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malta

Dove alloggiare a Malta anche spendendo poco Caratteristica meta turistica di rara bellezza, Malta, seppure non sia una isola di grandi dimensioni, infatti, ha un’area di soli 316 chilometri quadrati, propone una ampia offerta di alloggi, adatti a tutte le tasche e stili di vacanza.

Quindi, il dove alloggiare a malta , non presenta alcun tipo di difficoltà, soprattutto se si fa affidamento a dei consigli come questi. Non per nulla, Malta può, tranquillamente ospitare in maniera più che confortevole ogni turista. Quindi, sulla base del proprio budget, si potrà optare per un “tutto compreso” di un hotel, di una pensione, di un ostello o di un camping, come pure si potrà decidere di trascorrere la propria vacanza a Malta affittando uno dei tanti deliziosi appartamenti. Malta, pertanto, presenta diversi tipi di sistemazione per una vacanza. Vediamo alcune soluzioni di alloggio a Malta.

Soggiornare in un hotel a Malta

Pur essendo distribuiti in tutto il territorio maltese, la maggior parte degli alberghi sono concentrati, tuttavia, di fronte al mare, sulla costa settentrionale di Malta. L’offerta è vasta ed eclettica. Si può, perciò, scegliere una sistemazione economica fino ad assicurarsi il comfort e il lusso di un albergo a cinque stelle. In linea generale, le strutture alberghiere delle città, pur essendo confortevoli, perdono di carattere e di autenticità. Bugibba e Mellieha, ad esempio, propongono grandi resort, dotati di caffè, bar e ristoranti, piscine interne ed esterne, impianti sportivi, attività per bambini. Delle vere e proprie eleganti SPA per chi ama una vacanza relax.

Soggiornare a Malta in una pensione

È sempre più popolare alloggiare a malta presso una pensione. Infatti, si tratta di un tipo di sistemazione che permette di stabilire una maggiore relazione con la popolazione, e scoprire, meglio, la cultura del paese e gustare la cucina casalinga. Poiché i maltesi sono molto gentili e disponibili, i proprietari delle pensioni hanno a cuore il parlare con i propri ospiti e dare informazioni e buoni consigli.

Soggiornare in un ostello a Malta

In generale, la mentalità dello scegliere gli ostelli è più affine ai giovani, sempre alla ricerca di soluzioni che sopperiscano a magri bilanci. Altra alternativa che offre l’isola, è quella proposta dai vari istituti scolastici che, a seconda della stagione, possono ospitare studenti e adulti. Sistemazione in campeggio in Malta Per gli amanti dell’avventura e forniti di uno spirito di adattamento maggiore, l’alloggiare in campeggio a malta è una soluzione che permette di risparmiare. Per esempio, ve ne uno a Mellieha, ridente località turistica nella parte settentrionale di Malta, che propone una soluzione nei pressi del mare e di una spiaggia di sabbia fine. È, da ricordare, che il campeggio libero sarebbe severamente vietato in tutto l’arcipelago maltese.

Soggiornare in un appartamento a Malta

Con la famiglia o con gli amici, affittare un appartamento a Malta è, indubbiamente una scelta intelligente ed economica. In questo caso, ci si può anche rivolgere alle varie agenzie immobiliari che sono presenti nell’isola. Altra formula in grado di combinare comfort e indipendenza è quella di alloggiare a malta in uno degli apart hotel. Non per nulla, è una pratica e comoda formula che unisce i vantaggi di un hotel come, l’utilizzo delle infrastrutture quali, ad esempio, piscina e sala giochi, con quelli di un vero e proprio appartamento.

Soggiornare in una casa colonica

Ulteriore alternativa, è quella di soggiornare presso settecentesche residenze o, anche, in bellissime ville moderne con pietra locale e portici e verande di antico stile. Charme e tranquillità sono garantite. È, pertanto, l’ideale per coloro che sognano le vacanze in campagna pur essendo vicino al mare.

Pubblicato in Viaggi e Tempo Libero

Negli asili, come noto aperti anche durante le vacanze natalizie, le presenze giornaliere sono ridotte, fortemente.

Molti bambini sono ammalati, per lo più di influenza oltre che della imperversante scarlattina.

Per fortuna le altre scuole sono chiuse ma a giorni apriranno e saranno un ulteriore momento di contagio.

