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Si vede che non bastano le entrate aggiuntive del tutor sulla SS18 per sanare le casse del comune di Paola.

Ed infatti il ministero dell’Interno ed il Prefetto di Cosenza hanno attenzionato il comune di Paola ed i suoi bilanci.

 

 

 

E questa condizione ha determinato la richiesta inviata al comune di Paola con protocollo 83394 in data 29.10.2018 di dare notizia circa la adozione dei provvedimenti di cui all’art 257 del Tuel.

Tale articolo al comma 2 dispone che :

“2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori. 3 Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 136”.

E tale articolo 136 stabilisce :

“1Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico”.

Il consiglio comunale di Paola riunitosi nei giorni 11 e 17 novembre non hanno adempiuto a quanto disposto.

In relazione il ministero con parere del 30 gennaio ha dichiarato che tale mancato adempimento configura la ricadenza della fattispecie di cui all’art 136 del TUEL.

Per questo la diffida del 4 febbraio con assegnazione di 20 giorni per la evasione della richiesta con comminatoria della nomina del commissario ad acta.

Nella stessa nota si dispone a carico del segretario comune la notifica dell’atto al sindaco ed a tutti i consiglieri comunali..

La conseguenza sarebbe che la Corte dei Conti, che ha già un procedimento aperto per il dissesto, probabilmente lo obbligherebbe a dichiararne uno nuovo. Intendiamoci, a causa dei debiti suoi e di nessun altro!

Aspettiamo che la opposizione del comune di Paola ora parli!

Pubblicato in Paola

C’erano solo due punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di oggi 29 gennaio

E’ iniziato con un po’ di ritardo.

Gaetano Vigliatore svolgeva le funzioni di segretario.

Erano presenti Francesca Menichino e Francesca per il M5s.

 

 

 

 

Per la maggioranza erano presenti Giuseppe Maria Vairo, Francesca Policicchio, Concetta Veltri, Monica Mastroianni, Ferraro Luca, Ciccia Caterina, Giusta Rocco, Giacco Vincenzo, Mario Pizzino, Andrea Ianni Palarchio.

Erano, invece, assenti perla maggioranza Emma Pati, per la minoranza Robert Aloisio, Tommaso Signorelli, Eleonora Gagliardi, Salvatore Alessandro.

Due i punti all’ordine del giorno.

Ambedue sono stati approvati con i 12 voti della maggioranza mentre ilM5s si è astenuto.

A margine del consiglio invece Rocco Giusta a tanto sollecitato dalla consigliera Menichino ha tenuto un lezione sul dissesto e sul bilancio.

In sintesi: la domanda che tutti fanno e si fanno è se il ministero approverà o boccerà il bilancio, ben sapendo che bocciare il bilancio significa sciogliere il consiglio comunale e lasciare il governo di Amantea ai commissari prefettizi.

Un compito, questo, assolutamente difficile visto che il dissesto “parla” di 45 milioni di euro di disavanzo, praticamente più di 3000 euro per ogni residente.

Anche se si dovesse accendere un mutuo trentennale significherebbe dover pagare più di un milione e mezzo all’anno.

Ed a pagare sarebbero perfino amanteani non ancora nati!

Allora sembra logico ritenere che il ministero non boccerà il bilancio, non scioglierà il consiglio comunale, non nominerà altri commissari.

Commissari che si troverebbero alle prese con problemi seri e difficili!

E poi per quanti anni il governo sottrarrebbe la democrazia elettiva?

Secondo il neo assessore al bilancio la situazione di Amantea è una situazione molto presente in Italia così che giungeremmo ad un governo “ministeriale” di tantissimi comuni.

Né il ministero può onestamente ritenersi “immune” da responsabilità!

Come si è potuto permettere la creazione di tale dissesto?

Nessuno, cioè, ha fermato i responsabili di questo gigantesco debito!

Oggi si pontificherebbe soltanto.

E questa non è certamente la soluzione!

Pubblicato in Primo Piano

Sia chiaro lui non c’entra nien te, c’entra invece il suo trasferi men to dal comu ne di San Pietro in A mantea, do ve lavorava, a quello di Amantea ,dove venne trasferito a domanda.

Il problema divenne però la “dote” economica per il pagamento degli stipendi.

