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“Importa poco che il sindaco non risponda alle mie interrogazioni- dice la consigliera di minoranza Concetta Veltri – ritengo mio dovere interrogarla sui problemi principali della nostra città e continuerò a farlo”.

 

“E poi – aggiunge la tenace e combattiva consigliera- prima o dopo avremo qualche atteso intervento delle superiori autorità”.

E così scrive al sindaco Monica Sabatino , all’assessore al Bilancio Sergio Tempo ed alla segretaria Mercuri e responsabile del servizio Tributi e li interroga sulla TASI

“La sottoscritta Veltri Concetta consigliere comunale della lista “ lnsieme per la città", in merito all'avviso pubblicato sulla pagina principale del sito del Comune di Amantea riguardante il pagamento della TASI, premesso che ogni delibera riguardante la TASI anche quelle correttive per essere valide ed efficaci devono essere inviate e pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiede quanto segue :

- La delibera 39/20154 approvata dal Consiglio Comunale citata nel summenzionato avviso è stata inviata al MEF ?

E poi la consigliera insiste evidenzia:

“ Visto che alla data odierna la delibera 39/2014 non è stata pubblicata sul sito ufficiale del MEF può essere considerata accolta e quindi applicabile ?”

Domanda pleonastica, forse, o probabilmente provocatoria, ma certamente lecita.

E poi l’affondo:

“ La mancata pubblicazione della delibera 39/2014 entro il 16 Dicembre sul sito del MEF comporta la NON applicabilità delle modifiche correttive apportate dall'assessore al bilancio e quindi determina un differente e minore introito per le casse comunali”.

Poi conclude “Nell'attesa di ricevere tutte le informazioni, di cui sopra, Vi invito a verificare ed.

eventualmente a rimuovere con urgenza tutti i possibili elementi di irregolarità”.

 

La Consigliera Concetta Veltri

Pubblicato in Politica

Anche la vicenda della Tasi ad Amantea può concludersi con la frase detta ne “ Er pasticciaccio brutto de via Merulana” da Assunta Crocchiapani : "No, nun so' stata io!"

Eppure qualcuno deve essere stato.

E soprattutto questo benedetto( ?) Ministero delle Finanze o questo benedetto (?) Prefetto o questa benedetta (?) Corte dei Conti, uno, almeno, se non tutti e tre, dovrebbe dirci come comportarci, cosa fare, visto che siamo a pochi giorni dalla fatidica data del 16 dicembre 2014.

La vicenda è nota.

Ma proviamo a ricordarla tutta

  1. La Tasi. E’ la nuova tassa sui servizi individuali. L’Ennesimo tributo che garantisce la precaria sopravvivenza dei comuni italiani in una Italia che colpita da una gravissima tangentite , imbroglite, mafiosite, votoscambite, è sul letto di morte e si cura con trasfusioni di tasse.
  2. Le aliquote della Tasi. La legge di stabilità ha fissato un'aliquota base dell'1 per mille per la Tasi e un tetto massimo del 2,5 per mille per la prima casa e del 10,6 per mille per la seconda (somma di Tasi e Imu).
  3. Il calcolo della Tasi. La base imponibile Tasi e' la stessa dell'Imu. Si parte dunque dalla rendita catastale, la si rivaluta del 5% e si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). Su questo valore si applica l'aliquota comunale.
  4. Dove trovare l’aliquota?.
  5. Prima Casa. Il Proprietario: Pagherà solo la Tasi e non l'Imu. Niente paura, il fisco non ci rimette perché le aliquote Tasi per la prima casa sono genericamente più alte di quelle previste per la seconda. Alcuni contribuenti hanno pagato già la prima rata a giugno, altri ad ottobre. In ogni caso ora va pagato tutto l'importo rimanente, per saldare l'imposta dovuta per l'intero anno: va quindi calcolato l'importo annuale e poi scontato quanto si è già versato. Se il comune non ha fatto alcuna delibera si paga l'aliquota nazionale base dell'1 per mille.
  6. Prima casa. L’ Inquilino: L'appuntamento con la Tasi non risparmia chi abita in una casa presa in affitto. Per l'inquilino è una prima casa, ma dovrà pagare con le aliquote previste per gli altri immobili. Primo passo: se non lo ha già fatto dovrà farsi consegnare gli estremi catastali dal proprietario e calcolare la propria quota di tributo ( ad Amantea il 15%). L'importo dovuto deve scontare quanto già versato per la prima rata a giugno o ad ottobre. L'importo è solitamente limitato così bisogna fare attenzione al fatto che sotto i 12 euro di soglia minima non bisogna versare nulla (ma anche in questo caso i comuni potrebbero scegliere diversamente). Un ultimo caso particolare: se il comune non ha deliberato aliquote e la quota inquilino, quest'ultimo paga una quota del 10% con l'aliquota all'1 per mille.
  7. Seconda casa. Paga IMU e TASI. La base imponibile è la stessa ma i conti dovranno essere fatti separatamente. Con un unica certezza: la somma delle due aliquote non può superare il 10,6 per mille. Si paga prima l'Imu e poi l'eventuale parte eccedente di Tasi.
  8. La delibera nel sito del Ministero. Si legge:
  9. Di determinare l’aliquota del 2,00 per mille della componente TASI su tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale;
  10. Di determinare l’aliquota dell’1,50 per mille della componente TASI per le abitazioni diverse da quelle principali escludendo le aree fabbricabili;
  11. Di determinare nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare che l’ occupante versa la TASI nella misura del15% dell’ammontare complessivo dell’imposta dovuta