Ci sarà, quindi, a breve un ulteriore aumento del picco dell’influenza, un Boom di contagi.

 

Intanto i pronto soccorso italiani sono intasati.

“Il picco era atteso tra gli ultimi giorni di gennaio e i primi di febbraio.

Invece il picco di contagi per l’influenza è arrivato in anticipo, complici le temperature gelide di questi giorni.

I pronto soccorso di gran parte dell’Italia sono stati presi d’assalto, registrando situazioni di caos e attese per i codici “verdi” e “bianchi” fino a 7 ore (come accaduto nei giorni scorsi a Torino).

 

L’emergenza influenza avrebbe colpito duramente anche Roma, Bologna e Parma.

Particolarmente grave sarebbe la situazione a Lecce, dove risulterebbero ammalati 4 abitanti su 10 (secondo il portale Influweb).

Bilancio stimato per questa ondata 2016/2017 circa 7 milioni di contagiati nell’arco della stagione influenzale.

A imperversare sull’Italia quest’anno sono i virus A/Hong Kong (H3N2) e B/Brisbane, particolarmente aggressivi e per questo temibili. A mostrare una maggiore attività influenzale Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Campania. Tra le aree più colpite dall’influenza anche la Provincia Autonoma di Trento.

Sotto attacco in questo primo periodo sono soprattutto i soggetti sensibili, anziani, pazienti affetti da patologie respiratorie croniche o che presentano problematiche a carico del sistema immunitario.

Quello del 2017 è un Virus influenzale più forte degli anni scorsi, leggi perché.

 

Cause e sintomi

L’influenza è una malattia di origine virale, che approfitta di un sistema immunitario deficitario per infettare l’ospite e produrre gli spiacevoli sintomi.

Del tutto inefficace si rivela quindi l’utilizzo di antibiotici, medicinali che non combattono gli attacchi virali, ma le infezioni di tipo batterico.

Per rappresentare a tutti gli effetti un attacco influenzale devono presentarsi alcuni sintomi specifici, quali febbre alta ad almeno 38 gradi, mal di gola, tosse, dolori articolari, raffreddore e mal di testa.

I sintomi dell’influenza sono febbre alta (almeno 38 gradi), tosse, mal di gola, dolori muscolari e articolari, mal di testa e raffreddore.

Sfruttando alcuni consigli utili e degli efficaci rimedi naturali è possibile ridurre i rischi di contagio, prevenendo la malattia grazie a un sistema immunitario in piena forma.

Rimedi naturali e consigli utili

Prevenire è meglio che curare, quindi meglio seguire alcuni consigli utili per ridurre il rischio di contagio.

Lavarsi spesso le mani è tra questi, soprattutto prima di portare il cibo alla bocca o di toccare bocca, naso o contorno occhi.

Che si scelga la prevenzione o si debba intervenire su un contagio avvenuto la chiave è nelle difese immunitarie.

È l’organismo stesso l’unico in grado di contrastare la minaccia virale, quindi spazio a soluzioni naturali e alimenti che ne potenzino le difese.

Uno dei primi rimedi consigliati è quello di ingoiare di tanto in tanto un piccolo pezzetto di aglio crudo, come fosse una pillola (senza quindi necessariamente masticarlo).

La sua azione stimolerà la risposta del sistema immunitario.

 

Utili in tal senso anche il tè bianco e il tè Pu-Erh, mentre dai kiwi arriva un generoso contributo in termini di vitamina C (doppio rispetto alle arance).

Ottimo alleato del sistema immunitario anche il miele, soprattutto quello di Manuka o il più economico Melata.

Rosario Cupelli cittadino attivista M5S scrive ancora sulla questione Coreca e dice:

“Il 19 gennaio si è svolto alla Regione Calabria un tavolo per la questione erosione a Coreca, presenti tecnici, associazioni e rappresentanti comunali. Riunione terminata senza decisioni”.