In sostanza essendo il geometra Clemente un dipendente della ex 285/77 il comune di Amantea riteneva che egli avesse come dote lo stipendio erogato dal Ministero dell’Interno.

Di contrario avviso il comune di San Pietro che ascriveva il trasferimento tra quelli volontari

Da queste diverse interpretazioni la causa che ancora oggi verte tra il comune di Amantea, quello di San Pietro in Amantea ed il ministero dell’interno.

Una causa lunghissima è che è giunta perfino in Cassazione la quale a sezioni unite e con ordinanza n. 11829 del 16 maggio 2013 ha sciolto il conflitto di giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice ordinario.

Nell’ordinanza con cui la Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario si legge infatti: “deve rilevarsi che la causa non ha ad oggetto una controversia di lavoro pubblico contrattualizzato, atteso che il rapporto di impiego del Clemente costituisce solo il riferimento fattuale cui è collegata la pretesa dedotta in giudizio dalla parte attrice […] In altri termini, oggetto del giudizio non è una controversia di pubblico impiego tra dipendente ed amministrazione pubblica datrice di lavoro, ma una controversia tra due amministrazioni pubbliche una delle quali (il Comune di Amantea) sostiene che l’altra (il Comune di San Pietro in Amantea) dovrebbe conferirle i fondi che trattiene senza titolo, traendone un indebito vantaggio”.

Non si tratta di piccole somme; il loro importo per San Pietro sarebbe fortemente pregiudizievole.

Ed allora non si tratta di competenza del giudice del lavoro ma poiché la unica pretesa risulta unicamente riguardare l’indebita percezione di somme di denaro la competenza appartiene al giudice civile ordinario.

Ed allora il processo presso il Tribunale di Paola.

Senonchè il Ministero dell’interno ha sostenuto che essendo esso coinvolto la competenza si appartiene al tribunale di Catanzaro ove a sede l’avvocatura dello Stato

Ed il giudice dott. Franco Caroleo ha dato ragione al Ministero rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Catanzaro e fissando per la riassunzione del giudizio il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza ex art. 50 c.p.c.

Nel contempo ha condannato il Comune di Amantea al pagamento, in favore del Comune di San Pietro in Amantea, in persona del sindaco p.t., delle spese processuali liquidate in complessivi euro 2.770,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfetario ex art. 2 d.m. n. 55/2014.

E pari importo è dovuto a favore del Ministero dell’Interno, in persona del ministro in carica p.t..

Il TAR impone così al Ministero dell'Interno di riesaminare la dotazione organica attualmente in essere pressi il Municipia di Serra d'Aiello. La vicenda è emblematica di una situazione che riguarda tantissimi comuni piccoli e medi di questa strana Italia dove il lavoro e l’uomo che lo presta sono indifesi.

 

Ormai la parola d’ordine è sempre la stessa “spending rewiew” ma nella accezione di tagli lineari finalizzati ad un presunto risparmio che determini un equilibrio finanziario ritenuto indispensabile.

Purtroppo in suo nome anche nei comuni, come nelle aziende private, quando ci sono disavanzi si ricorre a tagliare il personale.

E’ successo recentemente in Francia con una conseguente forte arrabbiatura del personale a rischio licenziamento che ha aggredito i dirigenti “licenziatori”.

Insomma il management è insufficiente o incapace e poi non il management viene mandato via ( e comunque con grandi indennità) ma i lavoratori!

Ma andiamo alla vicenda.

Il comune di Serra d’Aiello è in dissesto (dichiarato con delibera consiliare n 04 del 30/04/2014)e per esso si applica l’art 250 comma 6 del Tuel che dispone a carico dell’ente la rideterminazione della dotazione organica dichiarando eccedente il personale in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione, rideterminazione che deve essere sottoposta all’esame della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

La dotazione media è stata fissata con decreto del Ministero dell’interno del 24 luglio 2014 e prevede per i comuni di prima fascia ( fino a 499 abitanti) un dipendente ogni 78 abitanti.

Ne consegue che   Serra ha diritto ad una dotazione organica di 6 dipendenti.

 

Ora la dotazione organica sembra sia composta, ad oggi, di 4 unità (sul sito non è riportata) ed in particolare che oggi siano esistenti un geometra, un vigile urbano e due operai.

