La vicenda - Il comune di Amantea in data 24 dicembre 2015 ha chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti sette mutui( Campo sportivo Campora SG, rete fognante S Procopio, Campora , Fravitte, rete acquedottistica interna, ampliamento via PO, Prolungamento via Mazza, pavimentazione tratti stradali sottoferrovia, rotatoria Oliva).
La cassa DDPP con note del 29 dicembre ha comunicato di non aver concesso i mutui.
Come abbiamo scritto una scelta comune ad altri enti locali giudicati non affidabili.
Il comune con nota del 15 gennaio 2016 protocollo 790 ed ai sensi dell’art 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n 241 ha prodotto istanza di accesso ai documenti amministrativi della Cassa Depositi e Prestiti.
La cassa DDPP ha evaso la richiesta con nota dell’11 febbraio 2016 ed ha inviato gli atti istruttori.
Sempre il comune con delibera di giunta n 26 del 23 febbraio 2016 ha dato incarico legale allo studio Manzi di Roma per la verifica della posizione dei mutui, sostenendo che la conclusione del procedimento è consistita per tutte le posizioni in quanto segue;:” per l’anno in corso di non affidare l’ente in relazione alla suddetta posizione di prestito e per l’importo indicato” ma senza richiamare la citata nota dell’11 febbraio 2016 da parte della Cassa Depositi e Prestiti”.
Ed infatti i legali del comune hanno presentato ricorso al TAR Lazio avverso la decisione della Cassa DDPP.
Nel ricorso abbiamo letto che il “diniego della Cassa ha natura discriminatoria”!
Ed il 30 agosto relatore il dr Roberto Proietti, il TAR Lazio si è pronunciato.
Il TAR Lazio, seconda sezione, ha respinto l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente ( comune di Amantea) e compensato le spese della fase cautelare.
Ha sostenuto il tribunale amministrativo che “ non ricorrono nella fattispecie i presupposti utili per la concessione della richiesta misura cautelare, in quanto non sono stati forniti idonei elementi di prova in ordine alla ricorrenza di un pregiudizio grave ed irrevocabile che conseguirebbe all’esecuzione degli atti impugnati, posto che è stato dedotto un danno generico inerente alla realizzazione di opere pubbliche ed allo svolgimento di servizi essenziali, senza fornire adeguati elementi di valutazione circa la concreta incidenza negativa degli atti impugnati”.
Questa prima soccombenza non dimostra che il TAR Lazio non possa in fase finale del giudizio dare ragione al comune di Amantea ove questi dimostrasse che dalla mancata o ritardata esecuzione delle OOPP per le quali erano stati richiesti i mutui derivassero gravi danni, ma certo sono un primo passo per riconoscere che la Cassa Depositi e prestiti non è stata faziosa o discriminante verso il comune di Amantea.