Poi esprime il suo parere e dice:

“Il mio parere” è che la “questione “Coreca” deve partire da alcuni punti fermi, che sono:

1)         i lavori di protezione vanno fatti, il finanziamento non va perduto, ma qualsiasi opera deve avere come obiettivo principale IL RISPETTO del paesaggio e dell’ambiente;

2)         NON va utilizzata la sabbia del Fiume Oliva, abbiamo diritto come cittadini alla bonifica del fiume, NO all’utilizzo della sabbia inquinata, anche se trattata, per qualsiasi opera. Poi, quali garanzie abbiamo sull’efficacia di questi trattamenti? Nè vale la risposta “tanto fra 3 o 4 anni la sabbia andrà ugualmente in mare”. Intanto perché andandoci gradualmente, ha un impatto diverso rispetto ad una massa enorme posizionata in breve tempo. Poi perché il concetto PRIORITARIO è che va risolto il problema generale, in altre parole l’inquinamento del fiume Oliva”

Poi l’attivista contesta l’amministrazione ed in particolare il sindaco la quale ha dichiarata di essere in difficoltà nell’assumere la decisione che vorrebbe condivisa , la quale cosa appare difficile se non impossibile. Ecco le sue parole:

Su questi temi serve una chiara presa di posizione della Giunta, come emerso dalla riunione la decisione spetta al COMUNE, mi sorprende che il Sindaco dichiari al tavolo tecnico in Regione “che è in difficoltà” nella decisione.”

Poi insiste e chiede al Sindaco di precisare quali sono queste difficoltà.

Ed insiste chiedendo se le difficoltà ” dipendono dalla persona che era seduta di fronte, Suriano, proprietario dell’Hotel “la Scogliera”, che come tutti sanno spinge per la realizzazione di questo dannoso progetto, progetto che voglio ricordare usa soldi pubblici, quindi questi soldi vanno usati per realizzare finalità pubbliche, non per favorire privati”.

Ricordiamo che il sig Suriano ha diffidato l’amministrazione ad operare per evitare danni al suo albergo.

Poi Cupelli insiste e chiede se :” Corrisponde al vero che l’Assessore all’ambiente, Rubino, non si è espresso, così come gli altri della maggioranza comunale presenti al tavolo?” e porge un altro attacco politico chiedendo se sia “ vero che l’assessore Tempo Sergio si è invece dichiarato FAVOREVOLE, come il consigliere di minoranza Ruggiero Sergio fece in consiglio? “, affermando di notare “ che non hanno solo il nome in comune, ma un grande e gentile inciucio”.

Insiste, inoltre, sostenendo che “ Il Comune non deve avere tentennamenti, non può averne, la decisione può essere una sola, un nuovo studio su soluzioni alternative, barriere sommerse, massi lavici, geotubi, ecc. ecc., meno costosa e meno impattante dal punto di vista ambientale”.

Conclude infine affermando che “Di fronte alla mancanza di volontà del Comune di farsi carico dell’affidamento di una nuova progettazione, SERVE un’iniziativa popolare per:

a)         raccolta fondi per assunzione nuovo progettista;

b)         manifestazione popolare o raccolta firme verso la Regione per bloccare il finanziamento fino alla redazione e all’approvazione del nuovo progetto;

c)         altre proposte da parte dei cittadini che devono sentire il problema, basta ignavia, basta girarsi dall’altra parte per convenienza.

Al più presto devono partire iniziative pubbliche su questi argomenti, agli uomini e alle donne responsabili spetta farsi promotori e promotrici dell’organizzazione, di farsi carico dell’onere delle proposte.

Non si può permettere che per incapacità o per interessi venga distrutto un simbolo storico di Amantea.

Inoltre, ritengo sia opportuno legare la vicenda Coreca al problema lungomare, al territorio di Amantea in generale, che va difeso e valorizzato, perché diventi finalmente volano di incremento turistico ed economico. La salvaguardia del territorio deve diventare una fonte di sviluppo e una risorsa, in particolare per le future generazioni. Rosario Cupelli cittadino attivista M5S”

Pubblicato in Primo Piano

Il mare che vi abbiamo mostrato ieri insieme con il caldo di questi giorni sono i primi responsabili dell’arrivo massiccio delle meduse

Ed i primi bagnanti sono stati attinti dai loro tentacoli urticanti

Ce lo aspettavamo visto che le migliaia di velelle velelle che sono spiaggiate anche sulle nostre spiagge altro non sono che piccole meduse.

Ce lo aspettavamo perché il nostro mare sta tropicalizzando e come spiega Paola Del Negro dell’Ogs “ è vero che già da qualche anno c’è un trend in crescita” e “la presenza delle meduse è costante e in aumento in tutto il Mediterraneo”.

