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signorelli amaNel silenzio della politica sulle cause dello scioglimento del comune di Amantea disposto con decreto del Presidente del Consiglio, a seguito delle infiltrazioni mafiose comincia ad esservi chiarezza. QUANDO SONO STATO CHIAMATO INOPINATAMENTE IN CAUSA, ho da sempre ESCLUSO QUALSIASI CONDOTTA ILLECITA, quale concausa dell’intervento Ministeriale e per tale ragione ho avanzato richiesta di copia di tutti gli atti a sostegno del decreto di scioglimento, e contestualmente ho conferito ai legali di fiducia apposita nomina al fine di agire nei confronti del Ministero degli Interni e della Prefettura di Cosenza per ottenere il RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI E MATERIALI CAGIONATI DALL’AVER INSERITO IL MIO NOMINATIVO PERALTRO, OMISSATO, ma nel citato decreto era evidente il riferimento alla mia persona. Il MINISTERO DEGLI INTERNI e La PREFETTURA DI COSENZA, consapevoli DELL’ERRORE COMMESSO e del GRAVE DANNO PROVOCATO, hanno opposto un presunto segreto istruttorio al fine di non consegnare la documentazione, dalla quale con certezza emergeva che NON HO AVUTO NÉ MAI POTEVO AVERE ALCUNA RESPONSABILITÀ SULLE CAUSE DELLO SCIOGLIMENTO. I legali di fiducia Giuseppe Bruno e Luigi Calabria, hanno presentato rituale ricorso al Tar della Calabria il quale, con sentenza definitiva, ha ordinato il rilascio di copia integrale del decreto del Presidente della Repubblica e della Relazione Prefettizia, riguardante la mia posizione. E’ UN PROVVEDIMENTO DI GRANDE IMPORTANZA E DI AFFERMATA CIVILTÀ GIURIDICA, IN QUANTO MI CONSENTIRÀ DI OTTENERE GIUSTIZIA. Non si comprendono le motivazioni che hanno indotto gli ispettori della Prefettura di Cosenza e del Ministero degli interni, a riportare fatti e circostanze, riguardanti la c.d. operazione Nepetia, coordinata dalla magistratura Catanzarese, avvenuta nel 2007, conclusasi con LA MIA ASSOLUZIONE CON LA FORMULA PIENA e che certamente non avevano alcuna influenza sulle reali motivazioni dello scioglimento del consiglio comunale di Amantea. La relazione prefettizia contiene una CONDOTTA FUORVIANTE ED INDIRIZZATA A CELARE LE REALI RAGIONI sottese al provvedimento ministeriale, poiché SAREBBE BASTATO ANALIZZARE UN SOLO DATO PER ESCLUDERE SIN DALL’INIZIO LA MIA PERSONA dal calderone delle cause dell’invio dei commissari. Dalla sconfitta della consultazione elettorale e dalla lettura integrale della documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica di Paola, è stato dimostrato senza alcun dubbio che sono persona offesa e danneggiata. RIMANE L’AMAREZZA E LA RABBIA PER AVER INFANGATO LA MIA PERSONA E LA MIA ONORABILITÀ, per avermi impedito il raggiungimento di prospettive politiche importanti. Il risarcimento economico non può eliminare la mia delusione, CHE HO SEMPRE OPERATO PER LA SOLA PASSIONE POLITICA E PER AVER COLTIVATO IL SOGNO DI ESSERE UTILE AL MIO PAESE e contribuire alla crescita sociale ed economica dello stesso. Questo sogno, seppur tramutatosi momentaneamente in un incubo, è quello che mi ha tenuto vivo in questi anni, assieme alla vicinanza e all’affetto dei miei familiari, perché alla politica ho dedicato e dedico tutta la mia vita, mettendomi al servizio di essa e senza mai servirmene. 

Tommaso Signorelli

Pubblicato in Politica

Con la Sentenza n. 4175/2019 il TAR del Lazio, sezione territoriale di Roma, ha annullato l’Ordinanza Sindacale n. 624/2018 del Comune di Tivoli (RM).

Nelle relative motivazioni sono state avvalorate delle tesi, secondo le quali il suddetto Decreto è carente di determinatezza, motivazione e mostra lacunosità nella connessa istruttoria.

Difatti nel testo del documento in esame, si può notare che i comportamenti vietati non sono ben descritti ed inquadrati nella tutela di gravi e non semplici, pericoli che minacciano la sicurezza urbana, come il semplice abbigliamento ed atteggiamento di chi presumibilmente si prostituisce, che possono essere riportati anche a situazioni ed intenzioni estranee al sesso a pagamento. Inoltre, si può denotare la mancanza di una giustificazione per adottare in via eccezionale e temporanea un provvedimento in contrasto a problematiche, le quali appaiono in questo caso ordinarie e permanenti e la sola e semplice data di scadenza, iscritta nel relativo testo, non può essere giustificativa per un atto obbligatoriamente contingibile ed urgente, il quale risulta oltretutto valido su tutto il territorio del rispettivo Comune.

Viene oltretutto citato, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011, che i provvedimenti sindacali in questione devono rispettare lo Stato di diritto, quando questi pongono dei divieti, anche se i connessi poteri vanno a tutelare beni e valori, ovverosia, le citate interdizioni devono avere dei limiti d’applicazione od addirittura non poter essere applicate per nulla, se queste violano i diritti fondamentali dei cittadini.

Si menziona di seguito il testo della suddetta Ordinanza Sindacale.

Pubblicato il 28/03/2019

N. 04175/2019 REG.PROV.COLL.

N. 15466/2018 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a. ,

sul ricorso numero di registro generale 15466 del 2018, proposto dall’Associazione Radicale Certi Diritti e dal Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute – Onlus organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati D. C., C. F., G. C., con domicilio eletto presso lo studio dei primi in (omissis) e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Tivoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E. I., M. R., D. S., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F. F. in (omissis) e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'ordinanza contingibile e urgente n. 624 del 06.11.2018, con la quale il Sindaco del Comune di Tivoli ha ordinato che, a decorrere dal 15/11/2018 e fino al 15/06/2019, su tutto il territorio comunale, sia fatto divieto (i) "a chiunque, sulla pubblica via e su tutte le aree soggette a pubblico passaggio del territorio del Comune di Tivoli di contattare soggetti dediti alla prostituzione, concordare prestazioni sessuali a pagamento, consentire la salita sui propri veicoli per le descritte finalità, eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale, ivi compresa la sosta e/o fermata al fine di porre in essere i comportamenti delineati" e (ii) "a chiunque di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco a offrire prestazioni sessuali a pagamento, assumendo atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamenti o mostrare nudità che manifestino, inequivocabilmente, l'intenzione di adescare o di esercitare l'attività di meretricio" e con la quale è stato stabilito per la violazione della predetta ordinanza l'importo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 500,00;

- di ogni atto presupposto, connesso ovvero consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tivoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 la dott.ssa B. B. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto esposto dalle parti nel ricorso introduttivo e negli scritti difensivi;

Premesso che:

