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Una lettera aperta dell'Associazione L’Incontro-Insieme per Crescere ed indirizzata ai cittadini di Amantea ma anche agli amministratori del Comune di Amantea, una lettera sulla questione dei PhotoRed

Ad Amantea sembra che quest’anno i turisti più numerosi saranno quelli che sono appena giunti dalla Siria e dall’Egitto. Si tratta di turisti assistiti dallo Stato Italiano e/o dall’Unione Europea" Poi avremo qualche proprietario di case turistiche che non alloggerà negli alberghi e magari si porterà la spesa settimanale dalla città di provenienza.

Gente che conoscendo la città eviterà perfino la SS18 utilizzando le vie interne non semaforizzate.

Al massimo, in agosto , nel clou della stagione turistica , avremo qualche turista anomalo che colorerà la nostra cittadina con i suoi vestiti e colori diversi, con la sua lingua diversa.

E nessuno che si chieda che cosa fare per agevolare la frequenza della nostra città ed in particolare dei suoi negozi.

Noi vorremmo poter dire agli antichi ospiti di Amantea che un tempo venivano da Paola, da San Lucido e tanti altri paesi della costa cosentina, da Cosenza, da Cerisano, da Mendicino e da tanti altri paesi dell’interno, da Lamezia terme e dal suo hinterland , che Amantea è sempre pronta a riceverli e che dà loro il benvenuto con la antica e mai doma ospitalità, con la qualità dei suoi esercizi commerciali e dei suoi esercizi pubblici, con la professionalità dei suoi commercianti.

Ma, soprattutto, vorremmo poter dire che ha lasciato i semafori sulla SS18, ma che ha disattivato i micidiali photored che hanno allontanato tanti ex ospiti abitudinari dalla nostra e loro Amantea senza aver prodotto alcuna utilità se non economica ed a favore di privati e delle casse del comune.

Un segno di buona volontà della città.

Un segno di buona volontà da parte della amministrazione comunale

Un invito a ritornare a frequentare Amantea senza correre il rischio di una sanzione economica rilevante, di una sanzione accessoria quale la perdita dei punti sulla patente, e soprattutto senza correre il rischio di una forte incazzatura che ti prende quando dopo qualche tempo ti vedi arrivare la contestazione avendo nel contempo dimenticato l’evento perché nessuno ti ha fermato per contestare la infrazione, senza sapere chi c’era a bordo della tua auto, quella incazzatura che può averti indotto più o meno consapevolmente ad evitare il pericolo photored , e forse ad evitare Amantea.

Noi siamo e saremo sempre per il rispetto della legge ma non comprenderemo mai chi avrebbe voluto farci credere che i photored sono un fatto di sicurezza ma non fa nulla per evitare le biciclette che camminano controsenso, non fa nulla per liberare i marciapiedi dagli ingombri e dalle occupazioni selvagge così costringendo la gente a camminare sulla strada .

Ma quale sicurezza!

La nostra impressione è che si tratti di un macchina per fare soldi come una macchina per fare soldi è stato l’autovelox di Longobardi e quello di Fiumefreddo Bruzio.

Li avremmo spenti noi e fossimo potuti giungere al governo del paese e sarebbe stata la prima cosa da fare.

Ora possiamo solo chiederlo alla attuale amministrazione comunale, ma la nostra voce per quanto abitata a gridare non basta, occorre anche la vostra .

Per questo il presente invito è posto su facebook.

Avrete modo di far sentire anche la vs voce

Fatelo. Insieme facciamo sentire la nostra volontà di cambiare una scelta che non è stata e non sarà una buon scelta

Il Presidente Luigi Rubino - Amantea 20 luglio 2014

NdR Nella foto il classico atteggiamento di chi riceve la contravvenzione da photored e non sa come pagarla!

Sono tanti i municipi che non amano gli animali.

E ne vietano l’accesso al mare, Comune di Melito di Porto Salvo, od ai parchi pubblici, come il comune di Amantea.

Se i loro “padroni” sono scostumati e non raccolgono gli escrementi la soluzione è quella radicale ; basta vietare l’accesso dovunque.

Questo, almeno, finora!

Ma ora il TAR di Reggio Calabria (si, proprio quello che il governo vuole chiudere!) ha deciso chele ordinanze che vietano ( nel caso) l’accesso al mare sono illegittime.

E similmente sono illegittime le ordinanze che vietano l’accesso ai parchi pubblici.

Noi ( come sempre e solo per educare alla legalità) segnaliamo l’ordinanza ed invitiamo l’amministrazione comunale a rivedere le proprie decisioni annullandole ordinanze contrarie alla recente pronuncia del TAR Calabria.

Eccola.

