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Se vera la notizia sembra che una grave malattia abbia colpito il comune di Amantea

“A malatia da perdienza”

Cioè cause perse una dopo l’altra

L’ultima sarebbe quella intercorsa tra il Consorzio di Cooperative APA e la One Aker

Si tratterebbe cioè dell’aggiudicazione del servizio di “Pulizia urbana delle strade delle aree e dei locali pubblici”

 

 

 

Sembra che l’Apa abbia vinto la causa ed il comune sia stato condannato ad annullare l’aggiudicazione a favore della One Aker ed a pagare all’Apa 4 mesi di servizio.

Se fosse così il comune pagherebbe due volte, una per il servizio reso ed una per il servizio non reso.

Salvo che il comune non si rivalga su chi ha sbagliato la gara

E tutto questo, ovviamente, salvo che la One Aker non ricorra al Consiglio di Stato

Ormai la chiesa integra il ruolo delle OOSS e manifesta la sua attenzione anche ai lavoratori italiani.

La ulteriore riprova è nell’intervento di Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini

 

 

 

 

 

Morosini interviene sull’annunciata chiusura delle strutture sanitarie private in Calabria in seguito a una recente sentenza del Tar.

Afferma il presule «Siamo profondamente rammaricati nell’apprendere che avamposti di tutela della salute dei cittadini siano costretti a procedere con i licenziamenti collettivi dei propri dipendenti e dichiarare la cessazione dell’attività.

Dal nostro osservatorio, pur conservando il massimo rispetto istituzionale, auspichiamo che si metta in atto un intervento urgente che salvaguardi le strutture private calabresi che operano in ambito sanitario, spesso supplendo alle difficoltà della Sanità pubblica locale».

Il pensiero di Morosini, infine, va alle “vittime” di questo sistema.

Continua l’arcivescovo reggino «A pagare il prezzo più caro sono i cittadini-pazienti e i professionisti che –si ritroveranno a passare le feste natalizie senza più un’occupazione.

Poi conclude affermando «Non si può accettare più la perdita di posti di lavoro.

Reggio e tutta la Calabria non se lo possono permettere».

Praticamente Morosini afferma la insufficienza del servizio sanitario pubblico e quindi la necessità della sanità privata .

Quello che è strano è che il presule non chiede , come forse dovrebbe, alle istituzioni , Regione in primis, di migliorare nettamente il servizio sanitario pubblico!

Il presule dimentica che la chiusura delle strutture provate può indurre l’obbligo di migliorare quelle pubbliche con la ovvia conseguenza di nuove assunzioni.

Lo strano è anche la netta presa di posizione della Chiesa a favore del servizio sanitario privato!

Perché?

Pubblicato in Calabria

Il 20 novembre 2018 è stata pubblicata la sentenza della prima sezione del Tar di Catanzaro che ha disposto la reintegrazione di Sergio Tempo nelle funzioni di revisore dei conti.

 

 

 

Tempo era stato mandato via perché denunciava le “cose” che non andavano.

Intanto ecco la sentenza pubblicata il 20/11/2018

N. 01978/2018 REG.PROV.COLL. N. 00004/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sergio Tempo, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella regionale;

nei confronti

Rocco Nicita, rappresentato e difeso dall'avvocato Leo Stilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Co.R.A.P. - Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, Autorità Nazionale Anticorruzione, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) del decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria del 22 dicembre 2017, n. 141, avente ad oggetto “la revoca del DPGR n. 25 del 2 marzo 2017” con cui era stato assegnato al ricorrente l’incarico di Revisore Unico del CO.R.A.P., Consorzio Regionale per lo sviluppo delle attività produttive;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, compresi gli atti richiamati nel suddetto decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria del 22 dicembre 2017, n. 141, e in particolare:

-b1) la nota dipartimentale del 7 giugno 2017, prot. SIAR n. 189831;

-b2) la relazione del 25 luglio 2017, prot. SIAR n. 245574;

-b3) la nota del 5 ottobre 2017, prot. SIAR n. 311430;

-b4) ove ritenuto o interpretato come lesivo, l'Avviso pubblico di cui al decreto del Dirigente generale del 7 dicembre 2012, n. 15556.

e per la declaratoria di inefficacia del rapporto contrattuale eventualmente medio tempore stipulato con il controinteressato dott. Nicita.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e di Rocco Nicita;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO

1. – A seguito di selezione bandita nel dicembre 2016, con decreto del Presidente della Giunta regionale della calabria del 2 marzo 2017, n. 50, è stata disposta la nomina di Sergio Tempo a revisore unico del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive della Regione Calabria - CORAP, in ossequio a quanto disposto dall’art. 5 l.r. 16 maggio 2013, n. 24.

Il professionista nominato si è insediato in data 14 marzo 2017.

2. – Il 2 maggio 2017, dopo aver avuto accesso agli atti della gara, Rocco Nicita, che pure aveva preso parte alla procedura, ha invitato l’amministrazione regionale a rivedere la propria determinazione ed eventualmente ad attivare l’istituto dell’autotutela, avendo ravvisato l’insufficienza della documentazione prodotta da Sergio Tempo ad attestare il possesso dei requisiti professionali richiesti per la nomina.

3. – L’amministrazione ha avviato un procedimento per la verifica delle deduzioni di Rocco Nicita, all’uopo nominando un responsabile unico del procedimento ad hoc.

Quindi, con il provvedimento meglio indicato in epigrafe e oggetto di impugnazione, la Regione Calabria ha revocato l’incarico affidato a Sergio Tempo, ritenendo che egli non avesse dimostrato di possedere l’esperienza professionale richiesta nell’avviso pubblico.

