Per dare la migliore chiarezza possibile ed aiutare i pensionati a capire, abbiamo chiesto aiuto ad alcuni amici avvocati che ci hanno inviato il seguente documento che vi proponiamo:
“Cerchiamo di capire qualcosa in più sulla cd. “perequazione pensionistica” stante l’iniziativa di numerose sigle sindacali, di patronati, organizzazioni pensionistiche e professionisti, che hanno assunto, con una allarmistica urgenza, azioni giudiziarie.
Proviamo a ricostruire brevemente i termini della vicenda normativa, e ciò che via via è accaduto a partire dalla Legge Fornero (L.22.12.2011 nr. 214) e dopo la conversione del D.L. 65/2015 nella Legge 109/2015 individuando chi sono i soggetti interessati ad ottenere il ricalcolo della pensione ed il rimborso di quanto non percepito o percepito in minima parte ex Lege 109/2015.
La cd. Legge Fornero, che aveva disposto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013, superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, senza previsione alcuna di un meccanismo di recupero per il futuro, veniva dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, con sentenza immediatamente esecutiva, per violazione dei parametri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell’adeguatezza del trattamento pensionistico.
In ragione di ciò a tutti i pensionati, investiti dal provvedimento, doveva essere accordata la rivalutazione piena della pensione, per gli anni 2012 e 2013, e tale rivalutazione doveva essere posta a base del ricalcolo della pensione per gli anni successivi (2014-2015 e 2016).
Tuttavia, con una manovra che potremmo definire all’italiana, il Governo prima ed il Legislatore poi con la successiva conversione in legge, hanno ritenuto di dover dare attuazione alla Sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale disponendo tuttavia solo parziali rimborsi della rivalutazione limitandoli ad alcune fasce di pensionati (da 3 a 6 volte il minimo della pensione sociale) ribadendo il blocco per quelli con pensioni superiori a sei volte il trattamento minimo dell’INPS.
Migliaia i pensionati, in tutta Italia, che hanno promosso azione giudiziaria per la mancata rivalutazione delle pensioni e per far valere i propri diritti per una prestazione previdenziale adeguata e rivalutata.
La sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale ha effetto retroattivo annullando l’efficacia della Legge Fornero sin dalla sua data di entrata in vigore 27.12.2011, nello stesso modo, il diritto alla perequazione della pensione ed ai rimborsi inizia a decorrere per il pensionato dall’1 gennaio 2012.
I termini di prescrizione applicabili nel rapporto con l’INPS, inoltre, sono di 5 anni, per cui l’atto interruttivo della prescrizione, costituito dall’invio della Diffida di messa in mora dell’INPS, farà decorrere dalla data di ricezione della raccomandata un nuovo termine di prescrizione quinquennale.
In pratica la raccomandata inviata nel dicembre 2016 farà ricominciare a decorrere la prescrizione con scadenza al 30.11.2021, e così via , tenendo presente che eventuali invii della raccomandata di interruzione che avverranno nel corso del 2017 faranno perdere al pensionato i ratei precedenti.
Nell’attuale situazione, pertanto, è consigliabile al pensionato inviare quanto prima all’INPS l’atto di intimazione e diffida, in modo tale da cristallizzare quanto prima il termine di prescrizione dei diritti riconosciutigli dalla Sent.70/2015 della C. Cost. ed in parte o totalmente elusi dal D.L. 65/2015, convertito nella Legge 109/2015, e rivolgersi al legale di fiducia al fine di intraprendere l’opportuna azione legale”.
Chiunque fosse interessato può chiederci il numero di telefono di questi legali che si sono impegnati a praticare le tariffe più basse sul mercato.