N. 00225/2014 REG.PROV.COLL.                        N. 00357/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA            IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 357 del 2013, proposto da:

Earth, Oipa Italia Onlus, rappresentate e difese dall'Avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Domenico Ligato in Reggio Calabria, via Sbarre Centrali, 143/B;

contro il Comune di Melito di Porto Salvo, rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Croce', con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Fortunato Dattola in Reggio Calabria, via del Salvatore N.1/B;

per l'annullamento dell'art. 4 lett. G) dell'ordinanza prot. n. 9556 emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Melito di Porto Salvo in data 10\5\13 nella parte in cui vieta ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melito di Porto Salvo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2014 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Melito di Porto Salvo ha emesso in data 10 maggio 2013 l’ordinanza balneare 9556, il cui art. 4, lett g), vieta ai conduttori di animali l’accesso alle spiagge libere durante la stagione balneare.

Tale ordinanza – avente efficacia annuale – è stata emanata in attuazione dell’art. 34 del Piano Comunale di Spiaggia (approvato dalla Provincia di Reggio Calabria e recepito dal medesimo Comune con deliberazione del consiglio comunale n 39 del 14 giugno 2012), nonché del Regolamento per la disciplina delle funzioni del Demanio marittimo (approvato dal consiglio comunale con la deliberazione n. 67 del 9 ottobre 2012).

L’art. 32 del citato Regolamento prevede norme di utilizzo delle aree destinate alla libera balneazione e dispone che il Comune “ne garantisce il decoro, l’igiene, la pulizia”.

2. Con il ricorso in epigrafe n. 357 del 2013, le ricorrenti chiedono l’annullamento dell’art. 4, lett. g), della citata ordinanza nella parte in cui ha vietato ai conduttori di animali di accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare.

Le associazioni affidano le censure ad un unico motivo di ricorso, nel quale deducono la sussistenza di profili di eccesso di potere per irragionevolezza, la violazione del principio di proporzionalità ed il difetto di motivazione, nonché la violazione degli artt. 13 e 16 della Costituzione.

Secondo la prospettiva delle ricorrenti, l’ordinanza gravata non conterrebbe una adeguata motivazione in ordine ai presupposti che sono stati posti a base del divieto assoluto di conduzione di animali sulle spiagge libere: sia che si tratti di ragioni legate all’igiene che di ragioni legate alla sicurezza dei bagnanti , esse si sarebbero potute adeguatamente tutelare attraverso specifiche disposizioni sui comportamenti dei padroni degli animali. La mancata previsione di zone di spiaggia pet friendly sconfesserebbe un principio pur ribadito nella legislazione regionale e che si esprime nella esigenza di favorire sul territorio un corretto rapporto uomo-ambiente-animale (v. la legge regionale della Calabria n. 41 del 1990).

3. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, ribadendo la legittimità degli atti impugnati ed anzitutto deducendo la inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa nei termini sia del Regolamento demaniale che del Piano Comunale di Spiaggia, i quali dovrebbero essere qualificati come atti presupposti immediatamente lesivi degli interessi delle ricorrenti.

4. Questo Tribunale - con l’ordinanza n. 174 del 2013 - ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento (nei limiti richiesti dalle ricorrenti), sollecitando il Comune ad individuare due tratti di spiaggia libera ove consentire l’accesso ai conduttori di animali con tutte le disposizioni idonee a garantire il decoro, l’igiene e la pulizia, secondo quanto previsto dall’art. 32 del Piano Spiaggia.

Il Comune - in esecuzione della ordinanza cautelare - con il provvedimento n 15495 del 5 agosto 2013 ha “rettificato” l’art. 4, lettera g), ed ha individuato temporaneamente e solo per la stagione estiva 2013 due tratti di spiaggia “animal friendly”, rispettivamente in località Manti ed in Località Pilati.

Con una memoria depositata il 10 febbraio 2014, l’Amministrazione, in considerazione della emanazione del provvedimento succitato, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

All’udienza del 16 aprile 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Preliminarmente il Collegio ritiene non accoglibile la richiesta formulata dall’Amministrazione resistente e finalizzata ad ottenere una sentenza che dichiari la cessazione della materia del contendere, per le seguenti ragioni.

In primo luogo, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato della Amministrazione, successivo alla emanazione del provvedimento gravato, si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato (Cons. St. sez V 3 maggio 2012, n. 2135; Cons. St. sez VI, 16 aprile 2012, n. 2135) .

Nel caso di specie, l’Amministrazione ha emanato il provvedimento di rettifica in sede di esecuzione dell’ordinanza propulsiva emessa dal TAR di Reggio Calabria, e non in sede di autotutela, occasionata dalla medesima ordinanza.

In secondo luogo, rilevano nel caso di specie i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa sui rapporti tra l’ordinanza cautelare, che ordina il cd riesame, e l’atto emanato in sede di esecuzione della medesima ordinanza.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare (cfr in termini TAR Reggio Calabria Sent. N. 152/2014) che - quando è emesso un atto in sede di riesame, per eseguire l’ordinanza cautelare ‘propulsiva’ e anche se esso ha un contenuto favorevole all’originario ricorrente - non si determina né la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza di interesse.

