 

C’erano i parcheggi liberi in piazza mercato nuovo ma un cittadino ha ritenuto opportuno parcheggiare a latere delle stesse e senza pagare il ticket.

Nel comportamento sembrava potersi avvertire una sorta di rifiuto preconcetto del pagamento del ticket e senza preoccuparsi affatto per l’altra sanzione al cds sicuramente ricadente per il parcheggio effettuato.( tanto i vigili veri non ci sono!)

 

L’addetto al controllo delle strisce blu ha emanato la contravvenzione ed ha apposto il modello cartaceo sotto il tergicristallo.

Si tratta di una contravvenzione elevata ai sensi dell’articolo 158/2.6 “Lasciava il veicolo in sosta in posizione tale da impedire di accedere ad altro veicolo regolarmente in sosta”; così si legge nel verbale.

Ed infatti il richiamato articolo stabilisce che “La sosta di un veicolo è inoltre vietata: b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta”.

Forte la reazione del contravvenzionato che ha sostenuto la illegittimità della sanzione atteso che i “vigilini” non possono elevare verbali al di fuori delle strisce blu come se fossero vigili normali.

 

Un “vigilino” nei pressi educatamente avvicinatosi, pur non essendo il redattore della contravvenzione, ha ricordato che si tratta di una competenza ai medesimi “vigilini” afferita dalla ordinanza di nomina a firma del sindaco.

Il contravvenzionato chiama i carabinieri che non arrivano.

Dopo aver atteso il tempo sufficiente chiama i vigili urbani che prontamente si presentano in piazza mercato nuovo e che confermano la regolarità della sanzione elevata.

Una mossa intelligente perché diversamente avrebbero dovuto elevare un’altra contravvenzione di maggiore rilevanza.

Tutti intorno, al contrario, hanno dubbi.

 

Qualcuno dice :” I precedenti vigilini non ci sembra abbiano mai redatto verbali simili. Ed allora? Erano omissivi i precedenti vigilini , al punto da aver fatto perdere soldi al comune, sono eccessivi questi ultimi o nei giorni corsi è cambiato il codice della strada?”

Di certo il codice della strada non è cambiato.

Abbiamo chiesto e stiamo aspettando la copia della precedente ordinanza per confrontarla con quella attuale.

Ma nel mentre abbiamo avuto modo di leggere l’art. 17, comma 132 , della legge 127/97 il quale stabilisce che “i Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”.

Dalla precisa dizione “limitatamente alle aree oggetto di concessione “ discende che i cosiddetti “vigilini” possono fare le multe ai veicoli in sosta soltanto per ciò che riguarda le strisce blu: per esempio, a chi non espone il ticket, a chi ha il grattino scaduto e a chi parcheggia in modo da ostacolare le manovre in entrata o uscita dal parcheggio a pagamento delle altre auto, cioè praticamente in seconda fila.

 

Al di fuori, dunque, degli spazi in concessione gli ausiliari del traffico non vantano alcun potere, neanche se la macchina è parcheggiata sul marciapiede o sulle strisce pedonali. In tali ultimi casi, l’unico soggetto legittimato a elevare le multe è la polizia municipale.

La esclusiva competenza della Polizia Municipale per le strisce pedonali è confermata dalle sent. n. 7336/2005, 551/2009 e 5621/09 della cassazione.

Per ultimo la sentenza n.5621/2009 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione ha stabilito, con che “può essere enunciato il principio di diritto secondo cui le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu)”.

Ma allora i decreti sindacali del 23 dicembre 2015 sono illegittimi?

Qualcuno ne è certo al punto che li impugnerà chiedendone l’annullamento.

Peraltro che la contravvenzione elevata fosse inesistente sembra dimostrato dal fatto che né il “vigilino” , né i Vigili Urbani hanno disposto la rimozione del veicolo come previsto dal codice e dal decreto di nomina.

Resta così l’antico e mai risolto problema . Se devi ricorrere ci vuole un avvocato, poi devi pagare la marca per il ricorso e ti costa di più!.

Ma questa non è giustizia.

Allora passiamo la palla alla politica ( ma c’è?) ed alla giustizia “vera” e siamo aperti ad ogni contributo che qualche “legale” volesse inviarci per la pubblicazione.(Non si sa mai, chissà che….!)

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