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Porto d’armi e condanna a pena detentiva convertita in pena pecuniaria. Escluso automatismo.

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Un altro qualificato apporto legale dell’avvocato Francesco Bernardo

“L’esistenza è variegata, condensandosi in bisogni e passioni.

Tra queste, v’è la caccia, sport particolare e spesso motivo aggregante tra persone unite dalla passione per la ricerca faunistica.

Parimenti, l’esistenza è contraddistinta da episodi di confronto con la legge e la Giustizia che minano la possibilità di ottenimento o mantenimento della licenza di porto d’armi, costringendo quanti, per lavoro (si pensi alle guardie giurate) o passione dispongano di armi, a privarsene.

L’art. 43 T.U.L.P.S (leggi di pubblica sicurezza) è il punto di riferimento.

A ben vedere, è esclusa la licenza di portare armi per “chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”.

Il comma 2 prevede invece che la licenza possa essere negata ai condannati per delitto diverso da quelli indicati al comma 1 e “a chi non può provare la sua buona condotta e non dà affidamento di non abusare delle armi”

L’autorizzazione alla detenzione delle armi è un provvedimento con caratura eccezionale di guisa che le esigenze di ordine pubblico e tutela dei cittadini hanno prevalenza e priorità.

È necessario, infatti, che il soggetto sia riconducibile ad una valutazione prognostica tale da non destare allarmi o rischi per l’ordine e la pubblica sicurezza.

È nota l’ampia discrezionalità dell’Autorità competente, anche per casi in cui il soggetto che espone la richiesta di licenza non abbia mai avuto condanne penali, ma riconducibile a situazioni di scarsa “buona condotta”.

In quest’ottica, la licenza di porto d’armi può essere concessa soltanto purchè non si determini alcun rischio di abuso.

In casi, poi, di effettiva condanna a pena detentiva, per un reato, scatta quello che è un vero e proprio automatismo di revoca della licenza.

Emerge, tuttavia, una ordinanza del Consiglio di Stato che delimita notevolmente l’automatismo del diniego di porto d’armi se v’è stata condanna. Si allude all’ordinanza n.1766, Sez. III, ord. 27 aprile 2017, per cui l’automatismo è escluso se la pena della reclusione è stata convertita in pena pecuniaria.

In questi casi, la Amministrazione sollecitata dalla questione deve valutare in concreto se il soggetto richiedente la licenza sia o meno affidabile, non in maniera automatica bensì motivando e motivando, e si sa bene che in questi casi, l’unico modo per contraddire un provvedimento che neghi la licenza è quello di dimostrare requisiti di moralità e affidabilità, cercando di scorgere le falle motivazionali, discutendo e rispondendo nel merito.

Avvocato Francesco Bernardo

Redazione TirrenoNews

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