C’è poco da scherzare. Ora intervengono i Giudici Europei ed il datore di lavoro, in specie la Pubblica amministrazione, non può più scherzare.
Infatti, secondo il Giudice europeo (Sez. I, Sent. 12.06.14, Causa C-118/13) il decesso del dipendente non estingue il suo diritto all’indennità finanziaria per le giornate di ferie non godute in vita.
Pertanto, se il lavoratore passa a miglior vita quando ha già maturato le ferie e, tuttavia, non ha fatto in tempo a goderne, il datore di lavoro deve pagare la relativa indennità sostitutiva agli eredi.
Secondo i Giudici comunitari non ci sono dubbi sulla trasmissibilità per via successoria dell’indennità per ferie non godute perché il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio di diritto sociale di massima importanza: la fruizione del riposo da un lato e il pagamento dell’indennità sostitutiva dall’altro sono facce di una stessa medaglia.
Entrambe, quindi, irrinunciabili, anche con la morte del dipendente.
Peraltro, per ottenere questa indennità non è necessaria alcuna domanda da parte del lavoratore: al contrario è un diritto che gli spetta in automatico.
Secondo la CGE l'art. 7 Direttiva 04.11.03, n. 2003/88/CE, del 4 novembre 2003, che riguarda alcuni taluni relativi all'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a legislazioni o prassi nazionali, stabilire che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue senza dare diritto ad un'indennità finanziaria a titolo delle ferie non godute, quando il rapporto di lavoro termina a causa della morte del lavoratore.
Di conseguenza, l’art. 7 Dir. 2003/88 non può essere interpretato nel senso che il decesso del lavoratore fa sì che il datore di lavoro del lavoratore defunto non proceda al pagamento dell’indennità cui avrebbe normalmente avuto diritto il lavoratore, in caso mancata fruizione delle ferie annuali e, dall’altro, che il beneficio di questa indennità non può “dipendere” dalla presentazione di una specifica domanda
E’ la conferma tombale che il diritto alle ferie è irrinunciabile
Per le stesse ragioni il datore di lavoro DEVE collocare in ferie obbligatorie il dipendente che sta per essere collocato in pensione.
Un eventuale pagamento di ferie non goduto sarebbe illecito determinerebbe danni alla azienda e la lesione dei diritti del lavoratore