Stabilisce l’art 27 della Costituzione che “La responsabilità penale è personale”.
In armonia con il citato principio della colpevolezza di cui all'art. 27 Costituzione, perché si configuri una responsabilità penale è indispensabile la sussistenza del suitas cioè dell'indispensabile nesso psichico (reale o potenziale) che deve intercorrere tra l'agente e la condotta illecita.
Mutuando tale concetto la difesa di Oliverio da parte degli avvocati Alfredo Gualtieri ed Oreste Morcavallo nel ricorso al TAR Calabria sostiene che Oliverio non fosse, né sia, condannabile, proprio “una sanzione deve essere comminata solo in ipotesi di concreta ‘colpa'”.
E nel caso di Oliverio tale colpa secondo i due legali non sussisterebbe visto che “ha agito previo approfondito accertamento della situazione e dopo la formale conferma da parte del proprio apparato burocratico in ordine alla piena legittimità dell’incarico.
Risulta assente, pertanto, l’indefettibile presupposto della ‘colpa’, senza il quale non risulta applicabile alcuna sanzione”.
Contestato ancora il ritardo dell’intervento compiuto a istanza di oltre 5 mesi
E viepiù la mancanza di qualsivoglia preventiva ‘contestazione’ o ‘segnalazione’.
In sostanza, quindi, il provvedimento di Cantone rappresenta un “palese strappo istituzionale contra legem” poiché il provvedimento di sanzione è stato deciso prima del contraddittorio.
Secondo i legali di Oliverio si è in presenza di un “pregiudizio grave ed irreparabile, da eliminare subito” con una pronuncia in via d’urgenza da parte del presidente del Tar da confermare, poi, in sede collegiale nella prossima camera di consiglio.
I due legali, infatti, hanno chiesto che l’interdittiva nell’attesa della decisione.
Il Tar invece ha deciso per una udienza molto vicina nel tempo, il 15 ottobre, nella quale si deciderà su tutto.