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Redazione TirrenoNews

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L'associazione culturale “La Lanterna”, dopo il successo dello scorso anno, organizza la seconda edizione della mostra d'arte dedicata alla Battaglia di Maida e lancia il concorso per la selezione delle nuove opere. L'iniziativa, nata dal desiderio di celebrare attraverso l'arte un episodio decisivo ma spesso trascurato dai libri di storia, si propone di realizzare un’esposizione collettiva di pittura, senza alcuna limitazione tecnica, stilistica o artistica. L'invito è rivolto a tutti gli artisti, di qualsiasi nazionalità e senza limiti di età, interessati a interpretare, secondo personali emozioni e suggestioni, la battaglia di Maida. Le opere saranno selezionate da un’apposita commissione che privilegerà gli artisti che si saranno distinti per originalità, qualità, espressività e aderenza al tema storico. Gli artisti interessati dovranno inviare entro il 15 maggio 2013 la scheda di partecipazione (in allegato), ed entro il 15 giugno 2013, far pervenire le opere, a proprie spese, alla segreteria del concorso. La partecipazione al concorso è gratuita. Le foto delle opere, insieme al curriculum dei singoli artisti e la/le recensioni proposte dagli stessi , saranno pubblicate dall’associazione che da anni si occupa di promuovere e tenere vivo il ricordo della battaglia di Maida. La mostra “Maida 1806” sarà inaugurata il 4 luglio 2013 a Maida con una cerimonia ufficiale, a cui aderiscono anche le associazioni: Gipso Art “Francesco Gerace”, “Mythos” e “Calabria in armi”. La prima edizione della mostra ha visto la partecipazione di oltre trenta opere tra tele, acquerelli e sculture.

LA BATTAGLIA DI MAIDA 1806

Il 30 giugno 1806, la flotta inglese, comandata dal generale Sir John Stuart getta le ancore nel Golfo di Sant'Eufemia, a cinque chilometri dal fiume Amato, e si posiziona nella pianura di Maida, con l'obiettivo di impedire all’esercito napoleonico di conquistare la Sicilia. Si narra che sia stato il brigante Fra Diavolo, alias Michele Arcangelo Pezza, a suggerire al generale inglese di attendere proprio in quel luogo la carica dei francesi, comandati dal generale Jean Louis Reynier.

Lo scontro tra i due eserciti ebbe luogo il 4 luglio 1806: il fuoco di linea inglese, coadiuvato dai cannoni delle navi alla fonda, secondo una strategia di attacco che rimane un modello di tecnica militare, in poco minuti falciò l’esercito francese, costringendolo a ripiegare verso Crotone con numerosi feriti. Nella fuga i francesi saccheggiarono vari paesi, ma dovettero far fronte agli attacchi dei ribelli calabresi che iniziarono così la loro lotta contro gli invasori.

La battaglia di Maida rappresenta un momento di fondamentale importanza nella storia militare inglese: il Re Giorgio III, a ricordo della vittoria, fece coniare una medaglia commemorativa e nominare il generale Stuart Conte di Maida; e ancora oggi, a Londra, esistono tre luoghi della città dedicati all'evento: “Maida Street”, “Maida Hill” e “Maida Vale”.

L’associazione promotrice è nata con atto costitutivo notarile del 29 luglio 1996.

Lo statuto caratterizza l’associazione come centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e senza finalità di lucro.

Scopi principali sono quelli di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attraverso la realizzazione di attività culturali, sportive, turistiche e ricreative nonché servizi che favoriscano la maggior conoscenza e integrazione sociale, contribuendo alla crescita culturale e civile dei   soci e della comunità .

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative o tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d’ignoranza, di intolleranza, di violenza, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d’intervento dell’Associazione. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l’Associazione ha promosso attività di studio per gli equilibri ed i movimenti demografici,   ricerche storico-linguistiche, ricerche nel campo della tradizione orale e della cultura folkloristica, valorizzazione di produzioni artistico-letterarie, valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, ricerche archeologiche sul piano del reperimento, della preservazione, della conservazione di documenti orali, scritti e materiali e specificatamente la valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, l’organizzazione di convegni culturali, concerti, mostre, dibattiti e 16 edizioni, fino ad oggi, del premio letterario internazionale “Feudo di Maida”.

