Riceviamo e pubblichiamo un altro contributo del nostro amico avvocato Gaspare Francesco Bernardo:
“Arresto della Corte di Cassazione: quando non sono dovuti interessi per mutuo in usura
La continua esigenza dell’essere umano di interagire, per le varie ragioni che proiettano verso il lavoro, lo svago, il bisogno, il costruire, l’appartenere ad un mondo che ti impone di creare il tuo spazio per riconoscerti realizzato, comporta la disponibilità economica necessaria, e costantemente ci si rivolge agli istituti bancari per un prestito.
Tuttavia, il mercato, i rapporti commerciali, confezionano, a volte, situazioni di indebito arricchimento a danno delle persone, che quelle citate ragioni espongono (per lavorare, svagare, bisogno, costruire, creare, dare lavoro ecc.) nella prospettiva di quella semplice “cosa” che si chiama vivere.
Orbene, da Avvocato e da convinto sostenitore del brocardo Dubium Sapientiae Initium, ciò che vorrei indagare in queste righe, rappresenta il paradigma della scoperta di un diritto poco celebrato e, dunque, poco famoso, ma troppo importante per la tutela della persona: il diritto bancario.
Tale “Diritto” costituisce la mescolanza di interessi (è il caso di dire, per come si vedrà) la cui lesione spazia dal Diritto Penale (mia primigenia fissazione) al Diritto Civile.
Nella prateria di norme rivolte all’esercizio dell’attività bancaria orientata all’erogazione dei mutui, il contrasto con specifici lembi normativi, può portare alla commissione del delitto di usura, art. 644 codice penale e, conseguentemente, alla violazione delle norme di diritto civile (art. 1815 c.c.) che governano il rapporto cliente/banca.
Il caso più eclatante è lo sforamento di “quel” tasso soglia trimestralmente indicato dal Ministero del Tesoro, per cui il mutuo oneroso, “beccato” in usura, si converte in mutuo a titolo gratuito, di guisa che non sono dovuti interessi, e quelli già corrisposti devono essere restituiti al cliente.
Com’è noto, sono indicati nel contratto il Tasso Nominale e il TAEG/ISC.
Il primo costituisce il tasso d’interesse praticato, il secondo (Tasso Annuale Effettivo Globale Medio, ovvero Indicatore Sintetico di Costo) rappresenta l’intero costo dell’erogazione del mutuo.
La summa divisio ulteriore da svolgere è quella tra tasso corrispettivo e tasso di mora. Il primo attiene “alla fase fisiologica” del rapporto e costituisce l’onere da sborsare per ottenere la disponibilità della somma mutuata.
Il secondo è eventuale, inerendo alla fase patologica del rapporto, quando non si paga una rata e, dunque, quando v’è inadempimento del mutuatario. Questo tasso, spesso, costituisce una maggiorazione percentuale del primo.
Le difese degli istituti bancari hanno spesso sostenuto l’irrilevanza del superamento, da parte del tasso di mora, della soglia consentita dalla legge, se il cliente, in regola con i pagamenti, non ha mai usufruito di interessi moratori.
Invece, va detto che la legge la legge 108/96 assicura un presidio completo e onnicomprensivo verso l’usura, riguardante costi immediati e costi rimandati (ed eventuali), come può essere il pagamento di una somma maggiore per una rata non pagata. Infatti, due recenti arresti (rectius: decisioni) della Suprema Corte di Cassazione, hanno sancito che il tasso soglia stabilito dalla legge (al di sotto del quale il mutuo è lecito) riguarda sia il tasso corrispettivo che il tasso di mora. Quest’ultimo, benché eventuale perché parametrato all’inadempimento di una rata, mette tuttavia a rischio l’esposizione debitoria del cliente, in quanto eccedente il limite consentito dalla legge sin dalla stipula del contratto. In questo caso, v’è già nel contratto la potenziale usura della posizione debitoria del cliente, nulla rilevando il fatto per cui lo stesso pagherà regolarmente tutte le rate senza ritardi e, dunque, senza interessi di mora.
È sufficiente la potenzialità lesiva del contratto, sin dalla stipula (usura originaria)
Punto di riferimento per noi Avvocati che spieghiamo al cliente come possa ottenere indietro gli interessi pagati per il mutuo, è la sentenza 350 del 2013 della Corte Costituzionale la quale ha sancito che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o convenuti a qualunque titolo”.
Entrambi i tipi di “tasso” sono soggetti alle soglie di usura nella loro determinazione.
Per comprendere se un mutuo erogato è in usura è onore del cliente, ai sensi dell’art. 2697 del codice civile, provare i fatti abili a dimostrare la legittimità della propria pretesa, esibendo contratto e successivi estratti conto. A ciò si devono aggiungere gli estratti a scalare e i decreti relativi ai tassi soglia unitamente ad una perizia tecnica dalla quale è evincibile l’usurarietà.
Segnatamente, l’organizzazione dell’esistenza è complessa e necessita di risorse finanziarie, tuttavia è auspicabile sempre non dimenticare la centralità della persona, prima della centralità del cliente, in rapporti contrattuali come il mutuo.