- con il ricorso introduttivo del presente giudizio l’Associazione Radicale “Certi Diritti” ed il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute – Onlus organizzazione non lucrativa di utilità sociale, premesse esplicitazioni, con unite allegazioni a supporto, in merito alla propria legittimazione ed all’interesse ad agire, hanno adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato, adottato dal Sindaco del Comune di Tivoli ai sensi dell’articolo 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito TUEL), con il quale, in ragione dell’asserita sussistenza di esigenze di incolumità pubblica e sicurezza urbana, sono stati disposti specifici divieti, dettagliatamente indicati, a valere su tutto il territorio comunale per il periodo 15 novembre 2018 - 15 giugno 2019, con espressa comminatoria, per la violazione dei divieti medesimi, della sanzione pecuniaria pari ad euro 500,00 (cinquecento/00);

- la difesa di parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la sussistenza dei presupposti alla base dell’adozione dell’ordinanza impugnata, nonché censurando l’indeterminatezza delle condotte vietate e sanzionate, la carenza e lacunosità dell’istruttoria, l’assenza di un adeguato substrato motivazionale, la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, la lesione dei diritti e delle libertà fondamentali in violazione dell’art. 2 Cost., la violazione dei principi di legalità e tipicità degli illeciti amministrativi, con prospettazione anche di profili di illegittimità costituzionale dell’art. 54 comma 4 bis TUEL, ove interpretato nel senso di legittimare il Sindaco all’esercizio del potere extra ordinem, anche per finalità di perseguire la prostituzione in quanto tale, senza, tra l’altro, considerazione alcuna delle condizioni di sfruttamento, ordinariamente sussistenti, degli individui che esercitano tale attività;

- il Comune di Tivoli si è costituito in giudizio per resistere al gravame, sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità sia per carenza delle fondamentali condizioni dell’azione sia in relazione alla proposizione del ricorso in forma collettiva, concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso in quanto infondato;

- alla camera di consiglio del 13 febbraio 2019, fissata per la conclusione della fase cautelare, il Collegio ha valutato sussistenti i presupposti per la definizione della presente controversia con sentenza in forma semplificata, provvedendo agli avvisi ed adempimenti prescritti in conformità alle previsioni dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto che:

- l’eccezione di inammissibilità per carenza delle condizioni dell’azione non merita accoglimento;

- per univoca giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche) spetta al Giudice verificare, caso per caso, la ricorrenza di un interesse, idoneo a radicare legittimazione processuale, in capo ai soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, i quali devono comunque risultare sufficientemente differenziati e qualificati, rispetto agli interessi dei singoli associati ovvero alla generalità dei consociati di un determinato territorio, perché ad essi, appunto, possa riconoscersi il potere di agire legittimamente in giudizio;

- dall’analisi della documentazione versata in atti dalla parte ricorrente e, segnatamente, dai rispettivi statuti, emerge che sia l’associazione che il comitato perseguono specifiche finalità di promozione dei diritti e tutela delle persone e, in specie delle donne, coinvolte nel fenomeno della prostituzione, nonché di salvaguardia della sfera di autodeterminazione sessuale, attraverso iniziative, di sovente congiunte ed estese a tutto il territorio nazionale, che includono anche “l’assistenza legale e la presentazione in giudizio”;

- i sopra indicati elementi associati alle ulteriori evidenze in atti consentono di rilevare la sussistenza di un interesse diffuso, connotato da autonomo rilievo, di cui viene dedotta e allegata la lesione attraverso l’adozione dell’ordinanza impugnata, la cui protezione rientra tra le finalità statutarie delle ricorrenti, connotate da stabilità sul piano organizzativo e operativo ed operanti su tutto il territorio nazionale;

- il contenuto prescrittivo e sanzionatorio dell’ordinanza, riguardato ai fini della verifica in ordine alla sussistenza delle condizioni dell’azione, evidenzia, in particolare, una diretta afferenza con le finalità di protezione e tutela perseguite dall’associazione e dal comitato, come reso evidente, tra l’altro, dalla formulazione – ampia e, per le ragioni di seguito esposte, del tutto generica – della prescrizione che pone il divieto, per chiunque e su tutto il territorio comunale, di assumere “atteggiamenti” ovvero “modalità comportamentali” suscettibili non già di denotare l’esercizio bensì di manifestare “l’intenzione” di esercitare il sex work (espressamente: “comportamenti diretti in modo non equivoco a offrire prestazioni sessuali a pagamento, assumendo atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamenti o mostrare nudità che manifestino, inequivocabilmente, l'intenzione di adescare o di esercitare l'attività di meretricio”), con comminatoria, in caso di inosservanza, della sanzione pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento/00), con carattere di generalità e, dunque, astrattamente, anche nei confronti delle vittime dei fenomeni di tratta e di sfruttamento;

- del pari infondata si palesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo sollevata dalla difesa dell’amministrazione comunale;

- per consolidata giurisprudenza, ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo, occorre che vi sia una identità di posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e che non vi sia una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di alcuni ricorrenti sarebbe incompatibile con l’accoglimento delle istanze degli altri (Cons. Stato, Sez. IV, 5 ottobre 2018, n. 5719; 6 giugno 2017, n. 2700);

- nel processo amministrativo, dunque, la proposizione del ricorso collettivo è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 363; 29 dicembre 2011, n. 6990);

- nel caso che ne occupa deve rilevarsi la sussistenza dei sopra indicati presupposti, emergendo una piena convergenza degli interessi perseguiti dall’associazione e dal comitato ricorrenti attraverso la pretesa azionata nel presente giudizio, risultando, peraltro, generiche le deduzioni articolate sul punto dalla difesa dell’amministrazione comunale;

- il ricorso è, nel merito, manifestamente fondato;

- prioritarie ed assorbenti si palesano le deduzioni dirette a contestare l’assenza dei presupposti alla base dell’adozione del provvedimento impugnato, la lacunosità dell’istruttoria e la carenza di motivazione;

- le condotte vietate e sanzionate vengono descritte nel provvedimento impugnato con un insufficiente grado di determinatezza, come reso evidente dal rilievo riconnesso anche ad “atteggiamenti”, a “modalità comportamentali” ed all’abbigliamento e, dunque, a condotte ed a profili che ineriscono alla sfera delle stesse modalità di espressione della personalità e che possono risultare in concreto non lesive di interessi riconducibili alla sicurezza urbana in quanto non dirette in modo non equivoco all’esercizio dell’attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento;

- a fronte di tale ampia e generica descrizione delle condotte sanzionate l’indiscriminata estensione dei divieti su tutto il territorio comunale non trova supporto nell’accertamento di situazioni specifiche riferibili all’esigenza di tutela della sicurezza urbana, dovendosi evidenziare che l’ordinamento vigente non consente la repressione di per sé dell’esercizio dell’attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento e ciò a prescindere dalla rilevanza che tale attività possa assumere sotto altri profili, autonomamente sanzionabili, per le modalità con cui è svolta o per la concreta lesione di interessi riconducibili alla sicurezza urbana;

- in particolare, la sussistenza di “gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana” è solo formalmente evocata, non essendo sufficienti a sorreggere la determinazione adottata affermazioni di principio in ordine alla circostanza che il fenomeno della prostituzione su strada “sta assumendo caratteri di notevole diffusione sul territorio comunale” ovvero giudizi di valore di carattere etico e morale in assenza evidenze istruttorie fondate su elementi concreti ed attendibili atti a denotare la sussistenza del presupposto della concreta minaccia agli interessi pubblici tutelati dell’art. 54, commi 4 e 4 bis del TUEL e della eccezionalità e gravità del pericolo;