Praticamente:

-la abitazione principale paga una TASI del 2 per mille

-le abitazioni diverse da quelle principali, escludendo le aree fabbricabili, pagano l’1,50 per mille;

Ricordiamo che per abitazione principale si deve intendere l'immobile che il contribuente possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale (ad esempio: l’uso, l’abitazione, l'usufrutto ossia quelle situazioni in cui si gode di un bene non essendone proprietario) e che ha destinato a dimora abituale propria e dei propri familiari.

Pertanto per abitazione principale si deve intende la “Prima Casa” e per “abitazione non principale”si devono intendere tutte le altre abitazioni, comprese le seconde case.

Sembrerebbe, quindi, che tutto il resto sia esente e cioè negozi, uffici, box, capannoni, etc.

Senonchè sul sito comunale si legge un avviso pubblico nel quale è scritto:

“Si avvisa la cittadinanza che in esecuzione delle deliberazioni consiliari n 28/2014 e 37/2014 la TASI è dovuta per come segue:

L’Aliquota è pari al 2,00 per mille della componente TASI su tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale con esclusione delle abitazioni principali assoggettate ad IMU e precisamente le categorie catastali individuate come A/1 A/8, A/9.

L’Aliquota dell’1,50 per mille della componente TASI è da intendere su tutte le altre tipologie di fabbricati diversi dalle abitazioni principali e con esclusione delle sole aree fabbricabili

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’ occupante versa la TASI nella misura del 15% dell’ammontare complessivo dell’imposta dovuta.

Insomma un pasticciaccio!

Come fa il comune ad invocare la delibera 37/2014 se questa non è pubblicata sul sito del Ministero?

Il sito ministeriale , infatti, pubblica per la TASI la delibera n 28 del 9.9.2014, per l’IMU la delibera n 27 del 9.9.2014, per la Tari la delibera n 36 del 30.9.2014.

Allora una prima domanda: Perché la delibera n 37 non è stata pubblicata sul sito del Ministero con la conseguenza della sua applicabilità?

E poi una seconda domanda: Può davvero presumersi che una nota posta sul sito comunale sia efficace al punto da cambiare una delibera consiliare, innovando le aliquote della TASI?

Inoltre una terza domanda: Perché lo Stato ( Ministero in primis, Prefettura e Corte dei Cinti) non intervengono?

Infine la quarta: Quale responsabilità è rinvenibile nel comportamento del commercialista (od altri) che predispongono l’F24 secondo la nota e non secondo la delibera?

Ed ancora : Che fa l'opposizione? Ron, ron....

Pubblicato in Cronaca

M5S-AmanteaMancano sei giorni alla scadenza del versamento a saldo della TASI, previsto appunto per il 16 dicembre, e l'unica delibera ufficialmente pubblicata dal Comune di Amantea sul Portale del federalismo fiscale è la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 9 settembre 2014.

 

E' a questa delibera , dunque, e solo a questa che contribuenti ed operatori del settore, caf e studi commercialisti, devono far riferimento per determinare il calcolo delle aliquote della TASI.