4. – Sergio Tempo ha impugnato tale provvedimento, sollevando le seguenti censure:

I) violazione dell’art. 4, comma 1 l.r. n. 24 del 2013 e del principio del contrarius actus, in quanto l’amministrazione resistente avrebbe esercitato l’autotutela senza avvalersi della medesima procedura utilizzata per lo svolgimento della selezione pubblica;

II) violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 51 c.p.c., elusione delle garanzie partecipative e violazione dell’obbligo di buona fede, eccesso di potere per sviamento della causa tipica e violazione delle regole anticorruzione, in quanto al ricorrente non sarebbe stata consentita la partecipazione al procedimento, invece assicurata al controinteressato, e inoltre il responsabile del procedimento sarebbe stato condizionato da pregressi rapporti lavorativi con il controinteressato;

III) violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 25-quinquies l. n. 241 del 1990, per la mancanza assoluta di motivazione e di istruttoria sull’interesse pubblico tutelato dall’intervento in autotutela, sollecitato dal controinteressato che pure non aveva impugnato il provvedimento di nomina;

IV) eccesso di potere e violazione dell’art. 4, comma 2 l.r. n. 24 del 2013, nonché dell’art. 14, comma 1 lett. e) del d.l. 13 agosto 2011, conv. con mod. con l. 14 settembre 2011, n. 148, in quanto i principi fissati dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con delibera n. 3 del 2012 per l’individuazione dei requisiti professionali necessari per la nomina a revisori dei conti non si applicherebbero, come invece ritenuto dall’amministrazione, agli Enti strumentali regionali, ma solo alle Regioni;

V) violazione dell’art. 4, comma 2 della l.r. n. 24 del 2013, nonché dell’art. 14, comma 1 lett. e) del d.l. n. 138 del 2011, in quanto, in ogni caso, sarebbero stati applicati in modo erroneo i principi fissati dalla Corte dei Conti.

5. – Si sono costituiti la Regione Calabria e Rocco Nicita, chiedendo il rigetto dell’avverso ricorso per infondatezza delle cesure sollevate dal ricorrente.

6. – A seguito delle produzioni documentali da parte dell’amministrazione resistente, Sergio Tempo ha presentato motivi aggiunti, deducendo la violazione dell’art. 97 Cost., l’eccesso di potere e la carenza dei presupposti per l’emanazione dell’atto impugnato, in quanto il controinteressato non sarebbe nelle condizioni giuridiche di subentrare nell’incarico, essendo stato sorteggiato solo ai fini dell’eventuale nomina alla carica di Revisore supplente.

7. – Concessa, con ordinanza del 17 gennaio 2018, n. 23, la tutela cautelare invocata da parte ricorrente, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione all’udienza pubblica del 24 ottobre 2018.

DIRITTO

8. – Il ricorso deve trovare accoglimento in ragione della fondatezza, già ritenuta in sede cautelare, dei primi tre motivi del ricorso principale.

9. – Va premesso che il decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria impugnato, che invero rappresenta l’atto in concreto lesivo dell’interesse del ricorrente, è qualificabile come atto di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241 del 1990.

In effetti, l’amministrazione, in sede di “riesame” e su sollecitazione di un terzo partecipante alla selezione, ha ravvisato un vizio di illegittimità del precedente atto di conferimento dell’incarico costituito dalla mancanza di uno requisiti richiesti per la partecipazione alla “selezione” e al “sorteggio” per la nomina a revisore unico dei conti e revisore supplente del CO.R.A.P.

Il potere di ritiro in autotutela è essenzialmente caratterizzato dalla discrezionalità di cui gode la pubblica amministrazione, la quale, pertanto, richiede un onere motivazionale circa le concrete ragioni di pubblico interesse che inducono all’esercizio del relativo potere.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è ormai uniforme, statuendo a più riprese che “in linea generale, la revoca di un provvedimento amministrativo costituisce esercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione, che, in ossequio ai principi di legalità, efficacia, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, deve essere assistito dalle garanzie partecipative (salvo i motivati casi di urgenza), da quelle formali e procedurali scaturenti dal canone del contrarius actus e dalla necessità di esplicitare le ragioni giustificanti la nuova determinazione, con la conseguenza che essa, da un lato, non può assumere la forma implicita (pena la violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, che ha sancito l’obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, a meno che le ragioni della stessa non siano chiaramente intuibili sulla base del contenuto del provvedimento impugnato); dall’altro, deve estrinsecarsi in un procedimento corrispondente a quello a suo tempo seguito per l’adozione dell’atto revocando” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2015, n. 3458; Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2011, n. 3963; Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2011, n. 3875; Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2009).

10. – Ebbene, nel caso di specie risultano del tutto assenti sia la partecipazione del ricorrente al procedimento di autotutela, sia una motivazione sull’interesse pubblico all’annullamento della nomina del ricorrente a revisore dei conti del CO.R.A.P., che era resa ancor più necessaria per la delicatezza delle funzioni svolte e in ragione dei plurimi atti adottati dal ricorrente nell’esercizio delle sue funzioni.

11. – Inoltre, deve ribadirsi quanto già affermato in sede cautelare, e cioè che non risulta seguito, in sede di autotutela, lo stesso procedimento prescritto per la nomina del revisore dei conti.

