Ricordate la vicenda che vide Lazzaroli( per conto della Regione) che contestava la incapacità del comune di Amantea( e dei suoi uffici) nell’attendere alle incombenze amministrative per utilizzare i contributi regionali per il servizio della Raccolta Porta a Porta e dall’altro il comune di Amantea.
La regione con Decreto n.7106/2013 revocò del contributo finanziario concesso al Comune di Amantea - Por Calabria 2007-2013 ed il comune ricorse al TAR Calabria avvalendosi dell’avvocato Giacomo Carbone di Catanzaro.
Bene ora il TAR ha deliberato in merito sospendendo l’efficacia del Decreto di revoca e rinviando la trattazione di merito del ricorso all'udienza pubblica di aprile 2014.
Ora che si avvii subito il servizio. E’ la migliore risposta possibile alla città, alla regione ed a Lazzaroli.
Eccovi la sentenza integrale:
N. 00462/2013 REG.PROV.CAU. N. 01012/2013 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2013, proposto da:
Comune Di Amantea, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Carbone, con domicilio eletto presso Giacomo Carbone in Catanzaro, via Milano, 15 Bis;
contro Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Manna, con domicilio eletto presso Massimiliano Manna in Catanzaro, viale Cassiodoro, Pal. Europa;
nei confronti di Comune Di Mongiana, Comune Di Mesoraca;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto n.7106/2013 di revoca del contributo finanziario concesso al Comune di Amantea - Por Calabria 2007-2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, ad un esame sommario tipico della presenta fase del giudizio, sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare, anche in considerazione della comparazione degli interessi pubblici coinvolti;
considerato, altresì, che il Comune ricorrente provvedeva, prima della scadenza del termine fissato dall’Amministrazione Regionale, allo svolgimento delle attività prodromiche alla materiale raccolta differenziata e che, sempre prima della scadenza del detto termine, con nota del 29.4.2013, informava la Regione di avere espletato tutte le procedure per l’avvio del servizio e che la società affidataria aveva comunicato che la consegna delle attrezzature sarebbe stata effettuata in data 10.5.2013, con avvio dell’effettivo servizio il 13.5.2013
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
Accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica di aprile 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Massimo Luciano Calveri, Presidente, Concetta Anastasi, Consigliere, Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore