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Disegnato il futuro del carnevale di Amantea.

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Ci riferiscono che l’amministrazione comunale stia decisamente lavorando per garantire un felice futuro al carnevale di Amantea.

Nessun comunicato ufficiale , in verità, ma le voci sembra provengano da fonti autorevoli e pienamente edotte.

Cominciamo dalla prima.

 

 

La esautorazione del Comitato Brusco impone la ricerca di un diverso soggetto che assumi la responsabilità della gestione ed organizzazione del carnevale.

Si tratta di una condizione obbligata anche alla luce della circolare Gabrielli del giugno 2017.

La ricerca sembra abbia orientato verso la Pro Loco, come avviene per i carnevali più importanti d’Italia.

Andiamo alla seconda

Sembra che l’amministrazione comunale stia redigendo un atto di indirizzo per garantire un percorso sicuro.

Il problema ben noto è quello che lungo il percorso attuale ci sono una serie di limiti che impongono di alzare ed abbassare le maschere carnevalizie , una condizione questa che impone il totale rispetto della normativa europea sulle attrazioni dettata da UNI EN 13814:2005.

E così per garantire la agevole circolazione dei carri saranno rimossi striscioni, insegne pubblicitarie, cavi elettrici, ed organi illuminanti.

E poi la terza

L’amministrazione comunale sembra abbia deciso di garantire la sicurezza prima di tutto.

Per esempio sembra che affiderà alla Polizia Municipale la verifica del possesso dei requisiti di agibilità e sicurezza di tutti gli immobili destinati alla realizzazione dei carri allegorici, come avviene nei principali carnevali italiani

Poi sembra che i comune per dare la autorizzazione alla movimentazione di carri carnevalizi chiederà la dichiarazione di collaudo degli chassis sui quali sono realizzati i carri allegorici.

Infine sembra che l’Amministrazione sia stata o stia per essere sollecitata ad avere attenzione anche a quanto disposto dalla circolare del Ministero dell’Interno in data 1 dicembre 2009 Prot. 17082/114 che alle pagine 16 e 17 chiarisce gli aspetti applicativi riguardanti la realizzazione e la circolazione di carri allegorici.

La circolare dispone quanto segue:

“Con la presente circolare si coglie l’occasione per fornire alcuni chiarimenti, ritenuti necessari a seguito delle numerose richieste pervenute sia dagli Enti locali sia dalle Prefetture interessate riguardo le sfilate dei carri allegorici, in occasione soprattutto del periodo carnevalesco. 

- I carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall’articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza;

- le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l’attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);

- non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le “attrazioni” dello spettacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipologia, nell’apposito elenco ministeriale di cui all’articolo 4, legge 18 marzo 1968, n. 337 e assoggettati quindi alle norme di cui al D.M. 18 maggio 2007;

- si ricorda che, ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, “i luoghi all’aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”, così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19 agosto 1996, devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell’allegato al decreto stesso.
Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche in occasione delle suddette manifestazioni temporanee (sfilate) si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell’interno del 6 marzo 2001, recante modifiche al D.M. 19 agosto 1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all’interno di impianti sportivi. Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale (si veda D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311). Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve essere previsto, ai sensi del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco.

La norma UNI citata nella circolare per la progettazione delle attrezzature meccaniche o elettromeccaniche è la UNI EN 13814:2005 “Macchine e strutture per fiere e parchi di divertimento – Sicurezza” in vigore dal 1 agosto 2005 acquistabile sul sito UNI (http://store.uni.com/ o uni.com). Il sommario della norma è il seguente: “La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 13814 (edizione dicembre 2004).

La norma specifica i requisiti minimi necessari a garantire la sicurezza nella progettazione, calcolo, fabbricazione, installazione, manutenzione, funzionamento, verifica e prove dei seguenti macchinari e strutture sia mobili sia installate temporaneamente o permanentemente, come per esempio: giostre, altalene, barche, ruote panoramiche, montagne russe, scivoli, tribune, strutture con copertura tessile o a membrana, padiglioni, palcoscenici, attrazioni complementari e strutture per dimostrazioni artistiche aeree.”

Sottolineiamo l’obbligo, a capo del titolare dell’attività (o del singolo proprietario/titolare/gestore del carro) di presentare per ogni carro allegorico una specifica relazione tecnica attestante la rispondenza dell’impianto, ovvero il carro e l’insieme degli impianti tecnologici dello stesso (elettrico, meccanico, idraulico, etc. etc.) alle regole tecniche di sicurezza. La relazione tecnica deve essere firmata da un tecnico esperto.

Con riguardo alla sicurezza degli impianti elettrici si applicano (ad integrazione di quanto indicato nella UNI EN 13814), oltre alle regole generali della Norma CEI 64-8, le disposizioni di cui alla Sezione 717 della parte settima “Unità mobili e trasportabili“.

Per gli impianti elettrici, qualora non compresi nella dichiarazione di cui all’art. 141 bis del TULPS, dovrà essere prodotta specifica attestazione di “conformità” degli impianti alla legislazione e normativa tecnica (ad esempio CEI 64-8/7 Sez. 717, CEI EN 61439, CEI EN 60204-1, CEI 64-8/7 Sez. 715, etc. etc.). Ricordiamo che a detti impianti non si applica il DM 37/08 con i relativi adempimenti (su tutti: non è richiesta dichiarazione di conformità)”.

Si tratta di un forte impegno che si è assunto il comune di Amantea ed in particolare il sindaco e la consigliera delegata al carnevale, ma siamo sicuri che non mancheranno di garantire un futuro al carnevale amanteano in piena sicurezza per tutti .

In bocca al lupo!

Redazione TirrenoNews

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