12. – Per tali, assorbenti vizi e in tali termini, il ricorso deve trovare accoglimento, con annullamento del decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria del 22 dicembre 2017, n. 141, e conseguenziale reintegrazione del ricorrente nelle funzioni di revisore dei conti.

Il sollecito intervento cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale rende superfluo l’esame delle ulteriori domande proposte dal ricorrente, il cui interesse risulta comunque pienamente soddisfatto.

13. – Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla il decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria del 22 dicembre 2017, n. 141, confermando la reintegrazione del ricorrente nelle funzioni di revisore dei conti.

Condanna la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, e Rocco Nicita, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di Sergio Tempo, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 2.500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore

Francesca Goggiamani, Referendario

…..continua domani…..

E’ noto che alle recenti elezioni comunali di Serra d’Aiello la vittoria è stata aggiudicata per un solo voto. Da qui il ricorso della lista dell’avvocato Antonio Cuglietta e la prima udienza già intervenuta.

Ora il TAR ha disposto la verifica di alcune schede ed ha fissato al 19 dicembre la nuova udienza.

Si tratta di un primo brillante risultato dello studio dell'avvocato Morcavallo

Ecco il testo della decisione:

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 880 del 2018, proposto da

Antonio Cuglietta, Gaetano Cappelli, Gianluca Posteraro, Ferdinando Stella, Piero Longo, Filippo Aloe, Eleonora Iachetta, Domenico Vellone, Flavio Roppo Valente, Raffaele Camastra, Margherita Perri, rappresentati e difesi dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;

contro Comune di Serra D'Aiello non costituito in giudizio; nei confronti Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso, Walter Pirillo, Guerino Mendicino, Vanessa Berardone, Saverio Rizzo, Raffaele Falsetto ed innocenti Maria rappresentati e difesi dall'avvocato Gregorio Barba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, viale F. e G. Falcone n. 45; Maria Innocenti In Suriano Campagna non costituito in giudizio;

N. 00880/2018 REG.RIC.

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Ricorso ex art. 130 C.P.A. avverso: a) il Verbale di proclamazione degli eletti dell'11.6.2018 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale nella elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Serra D'Aiello (Cs); b) il Verbale della Sezione n. 1; onde ottenerne in via principale il parziale annullamento con la correzione del risultato della "Lista Civica La Svolta 1.2" in n. 188 voti effettivamente conseguiti in luogo dei n. 190 voti erroneamente assegnati, con la conseguente proclamazione alla carica di Sindaco di Antonio Cuglietta ed alla carica di Consigliere comunale di Piero Longo, Gaetano Cappelli, Margherita Perri, Posteraro Gianluca, Filippo Aloe, Fulvio Roppo Valente, Raffaele Camastra, per la maggioranza e Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso e Walter Pirillo, per la minoranza; in via subordinata per l'annullamento integrale delle operazioni elettorali e del Verbale di proclamazione degli eletti dell'11.6.2018 e con la ripetizione delle elezioni comunali. Con vittoria di spese e compensi. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Giovanna Caruso, Vincenzo Paradiso, Walter Pirillo, Guerino Mendicino, Vanessa Berardone, Saverio Rizzo, Raffaele Falsetto ed Innocenti Maria il 26\7\2018 : a) del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale della Sezione n. 1 del 10 giugno 2018; b) del Verbale di proclamazione degli eletti dell'11.6.2018 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale nella elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Serra d'Aiello (CS) al fine di ottenerne il parziale annullamento sotto altro profilo con la correzione del risultato della Lista “Sosteniamo Serra Antonio Cuglietta Sindaco” in n. 188 voti di lista validi effettivamente conseguiti in luogo dei n. 189 voti erroneamente assegnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

N. 00880/2018 REG.RIC. Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giovanna Caruso e di Vincenzo Paradiso e di Walter Pirillo e di Guerino Mendicino e di Vanessa Berardone e di Saverio Rizzo e di Raffaele Falsetto ed Innocenti Maria; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2018 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti gli artt. 66 e 130 c.p.a.; Ritenuto che ai fini del decidere sui contrapposti motivi di ricorso sia necessario procedere ad una verificazione in contraddittorio delle parti nei termini di cui in dispositivo; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, 1) DISPONE che sia effettuata la verificazione; 2) NOMINA verificatore il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio territoriale del Governo, il quale entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, acquisirà presso gli uffici depositari, la Busta n. 6-C della sezione 1 del Comune di serra d’Aiello, contenente le schede dei voti validi e quindi provvederà a: - verificare se risulti assegnata alla "Lista Civica La Svolta 1.2" una scheda recante sbarrato il simbolo di tale lista e nello spazio corrispondente su due livelli un nome o cognome ed una sigla di soggetti estranei alla elezione; se risulti assegnata alla "Lista Civica La Svolta 1.2" una scheda recante sbarrato simbolo di tale lista e nello spazio sottostante della lista "Sosteniamo Serra" un nome o cognome di soggetto estraneo alla competizione elettorale;

- a verificare se risulti assegnata alla lista n. 2 “Sosteniamo Serra Antonio Cuglietta Sindaco” e con preferenza assegnata al candidato Aloe Filippo una scheda recante una “X” (ics) che comprende interamente sbarrati l’area del rettangolo della scheda

