I beneficiari del reddito di cittadinanza devono svolgere lavori di pubblica utilità all’interno dei progetti utili alla collettività (PUC) sulla base di quanto stabilito non solo da decreto 4/2019, ma anche dal decreto attuativo pubblicato l’8 gennaio 2020 sulla Gazzetta Ufficiale dopo un accordo tra ministero del Lavoro e Comuni.
I lavori di pubblica utilità, pur rientrando in una progettualità che tenga conto dell’inserimento del lavoratore nel tessuto economico, sono prestazioni non retribuite.
Il decreto prevede che il beneficiario del reddito di cittadinanza firmando il Patto per il lavoro e per l’Inclusione sociale sia obbligato a prestare la propria disponibilità per partecipare ai PUC nel proprio comune di residenza.
La mancata accettazione della condizione stabilita dal decreto da parte di uno dei componenti del nucleo familiare determina la decadenza del reddito di cittadinanza. Questo è solo uno dei casi per cui si perde il sussidio.
I PUC vengono attivati dai Comuni che possono anche avvalersi per la loro realizzazione di enti del Terzo settore o di altri enti pubblici.
I progetti utili per la collettività vengono svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.
- La partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari del reddito di cittadinanza deve essere compatibile con altri impegni dello stesso e in particolare:
- le attività di pubblica utilità non devono superare le 8 ore settimanali;
- le 8 ore settimanali si possono svolgere in un solo giorno o in più giorni della settimana;
- le 8 ore settimanali si possono svolgere anche in un solo periodo del mese;
- il beneficiario ha l’obbligo di completare le ore previste nel mese;
- la flessibilità determina un recupero successivo delle ore perse;
- le 8 ore settimanali possono elevarsi a 16 sulla base di un accordo preventivo tra le parti;
- nel caso di ampliamento delle ore previa accordo tra le parti, la flessibilità prevista per le 8 ore non è contemplata e i beneficiari devono svolgere settimanalmente le ore concordate.
Inoltre il decreto stabilisce anche chi è escluso (specificandolo nell’Allegato 1 dello stesso e sulla base dell’ dell’art. 4, comma 3, del Dl n. 4/2019). Sono esclusi dall’obbligo di partecipazione ai lavori di pubblica utilità inseriti nei PUC dei comuni di residenza i beneficiari del reddito di cittadinanza che:
hanno compiuto i 65 anni di età;
- persone occupate con reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un’imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti vale a dire 8.145 € per lavoro dipendente e 4.800 € per lavoro autonomo;
- frequentano un corso di studi;
- sono in una condizione di disabilità;
- si prendono cura di un disabile grave o non autosufficiente;
- si prendono cura di un minore di età inferiore ai tre anni (non compiuti);
- sono in una condizione di salute che impedisce per il momento lo svolgimento di un’attività lavorativa (ad esempio, chi è in gravidanza);
- i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione vale a dire coloro che hanno un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un’imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti vale a dire 8.145 € per lavoro dipendente e 4.800 € per lavoro autonomo;
- sono impegnati attivamente in un corso di formazione per il raggiungimento della qualifica o del diploma professionale).
Abbiamo visto quali sono i lavori di pubblica utilità per i beneficiari del reddito di cittadinanza e a chi sono rivolti, vediamo ora quali sono i limiti imposti dal decreto in merito ai PUC.
Lavori pubblica utilità per beneficiari del reddito di cittadinanza: limiti imposti dal decreto
Il decreto impone dei limiti in merito ai lavori di pubblica utilità che devono essere svolti dai beneficiari del reddito di cittadinanza. In particolare nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale si specifica che i PUC non rappresentano un rapporto di lavoro e pertanto i lavori di pubblica utilità non sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato.
Ancora il decreto stabilisce che proprio perché non si tratta di un rapporto di lavoro il beneficiario del reddito di cittadinanza all’interno dei PUC non può svolgere attività in sostituzione del personale dipendente dell’ente pubblico o altro ente che gestisce il progetto.
Inoltre i beneficiari del reddito di cittadinanza che partecipano ai PUC non possono:
- sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie o altro;
- essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi in cui vi è maggior lavoro.
Inoltre il decreto stabilisce che oggetto dei progetti utili alla collettività non possono essere attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto affidato a terzi dal comune o dall’ente specifico.