Fino al 2 settembre 2015 nella dotazione organica risultavano altre due unità di cui una collocata in pensione con decorrenza dal 3 settembre dalla commissione medica di Catanzaro e notificata all’interessato dal messo comunale sempre il 2 settembre ed una seconda Longo Filippina dichiarata eccedentaria e successivamente collocata in disponibilità.

Quest’ ultima, Filippina Longo, rappresentata e difesa dagli avv. Achille Morcavallo ed Antonio Cuglietta ha adito il Tar che con ordinanza n 450 dell’8 ottobre 2015, dato atto della mancata contestazione alle specifiche doglianze del ricorrente, conseguente alla mancata costituzione in giudizio di entrambe le amministrazioni intimate (Serra d’Aiello e Ministero dell’interno) ha deciso di disporre il riesame dell’atto di approvazione del 5.5.2015, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’interno, alla stregua delle motivazioni contenute nel ricorso e nei motivi aggiunti e fissata la conclusione della causa al 6 aprile 2016.

Ora il comune ed il Ministero dovranno prendere atto, nell'approvazione della neo dotazione organica, di quanto lamentato dalla ricorrente, anche alla luce che nelle more è intervenuto il pensionamento di un dipendente ed era, ed è, possibile ricostituire il rapporto di lavoro con la ricorrente.

Sarebbe infatti ben strano che nel mentre si licenzia un dipendente se ne assuma un altro per svolgere le stesse mansioni di quello ritenuto soprabnnumerario.

Telefonicamente l'avv. Antonio Cuglietta ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“L'impugnativa della delibera di Giunta Municipale del comune di Serra d'Aiello n. 09 del 15/10/2014 avente ad oggetto la rideterminazione dotazione organica dell'ente e della contestuale approvazione da parte del Ministero è stata una scelta obbligata da parte della dipendente visto il rifiuto categorico dell'Amministrazione comunale di trovare soluzioni alternative al licenziamento dell'unica dipendente donna del comune di Serra d'Aiello. Ed invero soluzioni alternative c'erano, e più di una. 

Anche da una prima e superficiale lettura, traspare come, con la determinazione contestata, la Giunta del comune di Serra d'Aiello abbia posto in essere, non già un’asettica ed economa rideterminazione della pianta organica, quanto un semplice atto persecutorio -quanto dispendioso- ai danni della mia assistita Filippina Longo, dipendente del comune di Serra d'Aiello dal 19/12/1987 con la qualifica di istruttore direttivo cat. D e posizione economica D1 nell'area demografica (anagrafe, stato civile, leva, protocollo, uff. relazioni con il pubblico), la cui unica colpa è quella di essere la moglie dell'ex sindaco.

Invero non può sottacersi come la necessitata rideterminazione della pianta organica debba essere improntata al perseguimento di alcune ineludibili finalità (risparmio, riduzione delle spese), a criteri razionali, di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per la corretta pianificazione delle politiche del personale e di reclutamento di risorse, e nel contempo temperata dal rispetto di alcuni principi basilari (la salvaguardia per quanto possibile dei posti di lavoro e delle professionalità impiegate attraverso, pensionamenti, prepensionamenti, contratti di solidarietà, riduzione dell’orario di lavoro, etcc..).

 

Orbene la delibera in questione ha fatto spregio, in un sol colpo, di tutti tali scopi, principi ispiratori, criteri e regole governanti anche la procedura del dissesto finanziario.

Non potrà, infatti, sfuggire, anche ad un semplice profano, come la Giunta municipale abbia, con un percorso inverso rispetto a quello effettivamente delineato dall’ordinamento, preliminarmente individuato il soggetto da eliminare e sulla scorta di tale scelta ridefinito il proprio organigramma senza però alcun concreto risparmio ed anzi con un aggravio di spese per l’ente. Ed in effetti non può leggersi in altro modo la scelta: (ipoteticamente corretta) di accorpare l'Area Demografica all'Area Amministrativa, assegnando all’area unificata i due dipendenti preposti ai distinti servizi, per poi decidere, non già di eliminare uno dei posti, bensì di individuare specificamente il lavoratore da eliminare dalla pianta organica (Responsabile, Istruttore Direttivo, categ. D, posiz. Econom D1, il ché equivale a dare nome e cognome: Longo Filippina), mentre tale individuazione avrebbe dovuto essere lasciata alla verifica postuma –magari mediata dalle OO.SS.- dei requisiti personali (tra cui quelli eventuali per il prepensionamento) degli interessati;

- nel contempo, di ripristinare l’Area Contabile (azzerando gli effetti dell'accorpamento predetto) da coprire con concorso dal 2015 e quindi in concomitanza con gli effetti “dei tagli per messa in disponibilità di due unità“ (così leggesi a pag. 41 Quadro 17 dell'allegato “F”).

