Ed ora cosa succederà? Se ne parlerà in consiglio comunale domani 30 novembre?
Come sito ne abbiamo già trattato nell’articolo del 19 giugno 2015 http://www.trn-news.it/portale/index.php/politica/item/6393-tari-2015-nuova-tegola-per-l-amministrazione-sabatino
Ne ha anche parlato Francesca Menichino nell’articolo http://www.trn-news.it/portale/index.php/politica/item/6396-un-altro-disastro-sulla-tari-tutte-le-bollette-2015-sono-nulle
Ne ha parlato Sergio Ruggiero nell’articolo http://www.trn-news.it/portale/index.php/economia/item/6403-annullamento-delle-bollette-tari-da-parte-del-tar
Ed infine ne ha parlato Concetta Veltri nell’articolo http://www.trn-news.it/portale/index.php/primopiano/item/6409-la-consigliera-veltri-e-le100-tostissime-domande-sulla-vicenda-tari
In sostanza il TAR Calabria ha dichiarato la nullità della delibera n 37 del 12 agosto 2015 con la quale il consiglio comunale di Amantea ha determinato le tariffe Tari per l'anno 2015.
L’art 1 comma 169 della legge 147/2013, infatti, ha statuito che il termine fissato nel 30 luglio per le deliberazioni delle modificazioni di tariffe e tributi ha carattere perentorio.
E derivato da quanto sopra che la tariffa TARI applicabile per il 2015 è quella del 2014.
In sostanza gli atti della TARI del 2015 notificati dal comune sono nulli e nel caso i cittadini abbiano pagato la tariffa hanno diritto alla restituzione delle somme corrisposte.
Ma come abbiamo scritto nel nostro articolo http://www.trn-news.it/portale/index.php/cronaca/item/6638-il-comune-per-la-tari-del-2105-ricorre-al-consiglio-di-stato il comune non ha accettato la decisione del TAR (dove non si à nemmeno costituito) ed ha fatto ricorso al Consiglio di Stato servendosi nientemeno che degli avvocati dagli avv.ti Luigi Manzi e Andrea Reggio d’Aci , cioè di quelli che hanno vinto la causa con la quale è stata riconosciuta la sostanziale indennità agli amministratori comunale di Amantea.
Ed il Consiglio di Stato ha sentenziato, il 6 ottobre 2016, che “l’appello non appare assistito da adeguato fumus “, potendo osservarsi, anche alla luce della pregressa giurisprudenza in materia:
a) che la legittimazione straordinaria attribuita al Ministero odierno appellato dall’art. 52, comma 4, del d.lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446, prescinde dalla prova di uno specifico e attuale pregiudizio all’interesse pubblico, trattandosi di legittimazione ex lege (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2014, nr. 4409; id., 17 luglio 2014, nr. 3817);
b) che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, l’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147, attribuisce espressamente al Consiglio Comunale l’approvazione delle “tariffe della TARI” (oltre che delle “aliquote della TASI”), in chiara deroga alla generale competenza giuntale ex art. 42, comma 2, lettera f), del d.lgs. nr. 267/2000;
c) che, in ragione della suindicata disposizione, la non operatività delle tariffe tardivamente approvate e la proroga di quella antevigenti si configurano come effetto automatico del mancato rispetto del termine di legge, elidendo ogni valutazione sul merito delle determinazioni comunali;
d) che, in ogni caso, la delibera consiliare impugnata in prime cure non poteva considerarsi meramente confermativa di precedente delibera della Giunta, occorrendo ai fini di tale qualificazione che il nuovo atto sia posto in essere dal medesimo organo autore dell’atto precedente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 1993, nr. 461);
Ovviamente dal comune nessuna notizia.
Sicuramente domani 30 novembre, volenti o nolenti, nel Consiglio comunale si dovrà parlare di questa situazione.
Sicuramente lo chiederanno Francesca Menichino, Concetta Veltri e Sergio Ruggiero
Ecco la sentenza dal CdS
“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso in appello nr. 6724 del 2016, proposto dal Comune di Amantea, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Manzi e Andrea Reggio d’Aci, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5,
contro
il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Calabria nr. 1285 del 17 giugno 2016, non notificata, con la quale è stato accolto il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per l’effetto, annullata la delibera del Consiglio Comunale di Amantea nr. 37 del 12 agosto 2015 recante l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2015 e del relativo piano finanziario 2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Reggio d’Aci per il Comune appellante e l’Avv. dello Stato Pio Marrone per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che l’appello non appare assistito da adeguato fumus, potendo osservarsi, anche alla luce della pregressa giurisprudenza in materia:
a) che la legittimazione straordinaria attribuita al Ministero odierno appellato dall’art. 52, comma 4, del d.lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446, prescinde dalla prova di uno specifico e attuale pregiudizio all’interesse pubblico, trattandosi di legittimazione ex lege (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2014, nr. 4409; id., 17 luglio 2014, nr. 3817);
b) che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, l’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147, attribuisce espressamente al Consiglio Comunale l’approvazione delle “tariffe della TARI” (oltre che delle “aliquote della TASI”), in chiara deroga alla generale competenza giuntale ex art. 42, comma 2, lettera f), del d.lgs. nr. 267/2000;
c) che, in ragione della suindicata disposizione, la non operatività delle tariffe tardivamente approvate e la proroga di quella antevigenti si configurano come effetto automatico del mancato rispetto del termine di legge, elidendo ogni valutazione sul merito delle determinazioni comunali;
d) che, in ogni caso, la delibera consiliare impugnata in prime cure non poteva considerarsi meramente confermativa di precedente delibera della Giunta, occorrendo ai fini di tale qualificazione che il nuovo atto sia posto in essere dal medesimo organo autore dell’atto precedente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 1993, nr. 461);
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 6724/2016).
Tenuto conto della complessità delle questioni evocate, compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio d’appello.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere