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Leggiamo (Agi) che una maestra è stata condannata dalla Corte d'appello di Catanzaro a due mesi di reclusione e al risarcimento del danno in favore delle parti offese per aver sottoposto in alcuni casi i bambini a "violenze fisiche, consistite in schiaffi o sberle o nel tirare loro i capelli", o a "violenze psicologiche o ancora a condotte umilianti, come il minacciarli dell'arrivo del diavoletto, nel costringerli a mangiare o a cantare, nel farli stare con la lingua fuori".

 

Tutto cio', evidenzia la Suprema Corte, "deve considerarsi un abuso a prescindere dalla metodologia utilizzata e dalle finalita' perseguite, dovendosi ritenere che un siffatto comportamento ecceda ampiamente il limite dell'educazione rispettosa della dignita' del bambino e trasmodi invece in comportamenti afflittivi dell'altrui personalita'".

 

Per questo, il reato di abuso dei mezzi di correzione "puo' ritenersi integrato - si sottolinea nella sentenza - da un unico atto espressivo dell'abuso, ovvero da una serie di comportamenti lesivi dell'incolumita' fisica e della serenita' psichica del minore".

In ogni caso, "anche al fine di legittimare una condotta incentrata al piu' sull'uso di atti di minima violenza fisica o morale, occorrerebbe la concreta allegazione della situazione che l'abbia giustificata", non potendosi fare "generico riferimento al numero dei bambini affidati e presupporre che si trattasse di bimbi scalmanati, tali da imporre sistemi rigorosi".

 

Nel caso di specie, "e' stato posto in luce come i bimbi nei cui confronti erano state tenute le condotte segnalate avessero manifestato reazioni anomale, consistite nel rifiuto di recarsi a scuola, di mangiare, nell'insonnia e nell'enuresi".

La Cassazione, ha confermato la condanna inflitta alla maestra per il reato di "abuso dei mezzi di correzione".

In sostanza il problema che si pone è di distinguere fra il reato di abuso di mezzi di correzione o disciplina di cui all’art. 571 c.p. e il più grave delitto previsto dall’art. 572 c.p., che punisce i maltrattamenti esercitati su una persona affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia.

Pubblicato in Catanzaro

Dopo la Corte d’Appello anche la Cassazione annulla il provve dimento del Tribunale di Cosenza che aveva disposto il sequestro del patrimonio della fami glia Citrigno.

 

Gli avvocati Salvatore Staiano, Ugo Celestino, Sergio Rotundo, Sergio Calabrese, Gianfranco Giunti, Massimo Lafranca, Raffaele Brescia ed i consulenti Dott. Claudio Schiavone e Giuseppe Bilotti, esprimono viva soddisfazione per il provvedimento emesso dalla Seconda Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione che, nell’udienza camerale di ieri, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro avverso il provvedimento adottato dalla Corte d’Appello di Catanzaro di revoca della confisca disposta in primo grado dal Tribunale di Cosenza.

 

La Suprema Corte ha, infatti, accolto in pieno le tesi sostenute dalla difesa, confermando l’impianto del provvedimento assunto dalla Corte d’Appello di Catanzaro nel Luglio dello scorso anno, che aveva escluso la pericolosità sociale di Citrigno Pietro, fugando al tempo stesso ogni dubbio sulla legittima provenienza e formazione del patrimonio di cui sono titolari i figli del Citrigno.

Peraltro, lo stesso Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nel rassegnare le proprie motivate richieste, aveva già concluso per l’infondatezza del ricorso della Procura Generale di Catanzaro.

Il provvedimento della Suprema Corte pone così fine ad una vicenda giudiziaria durata circa diciotto mesi, durante i quali il patrimonio di cui sono titolari i figli di Pietro Citrigno era stato sottoposto alla misura reale del sequestro di prevenzione ed alla successiva confisca, provvedimenti che, per fortuna, non hanno minato affatto la solidità patrimoniale ed economica delle società partecipate dai figli del Citrigno ed operanti in diversi settori imprenditoriali.

Pubblicato in Cosenza

Lo ha deciso la Cassazione.

Come noto l'ex consigliere regionale Nicola Adamo era rimasto coinvolto nell'inchiesta "Rimborsopoli" sulla gestione dei fondi destinati ai gruppi in consiglio regionale.