E questo al di là delle "amenità" che i nostri amministratori scrivono sul sito istituzionale del Comune. Lo diciamo a ragion veduta e solo dopo avere interpellato il Mef che ha risposto con chiarezza: per quanto riguarda IMU e TASI la pubblicazione delle relative deliberazioni ha efficacia costitutiva e solo le aliquote indicate nelle delibere oggetto di pubblicazione vanno applicate, e non altre che vengano diversamente indicate.

La grande confusione generata dai famosi"refusi" non è stata dunque risolta dall'amministrazione comunale cui avevamo anticipato nel corso del consiglio comunale del 24 ottobre scorso che neanche la nuova delibera di "emendamento" avrebbe risolto il problema: la delibera n. 39, infatti non ha alcuna efficacia così come nessuna efficacia ha l'avviso pubblicato sul sito comunale.

Refusi si aggiungono a refusi, e nell'era della semplificazione amministrativa il Comune di Amantea, al quale avevamo chiesto di azzerare il tributo per l'anno 2014, è capace di generare solo incertezza e confusione. A tutta questa confusione rispondiamo con l'unica certezza al momento esistente che deriva dalle risposte del MEF,che si fondano -peraltro- sulla normativa vigente: le aliquote applicabili sono quelle della delibera pubblicata sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo il decreto legge 201/2011.


Indichiamo il link relativo e, nella consapevolezza della mancanza di chiarezza del deliberato che parla di abitazioni diverse dalle principali e nulla dice sugli immobili diversi dalle abitazioni, rimaniamo a disposizione di chi volesse confrontarsi per ulteriori approfondimenti della questione. Per chi voglia comunicare con noi indichiamo la mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e la nostra pagina Facebook Movimento 5 Stelle Amantea.

Certi che l'istituzione della TASI è stata, sotto diversi aspetti, un'altra pagina "oscura" della giunta Sabatino.

consiglio-comunale-aperto-sulla-legalita

www.amantea5stelle.it

 

 

Pubblicato in Politica

Andrea Ianni PalarchioSulla pagina principale del sito del Comune di Amantea e' stato pubblicato un avviso alla cittadinanza con lo scopo di fornire informazioni riguardanti il pagamento della ormai famigerata tassa chiamata TASI.


Nella comunicazione c'è scritto : Si avvisa la cittadinanza che in esecuzione delle delibere consiliari n.28/2014 e 39/2014 la TASI e' dovuta per come segue.


In sintesi :
2 per milleper le abitazioni principali con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
1,5 per mille per tutti gli immobili che non sono abitazioni principali. Qual'ora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario esso parteciperà con il 15% della TASI.
Vagliando la normativa nazionale e le delibere citate dall'amministrazione comunale, si evince come ci siano delle incongruenze che sarebbe opportuno chiarire immediatamente.


Sul sito del ministero delle finanze infatti troviamo scritto:
TASI: VERSAMENTO SECONDA RATA O UNICA RATA
Con riferimento ai comuni per i quali alla data del 18 settembre 2014 risulta una delibera TASI pubblicata, il versamento della seconda rata deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2014 - a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata - sulla base delle delibere pubblicate nel presente sito informatico alla predetta data del 18 settembre 2014.
Con riferimento ai comuni per i quali non risulta alcuna delibera TASI pubblicata alla data del 18 settembre 2014, il versamento dell'imposta deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille (o diversa inferiore misura secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 688, tredicesimo periodo, della legge n. 147 del 2013).
Non devono essere prese in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, le delibere pubblicate successivamente al 18 settembre 2014 (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale).
Da quello che è possibile evincere dalle delibere comunali citate, la delibera 28/2014 e' stata approvata il 09/09/2014 ed è stata pubblicata sul sito del Ministero in data 11/09/2014 mentre la delibera 39/2014 avente ad oggetto "approvazione dei verbali delle sedute precedenti" e riportante l'ormai famoso "emendamento" proposto dall'assessore al bilancio nonostante sia stata approvata dal consiglio in data 24/10/2014 alla data odierna ancora non risulta pubblicata sul sito del Ministero.


Ma la normativa non sancisce che la TASI va pagata sulla base delle delibere pubblicate nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ?
Nonostante vengono fatte salve dalla perentoria pubblicazione entro il 18 settembre le azioni di autotutela amministrativa del comune come mai alla data del 4 dicembre ancora non è stato pubblicato nulla ?
È' giusto chiedere la TASI ai cittadini secondo la correzione del Comune se non è stata pubblicata sul sito del MEF ?
Potrebbe essere sbagliata la modalità di correzione? pPuttosto che un emendamento andava fatta una delibera correttiva ?
Spero che al più presto venga pubblicata sul MEF la deliberi 39/14 in modo da dissipare ogni dubbio nel frattempo però invito l'amministrazione ad effettuare ogni azione possibile di chiarezza e trasparenza.