Una tale pronuncia di rito, ad un tempo, violerebbe i principi fondanti il processo amministrativo relativi alle sopravvenienze in corso di giudizio e lederebbe altresì le posizioni di entrambe le parti.

Da un lato, infatti, sarebbe leso il ricorrente il quale ha titolo, se il ricorso risulta fondato, alla definitiva rimozione degli effetti dell’atto impugnato ed all’accertamento giurisdizionale di una illegittimità che può essere funzionale ad un eventuale risarcimento del danno, oltre ovviamente al ristoro delle spese processuali ed alla restituzione del valore del contributo unificato, ove versato.

Dall’altro lato sarebbe leso l’interesse della stessa amministrazione, poiché anch’essa ha titolo alla sentenza che si pronunci sulla fondatezza del ricorso e sulla legittimità dell’atto impugnato, in quanto – se il ricorso risulta infondato – la sentenza di reiezione comporta la caducazione del provvedimento emesso in sede di riesame e la reviviscenza degli effetti dell’atto sospeso in sede cautelare.

In terzo luogo, nel caso di specie va rilevato che il provvedimento impugnato ha una efficacia ad tempus e che ragionevolmente il suo contenuto potrebbe essere il medesimo di quello dei provvedimenti emessi per la balneazione per gli anni successivi: rilevano dunque i principi riguardanti la portata conformativa delle sentenze del giudice amministrativo, poiché – nel caso di accoglimento del ricorso – l’ulteriore esercizio dei poteri comunali non potrà non tenere conto dei principi formulati all’esito della controversia.

5. L’ Amministrazione resistente ha altresì eccepito la inammissibilità del ricorso, perche non sono stati impugnati gli atti presupposti, cioè il Regolamento per la disciplina di utilizzo del demanio marittimo e il Piano Comunale di Spiaggia,

Tale eccezione è infondata.

Infatti, sia il Regolamento che il Piano di Spiaggia non contengono alcuna diposizione che abbia inciso immediatamente sugli interessi delle ricorrenti.

L’art. 32 del citato Regolamento, che detta i principi e le previsioni per la gestione delle aree destinate alla libera balneazione, non contiene alcuna previsione in ordine a limiti o a divieti, che riguardino la conduzione di animali su spiagge libere, ed altrettanto non è rinvenibile alcuna disposizione in tal senso nel Piano di Spiaggia .

Tali atti presupposti hanno previsto che proprio in sede di emanazione dell’ordinanza – avente efficacia annuale – l’Amministrazione comunale determini i comportamenti dovuti o vietati, per rispettare le esigenze di decoro, igiene e pulizia.

Ne deriva che il primo e unico atto che effettivamente abbia leso l’interesse delle ricorrenti è rappresentato dalla ordinanza gravata.

5. Passando al merito del ricorso, il Collegio lo ritiene fondato e dunque da accogliersi.

5.a Le ricorrenti deducono che l’ordinanza balneare gravata - all’art 4, lett. g) – irragionevolmente impone ai conduttori di animali il divieto – salvo il caso dei cani di salvataggio e dei cani guida di portatori di handicap - di accesso alle spiagge libere, in assenza di una motivazione che giustifichi tale scelta e senza specificare quali cautele comportamentali siano necessarie per la tutela dell’igiene delle spiagge, ovvero della incolumità dei bagnanti.

Esse deducono altresì il difetto di motivazione, la manifesta irragionevolezza e la violazione del principio di proporzionalità, circa il rapporto tra le esigenze pubbliche da soddisfare e l’incidenza sulle sfere giuridiche dei privati.

La totale assenza di motivazione, infatti, non consentirebbe di apprezzare se esso sia riferibile a ragioni riconducibili all’igiene dei luoghi ovvero alla sicurezza di chi frequenta le spiagge.

In ogni caso, la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto contenere una specifica giustificazione delle misure adottate, che consentisse di verificare il rispetto del principio di proporzionalità, poiché l’Autorità comunale avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso alle spiagge.

Di fatto tale limitazione alla libertà personale costituirebbe un limite non consentito alla libera circolazione degli individui.

Le ricorrenti evidenziano anche come l’ordinanza sarebbe in contrasto con i principi espressi nella legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 (“Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali”), che si prefigge all’art. 1 la finalità di realizzare sul territorio della Regione un corretto rapporto uomo-animale-ambiente.

5.b Le prospettate censure meritano accoglimento.

Il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto di motivazione, come dedotto dalle ricorrenti.

L’obbligo motivazionale contenuto nell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 sancisce un principio di portata generale, al quale sono poste limitatissime eccezioni espressamente rese esplicite dal legislatore ovvero individuate in sede giurisprudenziale.

Al di fuori di tali eccezioni, si applica il principio generale per cui il provvedimento lesivo deve rendere note le ragioni poste a sua base, nonché l’iter logico seguito dall’Amministrazione, e ciò per evidenti ragioni di trasparenza dell’esercizio del pubblico potere.