 

Ed il gip di Reggio Calabria Olga Tarzia aveva disposto il provvedimento di divieto di dimora nella regione.

La misura del divieto di dimora era stata confermata anche dal Tdl per evitare l'inquinamento delle prove e la reiterazione del reato poiché, pur non sedendo più Nicola Adamo a Palazzo Campanella.

 

Adamo si era difeso sostenendo che: «Io ho presentato una nota spese, sono rendicontate anche le virgole, il problema è l'interpretazione. Se mi si dice che quelle sono spese del politico Adamo andremo a discutere in sede processuale. Sono state fatte, non sono spese pazze, non ci sono profumi, non ci sono champagne, non ci sono mutande, non ci sono lap dance, non ci sono gratta e vinci... sono tutte spese dell'unica normativa che è la legge regionale numero 13».

 

E la Cassazione gli ha dato ragione.

Ora gli avvocati di Adamo, Fabio Viglione ed Ugo Celestino, esprimono «viva soddisfazione» per il provvedimento della Corte di Cassazione e dichiarano : «La fiducia che, assieme al nostro assistito, abbiamo da sempre riposto nella Magistratura ha trovato ancora una volta sicuro riscontro: la Suprema Corte, accogliendo pienamente il nostro ricorso, ha restituito all'on. Adamo il pieno diritto di far rientro in Calabria da libero cittadino. Siamo altresì convinti che il processo fugherà ogni dubbio sulla correttezza dell'operato istituzionale del nostro assistito»

Pubblicato in Cosenza

Ci permetterete di lasciare anonime le persone interessate alla vicenda che vi raccontiamo, vigili compresi.

 

C’erano i parcheggi liberi in piazza mercato nuovo ma un cittadino ha ritenuto opportuno parcheggiare a latere delle stesse e senza pagare il ticket.

Nel comportamento sembrava potersi avvertire una sorta di rifiuto preconcetto del pagamento del ticket e senza preoccuparsi affatto per l’altra sanzione al cds sicuramente ricadente per il parcheggio effettuato.( tanto i vigili veri non ci sono!)

 

L’addetto al controllo delle strisce blu ha emanato la contravvenzione ed ha apposto il modello cartaceo sotto il tergicristallo.

Si tratta di una contravvenzione elevata ai sensi dell’articolo 158/2.6 “Lasciava il veicolo in sosta in posizione tale da impedire di accedere ad altro veicolo regolarmente in sosta”; così si legge nel verbale.

Ed infatti il richiamato articolo stabilisce che “La sosta di un veicolo è inoltre vietata: b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta”.

Forte la reazione del contravvenzionato che ha sostenuto la illegittimità della sanzione atteso che i “vigilini” non possono elevare verbali al di fuori delle strisce blu come se fossero vigili normali.

 

Un “vigilino” nei pressi educatamente avvicinatosi, pur non essendo il redattore della contravvenzione, ha ricordato che si tratta di una competenza ai medesimi “vigilini” afferita dalla ordinanza di nomina a firma del sindaco.

Il contravvenzionato chiama i carabinieri che non arrivano.

Dopo aver atteso il tempo sufficiente chiama i vigili urbani che prontamente si presentano in piazza mercato nuovo e che confermano la regolarità della sanzione elevata.

Una mossa intelligente perché diversamente avrebbero dovuto elevare un’altra contravvenzione di maggiore rilevanza.

Tutti intorno, al contrario, hanno dubbi.

 

Qualcuno dice :” I precedenti vigilini non ci sembra abbiano mai redatto verbali simili. Ed allora? Erano omissivi i precedenti vigilini , al punto da aver fatto perdere soldi al comune, sono eccessivi questi ultimi o nei giorni corsi è cambiato il codice della strada?”

Di certo il codice della strada non è cambiato.

Abbiamo chiesto e stiamo aspettando la copia della precedente ordinanza per confrontarla con quella attuale.

Ma nel mentre abbiamo avuto modo di leggere l’art. 17, comma 132 , della legge 127/97 il quale stabilisce che “i Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”.