 

Dott. Ianni Palarchio Andrea

Pubblicato in Politica

Ricordate la vicenda della TASI, quella relativa al fatto che mancava la indicazione dell’obbligo del pagamento anche per i locali commerciali?

 

Ebbene ieri il consiglio comunale di Amantea ha trovato la soluzione.

Ecco come:

Lo rileviamo dalla nota stampa del dr Pastore, il quale scrive:

“L’approvazione dei verbali ha consentito la modifica delle modalità di pagamento della Tasi, correggendo l’errore di trascrizione comparso sulla precedente delibera consiliare che lasciava intendere una possibile esenzione per le attività commerciali che di fatto non era prevista. Resta dunque fissata sia l’aliquota del due per mille su tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale, sia quella dell’1,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, escludendo le aree fabbricabili. Nel caso in cui l’unità immobiliare fosse occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’occupante è tenuto a versare la Tasi nella misura del 15 percento dell’ammontare complessivo dell’imposta dovuta. L’emendamento in questione è stato votato dai soli consiglieri di maggioranza”.

Scopriamo, così, che questa volta no si è trattato di un ”re fuso” ma di un “erro re” .

Insomma c’è sempre un “re” di mezzo!

Non eravamo presenti per cui non possiamo darvi il nostro diretto convincimento, ma abbiamo ricevuto la seguente nota del dr Andrea Ianni Palarchio che abbiamo visto( dopo) essere stato presente in consiglio( uno dei pochissimi).

“Dopo i refusi arrivano gli emendamenti (ma potrebbe essere un doppio errore ???).

Ho avuto modo di leggere il comunicato stampa riguardante il consiglio comunale tenutosi in data

24 ottobre e sono rimasto a dir poco esterrefatto da come la maggioranza abbia liquidato una

correzione che potrebbe diventare unica nella storia di tutte le amministrazioni italiane.

Ma andiamo ai fatti.

Andrea Ianni PalarchioDurante l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti (tra cui quello riguardante la tasi)

l'assessore Tempo produce un emendamento (così lo chiama lui) chiedendo la modifica, non di

quanto da lui detto durante il consiglio e non correttamente trascritto nel verbale dalla segretaria,

ma delle parole sulla delibera approvata, chiedendo di sostituire nel dispositivo della delibera (e

ribadisco non nel verbale) il termine "abitazioni" diverse da quella principale con "immobili diversi"dalle abitazioni principali ed altre correzioni riguardanti gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9.

Ma è possibile modificare una delibera di consiglio già approvata ed efficace (vedi 2 per mille sulla

prima casa) con un semplice emendamento postumo ???

Che senso ha fornire la proposta di delibera prima del voto ai consiglieri se poi può essere

modificata dopo il voto ???

Non si sarebbe in questo caso, visto che ci si è accorti della presenza di un macroscopico errore,

dovuta fare una delibera correttiva della delibera precedente ???

Io mi auguro che i consiglieri d'opposizione (che hanno votato contro tale emendamento e contro

l'approvazione del verbale) mandino copia del verbale al Prefetto in modo che ci chiarisca bene a

tutti i limiti e i doveri dei consiglieri e del Consiglio Comunale.

Nel frattempo però possiamo dire che ad Amantea le delibere approvate in consiglio non possono

considerarsi definitivamente approvate almeno fino all'approvazione dei verbali successivi.

Dott. Ianni Palarchio Andrea”

Resta una sola domanda alla quale dare risposta. Chi aveva commesso questo errore?

E resta comunque la riflessione sulla correttezza della Giunta Sabatino che lo dichiara.

 

amantea Amantea Sono stati approvati con i voti della maggioranza e con parte della minoranza i due punti all’ordine del giorno della seduta consiliare convocata dal presidente Linda Morelli. Nello specifico le parti politiche si sono confrontate sulle seguenti argomentazioni: approvazioni dei verbali delle sedute del 9, 13, 18 e 30 settembre; proposta di adozione del Piano strutturale associato, compreso di studio geologico, agronomico e rapporto ambientale, ai sensi della legge regionale 19/2002.