Di seguito: Regolamento del concorso e scheda di adesione.

Art. 1 - Partecipazione al Concorso

Possono partecipare artisti di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età, aderendovi con una sola opera. Il tema è strettamente legato alla battaglia di Maida (4 luglio 1806) avvenuta tra l’esercito inglese e quello francese e agli eventi successivi, utilizzando pittoricamente le aree dello scontro, militari in divisa, popolani, briganti, personaggi storici, il borgo, gli edifici che furono adibiti dai combattenti ai fini assistenziali o di casermaggio e quant’altro.

Art. 2 - Specifiche tecniche

Non vi è nessuna limitazione stilistica o tecnica, né indicazioni di materiali o supporti. Le misure massime consentite per ogni opera sono di 1 metro per lato.

Art. 3 - Selezione e partecipazione

Un’apposita commissione di esperti selezionerà le opere degli artisti che si saranno distinti per originalità, qualità, espressività e aderenza al tema storico. La mostra sarà inaugurata con un’apposita cerimonia il 4 luglio 2013 e successivamente ospitata nei locali predisposti.

La partecipazione non prevede alcuna quota di partecipazione.

L’Associazione culturale assicura agli artisti selezionati:

-              catalogo con illustrazione e foto a colori delle opere presentate e delle note biografiche di ogni singolo autore;

-              comunicati stampa;

-              presenza sul sito dell’associazione promotrice, facebook ecc..

Art. 4 - Gli artisti dovranno far pervenire entro il 15 maggio 2013 la scheda di partecipazione compilata, allegando un breve curriculum, con recensioni max di 10 righi. La scheda dovrà essere inviata per posta (Concorso 1806, Via Ten. Fabiani 2, 88025 Maida Cz) e\o via mail ai seguenti indirizzi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.    e   Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Art. 5 - Le opere incorniciate, con una foto leggibile a colori, dovranno pervenire, a cura e spese dell’artista, all’indirizzo di cui sopra entro il 15 giugno 2013. L’artista può scegliere di portare direttamente in segreteria l’opera, con la richiesta foto.

L’esito della selezione verrà comunicata agli interessati entro il 25 giugno 2013 all’indirizzo mail e\o telefonico indicato sulla scheda.

Il ritiro delle opere non ammesse sarà a carico dei partecipanti.

Art. 6 - Restituzione delle opere esposte

Le opere ammesse alla mostra potranno essere ritirate personalmente dall’artista o da un suo incaricato munito di delega, a partire dal secondo giorno dalla data di chiusura dell’esposizione prevista a fine agosto.

Le opere dovranno comunque essere ritirate entro dieci giorni dalla chiusura della mostra, previa intesa telefonica ai numeri: 349\2216853 e 334\1377725. Non provvedendovi nei termini, verranno considerate come un contributo culturale gratuito per l’Associazione organizzatrice.

Art 7 - Responsabilità

L’Associazione culturale “La Lanterna” assicura la massima cura e custodia delle opere pervenute, così come ringrazia anticipatamente quanti, allo scopo di contribuire a diffondere la conoscenza di un importante evento storico, vorranno lasciare la loro opera in omaggio all’associazione. Le opere donate saranno destinate all’esposizione al pubblico all’interno di sale che offriranno requisiti di garanzia e tutela in attesa di sistemazione in struttura museale.

I candidati si fanno garanti dell’originalità e della titolarità dei loro progetti e, partecipando all’iniziativa, accettano implicitamente le norme del presente bando.

Art. 8 - Consenso

Le decisioni della commissione di selezione delle opere sono inappellabili.

Ciascun candidato autorizza espressamente il trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche d. lgs 196/2003 anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dagli organizzatori.

La partecipazione alla mostra collettiva implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento.

Art. 9 - Diritti d’autore

Ogni artista partecipante conserva i diritti d’autore ma concede la riproduzione dell’opera per la pubblicazione sul sito dell’Associazione e per tutte le altre forme di comunicazione e attività culturali.

La commissione di esperti, presieduta dal dr Nando Castagna, individuerà e selezionerà le migliori opere. Ai rispettivi autori, nel corso di un’apposita cerimonia, verranno conferite medaglie commemorative coniate per l’occasione, una pergamena di partecipazione e copie del catalogo.