Dalla precisa dizione “limitatamente alle aree oggetto di concessione “ discende che i cosiddetti “vigilini” possono fare le multe ai veicoli in sosta soltanto per ciò che riguarda le strisce blu: per esempio, a chi non espone il ticket, a chi ha il grattino scaduto e a chi parcheggia in modo da ostacolare le manovre in entrata o uscita dal parcheggio a pagamento delle altre auto, cioè praticamente in seconda fila.

 

Al di fuori, dunque, degli spazi in concessione gli ausiliari del traffico non vantano alcun potere, neanche se la macchina è parcheggiata sul marciapiede o sulle strisce pedonali. In tali ultimi casi, l’unico soggetto legittimato a elevare le multe è la polizia municipale.

La esclusiva competenza della Polizia Municipale per le strisce pedonali è confermata dalle sent. n. 7336/2005, 551/2009 e 5621/09 della cassazione.

Per ultimo la sentenza n.5621/2009 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione ha stabilito, con che “può essere enunciato il principio di diritto secondo cui le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu)”.

Ma allora i decreti sindacali del 23 dicembre 2015 sono illegittimi?

Qualcuno ne è certo al punto che li impugnerà chiedendone l’annullamento.

Peraltro che la contravvenzione elevata fosse inesistente sembra dimostrato dal fatto che né il “vigilino” , né i Vigili Urbani hanno disposto la rimozione del veicolo come previsto dal codice e dal decreto di nomina.

Resta così l’antico e mai risolto problema . Se devi ricorrere ci vuole un avvocato, poi devi pagare la marca per il ricorso e ti costa di più!.

Ma questa non è giustizia.

Allora passiamo la palla alla politica ( ma c’è?) ed alla giustizia “vera” e siamo aperti ad ogni contributo che qualche “legale” volesse inviarci per la pubblicazione.(Non si sa mai, chissà che….!)

Sia chiaro lui non c’entra nien te, c’entra invece il suo trasferi men to dal comu ne di San Pietro in A mantea, do ve lavorava, a quello di Amantea ,dove venne trasferito a domanda.

Il problema divenne però la “dote” economica per il pagamento degli stipendi.

In sostanza essendo il geometra Clemente un dipendente della ex 285/77 il comune di Amantea riteneva che egli avesse come dote lo stipendio erogato dal Ministero dell’Interno.

Di contrario avviso il comune di San Pietro che ascriveva il trasferimento tra quelli volontari

Da queste diverse interpretazioni la causa che ancora oggi verte tra il comune di Amantea, quello di San Pietro in Amantea ed il ministero dell’interno.

Una causa lunghissima è che è giunta perfino in Cassazione la quale a sezioni unite e con ordinanza n. 11829 del 16 maggio 2013 ha sciolto il conflitto di giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice ordinario.

Nell’ordinanza con cui la Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario si legge infatti: “deve rilevarsi che la causa non ha ad oggetto una controversia di lavoro pubblico contrattualizzato, atteso che il rapporto di impiego del Clemente costituisce solo il riferimento fattuale cui è collegata la pretesa dedotta in giudizio dalla parte attrice […] In altri termini, oggetto del giudizio non è una controversia di pubblico impiego tra dipendente ed amministrazione pubblica datrice di lavoro, ma una controversia tra due amministrazioni pubbliche una delle quali (il Comune di Amantea) sostiene che l’altra (il Comune di San Pietro in Amantea) dovrebbe conferirle i fondi che trattiene senza titolo, traendone un indebito vantaggio”.

Non si tratta di piccole somme; il loro importo per San Pietro sarebbe fortemente pregiudizievole.

Ed allora non si tratta di competenza del giudice del lavoro ma poiché la unica pretesa risulta unicamente riguardare l’indebita percezione di somme di denaro la competenza appartiene al giudice civile ordinario.

Ed allora il processo presso il Tribunale di Paola.

Senonchè il Ministero dell’interno ha sostenuto che essendo esso coinvolto la competenza si appartiene al tribunale di Catanzaro ove a sede l’avvocatura dello Stato

Ed il giudice dott. Franco Caroleo ha dato ragione al Ministero rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Catanzaro e fissando per la riassunzione del giudizio il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza ex art. 50 c.p.c.

Nel contempo ha condannato il Comune di Amantea al pagamento, in favore del Comune di San Pietro in Amantea, in persona del sindaco p.t., delle spese processuali liquidate in complessivi euro 2.770,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfetario ex art. 2 d.m. n. 55/2014.

