No! Non si tratta di una guerra di confini, come qualcuno potrebbe istintivamente essere portato a supporre, trattandosi di comuni!.
Si tratta di soldi. Cioè del costo di un dipendente transitato dai ruoli del comune di San Pietro in quelli del comune di Amantea.
Il dipendente S.C. già dipendente del comune di San Pietro in Amantea era transitato per mobilità nell’organico del comune di Amantea.
Si trattava di un dipendente della legge 285.
Il comune di Amantea pretendeva i fondi per il suo pagamento come erogati dal ministero dell’interno.
Ma una domanda si impone: perchè mai il comune di san Pietro in Amantea avrebbe dovuto provarsi di un dipendente che non gli costava nulla? Ed a favore di un comune che acquisiva un dipendente qualificato senza pagarlo nulla? Salvo che il trasferimento per mobilità fosse un diritto del dipendente!
Amantea portava in giudizio San Pietro dinanzi al Tribunale di Paola che riteneva la competenza appartenente al tribunale amministrativo.
Ma il Tar Calabria sollevava il conflitto di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione, dinanzi alla quale si costituiva il Ministero dell’Interno chiedendo che la competenza fosse afferita al Tribunale ordinario
E la Cassazione ,infatti, ha riconosciuto la competenza del Tribunale ordinario e non di quello amministrativa.
Per questo il comune di Amantea ha riassunto presso il Tribunale di Paola la causa contro il comune di san Pietro ed il Ministero dell’Interno. A difendere il comune il noto avvocato Giacomo Carbone del foro di Catanzaro
Forse si avvia a soluzione la lunga vertenza tra i due comuni. Sembra ben corretto il tentativo del comune di Amantea di recuperare le somme che a giudizio dello stesso ente sarebbero dovute. Se il TO desse ragione al comune di Amantea quello di san Pietro si troverebbe nei guai e non solo economici. Se al contrario il TO desse torto al comune ei Amantea sarebbe questo ente a trovarsi nei guai e non solo economici.