Il Giudice di pace di Paola ha emesso recente mente una sentenza con la quale ha condannato il comune di Amantea al pagamento di 80 euro per compensi legali e 43 euro per spese, oltre, ovviamente, accessori di legge.
Probabilmente è la prima sentenza del genere.
Ne ha dato notizia Luigi Rubino Presidente dell’associazione L’Incontro.
A difendere la signora contravvenzionata due avvocati di Paola ed Amantea
La ricorrente ha dedotto, a sostegno della opposizione, la mancanza di aree di parcheggio libero, contestualmente a quelle di parcheggio a pagamento nella zona relativa all’accertamento; la violazione dell’art 7/6 ed 8 del CdS; ed altro.
Il Giudice di Pace di Paola ha ricordato , innanzi tutto, che in materia di opposizione a provvedimento amministrativo ex legge n 689/81, la pubblica amministrazione deve dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione della sanzione ( Cassazione sezioni unite n 3271/90)
Non solo ma il giudice ha evidenziato che il comune non ha provato la legittimità del verbale impugnato; in particolare non ha fornito idonea prova dell’esistenza di area lasciata al parcheggio libero così come richiesto dalla legge nella zona della contestazione.
Infine ha ricordato il GdP che sempre la cassazione a sezioni unite con sentenza n 116/2007 ha dichiarato che la non legittimità dei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento per non aver rispettato l’obbligo imposto dall’art 7, comma 8 del Cds rende illegittima la sanzione amministrativa irrogata per la mancata esposizione del tagliando di pagamento per la sosta all’interno della strisce blu.
La sentenza reiterabile farebbe venire meno il servizio delle strisce blu.
E’ quindi probabile che il comune ricorrerà avverso la sentenza del Giudice di Pace per evitare di chiudere il servizio di parcheggio a pagamento.