E pari importo è dovuto a favore del Ministero dell’Interno, in persona del ministro in carica p.t..

Vincenzo osso borsa studi 1La Camera Civile di Paola, aderente all’U.N.C.C., celebra la Giornata Europea della Giustizia civile il 25 ottobre presso la sala convegni del Comune di Paola con la tavola rotonda dal titolo “Diritti a scuola.

Partecipare alla giustizia e promuovere il merito”. Durante la manifestazione verrà presentato il bando per l’assegnazione della borsa di studio “Vincenzo Osso”, valente e stimato avvocato del foro paolano prematuramente scomparso.

La borsa di studio, cofinanziata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Paola, andrà a favore di uno studente del quarto anno delle scuole superiori che presenterà un elaborato dal titolo “La giornata europea della giustizia civile ha lo scopo di avvicinare la giustizia ai cittadini e di informarli sui loro diritti: quali iniziative vorresti proporre per raggiungere tale obiettivo?”.

Il vincitore concorrerà all’assegnazione di due borse di studio messe a disposizione dell’Unione Nazionale delle Camere Civili.

Ad aprire i lavori con un indirizzo di saluto saranno: Vito Caldiero (Delegato di Cassa Forense per il Distretto di Catanzaro), Basilio Ferrari  (Sindaco del Comune di Paola) e Mario Pace (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Paola). Seguiranno gli interventi di: Francesco Buonomenna (Professore di Diritto internazionale privato e processuale, presso l’Università degli Studi di Salerno ed Avvocato iscritto all’Albo speciale del Foro di Avellino), Paola Del Giudice (Presidente del Tribunale di Paola) e Manuela Iatì (Giornalista TgSky24).

Parteciperanno ai lavori: Eleonora Fiumarella (Presidente Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati), Massimo Florita (Presidente di Cammino, Camera Nazionale per la Famiglia e i Minori), Alessandro Gaeta (Presidente della Camera Minorile di Paola “Graziella Ruocco e Letizia De Cesare”); Teresa Pirillo (Presidente AIGA di Paola) e Michele Rizzo (Presidente della Camera Penale di Paola).

 

Sono stati inoltre invitati i rappresentanti delle scuole superiori, con sede nel circondario del Tribunale di Paola, che hanno già manifestato pieno entusiasmo per l’iniziativa.

“L’Avvocatura deve parlare ai cittadini di giustizia – ha affermato Claudia Pizzurro, Presidente della Camera Civile di Paola - per renderli consapevoli dei propri diritti, ma anche lanciare input per la crescita dei territori. Occorre aprire un canale di comunicazione semplice ed efficace, innanzitutto con i più giovani poiché rappresentano il futuro su cui investire. Ed in questa direzione, centrale è il concetto del merito che noi intendiamo premiare con la borsa di studio intitolata al Collega Vincenzo Osso, che nella sua carriera tanto è stato apprezzato per le qualità professionali e umane”.

 

La Camera Civile di Paola

Non sembra ci sia bisogno di ricordare che Giovanbattista Ruperto fu consigliere della maggioranza Tonnara nonché candidato alle recenti amministrative nella lista “Rosa Arcobaleno”

Circa la vicenda, invece, è necessario ricordare che si tratta di una vicenda simile a tante altre in questa città ed anche altrove.

Una vicenda di un circolo privato, denominato Us Acli Mendicino Club, sito ubicato a Campora San Giovanni, in Via Molise, e che procurava disturbo sia alla pubblica tranquillità anche alla quiete privata.

Nella pubblica via e nelle case private si sentivano “continui urla e schiamazzi anche notturni dagli avventori”.

L’ex consigliere comunale era stato portato in tribunale da alcuni residenti di Campora.

Il tribunale di Paola aveva pronunciato sentenza di condanna alla quale Ruperto aveva ricorso.

Una vicenda che ha portato ad un processo lunghissimo conclusosi ora con la pronuncia della cassazione la quale ha precisato che :“Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il tribunale ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità del gestore del Circolo, non essendosi ( questi) adoperato minimamente per evitare gli schiamazzi posti in essere dagli avventori, sia all’interno, sia all’esterno del circolo, utilizzando le strutture che erano state abusivamente poste dall’imputato sul marciapiede per le consumazioni dei clienti”.