N. 00880/2018 REG.RIC. contenente il nome del candidato sindaco, il simbolo della lista “Sosteniamo Serra Antonio Cuglietta Sindaco” e vergata la preferenza “FILIPPO ALOE”; se risulti assegnata alla lista n. 2 “Sosteniamo Serra Antonio Cuglietta Sindaco” una scheda recante il simbolo della lista “Sosteniamo Serra Antonio Cuglietta Sindaco” sbarrato e nello spazio sotto-stante al simbolo, destinato alla espressione della preferenza, l’indicazione del nome e cognome “Longo Costantino”. - ad acquisire l’allegato 2 del verbale delle operazioni elettorali inviato alla Prefettura e gli altri documenti esaminati nel corso dell’attività di votazione relativi alla non ammissione al voto della elettrice Mafalda Fabrizio con acquisizione della copia del certificato presentato; 3) ASSEGNA all’Organo verificatore il termine di dieci giorni successivi al completamento delle operazioni di verificazione per trasmettere alla Segreteria di questa Sezione il plico, sigillato, contenente una relazione riassuntiva sull’attività svolta e le verifiche compiute, alla quale dovranno essere allegati i verbali delle operazioni di verificazione debitamente sottoscritti e copia conforme agli originali delle schede elettorali in questione, che resteranno custoditi presso gli uffici depositari, e degli altri documenti esaminati nel corso dell’attività istruttoria; 4) FISSA per l’ulteriore trattazione del ricorso la pubblica udienza del 19.12.2018 ore 11,30 Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Salamone, Presidente Francesco Tallaro, Primo Referendario Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Pubblicato in Basso Tirreno

Il Tar della Calabria ha annullato la gara per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per la raccolta differenziata del Comune di Cariati, che era stata affidata in maniera irregolare e illegittima alla società Ecology Green.

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso presentato dalla società E.Log Srl e lo ha motivato con il dispositivo di sentenza che è stato depositato oggi e che pubblichiamo con ampi stralci. Si tratta della concreta dimostrazione del metodo di gestione truffaldino del Comune di Cariati portato avanti dalla sindaca Filomena Greco, che anche per questa vicenda è stata sanzionata due settimane fa con il divieto di dimora a Cariati e Corigliano-Rossano e la sospensione dalla carica di sindaco da parte del prefetto.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 945 del 2018, proposto da E.Log S.r.l., contro Comune di Cariati, in persona del legale rappresentante p.t. e Responsabile Area Tecnica del Comune di Cariati non costituiti in giudizio;

nei confronti Ecology Green S.r.l., per l’annullamento previa sospensiva della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cariati n. 316 del 4/6/2018, comunicata in data 5/6/2018, con la quale è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata e altro nel territorio del Comune di Cariati, ed è stata disposta l’aggiudicazione della gara stessa in favore della seconda classificata ECOLOGY GREEN srl;

– nonché di ogni altro atto presupposto, propedeutico, connesso e conseguente.

FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso tempestivamente notificato e depositato la società ricorrente, nella qualità di partecipante alla procedura ad evidenza pubblica bandita dal Comune di Cariati per l’affidamento del sevizio di raccolta e trasporto rsu e rd, ha impugnato la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 316 del 4/6/2018 con la quale è stata disposta la sua esclusione dalla gara, aggiudicata in favore della seconda classificata ECOLOGY GREEN srl.

1.2 A sostegno del gravame la ricorrente ha formulato le censure appresso sintetizzate.

“- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, PER ILLOGICITÀ E PER TRAVISAMENTO DEGLI ESITI DELL’ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 95 E 97 D.LVO N. 50/2016”.

La Determinazione in epigrafe indicata, nella parte in cui ha disposto l’esclusione della società istante dalla gara, sarebbe illegittima in quanto corredata da una motivazione deficitaria, nella misura in cui non sarebbero state esplicitate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione:

a disattendere la proposta di aggiudicazione del servizio formulata in favore della ricorrente dalla Commissione di gara, giusto verbale n. 4 del 5/3/2018; b) a disattendere le giustificazioni e deduzioni formulate dalla ricorrente – con relazione del 5.4.2018 – con riferimento all’indicazione del costo della manodopera, oggetto di contraddittorio sulla sospetta anomalia dell’offerta; c) a sanzionare la ricorrente con l’esclusione dalla gara senza alcuna motivazione ed in assenza delle ipotesi di legge che renderebbero obbligatoria detta esclusione.

Il deficit motivazionale sarebbe vieppiù evidente in considerazione del fatto che il Responsabile Unico del Procedimento avrebbe operato un mero richiamo al contenuto di tre pareri dallo stesso richiesti in merito alla congruità dei costi della manodopera indicati dalla ricorrente, senza tuttavia specificare a quale dei contrastanti responsi forniti dai consulenti avesse inteso aderire, con ciò rendendo del tutto oscure le ragioni della disposta esclusione.

In ogni caso, la ricorrente ha sostenuto che, contrariamente a quanto prospettato dal R.U.P. in sede di richiesta di giustificazioni, i costi della manodopera indicati in sede di presentazione della domanda di partecipazione, pari all’importo di € 595.863,32, sarebbero in linea con i minimi salariali retributivi di cui all’art. 97 comma 5, lettera d), in quanto riferiti non già all’intero triennio di espletamento del servizio a bensì ciascun singolo esercizio. L’offerta economica dalla stessa presentata, quindi, alla luce delle giustificazioni rese in sede di contraddittorio procedimentale, non avrebbe potuto essere considerata, quanto all’indicazione del costo della manodopera, anormalmente bassa sì da giustificarne l’esclusione.

1.2 La controinteressata si è costituita mediante il deposito di una memoria di mera forma. Il comune di Cariati non ha inteso resistere in giudizio.