Nel caso di specie, l’ordinanza ‘balneare’ impugnata è riconducibile nella categoria degli atti a contenuto generale (non avendo rilievo in questa sede se abbia o meno natura regolamentare), in quanto indirizzata ad una pluralità indeterminata di destinatari.

Tale natura giuridica non comporta tuttavia di per sé una eccezione all’obbligo di motivazione, perché – in ordine all’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 – la giurisprudenza ha più volte chiarito che si applica in materia il principio di esigibilità, per cui comunque occorre una motivazione, quando ciò sia compatibile con le caratteristiche del provvedimento in questione: ad esempio, mentre per le varianti generali agli strumenti urbanistici non occorre una specifica motivazione sulle singole determinazioni incidenti sui vari interessati, non v’è dubbio che una motivazione occorra quando si tratti di varianti urbanistiche aventi un ambito limitato di applicazione, ovvero di atti generali emanati da Autorità indipendenti, incidenti su posizioni di una pluralità indeterminata di destinatari.

Lo stesso principio si applica quando autorità locali intendano limitare l’utilizzazione di auto o di altri veicoli a motore, limitare gli orari di apertura di esercizi pubblici o aperti al pubblico: anche l’ordinanza che regola le condotte consentite e quelle vietate – circa l’uso del demanio marittimo – deve essere motivata, evidenziando quali specifiche esigenze vadano soddisfatte, in correlazione alle limitazioni delle libertà, che ne conseguono.

In sostanza, negli atti che rientrano nella categoria in esame la disciplina dell’obbligo di motivazione attiene alla dimostrabilità della ragionevolezza delle scelte operate dalla PA, che, nella odierna fattispecie, per le ragioni di censura su cui la difesa delle ricorrenti ampiamente si sofferma, e che trovano la condivisione del Collegio, non è ravvisabile.

5.c Invero, il provvedimento impugnato è, altresì, illegittimo sotto il connesso profilo della violazione del principio di proporzionalità.

Il principio di proporzionalità di matrice comunitaria, immanente nel nostro ordinamento in virtù del richiamo operato dall’art. 1 della legge n. 241/1990, impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi ‘inutili’ sacrifici.

Nel caso in esame, la mancata esternazione nel provvedimento gravato anche di quale sia l’interesse pubblico concretamente perseguito attraverso l’imposizione del divieto contestato non impedisce la formulazione di un giudizio di sproporzione tra l’atto adottato ed il fine con esso perseguito.

La scelta di vietare l’ingresso agli animali – e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori – sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata: l’amministrazione avrebbe dovuto valutare se sia possibile perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso.

6. Per le ragioni si qui esposte, il ricorso è fondato e va accolto, sicché il provvedimento in esame va annullato, nei limiti oggetto della impugnazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato nei limiti d’interesse e dunque limitatamente all’art. 4, lettera g).

Condanna il Comune di Melito di Porto Salvo al pagamento delle spese processuali, che liquida complessivamente in Euro 1.500,00 oltre alla restituzione a favore delle ricorrenti dell’importo del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Gatto Costantino, Presidente FF Filippo Maria Tropiano, Referendario Angela Fontana, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/05/2014

Pubblicato in Cronaca

Ecco che emerge la verità sul porto di Amantea.

La notizia è che la quarta sezione del Consiglio di Stato ha nuovamente bocciato il porto di Scalea.

La ragione è che il progetto definitivo era totalmente differente dal progetto preliminare che aveva ottenuto i pareri favorevoli di Verifica di impatto ambientale dell’autorità regionale e dell’Autorità di bacino in ordine alla deviazione dei canali Sallegrino e Tirello.

In riferimento ai canali da intubare, il Consiglio di Stato fa notare: “l’Autorità di Bacino ha espresso sì parere favorevole al progetto definitivo, facendo però contestualmente presente che deve essere predisposta la deviazione del canale Sallegrino analogamente a quanto previsto per il canale Tirello e dettando una serie di prescrizioni volte a “garantire l’officiosità idraulica dei tratti dei due torrenti intubati”.

Fa rilevare il Consiglio di Stato “E' evidente che gli elementi fisici, morfologici e architettonici contenuti nelle progettazioni qui in discussione hanno una loro diretta incidenza sui profili di compatibilità ambientale soprattutto per ciò che attiene alla dinamica costiera, essendo agevole dedurre come possa derivare un diverso impatto ambientale a seconda della natura, predisposizione ed entità delle opere costruttive del dell’opera portuale”.

La discussa opera, quindi, al momento è stata cancellata

Soddisfazione espressa dalla vicepresidente nazionale di Italia Nostra, Teresa Liguori, la quale a nome di Italia Nostra, ha ringraziat sentitamente gli avvocati e il Comitato Scalea 2020 che hanno sostenuto l’azione legale di Italia Nostra.