Lo strano è però che il circolo non sia stato chiuso dalle competenti autorità allorquando si ebbe a constatare che “il Ruperto, oltre a tenere aperto un accesso diretto alla pubblica via, in violazione al

disposto dell’art.4 del Dm 564/92 in quanto circolo privato, occupava con tavolini e sedie il marciapiedi e parte della via Molise, così facendo e con tale comportamento aggirava la predetta

normativa vigente in tema di circoli privati, esercitando di fatto un’attività commerciale a tutti gli effetti”. In sostanza facendo così concludere la intera vicenda senza danni per nessuno!

Sulla vicenda erano intervenuti anche i carabinieri i quali avevano constatato “ che il locale, adibito appunto a circolo privato, aveva abusivamente aperto un accesso diretto alla via pubblica ed aveva occupato abusivamente con tavolini il marciapiede antistante” e che “sul marciapiede del locale c’erano 25 avventori circa e che l’attività del circolo si protraeva spesso fino a notte inoltrata”.

E’ così alla fine è stato condannato il solo Ruperto che dovrà anche risarcire delle parti civili e il pagare le spese.

Pubblicato in Cronaca

La Sez. III della Cassazione Civile, presidente di Antonio Segreto, relatore Enzo Vincenti , giudici Giovanni Battista Petti , Giuseppa Carluccio ed Antonietta Scrima, in una causa ,patrocinata dagli Avv.ti Renato Ambrosio ed Umberto Oliva, in materia di responsabilità civile per danni cagionati da medico convenzionato, il 27 marzo 2015 ha emanato una epocale decisione - la n. 6243/2015.

La Suprema Corte decidendo nel merito in accoglimento del ricorso per cassazione presentato dai familiari del danneggiato, ha condannata l'ASL TO 4 (già ASL 7 di Chivasso) con l'affermazione del seguente principio di diritto: "l'ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l'assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge".

Il PM Riccardo Fuzio aveva, invece, concluso per il rigetto del ricorso per cassazione.

Riportiamo il commento a caldo dell’avvocato Gino Michele Domenico Arnone il quale scrive:

“Con una storica sentenza (n. 6243 del 27.3.2015) la S.C. di Cassazione ha condannato la ASL Torino 4 a risarcire i danni ad un paziente per un fatto che risale a diciassette anni fa: un sessantenne di Chivasso si sentì male a casa ma il medico di base chiamato immediatamente dalla moglie lo visitò solo il giorno dopo sbagliando la diagnosi.

A causa dell’omissione prima e della negligenza ed imperizia poi l’uomo fu colpito da un’ischemia con danni irreparabili che non gli consentirono mai più di tornare a casa.

I familiari fecero causa al medico di base ma anche all’Asl, che la Cassazione – ribaltando i precedenti giudizi di merito – ha ritenuto (per la prima volta) responsabile e che è stata pertanto condannata a risarcire il danno, accogliendo così l’innovativo teorema difensivo proposto dai legali del paziente di Chivasso.

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione, in risposta allo speculare quesito proposto dai difensori delle vittima, ha quindi affermato che l’ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1218 c.c., del fatto illecito che il medico convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione medico curativa, nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal Servizio Sanitario Nazionale in base ai livelli stabiliti secondo la legge.

La tesi difensiva, accolta in tota re perspecta, ha finito per riscrivere totalmente i rapporti tra il sistema sanitario e i medici di famiglia, finora sostanzialmente considerati alla stregua di liberi professionisti e come tali esclusivamente responsabili per gli errori commessi nei rispettivi ambiti professionali. Avv.Gino Michele Domenico Arnone

Ecco la sentenza

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/6243_03_15.pdf

Pubblicato in Italia

La Corte di Cassazione Sezione II civile con sentenza 10 marzo 2015 n. 4733 ha dichiarato illegittima la vendita di una abitazione senza la cessione contestuale del diritto all'uso del posto auto condominiale.

In sostanza la vendita di un’abitazione senza il diritto d’uso del posto auto condominiale è illegittima e può comportare la nullità dello stesso contratto.