1.3 All’udienza camerale dell’1 agosto 2018 la causa è stata trattenuta in decisione, ex art. 60 c.p.a.

2. Il ricorso è fondato nei limiti e con gli effetti appresso indicati.

2.1 Per come censurato in ricorso, la determinazione con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune del Comune di Cariati si è determinato ad escludere dalla gara la E.Log S.r.l., nel contempo aggiudicando il servizio alla controinteressata, risulta priva di motivazione.

Ed invero, a fronte delle perplessità nutrite circa l’anomalia dell’offerta economica formulata dalla ricorrente, in favore della quale la commissione di gara aveva proposto l’aggiudicazione in quanto prima graduata, il Responsabile unico si è determinato ad avviare il procedimento di verifica di cui all’art. 97 D.lgs. 50/2016.

In tale occasione l’interessata ha formulato le sue osservazioni, chiarendo come il costo della manodopera indicato in sede di partecipazione, pari ad € 595.863,32 si riferisse non già all’intero triennio di espletamento del servizio, bensì a ciascun singolo esercizio, così affermandone la conformità ai minimi salariali retributivi di cui all’art. 97 comma 5, lettera d) citato D.lgs.

A fronte di tali giustificazioni, il R.U.P., lungi dall’assumere una autonoma determinazione in merito all’ammissibilità e fondatezza delle stesse, ha preferito avvalersi della consulenza di tre professionisti i quali, tuttavia, hanno reso pareri del tutto discordanti.

Più precisamente, l’avv. Alfredo Gualtieri si è limitato ad affermare che il quesito posto alla sua attenzione afferiva a questioni tecniche, rientranti nella discrezionalità della stazione appaltante.

L’avv. Giulia Tedesco ha ritenuto che le precisazioni fornite dalla ricorrente in ordine all’imputazione dei costi della manodopera a ciascuno dei singoli esercizi di erogazione del servizio e non anche all’intero triennio, determinassero una inammissibile modificazione dell’offerta economica, tale da necessitarne l’esclusione. Ha altresì aggiunto che, tali costi, ove effettivamente riferiti al triennio, avrebbero comunque determinato una riduzione così drastica dei margini di profitto da rendere, nel complesso, l’offerta inaffidabile.

L’ing. Marco Saverio Ghionna ha ritenuto che il costo della manodopera indicato in sede di partecipazione alla gara si riferisse, in realtà, a ciascuna annualità e che il chiarimento postumo in tal senso reso dalla concorrente non determinasse una modificazione dell’offerta economica, la cui regolarità avrebbe, tuttavia, dovuto essere valutata dalla stazione appaltante.

2.2 Tenuto conto degli esiti discordanti delle consulenze in questione, il Rup, in sede di predisposizione del provvedimento finale, avrebbe dovuto chiarire, ex art. 3 l. n. 241/90, sulla scorta di quali ragioni ha ritenuto di escludere la ditta E-LOG SRL dalla procedura di gara, non essendo all’uopo sufficiente il mero e tralaticio rinvio ai “pareri tecnico-legali” acquisiti nel corso del procedimento.
2.3 Risulta, quindi, fondata la censura relativa al deficit motivazionale che evidentemente inficia l’esclusione della ricorrente e, in via derivata, la contestuale aggiudicazione della gara in favore della controinteressata.

3. Tale lacuna non consente di apprezzare le reali ragioni sulla scorta delle quali l’offerta della ricorrente è stata disattesa.

Non è dato, infatti, comprendere, in considerazione delle discordanti consulenze versate agli atti del procedimento amministrativo, se la stazione appaltante abbia, alternativamente: a) ritenuto inammissibili le giustificazioni rese dall’istante ai sensi dell’art. 95 D.lgs. n. 50/2016, in quanto determinanti una modificazione dell’offerta economica; b) ritenuto che il costo della manodopera, sia pure riferito a ciascuno degli anni di espletamento del servizio, non rispetti i minimi salariarli retributivi; c) accertato il rispetto di tali minimi e, malgrado ciò, ritenuto l’offerta, per altre ragioni, non affidabile.

Siffatte incognite circa l’effettiva valenza del provvedimento di esclusione non consentono al Collegio, pena la violazione del divieto di cui all’art. 34 comma 2 c.p.a., lo scrutinio delle ulteriori censure formulate in ricorso, in quanto tendenti a contestare una valutazione di incongruità dei costi della manodopera che, tuttavia, non è certo sia stata, in concreto, effettuata dall’amministrazione. Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria, nei termini formulati dalla ricorrente.

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento, per le ragioni sopra indicate, della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cariati n. 316 del 4/6/2018 ed obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi. Respinta la domanda risarcitoria.

5. Le spese seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cariati n. 316 del 4/6/2018, ai sensi e per gli effetti di cui in parte motiva

Rigetta la domanda risarcitoria.

Condanna in solido il Comune di Cariati in persona del legale rappresentante p.t. e la Ecology Green S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 2.500,00, a titolo di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2018 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente

Francesca Goggiamani, Referendario

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

Pubblicato in Calabria

La Regione Calabria ha fatto vedere solo pochi documenti relativi al Salone del Libro 2015.

La Bottega Editoriale Srl lo ha denunciato al Tar che l’ha obbligata a farglieli vedere e le ha comminato una sanzione di oltre 2.000 euro.

 

 

La Regione ha fatto vedere a questo punto solo alcuni documenti nuovi ma molti altri mancano ancora; l’importo poi lo ha pagato tardissimo.

A causa di ciò la Bottega Editoriale è tornata al Tar che – come potete leggere nella sentenza – ha detto senza possibilità di equivoci che se la Regione non ce li fa vedere tutti manderà il prefetto di Catanzaro a farlo.