- le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo costituiscono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dalla particolare qualificazione sia della minaccia sia del pericolo;

- la documentazione prodotta in giudizio dalla difesa dell’amministrazione denota, invero, l’esiguità della istruttoria svolta, essenzialmente incentrata su segnalazioni anonime e sulla riscontrata presenza di persone dedite alla prostituzione nello svincolo di Tivoli del Casello dell’autostrada A24 e il Mausoleo dei Plauzi, senza evidenza alcuna circa la obiettiva e concreta sussistenza di situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o per la sicurezza, come comprovato anche dai verbali di contestazione della violazione dell’ordinanza impugnata;

- nello specifico, una parte consistente dei verbali di contestazione inerisce a condotte sostanziatesi nell’indossare abbigliamenti succinti atti ad adescare clientela, senza esplicitazione del nesso di interrelazione tra il “mezzo” e il “fine” e, cioè, delle modalità attraverso le quali si è ritenuto di inferire dall’abbigliamento, qualificato in assenza di specificazioni descrittive, l’“intenzione” dell’adescamento di clientela;

- in ogni caso non è dato comprendere né altrimenti emerge dalla documentazione in atti la sussistenza del presupposto della concreta minaccia agli interessi pubblici tutelati dalla disposizione del TUEL sopra richiamata, non integrati dal mero riferimento al “buon costume” ed alla “pubblica decenza”, pure espressamente indicati nell’ordinanza impugnata;

- il Collegio, inoltre, pur rilevando la palese tardività delle produzioni documentali dell’ente resistente del 14 febbraio 2019, ritiene di evidenziare, a maggiore chiarimento, nonché al fine di una esaustiva disamina della vicenda contenziosa anche nella prospettiva di orientare l’operato dell’amministrazione, che alcun rilievo può essere riconnesso alla notizia stampa estrapolata da internet, sia per la provenienza della fonte, sia tenuto conto della circostanza che la notizia riportata è successiva all’adozione dell’ordinanza impugnata, sia alla luce del relativo contenuto che individua nella città di Catania quella di destinazione dell’attività illecita oggetto dell’indagine penale, mancando una specifica interrelazione con le finalità enunciate nel provvedimento gravato. Ciò senza considerare che i fenomeni criminali correlati allo sfruttamento della prostituzione ineriscono a profili di carattere strutturale da contrastare attraverso gli strumenti ordinari all’uopo previsti dall’ordinamento;

- come chiarito, infatti, anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 115 del 2011) “deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se «temporalmente delimitate» (ex plurimis, sentenze n. 127 del 1995, n. 418 del 1992, n. 32 del 1991, n. 617 del 1987, n. 8 del 1956) e, comunque, nei limiti della «concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare» (sentenza n. 4 del 1977)”;

- nella fattispecie, anche ove si ritenesse di escludere una preordinazione della delimitazione dell’efficacia della misura al fine di assicurare il rispetto solo formale del sopra indicato carattere della temporaneità, non è dato rinvenire alcun giustificativo in ordine all’estensione del periodo indicato nel provvedimento (15 novembre 2018 - 15 giugno 2019) e ciò pure nella prospettiva, evidenziata dal difensore della resistente amministrazione nell’udienza camerale, di una asserita sperimentazione dell’efficacia della misura medesima, restando, comunque, indimostrate le concrete e gravi esigenze riferite all’incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;

- la stessa giurisprudenza costituzionale ha rimarcato “l’imprescindibile necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio di legalità sostanziale, posto a base dello Stato di diritto” (cfr. C. Cost. n. 115 del 2011, cit.), non essendo sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore e ciò, in specie, ove divieti ed obblighi imposti impongano, in maggiore o minore misura, restrizioni alla sfera dei diritti e delle libertà individuali;

- del pari fondate si palesano le deduzioni dirette a contestare la violazione del principio di proporzionalità, stante la già evidenziata ampiezza ed indeterminatezza delle condotte vietate, l’indiscriminata estensione dei divieti a tutto il territorio comunale, la diretta incidenza su diritti e libertà individuali, con previsione della irrogazione di una sanzione pecuniaria in misura fissa e generalizzata che, come correttamente rilevato da parte ricorrente e comprovato anche dai verbali di contestazione prodotti dall’amministrazione, è suscettibile di dispiegare la propria portata afflittiva essenzialmente sulle vittime della catena criminale;

- in conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso merita accoglimento, con assorbimento delle residue deduzioni, e per l’effetto l’ordinanza impugnata va annullata;

- le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Tivoli al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

E. S., Presidente

B. B., Consigliere, Estensore

O. F., Consigliere

Pubblicato in Italia

Catanzaro – “Abbiamo presentato un ricorso al Tar perché il Consiglio Regionale, contravvenendo alle norme, non vuole discutere la legge di iniziativa popolare Taglio Privilegi, sottoscritta da più di 5mila cittadini calabresi”.

 

 

Questo l’annuncio di tutti i deputati del M5S di Camera, Senato e Parlamento Europeo, che continuano il loro pressing sulla riduzione dei costi della politica.

“Questo Consiglio Regionale rimane insensibile alla voce dei tanti che chiedono un gesto di equità sociale.

Dopo aver legiferato per reintrodursi i vitalizi e le indennità di fine mandato, adesso agiscono addirittura contro la legge, pur di non discutere della nostra proposta che consentirebbe un risparmio di 3 milioni di euro all’anno, tagliandole dai loro ricchi emolumenti.

Il Consiglio regionale - continuano i pentastellati - aveva l’obbligo di iscrivere la Taglio Privilegi all’ordine del giorno della prima seduta consiliare per poterla discutere con precedenza su ogni altro argomento.

Lo impone la legge regionale n. 13 del 1983, che stabilisce che un progetto di iniziativa popolare deve essere esaminato dal Consiglio entro sei mesi dalla data di presentazione.

Lo statuto della regione parla addirittura di tre mesi.

Ma, pur essendone passati otto dal deposito delle firme, la Taglio Privilegi non risulta ancora all’ordine del giorno delle sedute consiliari.

Ma d'altronde sappiamo bene che la casta politica regionale dà il suo meglio solo quando si tratta di deliberare a favore dei propri portafogli.

Anche quest’anno, infatti, il Consiglio regionale ha destinato la cifra di 80 mila euro all’Associazione degli ex Consiglieri della Regione Calabria. Ancora soldi alla casta, non contenta dei vitalizi percepiti.

Ebbene, possiamo annunciare che questo è l’ultimo anno per queste vergognose regalie. Appena entreremo in Consiglio regionale, dopo le prossime elezioni, abrogheremo immediatamente la Legge regionale n. 3 del 2001 che consente questo vero e proprio furto ai danni dei cittadini calabresi, oltre ad approvare la nostra legge di iniziativa popolare Taglio Privilegi.

Per intanto sarà il Tar - concludono i parlamentari 5 stelle - ad imporre a questa vergognosa classe politica la discussione in Consiglio sulla riduzione dei costi della politica. Presto ci penseranno i cittadini a liberarci di tutti questi pessimi politicanti attaccati solo ai soldi e alle poltrone”.

26/07/2019 I portavoce calabresi del M5S di Camera, Senato, Parlamento Europeo.