Secondo la Cassazione, infatti, la normativa di riferimento (l’art. 41-sexies della l. n. 1150/1942), disponendo la dotazione di parcheggi nelle costruzioni realizzate dopo l’1 settembre 1967, pone un vincolo di destinazione obbligatorio tra la cubatura totale dell’edificio e gli spazi destinati a parcheggio, facendo sorgere in tal modo un diritto reale d’uso sugli stessi a favore di tutti condomini.

Dispone il detto articolo, così modificato dall'articolo 2 della legge n. 122 del 1989) che “ Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.”

In sostanza una abitazione di 100 metri quadrati, pari a cioè a 300 metri cubi, deve avere almeno 30 metri quadrati di parcheggio , cioè uno stallo di 5 metri per 6 metri.

Se non esiste tale parcheggio di dotazione la casa non è vendibile.

Pubblicato in Primo Piano

In particolare numerose associazioni per la difesa dei consumatori sostengono che al fine dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature che siano solo "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità sia certificata e documentata dagli enti preposti a tali controlli, con lo scopo di eliminare ogni incertezza sull'attendibilità della misurazione.

In sostanza ai sensi della legge n. 273/1991, art. 1, con la quale sono stati «costituiti laboratori di idonea valenza tecnica e organizzativa convenzionati con gli istituti metrologici primari per l'effettuazione della taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali».

Finora la Cassazione Civile con varie sentenze aveva sostenuto che «le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia e metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie».

Ora con la recentissima ordinanza n. 17766 del 2014 della Suprema Corte ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale il che consente a tutti i ricorrenti che abbiano attualmente un giudizio pendente in ordine alla taratura degli autovelox di richiedere la sospensione della sanzione principale e delle sanzioni accessorie (come la sospensione della patente di guida o la sottrazione di punti dalla stessa).

In sostanza se la Corte Costituzionale dovesse indirizzarsi nel senso dell'incostituzionalità della norma, si aprirebbe il capitolo della conseguente nullità delle multe elevate, avvalendosi delle apparecchiature per rilevazione elettronica della velocità.

Ecco la sentenza integrale:

“Corte di Cassazione Civile - Sezione II, Ordinanza interlocutoria n. 17766 del 07/08/2014
Circolazione Stradale - Art. 45 e 142 del Codice della Strada - Velocità - Mancata previsione della verifica periodica della funzionalità e della taratura delle apparecchiature destinate all’accertamento della velocità - Art. 45 C.d.S. in riferimento all’art. 3 della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale - La seconda sezione della Corte di Cassazione civile solleva d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del codice della strada. in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 16 giugno 2006 C. S. e T. M., rispettivamente conduttrice e proprietario dell’autovettura targata (OMISSIS), adivano il Giudice di Pace di (OMISSIS) opponendosi al provvedimento del Prefetto di Cuneo del 17 maggio 2006, col quale era stato respinto il loro ricorso del 13 dicembre 2005 avverso il verbale n. (OMISSIS) della Polizia Stradale di (OMISSIS) per violazione dell’art. 142, VIII co. C.d.S. asseritamente commessa il 27 giugno 2005.

I ricorrenti chiedevano all’adito Giudice di prime cure la declaratoria di illegittimità e nullità ovvero l’annullamento e la revoca del provvedimento impugnato.

Si costituiva in giudizio la succitata Prefettura contestando l’avversa opposizione.

Con sentenza del 13 novembre 2006 il Giudice di Pace di (OMISSIS) rigettava il ricorso, confermando il verbale e l’ordinanza del Prefetto di Cuneo in data 22 agosto 2006 e riducendo la sanzione pecuniaria al minimo edittale. Con atto depositato in data 18 giugno 2007 C. S. e T. M. adivano il Tribunale di Torino interponendo appello avverso la suddetta sentenza di primo grado.

Resisteva all’interposto gravame la Prefettura di Cuneo, chiedendo il rigetto per infondatezza del proposto appello e la vittoria di spese del doppio grado del giudizio.

Con sentenza n. 5533/2008 del 23 luglio 2008 il Tribunale di Torino rigettava l’appello principale, accoglieva l’appello incidentale e condannava gli appellanti principali alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Per la cassazione della detta decisione d’appello proponevano ricorso C. S. e T. M. con atto fondato su otto ordini di motivi, assistiti dalla formulazione di quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Resisteva con controricorso la Prefettura di Cuneo.