E l’ha condannata a pagarci un altro importo, stavolta di un po’ meno di altri 2.000 euro.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2017, proposto da

Bottega Editoriale S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Caristi, con domicilio eletto

presso lo studio Giovanna Diaco in Catanzaro, via Padre A. Da Olivadi 15;

contro

Regione Calabria – Dip. n. 10 Turismo, Beni Culturali Istruzione e Cultura non

costituita in giudizio;

Per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Catanzaro, I sez., 2 novembre 2016, n. 2054 adottata ex art. 116 c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Germana Lo

Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

N. 01153/2017 REG.RIC.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 2054/2016 depositata in data 2 novembre 2016, il TAR Catanzaro

ha accolto il ricorso recante n. R.G. 583/16, introdotto dalla odierna società ex art.116 c.p.a., ordinando alla Regione Calabria di consentire l’accesso ai documenti indicati nell’istanza presentata dalla società in data 10 marzo 2016(documentazione inerente l’allestimento dello stand rappresentativo della Regione presso il “Salone internazionale del libro di Torino”, edizione 2015)disponendo altresì, ai sensi dell’art. 1 coma 32 bis l. 6 novembre 2012 n. 190, la comunicazione della sentenza all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Con la medesima sentenza, il Tribunale ha anche condannato la soccombente alla

“rifusione in favore della società ricorrente, delle spese e competenze di lite liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori per I.V.A. e C.P.A., come per legge, e contributo unificato di euro 300,00 oltre ad euro 27,00 di contributo forfettario.

Sul presupposto che la Regione Calabria avesse non esattamente ottemperato al giudicato formatosi sulla predetta sentenza, avendo consentendo solo un accesso parziale alla documentazione di interesse della ricorrente, quest’ultima ha agito in ottemperanza, deducendo, in particolare, che l’accesso non era stato consentito per “le comunicazioni ed email inviate dalla medesima ricorrente (inviate il 3.2.15 alla dott.ssa Sonia Tallarico, il 19.2.15 al dott. Armando Pagliaro, il 30.4.15 al medesimo dott. Pagliaro, il 7.5.15 al dott. Pasquale Anastasi”; nonché per quelle del 9.4.15, del 13.4.15 (Pec) e del 24.4.15 (Pec) con cui la società aveva proposto alla Regione la gestione dello stand a costo zero per la Regione; per quella della stessa Regione Calabria di convocazione della riunione degli operatori editoriali calabresi del 6.5.15 a firma del Dirigente regionale dott. Pasquale Anastasi”.

L’azione di ottemperanza ex art. 112 co. 2 lett a) c.p.a. è stata spiegata inoltre anche con riguardo alla statuizione di condanna alle spese, anch’essa rimasta ineseguita. N. 01153/2017 REG.RIC.

Avendo la ricorrente chiesto l’ottemperanza sul presupposto che l’accesso non era stato consentito anche in relazione ad altra documentazione inerente medesima vicenda (con particolare riferimento “ai lavori di progettazione, realizzazione e gestione dello stand e l’arrivo del preventivo stesso” e alle conseguenti trattative intercorse tra la Regione e l’ente responsabile dell’organizzazione del “Salone del libro”), alla camera di consiglio del 23 marzo 2018, il giudizio è stato rinviato per consentire la precisazione della domanda anche con riguardo a tale documentazione.

In data 15 aprile 2018, la ricorrente ha depositato memoria scritta con cui vengono indicati i documenti oggetto di originaria istanza di accesso, non resi disponibili alla visione e/o copia anche all’esito della sentenza di accoglimento del ricorso.

Alla luce di tali precisazioni e dell’assolvimento dell’onere della prova dell’inadempimento, per la parte posta a carico della odierna ricorrente, vittoriosa nel giudizio di cognizione ex art. 116 c.p.a., risulta dimostrata l’ottemperanza solo parziale – e quindi inesatta – al giudicato e deve pertanto accogliersi la domanda ex art. 112 c.p.a. e per l’effetto:-assegnare alla Regione Calabria termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione di questa decisione, per consentire l’accesso ai documenti indicati nella memoria del 15 aprile 2018 di parte ricorrente e per il pagamento delle somme oggetto di condanna contenuta nella medesima sentenza TAR Catanzaro 2054/2016;
-nominare, in caso di inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Catanzaro o di un suo delegato che, entro i successivi 15 giorni, si sostituisca all’amministrazione inadempiente e ottemperi alla sentenza sopra citata, anche mediante reperimento materiale della documentazione presso gli uffici regionali;

All’accoglimento del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo.N. 01153/2017 REG.RIC.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna la Regione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 1.000 oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Germana Lo Sapio, Primo Referendario, Estensore

Pubblicato in Calabria

Giunge a soluzione il problema della esclusione dal consiglio comunale di Eleonora Gagliardi la reale vincitrice della lista n.1 “Una città nel cuore” con capolista Tommaso Signorelli.

Come noto alla lista vennero attribuiti n. 3 seggi in Consiglio comunale (di cui uno assegnato a Signorelli Tommaso, in qualità di candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto).

 

 

 

Ad Eleonora Gagliardi vennero assegnati n. 344 voti, risultando la terza dei non eletti (nella posizione n. 5).