Art. 10 – Segreteria

Per ogni richiesta di informazione ed assistenza, oltre ai n. 349\2216853 e 334\1377725 si può contattare la segreteria dell’Associazione culturale al fax n 0968\751222 oppure scrivendo all’email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Il Presidente

Maida, 25 marzo 2013                                                                                                         Leopardi Greto Ciriaco

SCHEDA DI ADESIONE

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………….., nato a…………… ……………………... residente in ……………………….…..………………… via…………..……………………n°…….(tel……………………….. cell………..…………………. e-mail………………....................................) intende partecipare alla Mostra collettiva che si terrà a Maida nei mesi di luglio ed agosto, accettando tutte le indicazioni e le modalità del bando ricevuto e riguardante, come tema, la battaglia di Maida del 4 luglio1806.

Allega nota biografica e recensioni (max 10 righi).

Con distinti saluti                    

L’artista

Data

 

Smeco. Depurazione e mare sporco, fissata l'udienza

Venerdì, 10 Maggio 2013 16:13 Pubblicato in Alto Tirreno

Era il luglio 2012 quando Basilio Ferrari dichiarava “ Dopo circa 15 anni, da domani la SMECO non gestirà più la rete idrica ed il depuratore della Città di Paola perché non ho inteso prorogarne il contratto in scadenza il 21.7.12.”

15 anni di gestione del depuratore di Paola.

Oltre Paola la Smeco gestiva gli impianti di depurazione di Belmonte Calabro, Cetraro, Santa Maria del Cedro, Verbicaro, Fuscaldo, Paola, Belvedere Marittimo, Sangineto, Santa Domenica Talao, Tortora, Cleto, Aiello Calabro e Serra D'Aiello, San Pietro in Amantea.

8 mesi prima, nel novembre 2011, il Procuratore Giordano Bruno, a seguito di una inchiesta che aveva visto indagare sia i CC di Paola che la capitaneria di porto di Vibo Valentia, aveva disposto l’arresto di due dirigenti della Smeco.

Tra l’altro a Santa Maria del Cedro, Tortora, Fuscaldo, Cetraro, Serra d'Aiello sarebbero state utilizzate, per l'abbattimento della carica batterica, quantità abnormi di cloro determinando “nello scarico finale dei depuratori una concentrazione del parametro di cloro attivo libero superiore, in un caso, di oltre 500 volte i limiti della tabella.”

A Paola, Belvedere Marittimo, Verbicaro, San Pietro in Amantea, Serra d'Aiello, Tortora, “si sarebbero sversati nei corsi d'acqua, nell'arenile e nel mar Tirreno liquami assolutamente non depurati, caratterizzati dalla presenza di fanghi e schiume in superficie”.

Ora il GIP Il Gip di Paola ha fissato per il prossimo 23 maggio l'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a Giudizio depositata dal Pubblico ministero il 29 novembre dello scorso anno. Quattro le persone indagate:

- Domenico Albanese, 65 anni, legale rappresentante e direttore tecnico della Smeco Cosenza, ramo d'azienda della Smeco Spa , difeso dall'avvocato Francesco Siclari, del Foro di Reggio Calabria.

-Lilia Gessica Plastina, 40 anni, di Fuscaldo, responsabile di zona, capo area, della società, difesa dagli avvocati Sabrina Mannarino e Gianfranco Parenti del Foro di Paola; ;

-Raffaele Romeo, 63 anni, di Reggio Calabria, amministratore unico;

-Rita Rosaria Mazzacuva, 62 anni, legale rappresentante di una delle società del gruppo.

Rita Mazzacuva e Raffaele Romeo sono difesi dall'avvocato Sergio Laganà del Foro di Locri.

Tante le parti offese tra cui i comuni interessati; il ministero dell'Ambiente; i presidenti della Giunta calabrese e della Provincia di Cosenza; i parchi marini della Riviera dei Cedri e degli Scogli di Isca; numerosi cittadini, molti dei quali residenti fra Tortora e Praia a Mare; il Wwf Italia; Legambiente Calabria e l'Anpana.

La storia è sempre la stessa. Il comune viene condannato dal Giudice di pace per i Photored , la sentenza diventa esecutiva, il comune non paga quanto dovuto( euro 120,00, di cui 55,00, per onorario ed euro 65,00 per diritti, oltre spese generali in ragione del 12,5%, sull’importo degli onorari e dei diritti, IVA, spese e CAP, come per legge, a titolo di spese del giudizio, da distrarsi ex art 93 c.p.c.), il legale ricorre al tar per il giudizio di ottemperanza e soccombe.