Gli avvocati di Italia Nostra, Marco Nardi e Pietro Adami, hanno sostanzialmente affermato la inadeguatezza del parere favorevole di compatibilità ambientale adottato dalla regione Calabria e prima ancora del parere del Nucleo preposto al procedimento della V.I.A. in ragione dell’assenza di elementi indispensabili per la gestione di una adeguata istruttoria su cui fondare le relative determinazioni sì da inficiare la validità dell’assenso reso dall’Autorità deputata a pronunciarsi, sulla compatibilità ambientale delle opere nella progettazione definitiva.

Insomma senza il ricorso di Italia Nostra il porto sarebbe stato realizzato, salvo poi( probabilmente) la sua non collaudabilità

Meglio così che come ad Amantea dove viene sequestrato e dissequestrato, dove ogni tanto si insabbia, dove la spiaggia a su dell’opera ormai non esiste più con il rischio della interruzione della stessa viabilità nord-sud !

Pubblicato in Alto Tirreno

La capacità di sorridere di se stessi è l’indice della qualità dell’uomo.

Sembra banale sorridere , ma non lo è .

Basta guardare in giro.

Difficile non avere problemi ; impossibile non vedere quelli degli altri nei loro visi seri e financo tristi

E quando li vediamo, normalmente, ci giriamo dall’altro lato, incapaci, come siamo, di spendere un sorriso ed una buona parola di conforto .

Eppure, spesse volte, basta poco per aiutare il vicino, il prossimo, anche quello conosciuto.

Basta un sorriso "gettato" nell’aria senza nemmeno una ragione, come un seme di grano che poi raggiumge la terra, come il buon giorno gratuitamente e liberamente offerto a chi incontri e che nemmeno, forse, conosci

Un piccolo regalo che non costa nulla e che può aiutare a cambiare l’umore dell’altro del prossimo

Come non vedere, quindi, nell’autoironia sociale la saggezza popolare?

E che altro è la Festa del 21 luglio se non gioiosa autoironia?

Un popolo, quello amanteano, che sorride dei propri “cjuoti” e della loro “partenza”, in essi riconoscendosi , ricordando momenti tristi ma ormai lontani, autonominandosi “cjuoti” del terzo millennio, vivendo in mezzo alla strada, dimenticando con un momento “fuori luogo”, “fuori target”, le altre aberrazioni della società moderna, le limitazioni alle libertà .

Un "sorriso plurimo" offerto alla città non più e soltanto ad un uomo o ad una donna che ci passa vicino o che vediamo dal balcone.

Un sorriso offerto a cittadini ed ospiti della città.

Un momento di autoironia collettiva, sociale.

Amanteani ,cioè, liberi di essere stati, liberi di essere, liberi di divenire

Gli Amanteani sanno del loro passato ma vogliono ricordarlo ed insieme dimenticarlo per sostituirlo con la speranza.

Amantea non sa cosa c’è dietro l’angolo del suo futuro di città, di società, ma non ne ha nemmeno timore.

Amantea sa che, nella sua storia plurimillenaria, ha superato tantissimi momenti difficili, in quella alternanza continua tra il bene ed il male, tra la gioia ed il dolore, ma sopravvivendo come città, economia, civiltà ed imparando a proprie spese a come resistere alle avversità.

La vedo questa città( in quella parte che sarà viva e libera nella festa dei “cjuoti”) togliersi le bende che la avvolgono come una mummia per poter, anche se anchilosata, ricominciare a vivere, ed avere perfino il pensiero di osare un nuovo cammino, lento ma deciso.

Per questo il 21 luglio c’è( per fortuna) una città che vuole sostituire la vecchia lista di proscritti, la lista dei “cjuoti”, la lista dei nominati, con una vera lista sociale.

Una lista con candidati e programmi.

Una cosa “cjota” ,che forse non è tale, che si paragona ad una cosa “seria”, che forse non è tale.

Amantea non ha un suo Seneca.

Ne ha tanti

E tutti il 21 luglio a sera rivivranno la sua locuzione , il suo famoso “ Semel in anno licet insanire”, la strategia apotropaica della società che vuole sopravvivere , che non vuole “partire” il 21 luglio, che vuole rincontrarsi la mattina del 22 luglio, senza paure, senza timori, sorridente per aver superato una altra prova, per non essersi trovata nella lista dei proscritti, per non essersi trovata la mattina del 21 sulla spiaggia ad attendere la nave che la avrebbe portata via.

Dove?

E chi lo sa!

In fondo la festa dei “cjuoti” è una festa per sorridere al giorno dopo, così come siamo, senza differenze, senza paure, senza mediocrità quotidiane , liberi di essere stati, almeno per un giorno, fuori dalle regole condizionanti di un mondo che “costringe”, liberi di non avere i soliti paraocchi culturali e sociali, che ci impediscono di vivere

W il 21 luglio.

peppe marchese

AMANTEA (CS) – Cresce l’attesa in occasione del Calabria Evolutions, lo straordinario evento artistico musicale che vedrà protagonisti circa 250 giovani musicisti di tutte le provincie calabresi, provenienti dalle più prestigiose formazioni musicali che operano nella nostra regione.