La Gagliardi venne preceduta in graduatoria,dalla sig.ra Ferraro Rossella (posizione n. 1: voti n. 421, prima degli eletti), e dal sig. Salvatore Alessandro (posizione n. 2: voti n. 372, secondo degli eletti), ed inoltre dalla sig.ra Pellegrino Giuseppina (posizione n. 3: voti n. 354, la prima dei non eletti) e il sig. Giugno Alfonso (posizione n. 4: voti n. 345, il secondo dei non eletti).

Ma la Gagliardi ricorse al TAR, difesa dall’avvocato Ennio Abonante sostenendo essere stato commesso, presso la Sezione n. 11 durante le operazioni di spoglio, un “errore materiale.

La ricorrente ha impugnato il verbale delle operazioni elettorali e chiese che, in esito alle operazioni di riconteggio elettorale, le venissero riconosciuti n. 74 voti di preferenza in più (rispetto ai 344 già riportati nel verbale di proclamazione degli eletti, per un totale di n. 418 preferenze), con contestuale riduzione dei voti riportati dai candidati Ferraro, Pellegrino e Giugno (rispettivamente: 18, 1 e 17 voti in meno).

Tale errore sarebbe derivato dal fatto che l’ordine progressivo dei candidati alla carica di consigliere comunale della lista n. 1 venne diversamente riprodotto nelle tabelle di scrutinio (ossia, nelle tabelle utilizzate dagli uffici sezionali durante lo spoglio delle schede) e nei verbali di sezione (ove, a spoglio concluso, sono trasposti i risultati definitivi risultanti dalle tabelle di scrutinio).

Per effetto di tale sfasamento, l’ufficio elettorale sezionale le avrebbe correttamente attribuito i voti di preferenza nelle tabelle di scrutinio (a mano a mano che i singoli voti venivano estratti dall’urna) salvo, poi, erroneamente trasporli nel verbale di sezione.

Pertanto, dal candidato n° 4 in poi, sarebbero state spostate tutte le preferenze di una posizione verso il basso, con la conseguente alterazione di tutte le cifre individuali dei candidati della lista, tranne quelle dei primi due, Bonavita Pasquale e Bruno Mario.

Il 18 aprile alle ore 11.30 la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria costituita da Vincenzo Salamone, Presidente, Francesco Tallaro, Referendario e Germana Lo Sapio, Referendario, Estensore con sentenza n 926 ha deciso di accogliere il ricorso, e , per l’effetto, di annullare gli atti impugnati nella parte indicata in motivazione.

Pertanto il TAR ha corretto il risultato elettorale nei modi indicati in motivazione ed ai sensi dell’art. 130, comma 9, cod. proc. amm., ha disposto che, il risultato delle elezioni comunali in questa sede sub iudice, relativamente alla lista n. 1 denominata “Una citta nel cuore”, deve essere corretto come segue, con riferimento alle posizioni che vanno dalla n. 1 alla n. 5:

1) Salvatore Alessandro, voti di preferenza n. 439, in luogo dei 372 erroneamente attribuiti;

2) Gagliardi Eleonora, voti di preferenza n. 418, in luogo dei 344 erroneamente attribuiti;

3) Ferraro Rossella, voti di preferenza n. 403, in luogo dei 421 erroneamente attribuiti;

4) Pellegrino Giuseppina, voti di preferenza n. 353, in luogo dei 352 erroneamente attribuiti;

Per l’effetto, ha proclama eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Amantea i sig.ri Salvatore Alessandro, come primo eletto (voti 439), e Gagliardi Eleonora (voti 418) in sostituzione di Pellegrino Giuseppina.

Il TAR infine ha compensa le spese di giudizio tra il ricorrente e i controinteressati e ha condannato il Comune di Amantea a rifondere le spese processuali a favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.

Pubblicato in Campora San Giovanni

Secondo il tribunale amministrativo l'atto difetta di motivazioni

Scrive Il Corriere “ Sergio Tempo, vince la sua prima partita davanti ai giudici amministrativi.

Il Tar della Calabria ha infatti sospeso il decreto con cui, lo scorso 22 dicembre, il governatore ha revocato l’incarico al revisore “ribelle” per affidarlo al secondo classificato dopo sorteggio pubblico, Rocco Nicita.

La rimozione di Tempo, raccontata dal Corriere della Calabria ha fatto scalpore proprio per via delle denunce che il revisore aveva presentato negli ultimi mesi alla Corte dei conti e alla Procura di Catanzaro.

Nei suoi esposti, Tempo aveva denunciato presunte illegittimità relative ad affidamenti e proroghe di incarichi professionali e al contratto dei dipendenti non dirigenti.

In un altro verbale, inoltre, l’esperto contabile aveva fatto luce sulle difficoltà finanziarie dell’ente, dovute alla gestione “allegra” del commissario Rosario Guzzo.

La revoca di Oliverio era dunque stata da più parti interpretata come un tentativo di allontanare un tecnico sgradito ai piani alti della Cittadella regionale.

Per il momento, il Tar ha annullato il provvedimento del governatore in quanto il ricorso di Tempo presenta «profili di fondatezza», con riferimento, in particolare, «alle censure con le quali si lamenta carenza istruttoria, difetto di motivazione, tenuto anche conto che la revoca interviene dopo 10 mesi dal conferimento dell’incarico di revisore» e considerato che dall’esecuzione dell’atto firmato da Oliverio «deriva alla parte ricorrente un danno grave e irreparabile».

L’udienza di merito è stata fissata per il prossimo 17 gennaio”.

