Amantea. Oltre al ricorso per il concorso a Comandante dei Vigili Urbani, ancora da trattare dal TAR Calabria, dopo la prima pronuncia della sezione 2 del TAR stesso del 7 febbraio sulla domanda incidentale di sospensione, è stato presentato, anche, il ricorso per il concorso per la copertura di 6 agenti di Polizia urbana a tempo indeterminato e part-time.
Ora, il comune dovrà nominare, come ha fatto per il ricorso contro il Comandante, gli stessi qualificati legali avv. Luigi Manzi, Andrea Reggio D'Aci e Giacomo Carbone.
L’accoglimento del ricorso contro il concorso dei vigili trascinerebbe, infatti, inevitabilmente, sulla stessa via anche l’altro concorso di comandante.
Molte le ragioni del ricorso.
Un ricorso fondato su diversi elementi tra cui la “violazione del regolamento dei concorsi del comune di Amantea”, “l’eccesso di potere per carenza di motivazione”, “l’eccesso di potere per sviamento”, “la violazione di norme e principi in tema di correttezza e trasparenza egli atti della P.A.”
Il primo motivo di opposizione è la violazione dell’art 11 del regolamento comunale per i concorsi, approvato con delibera della GM n 224/2003 e smi, la violazione di norme e principi in tema di correttezza e trasparenza egli atti della P.A. e l’eccesso di potere per carenza di motivazione e per sviamento.
Sostiene la ricorrente, che l’art 11 del regolamento ( per ultimo modificato dalla GM con delibera 38/2012), prescrive che la commissione debba essere nominata dal responsabile dell’ufficio del personale , sentita la Giunta comunale.
In sostanza il responsabile dell’ufficio del personale ha proceduto alla nomina senza alcun atto di indirizzo da parte della Giunta.
Non solo, ma sempre l’art 11 prescrive che la commissione giudicatrice debba essere composta da un dirigente responsabile del settore competente dello stesso comune o, in mancanza, dal direttore generale o dal segretario del comune medesimo ed inoltre da due esperti nelle discipline interessate, scelti, uno tra professori universitari o di scuola secondaria superiore, l’altro tra i dirigenti di un P.A. appartenenti a qualifiche funzionali pari o superiori a quella dei posti messi a concorso.
Orbene, sostiene la ricorrente, manca assolutamente tra i membri nominati uno di appartenenza del comune come previsto dal regolamento ( dirigente responsabile del settore competente dello stesso comune o, in mancanza, dal direttore generale o dal segretario del comune medesimo) e manca, altresì, giustificazione della diversa nomina.
Non solo, ma continua il ricorso, manca il membro che sia professore nel settore competente.
Ed, inoltre, manca un membro che appartenga alla P.A. di qualifica funzionale eguale o superiore a quella dei posti messi a concorso.
Infine il funzionario responsabile ha omesso di spiegare anche minimamente le ragioni per le quali nella nomina non si è attenuto alle prescrizioni del regolamento.
Gravissima, per ultimo, è la affermazione contenuta nel ricorso che segnala ai giudici del TAR Calabria “ il chiaro intento di sviare dalla ratio che è sottesa alle prescrizioni del regolamento sulla nomina dei componenti, atta ad evitare qualsiasi possibilità di nomina di componenti di “comodo”.
In sostanza la illegittima composizione della commissione esaminatrice del concorso de quo rende ovviamente nulli ed illegittimi in via derivata tutte le operazioni e gli atti compiuti dalla commissione medesima, compresa la graduatoria finale dalla stessa formulata e poi approvata con la determinazione del funzionario responsabile dell’area delle risorse umane dr Mario Aloe n 291 del 1 0ttobre 2013, anche questa nulla ed illegittima in via derivata.
Ma non finiscono certamente qui le ragioni del ricorso.
….continua domani…..