In relazione alla grave situazione che si è creata nel nostro Comune e alle dichiarazioni del Sindaco Michele VADACCHINO, primo cittadino e portavoce dell’intera amministrazione Comunale di Amantea, che in parte sono del tutto plausibili e in un certo senso condivisibili, vorrei, senza polemica alcuna, che “chi è causa del proprio male… pianga se stesso…”.
Mi riferisco alla delibera dell’ultimo consiglio comunale, ove speravo da cittadino ed attivista, che almeno l’amministrazione da Egli rappresentata comprese le opposizioni, avessero “SI” dato un parere negativo al sito di Cozzo Giani, ma almeno avessero deliberato quantomeno un “NI” di apertura (politico/amministrativa) alla realizzazione dell’impianto che l’amministrazione di Lago, per il tramite dei fondi CIPE aveva (oramai) messo in atto, senza invece strumentalizzazioni di sorta, soprattutto in un periodo pre-politico in cui si va incontro.
In contropartita, ritenendomi persona quantomeno conoscitore delle norme in materia ambientale, per come ho sempre fatto, voglio dare la mia soluzione, ponendo all’attenzione dell’amico sindaco Michele VADACCHINO e dell’intera amministrazione comunale di Amantea, il seguente articolo della Legge 152/2006 (Testo Unico Ambientale):
191. Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi.
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (621), al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio () può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione dell'Unione europea.
192. Divieto di abbandono.
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, (si riferiscono alle sanzioni) chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate…. Omississ….
Tutto ciò, perché ritengo che alcune volte, l’amministratore pro-tempore, deve e ribadisco deve, prendere atto di particolari esigenze oltre ad avere il c.d. “pugno fermo” sulle decisioni, soprattutto quelle che riguardano il buon andamento della vita sociale del paese in cui vive e amministra.
Rimane comunque sempre il fatto che, i cittadini (tutti) devono collaborare verso le istituzioni che emettono particolari ordinanze in momenti difficili (divieto di smaltimento e deposito dei rifiuti nei cassonetti)
Cav. Giovanni LISCOTTI
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Cronaca