RITENUTO IN DIRITTO

1. - Deve, al fine del presente provvedimento, porsi immediatamente attenzione su alcuni rilevanti profili di cui al terzo e quarto ordine di motivi.

Con il terzo motivo del ricorso si censura la "violazione o, comunque, falsa applicazione di norme di diritto, ovvero della L. 11.08.1991 n. 273, dell’art. 4 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione n. 1123 del 16.05.2005 ed ancora delle norme internazionali UNI 30012, UNI EN 10012 e delle raccomandazioni OIML DI9 e D20, ove prevedono la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità - art. 360 n. 3 c.p.c.".

In proposito viene formulato, ai sensi dell’applicabile art. 366 bis c.p.c. il seguente articolato quesito di diritto: "dica l’Eccellentissima Corte se, in generale ed in particolare nel caso di specie, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13 luglio 2007 n. 277 ed in quella 17 dicembre 2008 n. 423, all’apparecchiatura Autovelox mod. (OMISSIS), utilizzata per il rilevamento della velocità nella fattispecie per cui è causa, sia o meno applicabile la L. 11.08.1991, n. 273, nonché il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione n. 1123 del 16.05.2005 e la nota 27.09.2000 n. 6050 del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale e, in caso positivo, se per la validità dell’accertamento della velocità, data la sua irripetibilità, sia necessario o meno che lo strumento di rilevazione della velocità sia sottoposto a taratura, anche periodica, da parte dei SIT, Servizi Italiani di Taratura”.

Con il successivo quarto motivo (di certo collegabile a quello innanzi esposto) le parti ricorrenti lamentano una carenza motivazionale della impugnata sentenza in relazione ad "un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero il regolare funzionamento dell’autovelox". Il tutto al cospetto dell’affermazione riportata nella decisione d’appello, per la quale "... il regolare funzionamento dello strumento è certo fino a prova contraria ...".

Entrambi i motivi innanzi riportati impongono di affrontare la (non nuova) problematica della necessità della taratura e della periodica verifica delle apparecchiature predisposte per l’accertamento e misurazione della velocità. E, quindi, della legittimità costituzionale di una esenzione - per tali strumenti - da ogni e qualunque, pur prevista e prescritta, in generale, procedura di verifica della loro taratura.
La rilevanza della questione in ordine alla decisione della controversia emerge alla stregua dell’operata ricostruzione della vicenda oggetto del giudizio, nonché dal riverberarsi della medesima anche su alcuni dei rimanenti motivi del ricorso, in particolare il primo ed il secondo. Quest’ultimi, in via mediata, sono a loro volta coinvolti dalla soluzione dell’anzidetta questione di legittimità, specie ove si consideri che - come giova, in breve, qui evidenziare - attengono alla motivazione ed all’eventuale violazione o falsa applicazione di norme di diritto quali l’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 23 L. n. 689/1981 e 205 C.d.S. quanto alla "avvenuta o meno dimostrazione" della regolarità del detto rilevatore di velocità.

Deve, quindi, ritenersi - concludendo in punto - ricorrente nella concreta fattispecie sottoposta a giudizio la rilevanza e pertinenza della questione di legittimità costituzionale sottesa alla prospettazione delle parti ricorrenti, in particolare, con il riportato terzo motivo del ricorso.

Questione che questa Corte ritiene di sollevare quanto all’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

3. - La non manifesta infondatezza della medesima questione emerge da quanto di seguito esposto.

Questa Corte con suoi pregressi provvedimenti ha, in sostanza, ritenuto - alla stregua di noto pregresso orientamento - che le apparecchiature elettroniche per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, di cui all’art. 142, sesto comma del D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 non dovevano essere sottoposte alla procedura di taratura.
Il tutto perché potevano evitarsi i "controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991 istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura poiché esso attiene alla materia c.d. metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità" (Cass., Sent. 19 novembre 2007, n. 23978).

In tale contesto questa stessa Corte, allorché fu chiamata a pronunciarsi (anche su richiesta, a suo tempo formulata, dalla Procura Generale) in ordine alla legittimità costituzionale della mancata previsione di sistemi di controllo periodici della taratura degli strumenti elettronici di misurazione della velocità, ebbe a ritenere l’infondatezza della questione.