 

Evidente la stridente contraddittorietà e conseguente illegittimità dell’atto amministrativo che nelle premesse afferma che “la dotazione organica dell'ente dovrebbe contenere un numero massimo di cinque dipendenti rispetto al vincolo numerico di cui al decreto ministeriale del 24/07/2014, e non di sette, quanto ne comprende ad oggi” per poi, infine, deliberare di dotare concretamente (col ripristino dell’Area Contabile) di sei unità l’organigramma dell’ente.

Un vero e proprio gioco delle tre carte con cui la Giunta ha deciso di eliminare fisicamente un proprio dipendente per sostituirlo con altro da individuare. Il tutto senza alcun risparmio ed anzi con notevole aggravio di costi (dovendosi sommare alle spese dell’unità non soppressa, quelle della mobilità della dipendente, quelle per l’espletamento del concorso, etcc).

 

Ed invero:

1) il Comune di Serra d'Aiello non ha attivato le procedure di cui all'art. 33 D.Lgs 165/2001 come specificato con la Circolare n. 4/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica:

2) non ha valutato minimamente la possibilità di ricollocazione del personale in eccedenza nel medesimo Ente,  la dipendente collocata in disponibilità possiede il titolo di ragioniere;

3) non ha attivato le procedure del prepensionamento (sembra che in totale tre dipendenti abbiano i requisiti);

4) non ha tenuto in considerazione la richiesta di mobilità volontaria avanzata dall'altro dipendente della nuova area amministrativa ed acclarata al protocollo dell'Ente;

In altre parole la procedura seguita dall'amministrazione locale ha fatto spregio della normativa di settore e delle prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali a garanzia del perseguimento di principi di obiettività e trasparenza. E' infatti totalmente mancata la fase di confronto con i sindacati preordinata alla determinazione dei criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per avviare i processi di mobilità. Né tantomeno sono stati tenuti, per come inveritieramente affermato, appositi incontri tra tutti i dipendenti e l'Amministrazione (del resto non esiste traccia alcuna di verbali di tali incontri con i dipendenti e/o con le OO.SS.);

 

I criteri di scelta dei dipendenti da porre in mobilità -unilateralmente, autoritativamente e quindi illegittimamente- adottati dall'Amministrazione locale, non a caso, tradiscono la loro stridente illogicità e preordinazione a chiaro intento persecutorio: nell'area tecnica si è fatto riferimento correttamente alla maggiore anzianità anagrafica e di servizio, nell'area amministrativa al contrario a quella minore;

Nessuna considerazione è stata sprecata sulla mancata esternalizzazione dei servizi: appare incomprensibile -invero solo a chi ignora i sottesi rapporti parentali- la scelta di mantenere per un centinaio di utenze (divisa la popolazione per nuclei familiari) un fontaniere ed un elettricista quando l'appalto dei relativi servizi potrebbe costare solo qualche migliaio di euro.

Infine nonostante l'Amministrazione del comune di Serra d'Aiello, composta dalla dott.ssa Giovanna Caruso e dai sigg. Mendicino Guerino e Innocenti Fabio, quando in data 02/09/2015 è venuta formalmente a conoscenza del pensionamento dell'altro dipendente dell'Area Amministrativa ha proceduto ugualmente a sospendere il rapporto di lavoro con la ricorrente in data 15/09/2015 con comunicazione notificata il 14/09/2015. Cosa veramente assurda considerato che il Ministero dell'Interno ha anche espresso parere positivo circa la ricollocazione della mia assistita nella dotazione organica alla luce del prepensionamento dell'altro dipendente. Parere pure richiesto dalla stessa amministrazione comunale. Assurdità del genere si stanno vedendo solo nel comune di Serra d'Aiello: giorno 14/09/2015 l'Amministrazione sospende il rapporto di lavoro con una sua dipendente in servizio da 29 anni e nella stessa data protocolla (ordine dell'assessore Mendicino alla dipendente da licenziare) richiesta di utilizzo di dipendente di altra amministrazione. Invece di tutelare i posti di lavoro, per giunta nel proprio paese, l'Amministrazione di Serra d'Aiello si affatica per licenziare i propri dipendenti.