Pubblicato in Amantea Futura

portoIl TAR Calabria, con sentenza n.763/2017 depositata oggi, ha annullato l’avviso di pagamento emesso dall’Agenzia del Demanio, con cui era stato richiesto il pagamento della somma di ben 4.058.302,37 € al Comune di Amantea, per occupazione di suolo demaniale marittimo, relativamente al porto turistico di Campora San Giovanni già oggetto di sequestro penale ad istanza della Procura della Repubblica di Paola, e di successivo provvedimento di dissequestro disposto dal Tribunale della Libertà di Cosenza e poi confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione. 

 

In particolare, il TAR Calabria, accogliendo le tesi dell’avvocato Nicola Carratelli, lo stesso legale che, su incarico dell'allora sindaco Monica Sabatino, aveva difeso il Comune di Amantea per ottenere il dissequestro dell’area portuale, ha annullato l’avviso di pagamento sul presupposto che l’occupazione della predetta area non poteva ritenersi abusiva, per come erroneamente ritenuto dall’Agenzia del Demanio, che aveva sostenuto  che l’occupazione dell’area demaniale nell’ambito della zona portuale, avvenisse dal 1998, senza valido titolo.

 

Nel corso del giudizio dinanzi TAR l’avvocato Nicola Carratelli ha evidenziato come il Comune di Amantea ebbe ad adottare valide e legittime concessioni demaniali per l’uso della struttura portuale, con previsione ed indicazione dei relativi canoni, in conformità alla normativa in materia, sicché non poteva trattarsi di occupazione abusiva, e tale tesi è stata pienamente recepita dai giudici amministrativi.

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria evita, dunque, al Comune di Amantea di subire un gravissimo nocumento patrimoniale che avrebbe ulteriormente pregiudicato la già precaria situazione finanziaria dell’Ente.

Pubblicato in Politica

Sembra una“storia” infinita quella del Consorzio di Bonifica dei bacini del Tirreno.

 

Una storia piena ricorsi al TAR.

Ma l'ultima decisione del Tar che ad una prima lettura distratta di alcuni aveva fatto cantare vittoria al precedente gruppo dirigenziale, sembra invece dar ragione al commissariamento dell'ente deciso dalla Regione Calabria.

 

“Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione Seconda, si è pronunciato definitivamente sul ricorso e lo ha accolto parzialmente.

Ad appellarsi alla Giustizia amministrativa: Vincenzo Aloise, Ciriaco Campilongo, Antonio D'Angelo, Marcello Durante, Francesco Filippo, Agostino Fortunato, l'ex presidente Davide Gravina, Elisa Guzzo Bonifacio, Gennaro Licursi, Antonio Miceli, Francesco Perrone, Anselmo Sangiovanni, Michele Vadacchino, Ottavio Zicarelli, Pietro Santo Molinaro, contro la Regione Calabria.

 

Si chiedeva l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale della Calabria del 24 febbraio avente ad oggetto lo scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino; ed il decreto del Presidente della Giunta regionale del 29 marzo e del verbale di insediamento del Commissario Straordinario del 31 marzo.

Il Tar ha solo parzialmente annullato la delibera della Giunta regionale del 24 febbraio sullo scioglimento degli organi amministrativi.

Le delibere della deputazione sono state approvate senza il previsto visto di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, nonché in assenza di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

I ricorrenti ritengono che il prescritto visto di regolarità contabile è unicamente previsto per talune materie e che tutte le Deliberazioni oggetto di censura da parte della Regione Calabria non riguardano tali materie.

Per il Tar, il motivo è infondato stante il chiaro tenore della legge regionale: “Su ogni proposta di deliberazione deve essere chiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile. I pareri, compreso quello del Collegio dei Revisori dei Conti, se ed in quanto richiesto dalle vigenti disposizioni di legge, sono inseriti nella deliberazione”.

Il piano di organizzazione variabile è divenuto pienamente operativo solo all'indomani della sentenza Tar del 13 gennaio 2016, e che quindi non sarebbe stato possibile per la nuova amministrazione fare luogo all'adozione del Piano di Organizzazione Variabile alla data del 9 dicembre 2015.

 

Per il Tar, la censura è infondata.

“E’ incontestato che a seguito dell’annullamento da parte della Regione del P.O.V. approvato dal Consorzio con la Deliberazione commissariale del 14 gennaio 2014 n.948, il Consorzio è rimasto privo del regolamento organizzativo degli uffici e del lavoro e, ciononostante, la nuova amministrazione consortile a tutt’oggi non ha provveduto alla redazione del nuovo piano, sebbene siano decorsi diversi mesi dal suo insediamento”.

Il Collegio ritiene che l’annullamento in autotutela, avvenuto dopo la sentenza del Tar del 5 dicembre 2014, di tutte le deliberazioni assunte con la presenza di soli due membri, non recide la grave irregolarità e illegittimità costituita dall’assunzione delle deliberazioni, dopo l’intervenuta sentenza del TAR che aveva invalidato le elezioni nella terza sezione di contribuenza, con la presenza di soli due membri rispetto ai cinque previsti e in violazione di quanto disposto dallo Statuto Consortile.

La censura, dunque, deve essere disattesa.

Il Tar si esprime sul rigetto delle dimissioni del Direttore Generale; tale rigetto ha consentito allo stesso di rimanere nella identica posizione e non ha prodotto alcun effetto sanante delle illegittimità contestate dalla Regione nella comunicazione dell’01 settembre 2015 ovvero la mancanza del requisito culturale per assumere e rivestire l’incarico.

La doglianza, pertanto, non ha alcun pregio. (MC Scalea)

Pubblicato in Alto Tirreno
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