Pubblicato in Catanzaro

LOGO-ELEZIONI-PROVINCIALI-2019Lo ha depositato Marco Ambrogio, candidato di Insieme per la Provincia. Il voto sarebbe viziato dalla preferenza espressa da Carmelino Caputo, decaduto quattro giorni prima dalla carica di consigliere comunale di Paterno Calabro

Potrebbe presto cambiare la composizione del nuovo consiglio provinciale di Cosenza. La vicenda giudiziaria di Cariati ha coinvolto anche Sergio Salvati, assessore e consigliere del comune jonico, neo eletto nella lista Insieme per la Provincia, indagato dalla Procura di Castrovillari e destinatario di un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nell’ambito dell’operazione Platone. L’arresto della sindaca Filomena Greco, posta ai domiciliari, per il momento non ha conseguenze sul prosieguo dell’amministrazione, ma un eventuale scioglimento determinerà la decadenza di Salvati, con Andrea Cuzzocrea, consigliere comunale di Rende, pronto a subentrargli.

Ricorso al Tar di Marco Ambrogio

C’è però un’altra questione aperta, quella della regolarità delle operazioni di voto. Marco Ambrogio, anch’egli candidato nella lista Insieme per la Provincia e separato da Cuzzocrea da una manciata di punti, ha presentato ricorso al Tar per chiedere l’annullamento delle elezioni del 24 febbraio in quanto il risultato sarebbe viziato dall’ammissione al voto di Carmelino Caputo, consigliere comunale di Paterno Calabro, dichiarato decaduto dalla carica il 20 febbraio e che dunque non aveva diritto ad esprimere alcuna preferenza.

La questione si gioca in punta di diritto

Il voto espresso da Caputo ha avuto un peso di 22 punti, superiore al distacco tra Cuzzocrea e Ambrogio, con quest’ultimo che dunque può legittimamente sentirsi danneggiato. Incerto l’esito: i magistrati potrebbero respingere il ricorso o decidere di far rivotare solo gli amministratori dei comuni con fascia di popolazione inferiore ai tremila abitanti, in cui rientra appunto il comune di Paterno. Oppure annullare in toto le elezioni e far ripetere per intero le operazioni di voto. Nel ricorso, curato dall’avvocato Enrico Morcavallo, figura anche la richiesta di attribuzione di alcuni voti invalidati, ammontanti a circa 150 punti, poiché sulla scheda il nome di Ambrogio risultava scritto sotto il simbolo di Provincia Democratica e non sotto quello corretto di Insieme per la Provincia. Secondo il legale, queste preferenze andavano conteggiate poiché comunque espressione di una chiara volontà da parte dell’elettore.

fonte notizia m.lacnews24.it

Pubblicato in Cosenza

E’ noto che il TAR di Catanzaro con una sentenza pubblicata il 20/12/2018 (N. 02168/2018 REG.PROV.COLL. N. 00880/2018 REG.RIC) ha ribaltato il risultato elettorale che aveva eletto sindaco di Serra d’Aiello la d.ssa Giovanna Caruso, al suo posto proclamando eletto Sindaco Antonio Cuglietta

ed alla carica di Consigliere comunale Piero Longo, Gaetano Cappelli, Margherita Perri, Posteraro Gianluca, Filippo Aloe, Fulvio Roppo Valente, Raffaele Camastra, per la maggioranza e Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso e Walter Pirillo, per la minoranza.

In conseguenza il sindaco attuale di Serra d’Aiello è il dr Antonio Cuglietta.

Senonchè l’ex sindaco Giovanna Caruso ha proposto ricorso al Consiglio di Stato chiedendo anche la sospensione della sentenza del TAR Calabria.

Il sindaco Antonio Cuglietta è ancora un volta difeso dall’avvocato Oreste Morcavallo (nella foto).

La udienza si è svolta ieri ed il CdS ha fissato la valutazione nel merito alla udienza del 14 marzo 2019.

Discende da quanto precede, e senza dubbio alcuno, che il CdS abbia rigettato la richiesta di sospensione della sentenza del TAR Calabria e che quindi il comune di Serra d’Aiello continuerà ad essere governato dalla maggioranza composta dal Sindaco Antonio Cuglietta e dai Consiglieri comunali Piero Longo, Gaetano Cappelli, Margherita Perri, Posteraro Gianluca, Filippo Aloe, Fulvio Roppo Valente, Raffaele Camastra.

Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso e Walter Pirillo, restano invece consigliere di minoranza.

Pubblicato in Basso Tirreno

Aveva vinto per un solo voto 190 a 189 Giovanna Caruso.

E quindi in ricorso prodotto da Antonio Cuglietta e consiglieri di maggioranza Cappelli Gaetano, Posteraro Gianluca, Stella Ferdinando, Longo Piero, Aloe Filippo, Iachetta Eleonora, Vellone Domenico, Roppo Valente Flavio, Camastra Raffaele e Perri Margherita, difesi da Oreste Morcavallo.

Dall’altra parte Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso, Walter Pirillo, Guerino Mendicino, Vanessa Berardone, Saverio Rizzo, Raffaele Falsetto, Maria Innocenti In Suriano Campagna rappresentati e difesi dall'avvocato Gregorio Barba,

Ed il TAR aveva fatto intervenire la Prefettura per accertare la legittimità di due voti contestati dai ricorrenti.

Il gruppo di lavoro era costituito dalla Dott.ssa Francesca Pezone, Vice prefetto delegato dal Prefetto di Cosenza a svolgere la verificazione, insieme al Funzionario Amministrativo Dott. Gianfranco Porco e all’Operatore Amministrativo Vincenzina Zanfino.

Abbiamo cercato di avere una dichiarazione del neo eletto sindco Antonio Cuglietta ma lo stesso è fuori sede.

Ci riproveremo appena possibile.

Intanto ecco,integrale, la sentenza pubblicata il 20/12/2018

N. 02168/2018 REG.PROV.COLL. N. 00880/2018 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 880 del 2018, proposto da Antonio Cuglietta, Gaetano Cappelli, Gianluca Posteraro, Ferdinando Stella, Piero Longo, Filippo Aloe, Eleonora Iachetta, Domenico Vellone, Flavio Roppo Valente, Raffaele Camastra, Margherita Perri, rappresentati e difesi dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;

contro Comune di Serra D'Aiello non costituito in giudizio;

nei confronti Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso, Walter Pirillo, Guerino Mendicino, Vanessa Berardone, Saverio Rizzo, Raffaele Falsetto, Maria Innocenti In Suriano Campagna rappresentati e difesi dall'avvocato Gregorio Barba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, viale F. e G. Falcone n. 45;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Ricorso ex art. 130 C.P.A. avverso: a) il Verbale di proclamazione degli eletti dell'11.6.2018 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale nella elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Serra D'Aiello (Cs); b) il Verbale della Sezione n. 1; onde ottenerne in via principale il parziale annullamento con la correzione del risultato della "Lista Civica La Svolta 1.2" in n. 188 voti effettivamente conseguiti in luogo dei n. 190 voti erroneamente assegnati, con la conseguente proclamazione alla carica di Sindaco di Antonio Cuglietta ed alla carica di Consigliere comunale di Piero Longo, Gaetano Cappelli, Margherita Perri, Posteraro Gianluca, Filippo Aloe, Fulvio Roppo Valente, Raffaele Camastra, per la maggioranza e Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso e Walter Pirillo, per la minoranza; in via subordinata per l'annullamento integrale delle operazioni elettorali e del Verbale di proclamazione degli eletti dell'11.6.2018 e con la ripetizione delle elezioni comunali. Con vittoria di spese e compensi.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso, Walter Pirillo, Guerino Mendicino, Vanessa Berardone, Saverio Rizzo, Raffaele Falsetto ed Innocenti Maria il 26\7\2018 :