La vicenda, pertanto, non può non avere del seguito.

Voglio ringraziare pubblicamente il collega avvocato Achille Morcavallo che mi ha affiancato in questa procedura contestando punto per punto tutte le illegittimità poste in essere dall'amministrazione del comune di Serra d'Aiello”. Queste le conclusioni dell'avvocato Cuglietta

Pubblicato in Campora San Giovanni

Si vede che è Natale quando, religiosi o meno che si sia, si è culturalmente portati ad essere più buoni e quando si accendono le speranze come quelle di chi crede che arriverà Babbo Natale e forse anche la Befana.

O come la minoranza del comune di Amantea che dopo aver sperato nell’intervento della Giustizia, e poi del Prefetto, adesso crede anche nell’intervento del Ministero dell’interno .(Nella foto sembra che dica: Non lo so, ci devo pensare!)

Si, nientemeno che quel Ministero che è a Roma, la capitale, lontana più di 500 km, e forse perché a Roma si è scoperto quell’universale mondo di mezzo che è presente dappertutto ma che si copre solo per dare un segnale generale di allarme.

Quel Ministero che mandò i suoi ispettori a Reggio Calabria scoprendo quanto tutti sospettavamo ma nessuno osava dire.

A Reggio come altrove!

E peraltro una richiesta di intervento con il pc ( non il computer ma il per conoscenza)

Nemmeno una denuncia formale, quindi.

Ma ecco la nota:

Al Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Ermelinda Morelli Comune di Amantea

E p. c. Al Ministero dell’Interno Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali

OGGETTO: Contestazione della illegittimità della convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente per il 24/12/2014.

I sottoscritti consiglieri Bruno, Mazzei, Menichino, Ruggiero e Veltri con la presente contestano la illegittimità della convocazione e invitano la S. V. al rispetto della legge e delle norme regolamentari da cui discende la contestata illegittimità, richiamandoLa alle responsabilità che derivano dal mancato rispetto delle norme medesime e ricordandoLe che a norma dell’art.6 del Regolamento del Consiglio Comunale il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto ad “assicurare l’osservanza della legge, dello statuto e del regolamento”.

Si ricorda che in base all’art.175 del T.U.E.L. “le variazioni al bilancio di previsione sono di competenza dell’organo consiliare..(omissis) e solo in via d’urgenza e salvo ratifica e a pena di decadenza possono essere adottate dall’organo esecutivo”. Si dà il caso che la condotta dell’esecutivo del Comune di Amantea abbia operato un’inversione del dettato normativo, quasi che la giunta abbia deliberato in via ordinaria ed ora, per ragioni che non si comprendono, si arrivi a convocare il Consiglio in via d’urgenza pur mancando i presupposti dell’urgenza previsti dall’art.37 comma 6 del Regolamento del Consiglio. Infatti i previsti “motivi rilevanti ed indilazionabili” non si possono ravvisare nella fattispecie in esame visto che le delibere di giunta che si intende ratificare risalgono rispettivamente al 14/11 e al 28/11 scorsi, e dunque sono intercorsi ben 40 giorni utili nel primo caso e 26 nel secondo in cui si sarebbe potuta programmare una convocazione in adunanza ordinaria, come dovuto, ed informare adeguatamente i consiglieri chiamati al voto in consiglio.

E ci tocca altresì sottolineare la circostanza della recente convocazione di un consiglio comunale per il 20 dicembre scorso avente ad oggetto la concessione della cittadinanza onoraria al maestro Borgia, senza che si comprenda il perché di questa ravvicinata convocazione di due consigli ognuno con un punto all’ordine del giorno, il tutto con aggravio di spesa per l’Ente.

E’ peraltro di assoluta evidenza che la materia in esame, essendo attinente al bilancio debba prevedere una convocazione di tipo ordinario secondo quanto si evince dall’art.37 del Regolamento del Consiglio, nonché dall’art. 42 del T.U.E.L. che chiaramente equipara la materia delle variazioni alla complessiva materia del bilancio, di specifica competenza del Consiglio.