Attenti allora.

La prima cautela è di controllare la eventuale presenza massiccia (non è il nostro caso) ed in questo caso evitare il bagno.

Normalmente, invece, ( è sempre il caso) usare gli occhialini per verificare la loro presenza ed evitarle. Le meduse infatti non ci attaccano e siamo noi che andiamo verso di loro senza avvertirle.

Le meduse normalmente si spostano verticalmente, quindi possono stare in superficie e possono scendere sul fondo e sempre normalmente si muovono e vanno dove le portano le correnti per cui mentre ti bagni possono arrivarti addosso.

Gli occhialini permettono di avvertirle con estrema facilità e di evitarle

Nessuna paura comunque, Da noi non ci sono meduse pericolose come la Pelagia ( i cui tentacoli possono arrivare anche a 10 metri) o la Physalia (chiamata anche Caravella Portoghese) i cui tentacoli raggiungono anche i 20 metri con il rischio che la medusa sembra lontana ma i tentacoli potrebbero esserci vicini.

Nel Mediterraneo non ci sono mai stati casi di vittime a causa di punture di medusa anche se talvolta le persone punte finiscono all'ospedale.

Problemi similari sono noti in Australia dove le meduse fanno più vittime degli squali on in Florida dove la Physalia ha ucciso.

Anche le nostre meduse comunque ( sia quelle bianche più grandi che quelle scure più piccole) devono essere trattate con cautela,

Non toccatele , né fatevi toccare.

Anche i loro tentacoli hanno i cnidocisti (i piccoli organelli cellulari che contengono il veleno) che possono restare sul palmo della mano e, se non le laviamo e poi ci tocchiamo gli occhi (o altre parti delicate), possiamo trasferire il veleno e provocare un'infiammazione.

La cosa migliore da fare se si viene urticati è quella di lavare delicatamente la parte dolente con la stessa acqua di mare e magari con un pezzo dell’asciugamano per tentare di rimuovere i cnidocisti. L’acqua di mare, invece, è fondamentale per pulire la pelle da parti di medusa rimaste attaccate alla pelle e per diluire la tossina non ancora penetrata.

A casa poi può essere utile un lavaggio con acqua e bicarbonato

Quando si è urticati scatta una reazione infiammatoria locale che dà bruciore e dolore. «La pelle si arrossa e compaiono piccole rilevatezze dette pomfi, ma dopo circa 20 minuti la sensazione di bruciore si esaurisce e resta la sensazione di prurito» spiega Francesco Sacrini, specialista in dermatologia presso l’Istituto Clinico Humanitas di Milano. Il grado di dolore-bruciore varia a seconda delle aree colpite e diventa insopportabile in caso sia colpita più del 50% della superficie corporea”.

Non usare sabbia per tentare di estrarre i cnidocisti

Non grattarsi la parte attinta dalle meduse

Un buon rimedio per avere un’immediata azione antiprurito e per bloccare la diffusione delle tossine è quello di applicare un gel astringente al cloruro d’alluminio al 5 % che non si trova in commercio ma che può essere preparato da un buon farmacista

Buon bagno!

Pubblicato in Politica

Devo restituire una maglia a Franco Marigliano ed intorno alle 1030 mi affaccio al mercatino domenicale.

Vado in bici per evitare il problema del parcheggio.

Appena mi affaccio in via Vulcano non vedo la solita immagine di bancarelle e della gente( ed invero nemmeno auto parcheggiate sulla SS18!)

Quasi in fondo al vialone un paio di bancarelle. Meno male che Franco è lì puntuale come ogni domenica da ormai tanti anni.

Ci sono quasi soltanto ambulati amanteani.

Qualcuno sta chiudendo

Rosetta in fondo con le braccia conserte aspetta un improbabile cliente

Svolto a sinistra e mi appare il deserto

Il lungo viale realizzato apposta per il mercato domenicale è sostanzialmente vuoto

C’è Tonino che ha quasi finito di togliere la merce, Alfonso con la sua frutta il banco dei polli, mentre un altro ambulante alimentarista sta versando le olive spagnole nel grosso contenitore di plastica ed è pronto ad andare via

Poche persone in giro

Eppure non piove, non fa freddo e non c’è nemmeno vento

E’ il giorno della candelora quello che viene dopo i giorni della merla( i giorni più freddi dell’anno) quello che secondo il proverbio “ Stata d’intra e viernu fora”

Ma davvero in giro non c’è nessuno.

