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Redazione TirrenoNews

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Nell'attesa della tua venuta……

Venerdì, 30 Maggio 2014 23:21 Pubblicato in Economia - Ambiente - Eventi

“Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice annunziamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta”.

E’ il mistero della fede, dal latino fidem.

La fede è l'atto del credere.

E religiosamente fede significa credere in una verità incontrovertibile, annunciata.

La morte e la resurrezione.

E’ ben più che speranza, è certezza.

Ut graeci et romani adfirmabant spes ultima dea est et omnium rerum preziosissima, qui asine spe nomine vivere nequeunt.

I romani dicevano che la speranza è cosa preziosissima e che senza speranza l’uomo non può vivere.

Già. La speranza di un mondo migliore, la speranza che dopo il temporale verrà di nuovo il sole, la speranza che la dignità umana diventerà un bene comune, posseduto da tanti se non da tutti, la speranza che la verità trionfi, la speranza che il bene trionfi sul male.

Ma gli antichi dicevano che “ chi campa di speranza, disperato muore”.

Che fare, allora? Come comportarsi?

Credere nel detto che la speranza è l’ultima dea per non disperarci troppo e fare magari gesti di cui poi ci pentiremmo?

O credere nel detto "chi di speranza vive disperato muore" e quindi attendere a sperare attivamente , cioè a combattere per non illudersi che la fortuna prima o dopo ti scelga?

In fondo in ognuno dei due detti c’è del pessimismo ma anche dell’ottimismo ed allora occorre contemperarli

Il religioso ha fede e prega, l’ottimista aspetta che accada qualcosa e non perde la speranza, il pessimista aspetta di morire disperato, il realista non resta inane e si muove nell’alveo della ricerca del positivo.

Certo non disperiamoci- non servirebbe a niente, anzi, al contrario, porterebbe alla morte sociale-, ma nemmeno restiamo inerti e passivi- sarebbe come affidarsi alla corrente del fiume nella speranza di sopravvivere alle rapide ed alle cascate e di guadagnare un mare sconosciuto e periglioso.

Diamoci invece da fare in ogni occasione della nostra vita anche quotidiana, professando il bene e lottando il male.

Guardiamo il tramonto con il cuore rivolto alla nuova alba

Rompiamo gli argini della paura e cominciamo a lottare

Non molliamo mai, non perdiamo mai la speranza, siamo forti fino in fondo.

Il bene è dietro quella porta, proviamo ad aprirla

Forse qualcosa succederà, forse qualcuno verrà. Forse non siamo soli!.Forse dalle spine nascerà una rosa!

Riceviamo e pubblichiamo( con piacere ) la seguente nota di www.difendiamolacalabra.org

I comitati calabresi: “Pugliano farebbe meglio a tacere. Invece di battere cassa, obblighi i Comuni alla differenziata”

Nella giornata di ieri, mercoledì 28 maggio, si è tenuto un nuovo incontro dei comitati calabresi che si oppongono all’attuale modello dissennato di gestione dei rifiuti in Calabria e che, dopo la splendida manifestazione regionale che si è tenuta il 10 maggio a Cosenza, stanno mettendo in cantiere ulteriori iniziative.

L’assemblea non ha potuto però esimersi dal commentare le recenti affermazioni dell’assessore Pugliano che ha prefigurato l’ennesima emergenza rifiuti, nel caso in cui i Comuni non paghino le spettanze regionali, e minacciato il commissariamento per i morosi. Anche se ci sarebbe da discutere, e parecchio, sulla qualità del servizio corrisposto, le perplessità non derivano da una generica difesa delle amministrazioni comunali.

Quello che fa indignare è l’atteggiamento di Pugliano e del dirigente Gualtieri - diventato di fatto, con l’ultima ordinanza firmata dalla Vice Presidente, il nuovo commissario alla gestione dei rifiuti - che a parole spingono sulla differenziata, bacchettando sulla stampa i Comuni, mentre nei fatti si preoccupano solo di garantire i denari alle ditte private che operano nel settore.

Non bastano gli appelli ai Comuni e alla sensibilità dei cittadini!

Che la Regione adotti gli strumenti per obbligare i Comuni al raggiungimento delle soglie minime di raccolta differenziata previste dalla Legge, e che prefigurano anche il Commissariamento ad acta in caso di inadempienza.

Un commissariamento per queste finalità sarebbe comprensibile e condivisibile. Certo, questo significherebbe abbattere nettamente la quantità di rifiuti da gestire per le varie società coinvolte, così come significherebbe ridimensionare nettamente il nuovo milionario piano dei rifiuti e, infine, significherebbe non poter più minacciare prossime emergenze al fine adottare assurde ordinanze straordinarie e promulgare leggi illegali. Allora meglio continuare a battere cassa...

Terre di Calabria, 30 maggio 2014. Coordinamento regionale dei Comitati Rifiuti.

Ndr L’Europa fissa gli obiettivi minimi, lo Stato norma in materia di obiettivi minimi statuendo le relative sanzioni gravanti sui cittadini quando non si riesce a raggiungerli( guarda caso non sugli

amministratori), la regione sollecita il pagamento dei costi di smaltimento dai comuni che li impongono ai cittadini ( guarda, sempre, caso).

 

Ora i cittadini chiedono alla regione di imporre ai comuni di effettuare la raccolta differenziata ed eventualmente di disporre il commissariamento dei comuni.

 

Bene! Meraviglioso! Finalmente si comprende che i responsabili di questa vergognosa situazione sono nei comuni sono gli amministratori.

 

Allora non solo commissariamo i comuni ma se possibile mandiamo gli amministratori incapaci.

Occupazioni abusive di alloggi popolari

Venerdì, 30 Maggio 2014 21:23 Pubblicato in Italia

L’art 633 del CP tratta del reato di invasione di terreni ed edifici

Recita l’articolo 633 del CP che “ Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni”

La Magistratura penale ( tra l’altro vedi Cassazione penale , sezione II, nella sentenza del 27 giugno 2007, n. 35580) nei suoi vari gradi è orientata a ritenere insussistente il reato penale laddove la occupazione discenda da un evidente stato di necessità(“sussiste lo stato di necessità qualora una persona, priva di una abitazione, indigente e con prole, si immetta abusivamente in una casa dello Iacp, dovendo il diritto all'abitazione essere compreso, ex art. 2 Cost., tra i diritti primari ed insopprimibili d'ogni persona. Pertanto non è punibile il soggetto che, nelle condizioni di estrema indigenza, si istalli abusivamente in un alloggio dell'edilizia popolare”). A fronte di siffatto orientamento sono cresciute abnormemente le occupazioni abusive di alloggi. Da qui il recente Decreto-legge del 28 marzo 2014 n. 47 convertito con la legge 23 maggio 2014, n. 80, entrato in vigore dal 29 marzo 2014 il cui articolo 5 tratta di “ Lotta all'occupazione abusiva di immobili” disponendo che “1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo' chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. (( A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare   ai   soggetti   somministranti   idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare   dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)).

1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. ))

La norma del decreto stronca le occupazioni e toglie potere ai movimenti per la casa imponendo il divieto di allaccio per acqua, luce e gas, utenze che verranno evidentemente sospese per non alimentare l’occupazione abusiva.

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I Racconti

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