La Sez. III della Cassazione Civile, presidente di Antonio Segreto, relatore Enzo Vincenti , giudici Giovanni Battista Petti , Giuseppa Carluccio ed Antonietta Scrima, in una causa ,patrocinata dagli Avv.ti Renato Ambrosio ed Umberto Oliva, in materia di responsabilità civile per danni cagionati da medico convenzionato, il 27 marzo 2015 ha emanato una epocale decisione - la n. 6243/2015.
La Suprema Corte decidendo nel merito in accoglimento del ricorso per cassazione presentato dai familiari del danneggiato, ha condannata l'ASL TO 4 (già ASL 7 di Chivasso) con l'affermazione del seguente principio di diritto: "l'ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l'assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge".
Il PM Riccardo Fuzio aveva, invece, concluso per il rigetto del ricorso per cassazione.
Riportiamo il commento a caldo dell’avvocato Gino Michele Domenico Arnone il quale scrive:
“Con una storica sentenza (n. 6243 del 27.3.2015) la S.C. di Cassazione ha condannato la ASL Torino 4 a risarcire i danni ad un paziente per un fatto che risale a diciassette anni fa: un sessantenne di Chivasso si sentì male a casa ma il medico di base chiamato immediatamente dalla moglie lo visitò solo il giorno dopo sbagliando la diagnosi.
A causa dell’omissione prima e della negligenza ed imperizia poi l’uomo fu colpito da un’ischemia con danni irreparabili che non gli consentirono mai più di tornare a casa.
I familiari fecero causa al medico di base ma anche all’Asl, che la Cassazione – ribaltando i precedenti giudizi di merito – ha ritenuto (per la prima volta) responsabile e che è stata pertanto condannata a risarcire il danno, accogliendo così l’innovativo teorema difensivo proposto dai legali del paziente di Chivasso.
Il principio di diritto affermato dalla Cassazione, in risposta allo speculare quesito proposto dai difensori delle vittima, ha quindi affermato che l’ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1218 c.c., del fatto illecito che il medico convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione medico curativa, nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal Servizio Sanitario Nazionale in base ai livelli stabiliti secondo la legge.
La tesi difensiva, accolta in tota re perspecta, ha finito per riscrivere totalmente i rapporti tra il sistema sanitario e i medici di famiglia, finora sostanzialmente considerati alla stregua di liberi professionisti e come tali esclusivamente responsabili per gli errori commessi nei rispettivi ambiti professionali. Avv.Gino Michele Domenico Arnone
Ecco la sentenza
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/6243_03_15.pdf