Ne parlo con gli amici ambulanti che mi esprimono tutto il loro rammarico.

Non è facile il loro mestiere.

Ogni giorno devono scaricare e caricare merce ed attrezzature ed è un lavoro improbo e se poi non c’è nessuno per comprare la merce, come dicono loro “ ci appizzi tiempu e benzina”.

Non è questione di tempo, semmai questione di soldi.

“ I soldi ci sono- mi dice uno di loro- è che Amantea non attira più”

“Qui se non si fa qualcosa il commercio muore e se muore il commercio muore Amantea-dice un altro-“

“ Si, c’è del vero in quanto dite. Anche in via Margherita i commercianti sono davanti alla parte del proprio negozio. Ma voi pensate di aiutarvi o come tanti aspettate che altri vi aiutino?” E prima ancora che rispondano , giù con un altro affondo:” per esempio vi piacerebbe se per riprendere il mercato domenicale ….……?”

Poi li lascio a decidere.

Ci perviene questa lettera( omettiamo il nome ed indichiamo le sole iniziali per la privacy):

Eurocredit di Pelle Curto Mara, nel comune di Amantea arrivano raccomandate da pagare subito 120 euro oppure recarsi ad Agrigento dal giudice di pace per 1 bolletta insoluta dicembre 2002, eurocredit di Curto Pelle Mara Agrigento,telefonia LTS ,ho esposto denuncia alla guardia di finanza Amantea con esibizione bollette telecom 2002 pagate, truffe che dopo 11 anni non possono chiedere nulla, e dal giudice di pace si va' al punto dove è successo il caso,cioè Amantea, saluti L. M.).

Come nostra abitudine abbiamo fatto le ricerche necessarie ( già comunicate al nostro utente del sito www. amantea.net o www.tirreno.news.it) scoprendo che si tratta di un ennesimo tentativo di spillare soldi con metodi inaccettabili e già sanzionati dall’Autorità Garante per il Mercato con la seguente sentenza.

“PS8302 - EUROCREDIT-RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 24119


L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012;


SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;


VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);


VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato dall’Autorità con delibera del 15 novembre 2007, successivamente sostituito dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;


VISTO il proprio provvedimento del 9 ottobre 2012, con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;


VISTI gli atti del procedimento;


I. LE PARTI

  1. 1.Sig.ra Curto Pelle Mara, titolare dell’impresa individuale EUROCREDIT, in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo.
    2. Unione Nazionale Consumatori, Comitato di Palermo, in qualità di segnalante.
  2. 2.3. Confconsumatori, in qualità di segnalante.
  3. 3.4. Federconsumatori, in qualità di segnalante.


II. LA PRATICA COMMERCIALE

  1. 4.Il procedimento concerne il comportamento posto in essere da Curto Pelle Mara, titolare dell’impresa individuale EUROCREDIT, che - al fine di recuperare presunti crediti, alcuni apparentemente prescritti, acquisiti dalla società di telecomunicazioni LTS - ha inoltrato a diversi consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione (con l’indicazione della data della prima udienza) presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle competenti. Dalle segnalazioni agli atti, inoltre, risulta che detti atti di citazione, indicanti un giudice incompetente per territorio, una volta inoltrati ai consumatori non sarebbero poi stati iscritti a ruolo.
  2. 5.In particolare, le Associazioni dei consumatori parti del presente procedimento hanno inoltrato diverse richieste di intervento, riscontrando di aver ricevuto, nel corso degli ultimi anni, numerose segnalazioni al riguardo, lamentando il carattere intimidatorio ed aggressivo di tale pratica nel tentativo di recuperare presunti crediti non esigibili.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

  1. 1)L’iter del procedimento
  2. 6.In relazione alla condotta sopra descritta, in data 20 giugno 2012 è stato comunicato alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS8302 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.
  3. 7.In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l’aggressività della condotta in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio - mediante solleciti aggressivi sotto forma di azioni legali, anche promosse presso sedi giudiziarie incompetenti per territorio - potendo indurre il consumatore a corrispondere il pagamento richiesto, anche se non dovuto, al fine di evitare le eventuali maggiori spese connesse alla difesa in giudizio.
    9. Il professionista, in data 31 luglio 2012, ha dato parziale riscontro alla richiesta di informazioni riportata nella comunicazione di avvio del procedimento.
    10. In data 2 novembre 2012 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.

