
È stata prorogata di 6 mesi la durata dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari ai cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa giunti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011. Lo dispone il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) 15 maggio 2012 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri.( vedi in fondo all’articolo). La decisione è stata adottata, da un lato, nell’ottica di favorire l’inserimento dei cittadini stranieri beneficiari di queste misure che hanno ottenuto, attraverso la conversione del titolo, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o altre tipologie di permesso, dall’altro, di consentire lo sviluppo, per chi è interessato, di programmi per il rientro volontario nei Paesi d’origine o provenienza. Il tutto nel quadro di una più ampia strategia che favorisca il rientro della cosiddetta “emergenza Nord-Africa”.I permessi rientrano tra le misure umanitarie di protezione temporanea già adottate dallo Stato italiano con il dpcm 5 aprile 2011, la loro durata è stata già prorogata una volta con il successivo dpcm 6 ottobre 2011. I permessi di soggiorno per motivi umanitari sono previsti dall’articolo 11, comma 1 c-ter, del decreto del presidente della Repubblica n.394/1999 (regolamento di attuazione del testo unico immigrazione).
L’articolo 11 comma 1 c-ter del DpR n 394/1999 statuisce in ordine alla possibilità di rilascio del Permesso di Soggiorno per motivi umanitari nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall’interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.
In sostanza nulla cambia nello stato giuridico dei profughi.
Appare allora fortemente strumentale la pretesa del rilascio della carta di identità dopo il terzo rinnovo del permesso di soggiorno in Italia quando la commissione territoriale si sia pronunciata in modo contrario alle iniziali richieste dei profughi stessi.
Sicuramente questi hanno compreso che in una Italia confusa come quella attuale nulla si muove se non sollecitata da una protesta seppur civile alla quale consegue spesso l’interessamento della politica, se non uno sciopero, nell’ambito di una intesa con le OOSS.
La vera novità invece nel DPCM del 15 maggio 2012( pubblicato sulla GU del 21 maggio n 117) sta nell’inciso “Ritenuto che una ulteriore proroga delle misure umanitarie di protezione temporanea possa rafforzare il processo di graduale inserimento dei predetti migranti nel tessuto sociale ed economico del Paese, consentendo, al contempo, di sviluppare, per quanti di loro siano interessati, programmi per il rientro volontario nei Paesi di origine o di provenienza”
In sostanza sembra potersi escludere dalla volontà del Governo il rientro attraverso i CIE, mentre per quanti non inseribili nel tessuto sociale ed economico italiano resta aperta la porta del rientro volontario.
A fronte di quanto sopra sembra potersi confermare la impossibilità del rilascio della sollecitata carta di identità.
Pur tuttavia ne comprendiamo la richiesta alla luce delle dichiarazioni del Ministro Annamaria Cancellieri la quale recentemente ha dichiarato : «C'è la volontà – ha poi annunciato il ministro - di chiudere l'emergenza immigrazione entro fine anno col massimo rispetto dei diritti delle persone». «Lo Stato - ha aggiunto - non può continuare a farsi carico di questa situazione, vista anche la crisi economica». A questo proposito, ha proseguito, «è in corso un dialogo con le regioni. Entro la fine del mese faremo il punto della situazione, verificheremo quanti migranti hanno avuto il permesso umanitario, a che punto siamo con le commissioni ed i ricorsi, in modo da avere un piano per fronteggiare la situazione fino a fine anno, quando si concluderà l'emergenza».
Il tam tam dei profughi ha notiziato con correttezza. Ecco perché di fronte ad un rinnovo che non si intende ulteriormente prorogare, i nordafricani sollecitano la carta di identità che a loro giudizio rappresenta un potenziale strumento di movimento per ed oltre Italia , giudizio palesemente errato. Infatti a tutti gli extracomunitari e comunitari residenti quando possibile la carta di identità viene rilasciata con la dicitura “Non valida per l’espatrio”. Correttamente quindi l’ufficio anagrafe del comune di Amantea ha richiamato la impossibilità di aderire a quanto richiesto a cominciare dalla residenza.
Il problema sembra nato dall’art 4 della OPCM n 3982 del 23 novembre 2011 la quale dispone che “Possono richiedere l’iscrizione nello “Schedario della popolazione temporanea” i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art 2 del CPCM 5 aprile 2011.
Sulla stessa linea il dr Scolaro, uno dei massimi esperti in materia di servizi demografici che richiestone ha rilasciato il seguente parere:
“Oggetto: Iscrizione anagrafica per profughi africani in possesso di permesso di soggiorno provvisorio
Come prima cosa, andrebbe definito il quadro di riferimento, in via generale. L’art. 6, comma 7 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succ. modif., prevede come le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione, dal ché discende che lo straniero regolarmente soggiornante si trovi in condizione di equiparazione, a questi fini, al cittadino italiano, applicandosi la legge e regolamenti anagrafici, per i quali pre-condizione per l’iscrizione APR (che, quando sussista tale pre-condizione, assume anche il ruolo di un obbligo giuridico) è la sussistenza della dimora abituale, tanto che ad essa si fa riferimento allo stesso art. 6, comma 6, secondo periodo, con cui si individua una particolare fattispecie, che rinvia agli istituti considerati dal successivo art.40 stesso D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, disposizione da considerare anche per l’individuazione dei soggetti destinatari.
La condizione di straniero regolarmente soggiornante trova unica definizione nell’art. 5, comma 1 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succ. modif., anche se non siano mancate direttive, e circolari, che, partendo dalle “difficoltà operative” delle questure, hanno inteso introdurre altri elementi, oltretutto derogatori dalle norme di legge e regolamento in materia.
Dopo queste premesse, di carattere generale, ma che meritano di essere tenute presenti, occorre considerare come la titolarità di un permesso di soggiorno, a carattere temporaneo, escluda, in quanto tale, che possa considerarsi sussistente una condizione di dimora abituale.
La questione posta sembra collocarsi nel contesto delle presenze temporanee regolate dal d.P.C.M. 5 aprile 2011, i cui termini sono stati prorogati, dapprima, con il d.P.C.M. 6 ottobre 2011 e, quindi, con il d.P.C.M. 15 maggio 2012 (questo ultimo in GU del 21 maggio 2012), per ulteriori 6 mesi, confermandosi le condizioni dei precedenti.
Per tali posizioni va, anche, ricordata l’Ordinanza n. 3982 del 23 novembre 2011 emessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il cui art. 4, secondo cui si considera come alle persone così interessate si applichi, ai fini anagrafici, l'art. 32 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e succ. modif., cosa abbastanza discutibile,
dovendosi considerare come questa disposizione regolamentare non possa essere consideratra ancora vigente, essendo essa, a suo tempo, collegata all’art. 14, comma 2, norme regolamentare abrogata; oltretutto, lo stesso istituto dell’art. 8 L. 24 dicembre 1954, n. 1228 e succ. modif., er astato abrogato, seppure implicitamente, dalla L. 10 febbraio 1961, n. 5: Per altro, e da più parti, pochi colgono l’abrogazione di questa disposizione, erroneamente considerandola tuttora vigente.
Anche qualora lo fosse, essa porta ad escludere l’iscrizione APR, inclusa ogni ammissibilità di rilascio di certificazioni ed quanto altro connesso. Cordiali saluti. dott. Sereno SCOLARO”
Franco Francescano ( ex dirigente servizi demografici del comune di Amantea)