Con la sentenza del Tar di Catanzaro è giunta a conclusione la vicenda del Centro Diurno per diversamente abili del comune di San Pietro in Amantea. Una vicenda emblematica della situazione della sanità e dei servizi sociali calabresi
La storia nasce tredici anni fa ed il centro diurno istituito con delibera n 134/2002 del DG dell’Asl n 1 di Paola( Ennio Lo Gatto) venne inaugurato proprio sabato 11 maggio 2002(vedi foto) dal dott. Tullio Lupi con (alla sua destra) il Sindaco di S. Pietro, Francesco Bruni, ed (alla sua sinistra) il dott. Ennio Lo Gatto, l'on.le Jole Santelli, il senatore Gino Trematerra, l'on.le Roberto Caruso e la dott.sa Franca Santelli)
Poinel marzo 2011 il Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri (NAS) di Cosenza svolse un’ispezione nei locali, riscontrando l’espletamento di un’attività di tipologia diversa rispetto a quella originariamente concepita per l’apertura dell’istituto.
Riferivano gli ispettori che la struttura erogava solo servizi socio assistenziali e che essa svolgeva, quindi, attività sostanzialmente difformi rispetto a quelle autorizzate nel 2002.
I verbalizzanti rilevavano , pertanto, la necessità di sospendere l’erogazione dei fondi a carico della SSR e di procedere alla riconversione della struttura.
Il Commissario straordinario dell’ASP di Cosenza adottava la delibera n 1128 del 24.3.2011 , pubblicata all’albo pretorio lo stesso giorno, con all’oggetto “PRESO ATTO VERBALE COMANDO DEI CARABINIERI-NAS DI COSENZA,``CENTRO DIURNO PER DIVERSAMENTE ABILI`` SITO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA”, “con la quale veniva demandato al distretto del distretto sanitario di Amantea ( Tullio Lupi) , di concerto con la direzione sanitaria aziendale le procedure per la materiale disattivazione delle attività e prestazioni attualmente erogate dal centro”
Stranamente la giunta del comune di Amantea ( delibera n 127 del 12.5.2011, presenti Tonnara, Mazzei, Carratelli, Suriano, assenti Cappelli, Ruggiero,Vadacchino, Tempo) impugnava la detta delibera commissariale , adendo il TAR e chiedendo l’annullamento della stessa.
L’incarico veniva dato all’avvocato Giuseppe Carratelli del Foro di Cosenza.
Il ricorso veniva presentato il 23 maggio 2011 ed iscritto al n 655/ 2011.
Ad adiuvandum, si legge nella sentenza, intervenivano il comune di Belmonte Calabro, quello di Aiello Calabro, quello di San Pietro in Amantea, di Fiumefreddo Bruzio e di Longobardi.
Il TAR in camera di consiglio il 22 giugno 2011 rigettava la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento
Il ricorsi giungeva a giudizio il 24 aprile 2015.
Si scontravano in aula, da un lato, l’avvocato Giuseppe Carratelli , per conto ed interesse dei comuni di Amantea, Belmonte Calabro, Aiello Calabro, San Pietro in Amantea, Fiumefreddo Bruzio e Longobardi, il quale sosteneva che il verbale dei NAS fosse “contradditorio ed illogico nella parte in cui conclude testualmente :”Nello specifico il servizio di psicomotricità, già di per sé è da considerarsi attività sanitaria e collocherebbe la struttura nell’ambito di quelle che erogano prestazioni con tipologia socio-sanitaria; inoltre manca la figura dello specialista prescrittore in base alle cui indicazioni la psicomotricità esegue le proprie attività” , e dall’altro Nicola Gaetano per conto dell’azienda sanitaria provinciale il quale sosteneva che “nel centro si svolgono attività di giardinaggio, lavori di ceramica, lavori di carta pesta, pittura e lezioni di informatica”, come riferito dalla coordinatrice del centro.
In sostanza recita la sentenza che “Invero, dall’analisi della documentazione in atti risulta che il Centro svolgeva attività di psicomotricità ma senza che vi sia mai stata la nomina della figura medica di coordinamento e direzione dell’attività stessa”.
Ne è derivata la sentenza n 898/2015 con la quale il tribunale ha affermato “che nel centro non erano svolte attività sanitarie per cui deve ritenersi che non sussistono i requisiti necessari ai fini della erogazione delle prestazione del SSR”.
In sostanza “ Ne deriva l’infondatezza del ricorso che deve, pertanto, essere rigettato”
Il tribunale ha anche condannato il comune di Amantea, Belmonte Calabro, Aiello Calabro, San Pietro in Amantea, Fiumefreddo Bruzio e Longobardi al pagamento di 4.800,00 euro di spese di giudizio oltre accessori come per legge ed ha disposto la esecuzione a carico dell’autorità amministrativa.
Con molta oculatezza e correttezza l’avvocato Carratelli ha partecipato ai comuni ricorrenti di non ritenere che “Vi siano i presupposti per l’utile proposizione della impugnazione”.
Dopo 4 anni giunge a conclusione un procedimento che lascia molto amaro in bocca alle famiglie dei disabili .