a) del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale della Sezione n. 1 del 10 giugno 2018;

b) del Verbale di proclamazione degli eletti dell'11.6.2018 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale nella elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Serra d'Aiello (CS) al fine di ottenerne il parziale annullamento sotto altro profilo con la correzione del risultato della Lista “Sosteniamo Serra Antonio Cuglietta Sindaco” in n. 188 voti di lista validi effettivamente conseguiti in luogo dei n. 189 voti erroneamente assegnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giovanna Caruso e di Vincenzo Paradiso e di Walter Pirillo e di Guerino Mendicino e di Vanessa Berardone e di Saverio Rizzo e di Raffaele Falsetto;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di proposto dal ricorrente incidentale Maria Innocenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, candidato sindaco e consiglieri comunali della “Lista civica la svolta 1.2.”, impugnano ai sensi dell’art. 130 c.p.a. l’atto di proclamazione degli eletti delle elezioni del Comune di Serra di Aiello.

Premettendo di avere ottenuto 189 voti a fronte dei 190 ottenuti dalla lista “Sosteniamo Serra Antonio Cuglietta Sindaco” hanno dedotto quattro motivi di ricorso sostenendo:

1) la nullità di 2 schede attribuite alla lista avversaria per la sussistenza di segni di riconoscimento in violazione dell’art. 64 n. 2 d.p.R. 570/1960;

2) l’illegittimità della scelta del Presidente di seggio di risolvere le contestazioni alle schede non nel corso dello spaglio ma al termine dello stesso e senza acquisire il parere degli scrutatori in spregio al combinato disposti degli artt. 63 e 54 d.p.R. 570/19603);

3)la contraddittorietà del verbale laddove riporta la sostituzione di una scheda, non menzionata nell’apposito par. 19 lett. D;

4) l’illegittimità per violazione degli art. 41 d.p.R. 570/1960 e 19 l. n. 104/1992 della decisione in cui non è stata ammessa al voto assistito l’elettrice Mafalda Fabrizio.

L’ente locale cui il ricorso è stato ritualmente notificato non si è costituito.

Costituitisi gli eletti hanno chiesto il rigetto del ricorso e proposto a loro volta ricorso incidentale.

Hanno in particolare affermato l’infondatezza del ricorso per: 1) inammissibilità del primo motivo in quanto non contestate espressamente nel verbale; 2) la non risultanza nel verbale della risoluzione delle contestazioni alla fine dello spoglio e comunque il difetto di contestazione da parte degli scrutatori da intendere quale assenso 3) l’essere la sostituzione della scheda strappata avvenuta il giorno antecedente la votazione e come tale da non riportare nella sezione relativa alle schede relative nel corso della votazione, 4) la legittimità della non ammissione al voto della elettrice Fabrizio per difetto nel certificato medico di validazione della Asl.

In via incidentale hanno a loro volta richiesto l’annullamento dell’attribuzione di 2 voti agli avversari perché riportanti segni di riconoscibilità dell’elettore.

In via istruttoria il Collegio ha disposto verificazione sulle schede contestate e sulla non ammissione al voto della elettrice Mafalda Fabrizio.

All’udienza del 19.12.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’elezione contestata si caratterizza per vedere un solo voto di differenza tra lista vincitrice e lista soccombente.

In via preliminare deve disaminarsi l’eccezione con la quale i controinteressati ostacolano i motivi di ricorso per inammissibilità per difetto di immediata contestazione dai rappresentanti di lista.

L’eccezione risulta superabile alla luce dell’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 32/2014 la quale, rammentando l’attenuazione dell’onere della prova nel giudizio elettorale ha ammesso la rilevanza delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai rappresentanti di lista a seguito delle operazioni elettorali quando prodotte per contestare le decisioni assunte dal seggio elettorale anche se gli stessi soggetti non abbiano svolto contestazioni in sede di spoglio delle schede, potendo essi non percepire nell'immediatezza la rilevanza determinante dell'errore, che può invece manifestarsi solo alla conclusione delle operazioni.

Ciò in quanto non vi è norma impositiva di un onere con effetto decadenziale ed alla luce della facoltatività sia della presenza del rappresentante di lista (art. 32, comma 9, n, 4, d.P.R. n. 570 del 1960), sia della contestazione immediata di eventuali rilievi o dissensi (artt. 54 e 68 del medesimo d.P.R.).

2.Essendo stati anzitutto proposto l’annullamento della decisione di attribuzione di due schede per parte, devono in primo luogo disaminarsi i motivi del ricorso principale aventi ad oggetto non le schede, ma il procedimento.

Il terzo motivo di ricorso è, anzitutto, infondato.

La sostituzione della scheda strappata per come desumibile dalla pag. 11 del verbale è avvenuto nel giorno antecedente le votazione nel corso delle operazioni preparatorie e non nel corso delle votazioni, sicchè tale scheda non doveva essere riportata tra quelle riscontrate come deteriorate nel corso della votazione a pag. 29 del verbale.

4. Va ancora disaminata la contestazione di mancata ammissione al voto dell’elettrice Mafalda Fabrizio.

A mente dell'art. 41 d.P.R. n. 570 del 1960 come noto, i certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; pertanto, ai fini del voto assistito, l'attitudine dell'infermità fisica ad impedire l'autonoma manifestazione del voto da parte dell'elettore può essere apprezzata unicamente dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale che dell'attestazione dell'esistenza dell'impedimento si assume la piena responsabilità giuridica (v. Consiglio di Stato, sez. V, 14/11/2006,  n. 6685 )

Nella specie il certificato esibito al seggio elettorale ed acquisito dal verificatore è carente della sottoscrizione del medico, sicchè non appare censurabile la determinazione di non ammissione dell’elettrice alla votazione.

5. Ricorso principale e ricorso incidentale contestano entrambi la decisione di attribuzione alla avversaria di 2 schede riportanti segni di riconoscimento e decisivi, stante l’unico voto di differenza per determinare il vincitore.

Venendo al merito della speculare contestazione bisogna rammentare che la nullità del voto elettorale si verifica solo quando dall'esame obiettivo della scheda emerge chiaramente l'intento dell'elettore di farsi riconoscere, per cui i segni superflui, quelli eccedenti il modo normale d'indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche, nonché l'imprecisa collocazione dell'espressione del voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono elementi sintomatici idonei a determinare la nullità del voto stesso solo qualora non sia evidente che l'irregolare compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore nonché qualora si tratti di segni riconducibili a difficoltà di movimento o di vista dell'elettore.(v. tra le altre Cons. st. sez. V, 25/01/2016,  n. 245; sez. V, 7 luglio 2015, n. 3368; sez. V, 15 giugno 2015, n. 2934; Id., sez. V, 29 novembre 2013, n. 5720).