L’approvazione dei verbali ha consentito la modifica delle modalità di pagamento della Tasi, correggendo l’errore di trascrizione comparso sulla precedente delibera consiliare che lasciava intendere una possibile esenzione per le attività commerciali che di fatto non era prevista. Resta dunque fissata sia l’aliquota del due per mille su tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale, sia quella dell’1,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, escludendo le aree fabbricabili. Nel caso in cui l’unità immobiliare fosse occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’occupante è tenuto a versare la Tasi nella misura del 15 percento dell’ammontare complessivo dell’imposta dovuta. L’emendamento in questione è stato votato dai soli consiglieri di maggioranza.

Percorso diverso, invece, per il Piano strutturale associato che, come ha avuto modo di ribadire l’assessore al ramo Gianluca Cannata, è stato prodotto in collaborazione con i comuni di San Pietro in Amantea, Aiello Calabro, Belmonte Calabro, Cleto e Serra D’Aiello. Il piano, che dal punto di vista procedurale necessita ancora di ulteriori passaggi prima dell’approvazione definitiva, è stato tecnicamente “adottato” dai comuni in questione che ora potranno liberamente attendere le osservazioni in merito da parte dei cittadini. Quest’ultime dovranno essere prodotte entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria. Tutte le indicazioni verranno poi valutate nelle opportune sedi. Il Piano strutturale associato è stato approvato con i voti a favore dei 12 consiglieri di maggioranza e dell’ex assessore ai lavori pubblici Sante Mazzei. Astenuti Miriam Bruno e Concetta Veltri, contrari Sergio Ruggiero e Francesca Menichino.

Domenica 26 ottobre infine si terrà la seconda giornata introduttiva dedicata alla Fiera di Amantea. A partire dalle ore 15.30, grazie al prezioso supporto fornito dall’associazione teatrale “Il Coviello”, avrà luogo il corteo storico. Da corso Umberto I, di fronte alla casa comunale, i figuranti proseguiranno lungo via Nazionale, piazza Commercio, via Margherita, via Dogana, via Baldacchini e piazza Cappuccini. Qui si terrà l’investitura del Mastrogiurato, interpretato dal consigliere Caterina Ciccia, che nella tradizione è colui che sovrintende al corretto andamento delle compravendite. Subito dopo si proseguirà verso piazza Commercio per assistere alla cerimonia dell’alzabandiera. Lo spettacolo sarà reso ancora più suggestivo dalla presenza dei gonfaloni delle città che hanno aderito alla kermesse, dagli sbandieratori e da un complesso di musica arbëreshë.

Ufficio stampa comune di Amantea

dott. Ernesto Pastore

Il Comune di Amantea ha diramato un comunicato stampa nel quale “chiarisce” che nella Delibera per le tariffe relative al pagamento della TASI c’è stato un “refuso” e che anziché di IMMOBILI  è stato scritto ABITAZIONI.

Credo che abbia valore legale la delibera anziché un semplice comunicato stampa.

E se ci sono stati refusi, perché non sono stati corretti entro i tempi previsti, come hanno fatto altri Comuni accorgendosi, questi si, di “refusi” nel corpo della delibera?

Ma c’è di più!  

Nella Delibera della TASI del Comune di Amantea c’è un altro “refuso” di cui nel comunicato stampa non si fa menzione.

E passo adesso all’altro (refuso?).

Premesso che la TASI cammina insieme all’IMU e che la somma dell’una più l’altra ha un tetto massimo e che tale massimale per l’abitazione principale è il 6 per mille (IMU+TASI=6X1000), al punto 2) della delibera è scritto:

“di determinare l’ALIQUOTA 2,00 (DUE) per mille della componente TASI (Tributi servizi indivisibili) anno 2014 su tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale;”

Le abitazione principali sono esenti dall’IMU, escluse quelle classificate come A1, A8 e A9 per le quali il Comune di Amantea ha fissata l’aliquota al  5,5 per mille.

Al punto 2) si legge che “su tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale” (tutti, nessuno escluso, quindi anche A1, A8 e A9) l’aliquota TASI è il 2 per mille.

Semplicemente facendo la somma (5,5 IMU+2 TASI=7,5), l’imposta complessiva (IUC) supera di molto il tetto massimo del 6×1000 stabilito dalla legge.

Quindi si può ritenere che il punto 2) della delibera, che riguarda l’aliquota per l’abitazione principale, di fatto è nullo.

