Gli avvisi di garanzia sono stati inviati dal Pubblico Ministero dottoressa Teresa Valeria Grieco.
Il reato contestato è relativo agli articoli 110, 81 commi 1,2, 476 e 479 e 61 nr 2 del c.p. perché con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, al fine di occultare il reato di cui al capo seguente, nell’esercizio delle funzioni istituzionali, il sindaco Caruso Giovanna , quale sindaco pro-tempore , formava copia di atti materialmente falsi e ne attestava in data 20 luglio 2016 la conformità agli originali.
Obiettivo del reato era quello di trarre in inganno il personale della Stazione dei carabinieri di Aiello calabro e per essi dell’ A.G. procedente.
Altri 4 avvisi di garanzia sono stati emessi a carico di Caruso Giovanna, sindaco pro-tempore , Innocenti Fabio, assessore del comune di Serra d’Aiello, Mendicino Guerino, assessore del comune di Serra d’Aiello e Valvolizza Antonietta segretaria dello stesso comune di Serra d’Aiello .
Il reato contestato è relativo agli articoli 110, 81 commi 1,2, 476 del c.p. perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, in concorso tra loro, Caruso Giovanna, quale sindaco pro-tempore, Innocenti Fabio e Mendicino Guerino, assessori comunali e Valvolizza Antonietta quale segretario comunale, attestavano con la formazione e firma della delibera di Giunta Comnunale n 10 del 15.10. 2014 , che con la stessa veniva approvato e allegato il modello “F”, nonché che veniva allegato il parere del revisore dei conti dottor Pasquale Pignataro. Fatto non conforme al vero in quanto sia il modello “F” citato che il parere del revisore dei conti, per come confermato dallo steso revisroe alla P.G. procedente e come risulta d ale dae in esi indicate sin stati formati in data 17 ottobre 2016, cioè due giorni dopo, quindi in data successiva al 15 10.2014.
Ora gli indagati hanno facoltà, nel termine di 20 giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al PM il compimento di atti d’indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
Ricordiamo ai nostri lettori che l’art 476 del C.P. è relativo alla falsità materiale e scatta quando “ Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni .
L’art 479 dl C.P. statuisce che “ Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476”.
La norma è diretta a tutelare la fiducia dei consociati nei riguardi degli atti pubblici, specificatamente in ordine alla garanzia di veridicità.