In particolare, l'art. 64, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nello stabilire la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere "in modo inoppugnabile" la volontà dell'elettore di farsi riconoscere, deve essere inteso in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso; in effetti l'espressione «in modo inoppugnabile» non può essere intesa in senso letterale, come se fosse volta a esigere un'effettiva certezza della volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché una simile inoppugnabilità si avrebbe solo nel caso che l'elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome; di conseguenza l'elemento della riconoscibilità deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato (così Consiglio di Stato sez. V, 18/01/2016, n.142).

Il principio di diritto va applicato alle 4 schede in contestazione.

Dalla disposta verificazione risulta in primo luogo che la scheda all’allegato n. 1 della relazione di verificazione attribuita alla lista “La svolta 1.2” risulta che accanto al simbolo sbarrato di tale lista compare una scritta non decifrabile e neppure attribuibile per numero delle lettere (4 o 5 nella prima riga e 4 nella seconda), per come auspicato dai controinteressati nelle operazioni del verificatore, al nome del candidato Saverio Rizzo. Il segno, dunque, non ha giustificazione alcuna con l’espressione del consenso e va, pertanto, ritenuto nulla diversamente da quanto ritenuto dal seggio elettorale.

L’attività istruttoria ha, in secondo luogo, fatto emergere che la scheda all’allegato n. 3 della relazione di verificazione attribuita alla lista “la svolta 1.2” risulta che oltre al simbolo sbarrato di tale lista nel riquadro della lista in competizione vi è una scritta non decifrabile che per posizione non trova giustificazione alcuna nella espressione del voto con conseguente nullità della scheda.

Venendo alle schede contestate con il ricorso incidentale dagli accertamenti istruttori emerge che all’allegato n. 4 della relazione di verificazione attribuita alla lista “Sosteniamo Serra – Antonio Cuglietta Sindaco” vi è sbarramento dell’intero riquadro ed indicazione di uno dei candidati della medesima lista, Filippo Aloe. Ritiene il Tribunale che l’apposizione del crocesegno sull’intero riquadro della lista sia ordinaria modalità di espressione della preferenza e non presenti irregolarità che ne inficino la validità.

In ultimo è stata acquisita all’allegato n. 5 della relazione di verificazione attribuita alla lista “Sosteniamo Serra – Antonio Cuglietta Sindaco” in cui vi è sbarramento del simbolo della lista ed in corsivo il nome “Longo Costantino” a fronte della presenza trai candidati di soggetto diverso Longo Piero.

Nel ricorso incidentale si sostiene che nella specie non vi sarebbe preferenza per il candidato con nome errato, bensì firma autografa del padre del candidato con volontà di riconoscimento ed a sostegno della doglianza la parte controinteressata ha richiesto ctu calligrafica.

È noto in proposito che la giurisprudenza afferma che l'erronea indicazione del prenome del candidato, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, non implica di per sé alcuna incertezza in ordine alla volontà dell'elettore né configura un mezzo di riconoscimento, tale errore ben potendo essere un mero difetto mnemonico, non improbabile poiché il voto di preferenza non necessariamente riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (v. Consiglio di Stato sez. V, 29/11/2013, n. 5720; sez. V, 30/01/1997, n.112).

Ritiene il Tar che nella specie tale principio sia applicabile e che l’invocato accertamento calligrafico trovi ostacolo in duplice ragione.

In primo luogo la dimostrazione che il voto sarebbe attribuibile al padre del candidato è in astratto irragionevole in quanto contrasterebbe con l’interesse dell’elettore ad inficiare la preferenza al figlio senza che vi sia ragione per dar prova all’esterno di aver per questi votato ed in secondo luogo tale accertamento violerebbe il principio della segretezza del voto.

6. La fondatezza “nel merito” della censure sulla riconoscibilità delle schede del ricorso principale esime il Collegio dal riscontro del motivo ad esso subordinato di mancata risoluzione delle contestazioni delle schede nel corso delle operazioni.

7. Consegue da quanto esposto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nei termini illustrati.

Ai sensi dell’art. 130 c.p.a. vanno, conseguentemente, corretti i risultati elettorali con l’annullamento delle due preferenze accordate alla lista “La svolta 1.2” con il diverso esito della elezione con attribuzione di 188 preferenza a tale lista e di 189 voti alla lista “Sosteniamo Serra Antonio Cuglietta Sindaco” che, pertanto, risulta vincitrice in luogo di quella controinteressata.

Va, pertanto, proclamato eletto alla carica di Sindaco Antonio Cuglietta ed alla carica di Consigliere comunale Piero Longo, Gaetano Cappelli, Margherita Perri, Posteraro Gianluca, Filippo Aloe, Fulvio Roppo Valente, Raffaele Camastra, per la maggioranza e Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso e Walter Pirillo, per la minoranza.

La presente sentenza, ex art 130 co. 8 c.p.a., deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria di questo Tribunale amministrativo regionale, al Sindaco del Comune di Serra d’Aiello ed alla Prefettura di Cosenza.

8. Le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

Quelle di verificazione, liquidate ex art. 64 c.p.a. con separato decreto vanno poste a carico del Comune resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, così provvede:

1) In parziale accoglimento del ricorso principale:

-) annulla gli atti impugnati nelle parti in cui:

- sono stati attribuiti e di 190 preferenze alla lista “La svolta 1.2” e corregge il risultato elettorale attribuendole n. 188 preferenze;

- sono stati proclamai Sindaco del Comune di Serra D’Aiello la sig.ra Giovanna Caruso, consiglieri di maggioranza Paradiso Vincenzo, Pirillo Walter, Innocenti In Suriano Campagna Maria, Mendicino Guerino, Berardone Vanessa, Rizzo Saverio, Falsetto Raffaele e corregge il risultato proclamando eletto Sindaco Antonio Cuglietta ed alla carica di Consigliere comunale Piero Longo, Gaetano Cappelli, Margherita Perri, Posteraro Gianluca, Filippo Aloe, Fulvio Roppo Valente, Raffaele Camastra, per la maggioranza e Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso e Walter Pirillo, per la minoranza;

2) Rigetta il ricorso principale per la restante parte;

3) Rigetta il ricorso incidentale;

4) Compensa tra le parti le spese;

5) Pone a carico del Comune resistente le spese di verificazione liquidate con separato decreto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

Pubblicato in Basso Tirreno

La più recente sentenza relativa al divieto di accesso alle aree verdi degli amici dell’uomo è la n 359/2018 pubblicata il 16 marzo 2018 della Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia.

Nella stessa leggiamo:

Ciò osservato in via principale quanto valla “forma” dell’atto adottato dall’A.C.,quanto al suo contenuto il Collegio non ha ragione di discostarsi dal consolidato orientamento (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 30/3/17 n. 642, TAR Lazio,sez. II bis, 17 maggio 2016, n. 5836; e cfr. altresì, tra le tante, T.A.R. Potenza, 17 ottobre 2013, n. 611; T.A.R. Reggio Calabria, 28 maggio 2014, n. 225; T.A.R. Milano, 22 ottobre 2013 n. 2431; T.A.R. Sardegna, 27 febbraio 2016 n, 128; T.A.R. Venezia,12 aprile 2012, n. 502, oltre a TAR Campania, Salerno, sez. II, 28 luglio 2015, n.1752), secondo cui “l’ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico - pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni - risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall'Ente locale di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale, cosicché il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte,con l'esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l'Amministrazione”

Tanto posto chiediamo al signor sindaco di verificare se esistano ordinanze similari nel comune di Amantea e stante la loro illegittimità di revocarle.

