La notizia non è ufficiale ma molto, molto attendibile.
Sembra che il comune di Amantea , nel pieno rispetto della legge, intenda istituire formalmente l’ufficio stampa comunale.
Ancora meglio, un ufficio attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale volto a conseguire, come prevede la legge 150/2000:
a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettivita' e ad altri enti attraverso ogni modalita' tecnica ed organizzativa;
Le attivita' di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
b) illustrare le attivita' delle istituzioni e il loro funzionamento;
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonche' la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
f) promuovere l'immagine dell’ amministrazione, conferendo conoscenza e visibilita' ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
Allo studio degli uffici comunali la valutazione sulla opportunità di precostituire una associazione con altri comuni del comprensorio .
All’uopo , ovviamente, si dovranno prendere opportuni e preventivi contatti
Diversamente l’ufficio stampa avrà esclusiva competenza comunale
Appena definita la istituzione dell’ ufficio sarà emanato apposito avviso pubblico finalizzato alla ricerca del giornalista da preporre a tali competenze.
Non sarà facile.
Non sarà facile intanto perché il preposto deve essere iscritto all'albo nazionale dei giornalisti.
E perché a mente dell’art 9 della legge 150/2000 l’incarico dovrà essere conferito nel rispetto delle disposizioni normative recate dal Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, il cui articolo 7 “ Gestione delle risorse umane”, comma 6 stabilisce, per i casi per i quali non si possa far fronte con personale in servizio, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. (lettera così modificata dall'art. 1, comma 147, legge n. 228 del 2012)
Si tratta di un vero e proprio bando
Peraltro per legge i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attivita' professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.