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Perché Oliverio perde la causa con Tempo e lo manda via?

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Il 20 novembre 2018 è stata pubblicata la sentenza della prima sezione del Tar di Catanzaro che ha disposto la reintegrazione di Sergio Tempo nelle funzioni di revisore dei conti.

 

 

 

Tempo era stato mandato via perché denunciava le “cose” che non andavano.

Intanto ecco la sentenza pubblicata il 20/11/2018

N. 01978/2018 REG.PROV.COLL. N. 00004/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sergio Tempo, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella regionale;

nei confronti

Rocco Nicita, rappresentato e difeso dall'avvocato Leo Stilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Co.R.A.P. - Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, Autorità Nazionale Anticorruzione, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) del decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria del 22 dicembre 2017, n. 141, avente ad oggetto “la revoca del DPGR n. 25 del 2 marzo 2017” con cui era stato assegnato al ricorrente l’incarico di Revisore Unico del CO.R.A.P., Consorzio Regionale per lo sviluppo delle attività produttive;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, compresi gli atti richiamati nel suddetto decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria del 22 dicembre 2017, n. 141, e in particolare:

-b1) la nota dipartimentale del 7 giugno 2017, prot. SIAR n. 189831;

-b2) la relazione del 25 luglio 2017, prot. SIAR n. 245574;

-b3) la nota del 5 ottobre 2017, prot. SIAR n. 311430;

-b4) ove ritenuto o interpretato come lesivo, l'Avviso pubblico di cui al decreto del Dirigente generale del 7 dicembre 2012, n. 15556.

e per la declaratoria di inefficacia del rapporto contrattuale eventualmente medio tempore stipulato con il controinteressato dott. Nicita.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e di Rocco Nicita;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO

1. – A seguito di selezione bandita nel dicembre 2016, con decreto del Presidente della Giunta regionale della calabria del 2 marzo 2017, n. 50, è stata disposta la nomina di Sergio Tempo a revisore unico del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive della Regione Calabria - CORAP, in ossequio a quanto disposto dall’art. 5 l.r. 16 maggio 2013, n. 24.

Il professionista nominato si è insediato in data 14 marzo 2017.

2. – Il 2 maggio 2017, dopo aver avuto accesso agli atti della gara, Rocco Nicita, che pure aveva preso parte alla procedura, ha invitato l’amministrazione regionale a rivedere la propria determinazione ed eventualmente ad attivare l’istituto dell’autotutela, avendo ravvisato l’insufficienza della documentazione prodotta da Sergio Tempo ad attestare il possesso dei requisiti professionali richiesti per la nomina.

3. – L’amministrazione ha avviato un procedimento per la verifica delle deduzioni di Rocco Nicita, all’uopo nominando un responsabile unico del procedimento ad hoc.

Quindi, con il provvedimento meglio indicato in epigrafe e oggetto di impugnazione, la Regione Calabria ha revocato l’incarico affidato a Sergio Tempo, ritenendo che egli non avesse dimostrato di possedere l’esperienza professionale richiesta nell’avviso pubblico.

4. – Sergio Tempo ha impugnato tale provvedimento, sollevando le seguenti censure:

I) violazione dell’art. 4, comma 1 l.r. n. 24 del 2013 e del principio del contrarius actus, in quanto l’amministrazione resistente avrebbe esercitato l’autotutela senza avvalersi della medesima procedura utilizzata per lo svolgimento della selezione pubblica;

II) violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 51 c.p.c., elusione delle garanzie partecipative e violazione dell’obbligo di buona fede, eccesso di potere per sviamento della causa tipica e violazione delle regole anticorruzione, in quanto al ricorrente non sarebbe stata consentita la partecipazione al procedimento, invece assicurata al controinteressato, e inoltre il responsabile del procedimento sarebbe stato condizionato da pregressi rapporti lavorativi con il controinteressato;

III) violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 25-quinquies l. n. 241 del 1990, per la mancanza assoluta di motivazione e di istruttoria sull’interesse pubblico tutelato dall’intervento in autotutela, sollecitato dal controinteressato che pure non aveva impugnato il provvedimento di nomina;

IV) eccesso di potere e violazione dell’art. 4, comma 2 l.r. n. 24 del 2013, nonché dell’art. 14, comma 1 lett. e) del d.l. 13 agosto 2011, conv. con mod. con l. 14 settembre 2011, n. 148, in quanto i principi fissati dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con delibera n. 3 del 2012 per l’individuazione dei requisiti professionali necessari per la nomina a revisori dei conti non si applicherebbero, come invece ritenuto dall’amministrazione, agli Enti strumentali regionali, ma solo alle Regioni;

V) violazione dell’art. 4, comma 2 della l.r. n. 24 del 2013, nonché dell’art. 14, comma 1 lett. e) del d.l. n. 138 del 2011, in quanto, in ogni caso, sarebbero stati applicati in modo erroneo i principi fissati dalla Corte dei Conti.