Il vizio di nullità della delibera riconduce all’applicabilità dell’aliquota TASI stabilita dalla Legge nazionale; che in caso di assenza di delibera fissa l’aliquota minima TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura dell’1 per mille (escluso A1 A8 e A9).  

Pertanto se tutto resta immutato, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, versando entro il 16 Ottobre 2014 l’acconto TASI pari al 50% del 2 per mille previsto dal Comune di Amantea, per detti immobili il 16 Dicembre (scadenza della seconda rata),  nulla sarà più dovuto per il tributo (TASI).

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato del M5S relativo al problema della TASI "Attendere a pagare…"

 

Comunichiamo a tutti, cittadini e operatori del settore, che i dubbi sull’applicazione della TASI ci sono e restano: oggi abbiamo protocollato in Comune una richiesta di chiarimenti (che alleghiamo) e ci siamo rivolti anche al Ministero dell’ Economia e delle Finanze.

Ci ha risposto una funzionaria della Direzione della Legislazione Tributaria e del Federalismo Fiscale che leggeva direttamente la delibera del Comune di Amantea sulla TASI già pubblicata sul portale, ma non trovava la delibera sull’IMU che pure è stata approvata lo stesso giorno.

E qui rileviamo un’altra anomalia: come mai la delibera sull’IMU(dovrebbe essere la n.27) non è sul sito e non è stata nemmeno inviata come dovuto per via telematica?

E’ proprio da questa delibera che si evince la conferma delle aliquote 2013, ma se andate a cercare la delibera del 2013 trovate un’altra stranezza: la delibera n.22 del 2013 è stata sostituita con la delibera 22 del 2014.

Come mai?

Anche questo un refuso?

In ogni caso la funzionaria del Ministero non ha dubbi: esiste un vizio di legittimità perché è presente lo sforamento del massimale ed occorre procedere ad una rettifica.

Conferma poi i nostri dubbi per ciò che riguarda i fabbricati non abitativi : per come la delibera è scritta allo stato attuale tutti i fabbricati (magazzini commerciali, alberghi, uffici ecc..) sono esenti.

Ci consiglia di segnalare tutto tramite pec alla Direzione competente che procederà ai rilievi dovuti, e provvediamo subito a farlo.

 

“Allo stato attuale – conclude – conviene attendere prima del pagamento gli sviluppi della situazione” , specificando che i pagamenti potranno effettuarsi in un’unica soluzione a dicembre, quando ci si augura tutto sia più chiaro.

Avevamo già detto in sede di consiglio che nell’epoca della semplificazione la TASI ci appariva come un’enorme complicazione oltre che a forte rischio di incostituzionalità, e suggerivamo di lavorare eventualmente solo sull’IMU.

Ma non immaginavamo potessero verificarsi tali problematiche: all’assessore Tempo chiediamo serietà, non parli di refusi ma si assuma la responsabilità di errori gravi e grossolani.

Rimaniamo a disposizione dei cittadini e degli operatori del settore per eventuali chiarimenti su quanto appreso.

Il Comune di Amantea, allo scopo di fugare ogni possibile dubbio e per rispondere alle notizie apparse su alcuni siti d’informazione locale, fa presente che le tariffe relative al pagamento della Tasi (Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2014 sono quelle fissate nella delibera consiliare numero 28 dello scorso 9 settembre:

Riceviamo dall’Ufficio Stampa del comune di Amantea e ne diamo doverosa pubblicazione la seguente nota sulla Tasi:

Il Comune di Amantea, allo scopo di fugare ogni possibile dubbio e per rispondere alle notizie apparse su alcuni siti d’informazione locale, fa presente che le tariffe relative al pagamento della Tasi (Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2014 sono quelle fissate nella delibera consiliare numero 28 dello scorso 9 settembre:

aliquota del due per mille su tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale;

aliquota dell’1,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, escludendo le aree fabbricabili.

In questo secondo caso ricadono ad esempio le seconde case, gli uffici, i garage e i locali adibiti ad attività commerciali.

Nel caso in cui l’unità immobiliare fosse occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’occupante è tenuto a versare la Tasi nella misura del 15 percento dell’ammontare complessivo dell’imposta dovuta.

Nella delibera consiliare numero 28, che sancisce l’importo complessivo dell’imposta, al punto 3 della narrativa di deliberazione, a causa di un refuso generato dall’elaborazione elettronica del testo, invece della parola “immobili” compare il termine “abitazioni”.

