In fondo la sentenza n 03702/2018 della quarta sezione del Consiglio di Stato pubblicata il 15/06/2018.
La cosa importante è che ogni immobile deve avere parcheggi pertinenziali obbligatori pari ad 1mq ogni 10 mc
e che i parcheggi privati degli edifici di nuova costruzione sono realizzabili in regime di gratuità limitatamente però alla superficie obbligatoria di essi.
Come chiarisce lo Studio n. 4511 del Consiglio Nazionale del notariato “dal 1° settembre 1967, per tutti i fabbricati, ai fini del rilascio del provvedimento abilitativo alla costruzione devono essere previsti posti auto in misura non inferiore agli standars previsti dalla legge ponte.
Caratteristica di siffatti posti auto è dunque lo strettissimo collegamento con il rilascio del provvedimento che abilita alla costruzione del fabbricato giacché la pubblica amministrazione non può autorizzare nuove costruzioni che non siano corredate di dette aree, costituendo l'osservanza della norma condizione di legittimità della licenza (o concessione) di costruzione”.
Lo stesso studio statuisce che “Secondo la Suprema Corte il diritto sulle aree a parcheggio previste dalla legge “ponte” costituisce un vincolo pubblicistico di destinazione, imposto dalla legge a favore dei condomini del fabbricato cui accede, che ha natura reale, che si trasferisce automaticamente con il trasferimento dell’abitazione”.
Da tanto, come costantemente affermiamo, discende che l’area di circolazione non può essere asservita a parcheggio del fabbricato, tantomeno quando il parcheggio viene creato con attuazione del senso unico di circolazione.
Ed ancora meno l’area di circolazione può essere asservita ad area per l’ attività commerciale del vicino esercizio pubblico.
N. 03702/2018REG.PROV.COLL.
N. 04941/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4941 del 2007, proposto da Comune di Folignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio eletto presso lo studio Livia Ranuzzi in Roma, via del Vignola 5;
contro
Impresa Edile F.Lli Morini di Morini Raffaele e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Corinaldesi, con domicilio eletto presso lo
studio Domenico Pavoni in Roma, via A. Riboty, 28;
Morini Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Cecilia Corinaldesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio Domenico Pavoni in Roma, via Ribothy, 28;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00144/2007, resa tra le parti, concernente pagamento oneri di urbanizzazione
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Morini Costruzioni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2018 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le
parti gli avvocati Diego Perucca su delega di Massimo Ortenzi e Domenico Pavoni su delega di
Cecilia Corinaldesi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’appello all’esame è contestata la sentenza del TAR Marche in epigrafe indicata la quale ha stabilito che tutti i parcheggi privati realizzati dalla società appellata in sede di costruzione di un nuovo edificio andavano esentati dal contributo di costruzione.
Il comune di Folignano impugna tale sentenza sostenendo che il ricorso della Società era tardivo in quanto non proposto nel termine di decadenza dalla avvenuta ricezione del l’intimazione di pagamento e che l’esenzione dal contributo ( gratuità) concerne soltanto i parcheggi costruiti nel sottosuolo di edifici già esistenti, ai sensi della legge c.d. Tognoli.
Si è costituita in resistenza la società appellata che chiede il rigetto del gravame.
All’udienza alle 12 giugno 2018 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello è fondato nella limitata parte che si dirà.
Per quanto riguarda la tardività del gravame introduttivo è consolidato in giurisprudenza il rilievo secondo cui le controversie in materia di contributi concessori –involvendo questioni patrimoniali in ambito di giurisdizione esclusiva – vanno introdotte nei termini di prescrizione, attesa la natura paritetica e non autoritativa degli atti recanti quantificazione del contributo.
La relativa eccezione di tardività del ricorso introduttivo va perciò respinta.
Per quanto riguarda la questione principale, la giurisprudenza della Sezione è ormai stabilmente orientata nel ritenere che i parcheggi privati degli edifici di nuova costruzione sono realizzabili in regime di gratuità limitatamente però alla superficie obbligatoria di essi.
In tal senso è stato chiarito: “ Sul punto deve ribadirsi, infatti che la legge n. 122/1989 nell' innovare la disciplina dei parcheggi (anche ex art. 2 comma 2 incrementando la misura minima obbligatoria di parcheggi pertinenziali nei nuovi edifici -il rapporto di 1mq/20mc stabilito inizialmente dall'art. 41 serie comma 1 della legge 1150/1942 nel testo aggiunto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 è stato portato a 1mq/10mc-e nello stabilire all'art. 9 comma 1 il principio secondo cui i parcheggi pertinenziali possono essere realizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti) all'art. 11 comma 1ha equiparato i parcheggi pertinenziali alle opere di urbanizzazione anche per quanto riguarda la gratuità del titolo edilizio.
I parcheggi pertinenziali sono stati quindi complessivamente qualificati come opere di urbanizzazione e quindi a tutti (e non già soltanto a quelli previsti per la fruizione collettiva) è stato riconosciuto un rilievo pubblico: se può concordarsi in proposito con la tesi per cui la gratuità non va estesa anche ai parcheggi pertinenziali che eccedono la misura minima di legge, atteso che, in carenza di una espressa disposizione di legge in tal senso (e pur nella opinabilità della questione) la interpretazione teleologica consente di affermare che la qualificazione dei parcheggi pertinenziali come opere di urbanizzazione ex art. 11 comma 1 della legge 122/1989 debba rimanere circoscritta entro i confini tracciati dall'art. 41sexies comma 1 della legge 1150/1942 (di guisa che per i parcheggi eccedenti il "tetto" di dotazione obbligatoria trova applicazione il disposto di cui al d.C. più volte citato). ( cfr. per tutte IV Sez. n. 6033 del 2012).
In conclusione, deve affermarsi che ai sensi del coordinato disposto delle norme di cui alla l. n. 1150/1977, delle disposizioni di modifica di cui alla l. n. 122/1989 e della l. n. 10/1977 (ora art. 17 comma 3 lett. c), TU n. 380 del 2001), i parcheggi obbligatori ad uso privato sono espressamente individuati quali opere di urbanizzazione e sono esenti, come tali, dall'onere di pagamento del contributo di costruzione.
Ne consegue che la pretesa del comune al pagamento di detto contributo da parte della società può ritenersi legittima solo per quanto riguarda la superficie dei parcheggi effettivamente realizzati eccedente quella minima obbligatoria di legge.
In questi limitati sensi l’appello del comune va accolto.
Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le Parti, attese le incertezze giurisprudenziali registrabili all’epoca dei fatti in controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Le spese del giudizio sono compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018 con l'intervento dei
magistrati:Antonino Anastasi, Presidente, EstensoreAlessandro Verrico, ConsigliereNicola D'Angelo, ConsigliereGiovanni Sabbato, ConsigliereRoberto Caponigro, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE Antonino Anastasi
IL SEGRETARIO