“Ogni tanto una buona notizia” lo dice Giacinto Mannarino sindaco di Longobardi.
“Hanno rigettato il ricorso elettorale di Bruno e ( lo hanno) condannato alle spese”.
Si conclude così il messaggio del sindaco Mannarino di Longobardi, un messaggio che lascia trasparire una profonda amarezza per le vicende che lo hanno coinvolto, ma insieme la fiducia nella Magistratura e nella Giustizia.
Ma andiamo alla vicenda.
La minoranza del paese tirrenico patria di San Nicola facente capo all’avvocato Nicola Bruno aveva presentato ricorso al TAR contro le elezioni comunali scorse
Ed ora il TAR ha emanato in data 23 gennaio la sentenza n 00154/2015 dando torto al ricorrente
Ma ecco in estrema sintesi la sentenza emessa da giudici Emiliano Raganella, Presidente FF, Estensore, Germana Lo Sapio, Referendario,Raffaele Tuccillo, Referendario.
1-Quanto al seggio n 4 “le doglianze dedotte dai ricorrenti risultano prive di pregio in quanto le eventuali lievi anomalie nella verbalizzazione e/o nell’operato del seggio n. 4 si riducono a mere irregolarità, del tutto prive di portata invalidante”
2- Quanto alla “mancata corrispondenza tra il numero delle schede autenticate, non utilizzate, ecc. ecc., e le relative indicazioni a verbale può comportare, in linea di principio, l’annullamento delle operazioni elettorali in quanto impedisce il riscontro preventivo dell’effettivo numero delle schede utilizzate e votate “è […] predicabile alla condizione che, in base al c.d. criterio della strumentalità delle forme, non risulti possibile, ricostruire, comunque, il dato mancante e quindi l’esatto svolgimento delle operazioni di voto. Consegue che la semplice deduzione dell’omessa verbalizzazione del numero delle schede autenticate e non utilizzate non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, allorchè non si deduca e si dimostri anche che il dato in questione e, quindi, la regolarità delle operazioni di voto è impossibile che possa essere accertato altrimenti ( Tar Catanzaro sez. II, 28 novembre 2012, n. 1163).
3-Quanto alla mancata attribuzione , nella sezione n 1, di 10 preferenze al sig. Antonio Runco,
candidato nella lista “Progetto Longobardi”, il motivo è inammissibile perchè “. Secondo l’orientamento univoco della giurisprudenza, nel giudizio elettorale il principio della specificità dei motivi di censura e del’onere della prova è da considerarsi attenuato. Si richiede, però, pur sempre, che siano indicati la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime e che i vizi siano dedotti non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete, onde evitare inammissibili azioni volte al mero riesame delle operazioni svolte, ovvero meramente esplorative (fra le tante, Cons. St., sez. V, 9 settembre 2013n. 4474). Nel caso di specie i ricorrenti, se anche indicano nome del candidato, sezione e numero di voti che si assumono non attribuiti, non forniscono alcun elemento atto ad appurare le ragioni della mancata attribuzione e, quindi, se essa sia stata dovuta, ad esempio, ad annullamento della scheda o a contestazione del voto per una qualche specifica ragione ovvero ancora alla presenza di segno di riconoscimento. Con ciò resta esclusa la possibilità di individuare le schede elettorali cui si riferiscono i ricorrenti e, quindi, di effettuare uno specifico accertamento che non si risolva in un nuovo scrutinio delle schede.
4-Del pari inammissibile, per manifesta genericità, il motivo relativo all’annullamento, nelle sezioni
1,2,3 e 4, di 19 schede. I ricorrenti si limitano a rilevare la circostanza, senza indicare l’esistenza di
uno specifico vizio per il quale le schede debbano ritenersi illegittimamente annullate.
5- Infine inammissibile, infine, anche il motivo relativo all’illegittima attribuzione al Sindaco Giacinto Mannarino di una preferenza con probabili segni di riconoscimento. I dati forniti dai ricorrenti (presenza di segni di cancellazione) non consentono la sicura individuazione della scheda cui gli stessi hanno inteso fare riferimento.
6- In conclusione, il ricorso deve essere respinto in quanto il distacco tra il ricorrente e il sindaco è
di 6 voti e, conseguentemente, l’invalidità dei tre voti espressi nel seggio volante, esaminata al
precedente punto 3.5., in forza del principio di resistenza, non consente di pronunciare l'annullamento dei voti in contestazione poiché l'illegittimità denunciata al riguardo non ha influito
in concreto sui risultati elettorali, sicché l'eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe
alcuna modifica dei risultati medesimi (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, 08/08/2014 ( ud.
15/05/2014 , dep.08/08/2014 n.4241).
A Nicola Bruno, Francesco Cicerelli la possibilità del ricorso al Consiglio di Stato.