Tale errore ha generato una lettura non corretta del deliberato, in merito soprattutto a possibili esenzioni che non sono previste.

«Come abbiamo avuto modo di ribadire più volte – spiega l’assessore al bilancio Sergio Tempo – abbiamo ottemperato agli obblighi di legge richiesti dal legislatore, varando una normativa di pagamento che fosse il più possibile in linea con le esigenze dei cittadini e dei contribuenti».

Allo scopo di ridurre al minino gli inconvenienti derivanti da questo errore lo stesso ente municipale ha provveduto ad informare gli studi contabili che sono preposti al conteggio effettivo del tributo, affinché vengano determinate le aliquote corrette.

Le somme incassate dalla Tasi verranno spese per il miglioramento dell’illuminazione pubblica, la cura del verde urbano, la gestione della rete stradale comunale, i servizi di polizia locale e di protezione civile, la videosorveglianza, il randagismo e per altri aspetti legati al decoro generale della città.

Pubblicato in Primo Piano

5 stelleDa quando rappresentiamo in seno al Consiglio Comunale di Amantea il M5S tante sono le segnalazioni che riceviamo ogni giorno.
L’ultima  è stata di tipo tecnico e ha riguardato  la materia dei tributi, in particolare  la Tasi

Alcuni operatori del settore, tra cui Pino Posteraro,  hanno messo in evidenza  problemi  applicativi  che riguardano sia l’aliquota sulle prime case, fissata al 2 per mille, sia la diversa aliquota dell’1,5 per mille che fa riferimento solo alle abitazioni diverse da quelle principali ma non anche a tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni: magazzini commerciali, laboratori artigianali, alberghi e quant’altro.Dopo avere approfondito la questione rileviamo i seguenti problemi: nel primo caso la questione riguarda direttamente le abitazioni principali di categoria  A1, A8 e A9  che pagano un’aliquota IMU del 5,5 per mille, poiché la legge stabilisce che "Il comune  può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge” che per le abitazioni principali è il 6 per mille.

Ma il problema  può estendersi a tutte le “prime case”, perché la legge parla di tipologie immobiliari e non catastali. E allora qual è l’aliquota che deve trovare applicazione per le prime case del comune di Amantea  ? Per differenza dovrebbe essere per tutti lo 0,5? O forse si dovrebbe deliberare nuovamente e dunque venendo meno l’aliquota già trasmessa al portale del federalismo fiscale dovrebbe applicarsi l’aliquota base dell’1 per mille?I problemi sono evidenti e di non poco conto se analizziamo l’ulteriore possibilità di escludere dal pagamento tutti i fabbricati che non sono abitazioni.

Le gravi difficoltà riguardano da un lato gli obblighi contributivi dei cittadini e dall’altro le casse del Comune per le quali l’assessore al bilancio e i funzionari dei settori  relativi avevano preventivato un gettito che potrebbe adesso venir meno. Ma com’è possibile che siano stati fatti questi errori? Com’è possibile che né l’assessore Tempo, né la Segretaria generale oggi responsabile dell’Ufficio tributi, né il responsabile del settore finanziario si siano accorti di nulla? Eppure il ragioniere ha iscritto entrate in bilancio sulla base delle aliquote fissate in delibera.Com’è noto il M5S aveva chiesto l’azzeramento della TASI per il 2014 e comunque aveva indicato la possibilità individuata nel comma 731 dell’art.1 L.147/2013 di  introdurre  detrazioni a favore dell’abitazione principale finanziabili dallo Stato per un importo di 500 milioni di euro a favore dei comuni.

Nessuno ha preso in considerazione le nostre proposte di intervenire sulle spese, ancora non dettagliate e non chiare, nessuno ha voluto evitare o ridurre il salasso dei cittadini. Oggi ci rispondano perchè  chiediamo, con urgenza, di fare chiarezza sulla questione, rivolgendoci anche  ufficialmente al revisore dei conti che ha espresso parere favorevole e direttamente al Ministero competente. Si ridiscuta il tutto e nel fissare eventuali nuove aliquote si pensi finalmente alle  riduzioni che tengano conto della capacità contributiva delle famiglie, criterio costituzionale di cui il Comune di Amantea non ha mai tenuto conto, sempre attento a far cassa e mai a tutelare i cittadini cui viene richiesto un pagamento oneroso a fronte di servizi scadenti o inesistenti.

Pubblicato in Politica
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