Una maestosa orchestra avrà il privilegio di eseguire in Prima Assoluta il brano “Calabria Evolutions - Ode alla Calabria” composto da uno dei più importanti ed eseguiti autori del panorama musicale internazionale, il belga Andrè Waignein.

Protagonista ancora una volta, dopo lo straordinario successo dell’evento Muti del 2012, la banda musicale “Francesco Curcio” di Amantea, (diretta dal M° Perri Altomare Alfonso) che avrà il compito di rappresentare l’intera provincia di Cosenza.

Compito sicuramente gravoso ma che la banda Curcio saprà certamente portare a termine con autorevolezza anche in virtù del suo brillante curriculum che ne rispecchia le capacità e l’impegno. A tal proposito si palesano l’impegno e la costanza con le quali i giovani componenti della banda stanno proseguendo questo percorso di preparazione al suddetto evento.

Lo stesso si svolgerà martedì 22 luglio a Laureana di Borrello (RC) in piazza Papa Giovanni Paolo II ed il giorno seguente nella splendida cornice della Piazza Monumento a Falerna Superiore (CZ).

La composizione sarà edita dalle Edizioni Musicali De Haske, casa editoriale che ha sede in Olanda, con succursali nel mercato musicale asiatico e americano; una bella fotografia della Calabria a disposizione di centinaia di scuole di musica di tutto il mondo.

E sarà lo stesso autore a dirigere il brano con il quale ha voluto omaggiare, non solo la bellezza della nostra terra, ma soprattutto riconoscere la grande rivoluzione culturale e sociale che le orchestre giovanili calabresi stanno attuando, rappresentando ormai un modello di professionalità e preparazione musicale per l’intera nazione.

Le due serate, inoltre, saranno arricchite dalla presenza del maestro Lorenzo Pusceddu, esponente di primo piano del mondo bandistico e tra i più prolifici compositori italiani.

All’interno della grande orchestra saranno presenti anche i ragazzi della Banda Giovanile “John Lennon” di Mirandola (MO), legati da un significativo gemellaggio con l’orchestra di Laureana.

Partner di grande prestigio collaboreranno alla riuscita della manifestazione:

l’AMA Calabria; il Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia; il Comune di Laureana di Borrello; la Buffet Group di Parigi e numerose realtà calabresi del mondo culturale e imprenditoriale.

Programma Musicale

•          Dmitri Shostakovich (arr. A. Waignein): The Second Waltz (dir. Maurizio Managò);

•          André Waignein:   Mandel   (dir. Francesco Di Rende);

•          Ennio Morricone (arr. A. Waignein): Morricone’s Melody (dir. Alfonso Perri Altomare);

•          André Waignein:   Petite Suite Europeenne   (dir. Lorenzo Pusceddu);

•          André Waignein:   Air for Winds   (dir. Francesco Castagnino);  

•          André Waignein:   Ouverture Festive   (dir. Saverio Varacalli);

•          André Waignein: Song and Dance (dir. Mirko Besutti);

•          André Waignein:   Memory   (dir. Stefano Calderone );

•          André Waignein: CALABRIA EVOLUTIONS - Ode alla Calabria   (dir. André Waignein). (Prima esecuzione assoluta).

Gruppi Musicali protagonisti dell’evento:

•          Banda Musicale “Francesco Curcio” di Amantea (CS);

•          Banda Musicale Città di Falerna (CZ);

•          Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Roccabernarda (KR);

•          Orchestra Giovanile di Fiati di Laureana di Borrello (RC);

•          Junior Band dell’Istituto Comprensivo “Laureana Galatro Feroleto”;

•          Orchestra di Fiati Città di Gerace (RC);

•          Banda Musicale Città di Reggio Calabria (RC);

•          Concert Band di Melicucco (RC);

•          Orchestra dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Piria” di Rosarno (RC)

•          Orchestra Giovanile di Fiati “Giuseppe Rechichi” di Oppido Mamertina (RC);

•          Banda Giovanile “John Lennon” di Mirandola (MO).

Associazione Banda Musicale     “Francesco Curcio” Città di Amantea (CS)

Pubblicato in Calabria

Vorremmo fare ben di più che essere un sito web che diventa luogo ed occasione per denunciare le cose buone e meno buone di una società. Non siamo in grado di farlo. Possiamo, come in questo caso, diffondere il dolore di una madre che si scontra con lo Stato ( in tutte le sue espressioni) che predica bene e razzola male, che fa sognare con le sue affermazioni di principi e diritti ma poi non ha i mezzi per renderli reali.