Si ritiene dunque la convocazione (si allega copia di quella indirizzata al consigliere Menichino) illegittima per non conformità alle citate disposizioni legislative e regolamentari (nonché alle ulteriori e parallele disposizioni del Regolamento di contabilità dell’ente). Si chiede altresì di rinnovare la convocazione nei termini di legge non potendosi dar seguito alla seduta del consiglio irritualmente convocato.

Si chiede infine che la S. V. assuma una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e della dignità dell’organo che presiede : come Lei sa il Consiglio Comunale è l’organo di governo del Comune al pari della Giunta e del Sindaco, ed è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, il “PARLAMENTO DELL’ENTE, le cui prerogative vanno rispettate e valorizzate da parte di un’amministrazione che voglia rispettare la legge ed i principi di democraticità e di sovranità popolare.

Voglia dunque la S. V. accogliere le richieste che le porgiamo nel segno di una disponibilità al dialogo e al rispetto della legge, nonché nella direzione di una inversione di tendenza che voglia restituire sovranità all’organo che la S.V. presiede, sovranità che in questi primi sei mesi di consiliatura non si è affatto estrinsecata, a vantaggio assoluto dell’attività della Giunta”.

Auguri!

Pubblicato in Politica

Gli amministratori di Amantea adiscono il TAR per il risarcimento dei danni patiti a causa dell’illegittimo scioglimento del consiglio comunale ed il Tar dispone in merito. Ecco la sentenza;

N. 00149/2013 REG.PROV.COLL. N. 01139/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2012, proposto da: Francesco Tonnara, Luciano Cappelli, Monica Sabatino, Antonio Carratelli, Sante Mazzei, Pasquale Ruggiero, Sergio Tempo, Michele Vadacchino, Gianfranco Suriano, rappresentati e difesi dagli avv. Luigi Manzi, Andrea Reggio D'Aci, Giacomo Carbone, con domicilio eletto presso Giacomo Carbone in Catanzaro, via Milano, 15 Bis;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'ottemperanza formatasi sulla sentenza n 343/12 emessa dal tribunale amministrativo regionale per la calabria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti adivano questo Tribunale esponendo di essere stati componenti del Consiglio Comunale di Amantea; che con decreto del 4 agosto 2008 del Presidente della Repubblica veniva sciolto il suddetto Consiglio Comunale; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 362 dell’1.6.2010, annullava il D.P.R. del 4.8.2008; con ricorso n.1556/2010 adivano il TAR Calabria Catanzaro per chiedere il risarcimento dei danni patiti a causa dell’illegittimo scioglimento; con sentenza n.343 del 27 marzo 2012 ilTribunale accoglieva la domanda risarcitoria.

In particolare il Tribunale disponeva il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale fissando i criteri di pagamento delle somme determinate e concedendo il termine di 120 giorni entro il quale il Ministero dell’Interno avrebbero dovuto formulare la proposta risarcitoria.

La sentenza è stata notificata in data 16.4.2012, non veniva appellata né eseguita dall’amministrazione resistente.

I ricorrenti chiedono l’esecuzione del giudicato nonché il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla omessa esecuzione del giudicato e per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.

L’amministrazione resistente invoca una riduzione del quantum dovuto quale conseguenza dell’assoggettamento a tassazione delle somme che devono essere liquidate.

La questione è infondata atteso che la tassazione del quantum risarcitorio attiene ad un momento successivo alla sua corresponsione.

Il ricorso nel merito è parzialmente fondato.

E’ incontestato, infatti, che l’amministrazione non ha ottemperato al giudicato formatosi sulla sentenza n.343/2012, per cui deve dichiararsi l’obbligo del Ministero dell’Interno di ottemperare al giudicato, mediante pagamento, entro quaranta giorni dalla notificazione a cura dei ricorrenti o comunicazione della presente sentenza, delle somme determinate con i criteri stabiliti in sentenza e degli interessi maturati e rivalutazione monetaria.

In caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine di quaranta giorni, previa sollecitazione di parte, a tanto provvederà il Prefetto di Cosenza, o altro funzionario dallo stesso delegato, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, entro i successivi 4 mesi, a determinare le spettanze complessivamente dovute e ad emettere il relativo titolo di spesa a carico del bilancio del Ministero dell’Interno.