5. – Si sono costituiti la Regione Calabria e Rocco Nicita, chiedendo il rigetto dell’avverso ricorso per infondatezza delle cesure sollevate dal ricorrente.

6. – A seguito delle produzioni documentali da parte dell’amministrazione resistente, Sergio Tempo ha presentato motivi aggiunti, deducendo la violazione dell’art. 97 Cost., l’eccesso di potere e la carenza dei presupposti per l’emanazione dell’atto impugnato, in quanto il controinteressato non sarebbe nelle condizioni giuridiche di subentrare nell’incarico, essendo stato sorteggiato solo ai fini dell’eventuale nomina alla carica di Revisore supplente.

7. – Concessa, con ordinanza del 17 gennaio 2018, n. 23, la tutela cautelare invocata da parte ricorrente, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione all’udienza pubblica del 24 ottobre 2018.

DIRITTO

8. – Il ricorso deve trovare accoglimento in ragione della fondatezza, già ritenuta in sede cautelare, dei primi tre motivi del ricorso principale.

9. – Va premesso che il decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria impugnato, che invero rappresenta l’atto in concreto lesivo dell’interesse del ricorrente, è qualificabile come atto di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241 del 1990.

In effetti, l’amministrazione, in sede di “riesame” e su sollecitazione di un terzo partecipante alla selezione, ha ravvisato un vizio di illegittimità del precedente atto di conferimento dell’incarico costituito dalla mancanza di uno requisiti richiesti per la partecipazione alla “selezione” e al “sorteggio” per la nomina a revisore unico dei conti e revisore supplente del CO.R.A.P.

Il potere di ritiro in autotutela è essenzialmente caratterizzato dalla discrezionalità di cui gode la pubblica amministrazione, la quale, pertanto, richiede un onere motivazionale circa le concrete ragioni di pubblico interesse che inducono all’esercizio del relativo potere.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è ormai uniforme, statuendo a più riprese che “in linea generale, la revoca di un provvedimento amministrativo costituisce esercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione, che, in ossequio ai principi di legalità, efficacia, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, deve essere assistito dalle garanzie partecipative (salvo i motivati casi di urgenza), da quelle formali e procedurali scaturenti dal canone del contrarius actus e dalla necessità di esplicitare le ragioni giustificanti la nuova determinazione, con la conseguenza che essa, da un lato, non può assumere la forma implicita (pena la violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, che ha sancito l’obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, a meno che le ragioni della stessa non siano chiaramente intuibili sulla base del contenuto del provvedimento impugnato); dall’altro, deve estrinsecarsi in un procedimento corrispondente a quello a suo tempo seguito per l’adozione dell’atto revocando” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2015, n. 3458; Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2011, n. 3963; Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2011, n. 3875; Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2009).

10. – Ebbene, nel caso di specie risultano del tutto assenti sia la partecipazione del ricorrente al procedimento di autotutela, sia una motivazione sull’interesse pubblico all’annullamento della nomina del ricorrente a revisore dei conti del CO.R.A.P., che era resa ancor più necessaria per la delicatezza delle funzioni svolte e in ragione dei plurimi atti adottati dal ricorrente nell’esercizio delle sue funzioni.

11. – Inoltre, deve ribadirsi quanto già affermato in sede cautelare, e cioè che non risulta seguito, in sede di autotutela, lo stesso procedimento prescritto per la nomina del revisore dei conti.

12. – Per tali, assorbenti vizi e in tali termini, il ricorso deve trovare accoglimento, con annullamento del decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria del 22 dicembre 2017, n. 141, e conseguenziale reintegrazione del ricorrente nelle funzioni di revisore dei conti.

Il sollecito intervento cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale rende superfluo l’esame delle ulteriori domande proposte dal ricorrente, il cui interesse risulta comunque pienamente soddisfatto.

13. – Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla il decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria del 22 dicembre 2017, n. 141, confermando la reintegrazione del ricorrente nelle funzioni di revisore dei conti.

Condanna la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, e Rocco Nicita, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di Sergio Tempo, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 2.500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore

Francesca Goggiamani, Referendario

…..continua domani…..

Redazione TirrenoNews

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