Ecco la lettera pervenutaci e che offriamo alla vs intelligenza ed alla vs sensibilità

Chiediamo al Comune , alla provincia, alla regione, al ministro della PI e del welfare di valutarla e di intervenire ringraziandoli sin da ora.

“ Le tristi considerazioni di un genitore di una ragazza diversamente abile.

La Costituzione Italiana recita che "lo Stato provvede a rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impedisce il pieno sviluppo della persona umana"; approfondendo il discorso e arrivando alla legge 104/92, all'art.8, punto D, leggo che gli enti locali sono tenuti a prendere provvedimenti che rendano effettivi il diritto allo studio attraverso la disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente; e all'art.13 ("Integrazione scolastica"), comma 3, si ribadisce che "nelle scuole di ogni ordine e grado resta fermo l'obbligo, per gli enti locali, di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale".   A questo punto iniziano i miei dubbi, credo legittimi; se l'assunto teorico e giuridico è valido e sancito dalla Costituzione, come sembra, perché di fronte alle mie richieste di reclutamento di personale qualificato (educatori professionali, nello specifico), l'Ente Comunale mi risponde che il Sindaco non ha titolo a richiedere il suddetto personale alla Regione Calabria? Eppure esiste un bando pubblico emanato dalla Regione Calabria,"Dipartimento Lavoro, Politiche sociali e Formazione professionale", finalizzato alla presentazione di candidature da parte degli uffici degli organi giudiziari e delle amministrazioni periferiche dello Stato (il Comune non è forse un'Amministrazione periferica dello Stato? Eppure inserendo questa esatta dicitura in un motore di ricerca, tra i vari soggetti, viene elencata la figura del Sindaco) dislocate nella Regione Calabria interessate all'utilizzazione di soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga per attività socialmente utili e di pubblica utilità. Devo dedurre che il rifiuto dell'Amministrazione Comunale a presentare domanda per ottenere GRATUITAMENTE questo personale, sia relativo alla errata convinzione che Amantea non abbia bisogno di migliorare lo status dei propri cittadini né dal punto di vista economico né da quello sociale? Intanto , nell'andirivieni di contatti, richieste e rifiuti, il bando è scaduto, precisamente il 30 giugno, ed io non so in che modo mia figlia dovrà affrontare il prossimo anno scolastico senza la figura dell'educatore che ha dato una sostanziale svolta al suo processo di inserimento scolasticoe alla sua integrazione sociale . Eppure a scuola mia figlia studia Cittadinanza e Costituzione".

Pubblicato in Politica

Dalila Nesci parlamentari del Movimento 5 stelle a oggi alle 19:00 presso Piazza Commercio Amantea

Incontro con la cittadinanza in un confronto aperto sui problemi della nostra terra per iniziare a costruire insieme i progetti necessari a riappropriarci della nostra regione.

 

Partendo dalle esperienze dei Meetup locali intraprese dai tanti gruppi attivi sul territorio e con il contributo della portavoce alla Camera dei Deputati Dalila Nesci, vogliamo avviare con gli attivisti e i cittadini presenti, un confronto costruttivo finalizzato alla costruzione di un progetto per la Calabria.

 

PROGRAMMA

Ore 19.00 Amantea, Piazza Commercio.

La questione Porto di Amantea e le sue ripercussioni sull’ambiente e sulla già precaria situazione occupazionale.

 

Ore 21.00 San Lucido, Piazza Monumento

SOS Ambiente ed Erosione Coste:

Strumenti ed azioni da avviare a tutti i livelli per favorire uno sviluppo turistico della Calabria

L’esperienza ed i progetti del Meetup di San Lucido su Acqua e Rifiuti.

 

Partiamo dalle esperienze locali per costruire insieme il Bene della Calabria.

Idee e proposte per la nostra terra: La parola ai cittadini calabresi.

Pubblicato in Alto Tirreno

Chi lo avrebbe mai pensato?

La “giurisprudenza” amanteana fa scuola.

La storia è identica.

Amantea piazza i photored per determinare supposte ragioni di sicurezza.

(Molti invece pensano che si tratta di un espediente per far soldi).

Guarda caso anche Scalea piazza i photored

Il giudice di pace di Amantea si pronuncia a favore degli automobilisti

Guarda caso anche il Giudice di pace di Scalea si pronuncia a favore degli automobilisti

Il comune di Amantea ricorre in Tribunale che commina sanzioni che la gente non può pagare.

Guarda caso anche il comune di Scalea ha ora deciso di appellare le sentenze del Giudice di Pace relative ai verbali di violazione delle norme del Codice della strada.

Il Comune di Scalea, infatti, ha tenuto conto dell'orientamento del Tribunale di Paola su analogo contenzioso relativo al Comune di Amantea.

Insomma tutto eguale

L’unica differenza è che a Scalea i photored sono stati staccati

Ad Amantea NO!