Pubblicato in Politica

Il presidente del Tar Calabria, Vincenzo Salamone, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della giustizia amministrativa catanzareseha detto che la Calabria ha il record di ricorsi contro le interdittive antimafia .

 

Ha osservato ancora il presidente del Tar Calabria «Si tratta di un consistente aumento dei ricorsi, e inoltre - ha aggiunto - essendo ricorsi molto complessi li definiamo con celerità perché riguardano la vita economica della Calabria.

Le interdittive antimafia certamente hanno un impatto negativo sulla vita economica della regione, ma se non si fa pulizia - l'economia legale cede il passo a quella illegale».

Poi ha aggiunto «Nella sanità calabrese c'è una peculiarità: si tratta dell'unica regione con un commissario che non è il presidente della Regione».

Ed ha proseguito «È una scelta politica nella quale ovviamente non voglio entrare, ma è evidente che questo produce molti contenziosi e crea conflittualità, perché un presidente di Regione che si vede sottratto un settore che vale il 60% del bilancio regionale non può vedere di buon occhio questa dualità di ruoli».

In tema di sanità, il Tar Calabria nel 2017 ha emesso circa 70 sentenze, con particolare riferimento alle prestazioni ospedaliere e ai tetti di spesa delle strutture accreditate.

Infine il presidente Salamone ha detto: «Certamente c'è un impatto negativo, ma se non si fa pulizia l'economia legale cede il passo a quella illegale»

Alla cerimonia ha partecipato anche il procuratore Nicola Gratteri. «Mi fa piacere veder trasparire l’efficienza di questo Tribunale amministrativo: fa il paio con quello che stiamo cerando di costruire negli uffici giudiziari di Catanzaro e del distretto.

Non è stato facile far cambiare mentalità, sono stato facilitato perché i vertici delle forze dell’ordine hanno creduto in un progetto, nella volontà di fare una rivoluzione».

Secondo Gratteri le interdittive antimafia «aumenteranno ancora».

«Siamo fortunati ad avere quattro prefetti di primissimo piano in Calabria: dispiace per il prefetto Longo, grandissimo investigatore, che ha indagato contro le tre grandi mafie in Italia, ma a breve lascerà per raggiunti limiti di età.

I vertici delle forze dell’ordine mi hanno mandato il meglio della polizia giudiziaria italiana.

I migliori sono oggi qui nel distretto di Catanzaro: è stato faticoso convincerli, ma stiamo vedendo i risultati che sono migliorati nettamente».

«Purtroppo - ha poi detto Gratteri - non abbiamo visto una rivoluzione da parte di chi amministra, non abbiamo visto una presa di coscienza da parte di chi amministra a vari livelli: ancora non ci si è resi conto che la ricreazione è finita.

Con dispiacere ho saputo che questo non è un palazzo di proprietà dello Stato: le suggerisco - ha concluso Gratteri rivolgendosi al presidente del Tar - di chiedere all’agenzia per i beni confiscati. Incominci a fare come ho fatto io, facendo il maleducato, quando mi sono insediato. Faccia come me, esca fuori dal suo compito istituzionale e vedrà che si muoverà qualcosa».

Pubblicato in Calabria

E’ stata pubblicata, oggi 19, gennaio la decisione della prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria adottata nella riunione del 17 gennaio e relativa alla causa promossa dal dr Sergio Tempo già assessore del comune di Amantea.

Il dr Tempo aveva impugnato il DPGR della Regione Calabria n.141 del 22.12.2017 avente ad oggetto ”Revoca del DPRG n. 25 del 2 marzo 2017” con cui gli era stato assegnato l'incarico di Revisore Unico del CO.R.A.P., Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive.

Sergio Tempo era rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Federico Confalonieri 5( il dr Andrea Reggio D'Aci è stato il difensore del comune di Amantea nella causa relativa allo scioglimento per mafia del nostro comune).

Dall’altro lato contro la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, viale Europa, loc. Germaneto e Rocco Nicita, rappresentato e difeso dall'avvocato Leo Stilo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bianco, C.Da Scoglio, 4

Rocco Nicita è colui che ha sostituito Sergio tempo nelle funzioni di revisore.

Non si sono costituiti in giudizio né il Co.R.A.P. - Consorzio Regionale Per Lo Sviluppo delle Attività Produttive, né l’Autorita' Nazionale Anticorruzione.

Il TAR con una sentenza complessa ( vedi sotto), che vi invitiamo a leggere, ha accolto l’istanza cautelare del dr Tempo e per l'effetto ha sospeso l’efficacia del DPGR n. 171 del 22 dicembre 2017. Sempre il TAR ha disposto ,come misura attuativa, l’immediata reintegrazione del ricorrente nelle funzioni di revisore dei conti, come da incarico assegnato con DPGR n. 25 del 2 marzo 2017.

Il TAR inoltre ha condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori come per legge ed ha fissato la udienza di merito per il 24 ottobre 201.

Il giudice amministrativo ha ritenuto verosimilmente fondata anche la doglianza sulle violazioni procedimentali, con riguardo al principio del contrarius actus cui devono conformarsi gli atti di “ritiro”.

Non solo.

Ma ha ritenuto che il pregiudizio grave ed irreparabile è integrato dal rilievo organizzativo e dal prestigio dell’incarico in controversia, a fronte del quale non è ravvisabile ad avviso del Collegio alcun prevalente interesse pubblico, non essendo stata neanche contestata dall’amministrazione l’imparzialità e la professionalità con cui il ricorrente ha poi effettivamente esercitato le funzioni di revisore dei conti per undici mesi.

Ma quel che è più grave è che il giudice amministrativo

Ritenuto che “la obliterazione di ogni riferimento alle concrete ragioni di pubblico interesse, al decorso del tempo e all’interesse del privato destinatario, quali presupposti normativi cui deve conformarsi il potere di autotutela decisoria (cfr. da ultimo Cons. St., Ad.Plen. 17 ottobre 2017, n. 8, che ha sottolineato la valenza generale di tale onere motivazionale) è di per sé sufficiente ad integrare la incongruità della motivazione ed appare, nel caso di specie, ancora più rilevante, per la delicatezza delle funzioni di controllo svolte dal Revisore dei conti (cfr. Cons. St. sez. V, 15 febbraio 2017, n. 677) e la peculiarità del caso concreto, in ragione dei plurimi atti già adottati dal ricorrente nell’esercizio delle sue funzioni (alcuni dei quali confluiti in esposti/denuncia presso le competenti autorità giudiziarie; cfr. pag. 9-15 del ricorso)”

Non è dato sapere( al momento) quali siano i “plurimi atti già adottati dal ricorrente nell’esercizio delle sue funzioni”

E tantomeno è dato sapere quali di questi atti siano” confluiti in esposti/denuncia presso le competenti autorità giudiziarie”

Ancor meno è dato sapere quali siano le autorità adite e quali siano i fatti denunciati.

Un cosa sembra certa ed è quella che il revisore non rinuncerà a difendere la sua professionalità e la sua dignità

Una cosa invece resta incerta

Il fatto che i giudici del TAR abbiano ricordato le pagine 9-15 del ricorso, pagine che riportano gli atti del sig Tempo confluiti in esposti/denuncia presso le competenti autorità giudiziari anticipano l’interessamento di nuovi giudici?

Se sarà così ne vedremo delle belle!