Attesa la complessità dei conteggi, su richiesta congiunta delle parti, il Collegio autorizza sin d’ora il commissario ad acta a designare un professionista esterno all’amministrazione che lo supporti nel calcolo delle somme liquidate in sentenza. Gli oneri relativi alla prestazione del professionista saranno a carico del bilancio del Ministero.

La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla omessa esecuzione del giudicato introdotta nell’odierno giudizio è infondata.

E’ noto che un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiono del tutte inverosimili (c.d. teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, come è stato esattamente osservato, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno).

La prevedibilità di cui si discorre, ai fini del nesso causale, è diversa dalla prevedibilità delle conseguenze, ai fini del nesso di causalità giuridica, di cui all'art. 1225 c.c., ed anche dalla prevedibilità posta a base del giudizio di colpa.

La prevedibilità in questione prescinde da ogni riferimento alla diligenza dell'uomo medio, ossia all'elemento soggettivo dell'illecito.

Riguarda, invece, le regole statistiche e probabilistiche necessarie per stabilire il collegamento di un certo evento ad un fatto.

A queste condizioni possono essere risarciti anche i danni indiretti o mediati, purchè siano un effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale. Secondo quest’ultima teoria,dunque, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili; ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente.

In questo senso si richiama il principio secondo cui, per accertare se una condotta umana sia o meno causa di un determinato evento, è necessario stabilire un confronto tra le conseguenze che, secondo un giudizio diprobabilità ex ante, essa era idonea a provocare e le conseguenze in realtà verificatesi, le quali, ove non prevedibili ed evitabili, escludono il rapporto eziologico tra il comportamento umano e l'evento.

Orbene, nel caso di specie, il patimento psico-fisico, morale psicologico ed esistenziale invocato dai ricorrenti, costituisce una conseguenza inverosimile dell’inerzia dell’amministrazione ad attuare una pronuncia dal contenuto squisitamente patrimoniale, dovendo tali pregiudizi ricollegarsi piuttosto all’illegittimo scioglimento del Consiglio Comunale, sui quali il Tribunale si è già pronunciato con la sentenza passata in giudicato di cui i ricorrenti chiedono l’ottemperanza.

Tra l’inerzia dell’amministrazione resistente ad attuare il giudicato e gli altri danni lamentati dai ricorrenti non sussiste, dunque, un rapporto di sequenza possibile secondo un calcolo di regolarità statistica.

Del pari la domanda di fissazione di una somma determinata per l’eventuale inosservanza del giudicato deve essere rigettata.

Con riferimento alla clausola generale della non manifesta iniquità, quale presupposto enucleato dall’art. 114 co. 4 c.p.a., si è formato un orientamento giurisprudenziale (Tar Campania, Napoli, sez. IV, 15 aprile 2011 n. 2162, cit. e continuato dal Tar Lazio, Roma, sez. I 29 dicembre 2011 n. 10305 cit. e dal Tar Lazio, Roma, sez. II quater 31 gennaio 2012 n. 1080) che ha escluso la possibilità di applicare l'istituto dell'astreinte ai giudizi di ottemperanza relativi a giudicati consistenti nel pagamento di somme di denaro. Infatti, l'astreinte costituisce un mezzo di coazione indiretta sul debitore, necessario in particolare quando si è in presenza di obblighi di facere infungibili: pertanto, non sembra equo condannare l'Amministrazione al pagamento di ulteriori somme di denaro, quando l'obbligo di cui si chiede l'adempimento costituisce, esso stesso, inadempimento di un'obbligazione pecuniaria. Occorre considerare che, in tal caso, per il ritardo nell'adempimento sono già previsti dalla legge gli interessi legali: ai quali, pertanto, la somma dovuta a titolo di astreinte andrebbe ad aggiungersi, con effetti iniqui di indebito arricchimento per il creditore.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Interno, di provvedere, entro quaranta giorni dalla notificazione a cura del ricorrente o comunicazione della presente sentenza, a dare integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe.

Nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza o altro funzionario delegato, affinché provveda, in ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, a quanto previsto, nel successivo termine di quattro mesi decorrente dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione resistente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Emiliano Raganella, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/02/2013

IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm

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