Inevitabilmente

E così in luogo della somma di euro 120,00, di cui 55,00, per onorario ed euro 65,00 per diritti, oltre spese generali in ragione del 12,5%, sull’importo degli onorari e dei diritti, IVA, spese e CAP, come per legge, a titolo di spese del giudizio, da distrarsi ex art 93 c.p.c. il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di causa fissate in euro 500.

Ora il comune ha 30 giorni per pagare ed in caso di ulteriore inadempienza interverrà la nomina da parte del Prefetto di un commissario ad acta con spese a carico dell’Amministrazione Comunale, che vengono complessivamente e forfettariamente fin d’ora determinate in euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre le spese documentate.

Ecco la sentenza: N. 00560/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01422/2012 REG.RIC.

                       

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2012, proposto da:
Fabio Virgilio, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Iaconetti, con domicilio eletto presso il medesimo in Cosenza, via Cattaneo N 40;

contro

Comune di Amantea;

per

l'ottemperanza formatasi sulla sentenza n 395/09 emessa dal Giudice di Pace di Amantea

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente espone che il Giudice di Pace di Amantea, con sentenza n. 395/2009, ha condannato il Comune di Amantea al pagamento della somma di euro 120,00, di cui 55,00, per onorario ed euro 65,00 per diritti, oltre spese generali in ragione del 12,5%, sull’importo degli onorari e dei diritti, IVA, spese e CAP, come per legge, a titolo di spese del giudizio, da distrarsi ex art 93 c.p.c..

La detta sentenza è stata notificata il 18.4.2011.

Il ricorrente precisa che alla data del 21.9.2012 è stato accertato dalla Cancelleria Civile del Tribunale il passaggio in giudicato della sentenza.

Considerato che a tutt’oggi il Comune intimato non ha provveduto al pagamento del dovuto, il ricorrente agisce in questa sede al fine di ottenere l’integrale esecuzione della sentenza citata non oltre il termine di 60 giorni, chiedendo che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore perdurante inottemperanza.

Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.

Alla Camera di Consiglio dell’11 aprile 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è possibile attivare il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

Nel caso in esame, dagli atti di causa emerge che l’Amministrazione comunale intimata non ha ancora provveduto all’adempimento dell’obbligo di assicurare effettività alla pretesa creditoria azionata dalla parte ricorrente, quale risulta definita dalla pronuncia giudiziale sopra ricordata, con riferimento alla quale è stato attestato, in data 21.9.2012, il passaggio in giudicato.

Va, pertanto, affermata la persistenza dell’obbligo del Comune intimato ad ottemperare al giudicato nascente dalla decisione giurisdizionale di cui in epigrafe.

Nella specie, pertanto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo in capo al Comune di Amantea, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare integrale esecuzione al giudicato di cui trattasi, corrispondendo alla ricorrente gli importi come liquidati nella citata sentenza, gli interessi dovuti, con la decorrenza indicata in sentenza, fino alla data in cui ha avuto luogo l’effettivo pagamento.

Appare opportuno, al riguardo, assegnare per l’adempimento de quo all’Amministrazione comunale intimata il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di notifica o comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina fin d’ora, quale “Commissario ad acta” il Prefetto di Cosenza o un Dirigente della medesima Prefettura dallo stesso delegato, affinché provveda, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, entro l’ulteriore termine di giorni 30 (trenta), con spese a carico dell’Amministrazione Comunale, che vengono complessivamente e forfettariamente fin d’ora determinate in euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre le spese documentate.

Il Commissario ad acta dovrà provvedere, sotto la sua responsabilità, ad adottare ogni provvedimento ritenuto utile per l’espletamento dell’incarico conferito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto,

- dichiara l’obbligo del Comune di Amantea di provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione a cura del ricorrente o comunicazione della presente sentenza, a dare integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe;

- nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza o altro funzionario da questi delegato, affinché provveda, in ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione comunale, a quanto previsto nel successivo termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione intimata.

Condanna il Comune di Amantea al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore

     
     
     
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/05/2013

 

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