N. 00023/2018 REG.PROV.CAU.               N. 00004/2018 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2018, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Federico Confalonieri 5; contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, viale Europa, loc. Germaneto (Citta; nei confronti di

Rocco Nicita, rappresentato e difeso dall'avvocato Leo Stilo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bianco, C.Da Scoglio, 4;
Co.R.A.P. - Consorzio Regionale Per Lo Sviluppo delle Attività Produttive, Autorita' Nazionale Anticorruzione non costituiti in giudizio; per l'annullamento

del DPGR della Regione Calabria n.141 del 22.12.2017 avente ad oggetto ”la revoca del DPRG n. 25 del 2 marzo 2017” con cui è stato assegnato al ricorrente l'incarico di Revisore Unico del CO.R.A.P., Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive,

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche implicito e non conosciuto, ivi compresi gli atti richiamati nel suddetto DPGR 141/2017 e in particolare: a) la (non conosciuta) nota Dipartimentale prot. SIAR n.189831 del 7.6.2017 con la quale, a seguito della (pure non conosciuta) contestazione di cui alla PEC del 2.5.2017 del Dr. Nicita, sarebbe stato individuato ad hoc uno “speciale” Responsabile Unico del procedimento di revoca dell'incarico già affidato al ricorrente (poi individuato nella persona del Dirigente del Dipartimento X Dr Iracà), diverso da quello naturalmente preposto a trattare gli affari del CORAP (Dirigente del Dipartimento XI); b)la (non conosciuta) relazione n prot. 245574/SIAR del 25.7.2017 che lo stesso “speciale” responsabile unico del procedimento all'uopo nominato avrebbe reso; c) della nota (non conosciuta) n. prot. 311430/SIAR del 5.10.2017 con la quale sarebbe stato richiesto al Dr. Nicita la dichiarazione di accettazione formale dell'incarico; d)ove ritenuto e/o interpretato come lesivo, l'Avviso pubblico di cui al DDG del 15556 del 7.12.2016 per la selezione pubblica del Revisore Unico del CORAP ai sensi della L.R. 24/2013 e dell'art.14 co. 1 let. e) del D.L. 138/11, convertito con L. 148/2011.

= per la declaratoria di inefficacia del rapporto contrattuale eventualmente medio tempore stipulato con il controinteressato Dr. Nicita, e, per l'effetto, di accoglimento della domanda di conseguire il subentro nello svolgimento dell'incarico, salvo il risarcimento dei danni;

- per il risarcimento del danno in forma specifica, o, in subordine, per equivalente;

- nonché, nel caso di risarcimento in forma specifica mediante subentro parziale nell'incarico, per la determinazione e liquidazione dell'indennizzo comunque dovuto ai sensi dell'art.21-quater della L. 241/90;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e di Rocco Nicita;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, per gli atti endoprocedimentali impugnati dal ricorrente e specificatamente riportati nell’oggetto del ricorso (lett. a-d pag. 2), emerge la questione di inammissibilità per carenza di interesse;

Osservato, quanto al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 171 del 22 dicembre 2017, oggetto principale del gravame, che:

- come indicato anche nel controricorso e contrariamente all’autoqualificazione contenuta nello stesso provvedimento, esso sia qualificabile come atto di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/90;

- in particolare, l’amministrazione in sede di “riesame” e su sollecitazione di un terzo partecipante alla selezione, ha ravvisato un vizio di illegittimità del precedente atto di conferimento dell’incarico (DPGR n. 25 del 2 marzo 2017) costituito dalla mancanza di uno requisiti richiesti per la partecipazione alla “selezione” e al “sorteggio” per la nomina a Revisore unico dei conti e Revisore supplente del CO.R.A.P., di cui all’avviso pubblicato sul BURC n. 121 del 19 dicembre 2016;

Ritenuto che, alla luce della natura discrezionale del potere di “ritiro” in autotutela e della complessa fattispecie normativa di cui all’art. 21 nonies citato, appaiono verosimilmente fondate le censure di difetto di motivazione articolate dal ricorrente;

Ritenuto che la obliterazione di ogni riferimento alle concrete ragioni di pubblico interesse, al decorso del tempo e all’interesse del privato destinatario, quali presupposti normativi cui deve conformarsi il potere di autotutela decisoria (cfr. da ultimo Cons. St., Ad.Plen. 17 ottobre 2017, n. 8, che ha sottolineato la valenza generale di tale onere motivazionale) è di per sé sufficiente ad integrare la incongruità della motivazione ed appare, nel caso di specie, ancora più rilevante, per la delicatezza delle funzioni di controllo svolte dal Revisore dei conti (cfr. Cons. St. sez. V, 15 febbraio 2017, n. 677) e la peculiarità del caso concreto, in ragione dei plurimi atti già adottati dal ricorrente nell’esercizio delle sue funzioni (alcuni dei quali confluiti in esposti/denuncia presso le competenti autorità giudiziarie; cfr. pag. 9-15 del ricorso);

Ritenuto che appare verosimilmente fondata anche la doglianza sulle violazioni procedimentali, con riguardo al principio del contrarius actus cui devono conformarsi gli atti di “ritiro”;

Ritenuto che il pregiudizio grave ed irreparabile è integrato dal rilievo organizzativo e dal prestigio dell’incarico in controversia, a fronte del quale non è ravvisabile ad avviso del Collegio alcun prevalente interesse pubblico, non essendo stata neanche contestata dall’amministrazione l’imparzialità e la professionalità con cui il ricorrente ha poi effettivamente esercitato le funzioni di revisore dei conti per undici mesi;

Precisato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 co. 1 lett.e) e 59 c.p.a., in esecuzione della presente ordinanza, l’amministrazione è tenuta a reintegrare il ricorrente nell’incarico conferitogli con il DPGR 25 del 2 marzo 2017;

Ritenuto che la regolamentazione delle spese debba seguire il principio di soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo; P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:

sospende l’efficacia del DPGR n. 171 del 22 dicembre 2017;

dispone, come misura attuativa, l’immediata reintegrazione del ricorrente nelle funzioni di revisore dei conti, come da incarico assegnato con DPGR n. 25 del 2 marzo 2017;

fissa l’udienza pubblica per la trattazione del merito per il 24 ottobre 2018;

condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori come per legge

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Referendario

Germana Lo Sapio, Referendario, Estensore

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E’ stata pubblicata la delibera n 65 del 14 novembre 2017, quella con la quale la Giunta ha deciso di costituirsi in giudizio davanti al TAR per resistere nella causa promossa da Manfredi Ginevra.

Si tratta, come ben noto, di una casa popolare che è stata recuperata all’ente comune con ordinanza, n 73 del 19.7.2017 emessa dal responsabile dell’ufficio urbanistica.

Perché diciamo che nessuno le legge?

Semplice.

In nessuna parte della delibera è stato indicato il nome dell’avvocato incaricato della difesa del comune.

Perché questo mistero?

Scelta o dimenticanza?

Crediamo dimenticanza, anche perché nella delibera leggiamo che il legale “ si è reso disponibile all’incarico stesso per un compenso di euro 500….”

Segnaliamo, però, una cosa positiva quale è quella che questa delibera non ci sembra che rechi le solite “farfalle” ortografiche.

Ovviamente la delibera dovrà essere integrata.

Non vorremmo, però, che questo possibile ritardo incida sulla difesa.

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