Ah. L’altra differenza è che ad Amantea non vive l’avvocato Campilongo , quello che a Scalea ha condotto una battaglia politica contro i photored e tempo fa ha affermato: «Si potrebbe discutere sulla necessità o meno. Ma, anche da quanto riferitomi dalla comandante della Polstrada di Scalea, so che nei periodi di maggior presenza a Scalea il semaforo attivato rappresenta un pericolo. Il photored, invece, è stato installato in quel punto per far cassa e non per la sicurezza stradale che eventualmente potrebbe essere “gestita” dallo stesso semaforo o in casi eccezionali da personale destinato a tale servizio».

Anche ad Amantea non solo i photored ma anche i semafori talvolta vengono disattivati.

Che strano in certi casi la sicurezza se ne va a “strafottere”

Nella foto il verbale dell’Anas ai semafori di Scalea

Pubblicato in Alto Tirreno

Nel primo pomeriggio di oggi, la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, in esecuzione della ordinanza del Tribunale del riesame , ha proceduto al dissequestro ed alla riconsegna del Porto di Amantea

Erano le 14.30 circa

La “restituzione” del porto è avvenuta nelle mani del sindaco Monica Sabatino e dell’assessore al Porto Gianluca Cannata.

Il personale della capitaneria ha provveduto di conseguenza alla rimozione fisica dei sigilli e degli altri elementi indicanti il sequestro del 23 giugno scorso.

25 giorni di passione ed ora la giustizia ha dato una diversa risposta, quella attesa da tutti

Dalla comunità, dalla politica tutta, sia di maggioranza che di minoranza, dai diportisti, dal personale che opera nella struttura.

Ma ad attendere più di tutti questo provvedimento sono stati i pescatori che sono stati inibiti all’esercizio dell’attività peschereccia.

E’ stato un provvedimento atteso , cercato, voluto, e la stessa pacifica dimostrazione svoltasi nei giorni scorsi ne era la plastica dimostrazione.

Fermo restando infatti la necessità del collaudo amministrativo e tecnico dell’opera, fermo restando la necessità che una struttura similare debba essere sicura per chi la usa, ma anche per chi la visita, fosse anche la classe di una delle scuole del comprensorio, la sua fruizione per anni certamente indica la sua non pericolosità

Ora al sindaco ed all’assessore al porto di procedere a trovare la soluzione per il collaudo della importante opera.

Un particolare ringraziamento all'avvocato Nicola Carratelli del quale per la prima volta si è avvalso l’amministrazione comunale ed al quale si deve il brillante risultato che oggi si realizzato

Ora la curiosità resta quella di conoscere le motivazioni alla base della sentenza .

Sono le 14.00, l’orario di chiusura del Municipio, ma il comune è in fibrillazione stante la notizia giunta in anteprima rispetto ai tempi che erano stati preannunciati!

Il TdL ha annullato il provvedimento di sequestro del porto!.

Non sono note le ragioni che hanno portato il Tribunale della Libertà a questa decisione, ma questo non è il momento di approfondire.

L’importante è che a giorni il porto sarà riaperto, che a giorni i diportisti potranno usare le loro imbarcazioni, che i pescatori potranno svolgere il loro lavoro e dare da mangiare alle loro famiglie, che il personale che lavora nel porto non perderà il lavoro ed il reddito che ne consegue, che non saranno iniziate cause per danni contro il comune.

E’ il sindaco Monica Sabatino che telefona felice dando la notizia ai suoi collaboratori ed a chiunque si sia interessato a favore del porto.

Anche l’assessore Cannata è soddisfatto e sparge la notizia nella comunità.

E non solo la notizia segue anche altri canali .

Anche la minoranza è informata e telefona per spargere la bella notizia.

Insomma sembra più un “successo” della società che dell’amministrazione e dei legali visto che tutti ne sono felici.

E non poteva essere diversamente

Pochi giorni fa è stato sequestrato l’ impianto di depurazione di Nocera Terinese ( di cui si serve anche Amantea) ma è stato affidato al Sindaco perché provveda entro un mese a trovare soluzione alle cose che non vanno. Impossibile sequestrarlo ed inibirlo come successo per il porto di Amantea.

Forse il porto poteva essere affidato ad un commissario che lo tenesse comunque aperto ed attendesse a quanto il comune non ha fatto al punto che sono scattati gli avvisi di garanzia per l’art 328 del cp per “Omissione di atti d’ufficio” per non aver proceduto al collaudo del porto

Il porto, infatti, pur in assenza del collaudo viene usato pienamente ormai da anni salvo quando si insabbia.

E forse sarà questa la ragione presa in considerazione dal TdL: quale, infatti, la ragione ex novo per sequestrare il porto? E mancando tale ragione il sequestro potrebbe essere stato ritenuto improprio .

Comunque a giorni sapremo.

Ovviamente il procedimento penale andrà avanti.

Ora aspettiamo eventuali reazioni del GIP Carmine De Rose che potrebbe opporsi al pronunciamento del TdL.

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