2) I riferimenti normativi

  1. 8.11. L’articolo 33 del “Codice del Consumo” - comma 1 e 2, lettera u) - lascia desumere che, nei contratti conclusi tra professionista e consumatori, il Foro competente sia quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore, presumendo come vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che dispongano come sede del Foro competente sulle controversie una località diversa.

L’articolo 2946 del codice civile prevede, quale “prescrizione ordinaria”, che “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente (...), i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”, fermo restando che laprescrizione può essere interrotta, ai sensi degli artt. 2943 cc e 2944 cc, da parte del titolare o dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. L’articolo 2948 cc, che maggiormente interessa le fattispecie in questione, specifica, invece, che “si prescrivono in cinque anni: (...) gli interessi (...) e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (...).

3) Le evidenze acquisite
13. Nel corso del procedimento, durante il quale il professionista ha trasmesso, con riferimento a diversi consumatori, copia dei contratti sottoscritti con la società LTS, delle fatture emesse nonché degli atti di citazioni inoltrati, si è rilevato:

  • l’incompetenza territoriale del giudice adito nei diversi atti di citazione in quanto diverso da quello di residenza o domicilio dei consumatori interessati. Dalla documentazione agli atti, in particolare, ad integrazione delle segnalazioni delle associazioni volte a rappresentare l’ampia diffusione del fenomeno, risultano pervenuti una ventina di atti di citazione comprovanti l’incompetenza territoriale [Doc 1; doc 7; doc 10; doc 16; doc 17; doc 20; doc 21; doc 22.];
  • che i crediti vantati dalla società, riguardanti presunte fatture telefoniche per servizi di telefonia della compagnia telefonica LTS (con sede a Palermo, operante nel biennio 2001/2002 e fallita nel 2003) - e che, alla luce delle segnalazioni agli atti, si riferiscono, in realtà, a fatture già pagate o non pagate per la mancata attivazione/erogazione dei servizi telefonici in questione oppure a consumatori che hanno dichiarato di non essere mai stati clienti della società LTS - sono presumibilmente prescritti;
  • che agli atti di citazione inviati ai consumatori non è seguita alcuna iscrizione della causa a ruolo.


IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
14. La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nel fatto che - al fine di tentare di recuperare asseriti crediti, presumibilmente prescritti, acquisiti dalla società di telecomunicazioni LTS - il professionista ha inoltrato a diversi consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione (con l’indicazione della data della prima udienza) presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle competenti.
15. La condotta del professionista appare idonea, quindi, a determinare nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario. Gli atti di citazione inoltrati sono idonei a esercitare, infatti, nei confronti dei destinatari, un notevole grado di pressione psicologica suscettibile, nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei comportamenti.
16. La condotta del professionista integra una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), del Codice del consumo, rubricato “ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento”, è considerata aggressiva una pratica basata su “qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata”.
17. La pratica commerciale in esame appare, inoltre, non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in quanto non si è riscontrato da parte del professionista “il normale grado della specifica competenza ed attenzione” che ragionevolmente ci si poteva attendere, avuto riguardo alle caratteristiche dell’attività svolta.
18. Pertanto, la pratica oggetto di contestazione risulta aggressiva e scorretta, in violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori interessati.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
19. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
20. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
21. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, del potenziale pregiudizio arrecato ai consumatori che si sono visti inoltrare l’atto di avvio di un procedimento giudiziario sostanzialmente infondato e temerario riguardante presunti crediti non esigibili.
22. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal settembre 2011 all’ottobre 2012.
Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al professionista nella misura di 100.000 € (centomila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all’attività di recupero crediti svolta dal professionista;

DELIBERA


a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla Sig.ra Curto Pelle Mara, titolare dell’impresa individuale EUROCREDIT, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla Sig.ra Curto Pelle Mara, titolare dell’impresa individuale EUROCREDIT, una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro);
c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

Cosa fare, allora?. Intanto non pagare e poi andare con la lettera e questa sentenza dalla più vicina Forza di polizia od alla più vicina Procura e denunziare il tutto.

Pubblicato in Italia
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