Tanto si affermò sia con la decisione appena innanzi citata, che con alcune immediatamente successive.

In particolare si ribadì la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., degli artt. 45 comma 6 C.d.S., 4 comma 3 d.l. n. 121 del 2002 (convertito in L. n. 168/2002), 142, comma 6 C.d.S. e 345 reg. cod. strada (Cass., Sez. II, 15 dicembre 2008, n. 29333 ed, ancora, Cass. n. 29334/2008).
Senonché la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada) "nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità (taratura)" è stata esaminata dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 277/2007.

Con tale decisione, pur non ritenendo fondata la questione, ma solo "per erronea individuazione da parte del giudice rimettente del termine di comparazione (decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182 invece dell’art. 2, comma 1 della legge n. 237/1991)", la Corte Costituzionale ha avuto modo di svolgere affermazioni che non possono che indurre ad una riconsiderazione della questione.

In particolare con la citata sentenza si è affermato che al fine della individuazione "della norma rispetto alla quale (si) lamenta una irragionevole disuguaglianza" andava "sperimentata l’applicazione della normativa generale del 1991 alla luce del sistema internazionale di misura SI, che comprende la velocità come unità derivata".
Ciò tanto più in considerazione del significativo fatto che la stessa Amministrazione pubblica "aveva dichiarato nel 2000 di volere attuare tale normativa", come da nota, già citata, n. 6050.

Il valore della affermazioni testé riportate della Corte Costituzionale non risulta smentito da successivi noti provvedimenti della medesima Corte quali le ordinanze, con declaratoria di manifesta inammissibilità della medesima questione di legittimità costituzionale, n. 423/2008 (per omessa indicazione sulla vicenda oggetto del giudizio e sulla rilevanza in esso della disposizione impugnata) e n. 127/2009 (per mancata adeguata descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio).

Anzi proprio quel valore delle affermazioni inducono oggi, col presente provvedimento, a riproporre l’accennata questione di costituzionalità, rilevante - per quanto già detto - ai fini del decidere e non manifestamente infondata alla stregua di quanto appena qui innanzi esposto.

Tanto specificamente in relazione all’art. 3 della Costituzione per l’assoluta irragionevolezza e conseguente disuguaglianza, che - come si approfondirà meglio in seguito - contrassegna la detta esclusione dall’applicazione della citata normativa generale, anche internazionale, in tema di misura ricomprendente pure la velocità come unità derivata; ed, ancora, con riguardo, come tertium comparationis, alla normativa di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), che prevede anche la velocità quale unità di misura derivata, nonché con riferimento pure alla normativa comunitaria (Norme UNI EN 30012 - parte 1 come integrate da UNI EN 10012), che - per di più - prevede il dovuto e relativo adeguamento del nostro ordinamento.

4. - La medesima questione di costituzionalità deve ritenersi rilevante ed ammissibile con riguardo al noto parametro della ragionevolezza delle norma.

Tanto in considerazione della palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione, che non adeguandosi (come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale a suo tempo) alla richiamata normativa interna ed alla sua stessa manifestata volontà di cui alla citata nota ministeriale, finirebbe per concretizzare, in pratica, un incredibile risultato: quello per cui una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irrepetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo.

Fra l’altro appare incongruo, oltre che normativamente irragionevole, ritenere che la suddetta apparecchiatura sia garantita, quanto alla sua efficienza e buon funzionamento (anche a distanza di lustri), dalla sola conformità al modello omologato.

Questa Corte ritiene, quindi, di sollevare d’ufficio - così come da dispositivo - la questione di legittimità costituzionale del già citato art. 45 C.d.S. in riferimento alla cennata norma costituzionale nella parte in cui il medesimo non prevede la verifica periodica della funzionalità e della taratura delle apparecchiature destinate all’accertamento della velocità e delle violazioni dei suoi limiti.

P.Q.M.

La Corte

visti gli artt. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87 e 295 c.p.c.
 a) solleva d’ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in riferimento all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;
 b) dispone, a cura della Cancelleria, l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
 c) sospende il giudizio in corso.

Cosi deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l’11 aprile 2014.
Depositato in cancelleria il 7 agosto 2014

 

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