L’estate è quasi finita e sembra il momento adatto per parlare del diritto alle ferie.
Parliamo di un diritto costituzionale che sancisce che ogni patto, anche quello definito tra il dipendente ed il datore di lavoro, che non rispetti i termini di legge è nullo ex art. 36, co. 3, Cost. art. 1419 co. 2, c.c..
Proprio per questa ragione sempre più spesso i datori di lavoro, preoccupati d’incorrere in sanzioni, chiedono ai propri dipendenti di smaltire le ferie maturate od arretrate.
È l’effetto delle modifiche di legge entrate in vigore dal 2003.
Prima di tale data il lavoratore che doveva consumare le settimane annuali di ferie nell’anno di maturazione poteva comunque scegliere di goderle negli anni successivi, o di ricevere in cambio una somma di denaro.
Oggi non solo non è più possibile la monetizzazione, ma sono cambiati anche i tempi entro cui godere del periodo di ferie retribuite.
Almeno due delle quattro settimane all’anno obbligatorie vanno godute consecutivamente durante l’anno stesso di maturazione(il cd. principio della introannualità: Principio questo che mira a garantire l'assolvimento effettivo della funzione delle ferie ovvero il recupero delle energie psicofisiche) , e le altre due (anche frazionate) nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Ovviamente il frazionamento è possibile solo se il dipendente non debba andare obbligatoriamente in pensione ancor prima del godimento delle ferie maturate.
In sostanza, per rafforzare il contenuto indisponibile e irrinunciabile delle ferie, il lavoratore non può accordarsi con il datore di lavoro per trasformare in retribuzione i giorni di ferie non goduti. Ed infatti la legge del 2003 ha introdotto in Italia, in modo espresso, il divieto di monetizzazione del periodo di ferie corrispondente alle quattro settimane garantite per legge..
Sul punto, per quanto riguarda il personale delle pubbliche amministrazioni, è recentemente intervenuto il legislatore che, nell’ottica della generale spending review, ha stabilito che le ferie spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche, devono essere obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
Come è pertanto un diritto del dipendente godere delle ferie è altrettanto un dovere per il datore di lavoro imporne la fruizione
Siamo ben oltre il danno erariale per la monetizzazione delle ferie non godute.
Sembra palesarsi, infatti, in caso di mancato godimento delle ferie per mancata indicazione del periodo di assenza obbligatoria da parte del datore di lavoro una forma di omissione in atti d’ufficio.
Strano , se non di più, è quando il dipendente ed il datore di lavoro restano di tacita intesa contraria alla affermazione del diritto del lavoratore.