“ Egr. Cav. Liscotti, la ricerca giuridica in materia, che Lei ha puntigliosamente esposto non fa una piega, ma sta di fatto che andando nel concreto c'è da analizzare un aspetto di particolare importanza che risiede nel regolamento interno all'istituto.
Tutto sommato la questione è molto semplice, senza dover scomodare normativa di rango superiore, laddove, nel rispetto dell’art. 6 comma 2 del Regolamento (disponibile su www.mameliamantea.gov.it), anche nei casi di viaggi di istruzione non programmati, l’onere di raccogliere le adesioni degli alunni e le autorizzazioni dei genitori, grava su un docente responsabile del viaggio.
In assenza di docente responsabile del viaggio, il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Regolamento suddetto, può delegare il compito ad un docente esterno al Consiglio.
Bisognerebbe pertanto vedere chi era il responsabile, senza dover criminalizzare il facile colpevole anche in considerazione del fatto che è tutto l'apparato scolastico ad aver compiuto il fatto. ”